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Decisione

13.2011.94

Reclamo contro decisione di reiezione della domanda di ricusazione del perito giudiziario

11 gennaio 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

13.2011.94

Data decisione, Autorità:

11.01.2012, IIICC

Titolo:

Reclamo contro decisione di reiezione della domanda di ricusazione del perito giudiziario

RECLAMO

RICUSAZIONE

art. 50 cpv. 2 CPC

art. 47ss CPC-TI

art. 48 let. a LOG

Incarto n.

13.2011.94

Lugano

11 gennaio

2012

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente,

Pellegrini e Epiney-Colombo

vicecancelliera:

Meyer

sedente per statuire sul reclamo 21 dicembre 2011

presentato da

CO 1

patrocinato dall’

PA 2

nell’ambito della causa di divorzio unilaterale,

inc. n. OA.2007.116 della Pretura del Distretto di Bellinzona, da lui

promossa con petizione 2 luglio 2007 nei confronti di

RE 1

patrocinata dall’

PA 1

considerato

in fatto e in diritto: che con petizione 2 luglio 2007 inoltrata alla Pretura del

Distretto di Bellinzona, CO 1 ha chiesto unilateralmente la pronuncia del divorzio

dalla moglie RE 1 e la regolamentazione delle relative conseguenze accessorie;

che con

risposta 2 ottobre 2007 RE 1 ha aderito alla domanda di divorzio, formulando

una diversa regolamentazione delle conseguenze accessorie;

che con

ordinanza 8 novembre 2007 il Segretario assessore ha ordinato la trattazione

della causa quale procedura di divorzio su richiesta comune con accordo

parziale;

che

nell’ambito della summenzionata procedura, in data 29 settembre 2011, RE 1 ha inoltrato una “istanza di ricusa della perita arch. __________ per un complemento di perizia

non riconosciuto tale e quindi contestato”, asserendo divergenze e gravi

ragioni che impedirebbero una collaborazione con la perita giudiziaria incaricata;

che con

osservazioni 5 ottobre 2011 la perita __________ ha sottolineato la propria integrità

professionale e il carattere scientifico e matematico del supplemento peritale

richiesto;

che con osservazioni

10 ottobre 2011 CO 1 ha rilevato - tra l’altro - che l’istanza di ricusa è

tardiva e di conseguenza inammissibile;

che con

decisione 18 novembre 2011 il Pretore aggiunto, in applicazione del nuovo

Codice di diritto processuale civile svizzero, ha respinto la domanda di

ricusazione della perita giudiziaria, ritenendola ampiamente tardiva e per di

più infondata;

che con reclamo 21 dicembre 2011 alla III Camera civile del

Tribunale d’appello RE 1 si aggrava contro l’ordinanza 18 novembre 2011,

chiedendone la riforma nel senso di annullare la decisione, rimproverando al

Pretore di aver erroneamente applicato alla domanda di ricusa il nuovo Codice

Considerandi

di diritto processuale civile svizzero, invece del vecchio Codice di procedura

ticinese;

che, il

1° gennaio 2011, è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile

svizzero (CPC);

che

l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla

giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in

vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;

che, di

conseguenza, il procedimento di divorzio essendo stato avviato 2 luglio 2007, allo stesso continua ad

essere applica­bile il CPC-TI;

che l’art.

405.

cpv. 1 CPC stabilisce però che alle impugnazioni si applica il diritto in

vigore al momento della comunicazione della decisione;

che

secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC

non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento,

bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF

dell’8 agosto 2011, inc.5A_320/2011, consid. 2.3.2);

che ciò

implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del

passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il

procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a

cui continua ad essere applicabile il CPC-TI, tranne per il sistema di

impugnazione che è retto dal CPC svizzero;

che secondo

l’art. 50 cpv. 2 CPC la decisione sulla domanda di ricusazione di un perito

giudiziario, il quale rientra nella definizione di “persona che opera in

seno a un’autorità giudiziaria” ai sensi dell’art. 47 e segg. CPC (cfr. art. 183 cpv. 2 CPC; Trezzini,

CPC Comm., 2011, art. 47, pag. 75; Diggelmann,

in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 8 ad

art. 47; Wullschleger, in Sutter-Somm/Hasenbohler/Leuenberger,

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2010, n. 1 ad art. 47; Kiener, in Oberhammer, Kurzkommentar

ZPO, 2010, n. 7 ad art. 47; Livschitz,

in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 ad art.

47; Weber, Basler Kommentar ZPO,

2010, n. 10, 13 e 14 ad art. 47), è impugnabile mediante reclamo;

che giusta l’art. 48 lett. a cifra 1 e 2 LOG l’autorità competente a

occuparsi del reclamo contro la decisione sulla domanda di ricusa in materia di

diritto delle persone, diritto di famiglia, diritto successorio e diritti reali

è la prima Camera civile del Tribunale d’appello;

che nel

caso concreto, trattandosi di una causa di divorzio su richiesta comune con

accordo parziale è data la competenza della prima Camera civile del Tribunale

d’appello, alla quale deve essere trasmesso il gravame, la terza Camera civile

non essendo competente a occuparsene;

che,

visto quanto precede, il reclamo è trasmesso per competenza alla prima Camera

civile del Tribunale d’appello;

Per i quali motivi, richiamati gli art. 47 e segg.

CPC e l’art. 48 LOG,

pronuncia: 1. Il

reclamo 21 dicembre 2011 di RE 1 è trasmesso per competenza alla prima Camera

civile del Tribunale d’appello.

2.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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