13.2011.94
Reclamo contro decisione di reiezione della domanda di ricusazione del perito giudiziario
11 gennaio 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
13.2011.94
Data decisione, Autorità:
11.01.2012, IIICC
Titolo:
Reclamo contro decisione di reiezione della domanda di ricusazione del perito giudiziario
RECLAMO
RICUSAZIONE
art. 50 cpv. 2 CPC
art. 47ss CPC-TI
art. 48 let. a LOG
Incarto n.
13.2011.94
Lugano
11 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Epiney-Colombo
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire sul reclamo 21 dicembre 2011
presentato da
CO 1
patrocinato dall’
PA 2
nell’ambito della causa di divorzio unilaterale,
inc. n. OA.2007.116 della Pretura del Distretto di Bellinzona, da lui
promossa con petizione 2 luglio 2007 nei confronti di
RE 1
patrocinata dall’
PA 1
considerato
in fatto e in diritto: che con petizione 2 luglio 2007 inoltrata alla Pretura del
Distretto di Bellinzona, CO 1 ha chiesto unilateralmente la pronuncia del divorzio
dalla moglie RE 1 e la regolamentazione delle relative conseguenze accessorie;
che con
risposta 2 ottobre 2007 RE 1 ha aderito alla domanda di divorzio, formulando
una diversa regolamentazione delle conseguenze accessorie;
che con
ordinanza 8 novembre 2007 il Segretario assessore ha ordinato la trattazione
della causa quale procedura di divorzio su richiesta comune con accordo
parziale;
che
nell’ambito della summenzionata procedura, in data 29 settembre 2011, RE 1 ha inoltrato una “istanza di ricusa della perita arch. __________ per un complemento di perizia
non riconosciuto tale e quindi contestato”, asserendo divergenze e gravi
ragioni che impedirebbero una collaborazione con la perita giudiziaria incaricata;
che con
osservazioni 5 ottobre 2011 la perita __________ ha sottolineato la propria integrità
professionale e il carattere scientifico e matematico del supplemento peritale
richiesto;
che con osservazioni
10 ottobre 2011 CO 1 ha rilevato - tra l’altro - che l’istanza di ricusa è
tardiva e di conseguenza inammissibile;
che con
decisione 18 novembre 2011 il Pretore aggiunto, in applicazione del nuovo
Codice di diritto processuale civile svizzero, ha respinto la domanda di
ricusazione della perita giudiziaria, ritenendola ampiamente tardiva e per di
più infondata;
che con reclamo 21 dicembre 2011 alla III Camera civile del
Tribunale d’appello RE 1 si aggrava contro l’ordinanza 18 novembre 2011,
chiedendone la riforma nel senso di annullare la decisione, rimproverando al
Pretore di aver erroneamente applicato alla domanda di ricusa il nuovo Codice
Considerandi
di diritto processuale civile svizzero, invece del vecchio Codice di procedura
ticinese;
che, il
1° gennaio 2011, è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC);
che
l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in
vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;
che, di
conseguenza, il procedimento di divorzio essendo stato avviato 2 luglio 2007, allo stesso continua ad
essere applicabile il CPC-TI;
che l’art.
405.
cpv. 1 CPC stabilisce però che alle impugnazioni si applica il diritto in
vigore al momento della comunicazione della decisione;
che
secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC
non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento,
bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF
dell’8 agosto 2011, inc.5A_320/2011, consid. 2.3.2);
che ciò
implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del
passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il
procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a
cui continua ad essere applicabile il CPC-TI, tranne per il sistema di
impugnazione che è retto dal CPC svizzero;
che secondo
l’art. 50 cpv. 2 CPC la decisione sulla domanda di ricusazione di un perito
giudiziario, il quale rientra nella definizione di “persona che opera in
seno a un’autorità giudiziaria” ai sensi dell’art. 47 e segg. CPC (cfr. art. 183 cpv. 2 CPC; Trezzini,
CPC Comm., 2011, art. 47, pag. 75; Diggelmann,
in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 8 ad
art. 47; Wullschleger, in Sutter-Somm/Hasenbohler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2010, n. 1 ad art. 47; Kiener, in Oberhammer, Kurzkommentar
ZPO, 2010, n. 7 ad art. 47; Livschitz,
in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 ad art.
47; Weber, Basler Kommentar ZPO,
2010, n. 10, 13 e 14 ad art. 47), è impugnabile mediante reclamo;
che giusta l’art. 48 lett. a cifra 1 e 2 LOG l’autorità competente a
occuparsi del reclamo contro la decisione sulla domanda di ricusa in materia di
diritto delle persone, diritto di famiglia, diritto successorio e diritti reali
è la prima Camera civile del Tribunale d’appello;
che nel
caso concreto, trattandosi di una causa di divorzio su richiesta comune con
accordo parziale è data la competenza della prima Camera civile del Tribunale
d’appello, alla quale deve essere trasmesso il gravame, la terza Camera civile
non essendo competente a occuparsene;
che,
visto quanto precede, il reclamo è trasmesso per competenza alla prima Camera
civile del Tribunale d’appello;
Per i quali motivi, richiamati gli art. 47 e segg.
CPC e l’art. 48 LOG,
pronuncia: 1. Il
reclamo 21 dicembre 2011 di RE 1 è trasmesso per competenza alla prima Camera
civile del Tribunale d’appello.
2.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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