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Decisione

13.2011.95

Pregiudizio difficilmente riparabile, presupposti processuali, fatti doppiamente rilevanti

24 febbraio 2012Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

petizione 17 febbraio 2009 CO 3 e CO 2 hanno chiesto l’ammissione del loro

intervento principale in lite a favore di CO 1, nonché la condanna di RE 1 al

pagamento di fr. 57'861'101.25 a CO 3 e fr. 26'181'157.- a CO 2 (inc.

OA.2009.84).

Con

risposta 12 giugno 2009 RE 1 ha sollevato le medesime eccezioni di incompetenza

territoriale, di prescrizione e perenzione, chiedendo di limitare l’udienza

preliminare all’esame dell’eccezione di incompetenza e di respingere la

petizione e la domanda di intervento principale in lite delle controparti.

Con

replica 17 agosto 2009 e duplica 16 settembre 2009 le parti hanno confermato le

rispettive tesi di fatto e diritto.

C. Nell’ambito

delle summenzionate cause (inc. OA.2008.686 e OA.2009.84), con ordinanza 14

ottobre 2009 il Pretore ha respinto la domanda intesa a limitare l’udienza

preliminare alla trattazione dell’eccezione d’incompetenza territoriale,

adducendo che, per quanto riguarda l’azione di CO 3 e CO 2 l’applicabilità

della Convenzione di Lugano e della LDIP è inverosimile, mentre per quanto

riguarda l’azione riconvenzionale vi sono dei fatti doppiamente rilevanti che

ostano ad una trattazione anticipata della problematica della competenza

rispetto al merito.

Con

istanza 22 ottobre 2009 RE 1 ha chiesto la modifica della predetta ordinanza,

che il Pretore ha respinto il 26 novembre 2009 confermando l’ordinanza 14

ottobre 2009.

D. Il

30 novembre 2009 si è tenuta l’udienza preliminare, in occasione della quale le

parti hanno chiesto l’assunzione dei rispettivi mezzi di prova.

Con

ordinanza 30 dicembre 2009 il Pretore ha ammesso le audizioni testimoniali e

l’edizione documenti da parte di RE 1 – prove che nel frattempo sono state

esperite – rinviando la decisione in merito alla prova peritale, al sopralluogo

e all’interrogatorio formale di RE 1.

E. Con

scritto 3 giugno 2011 RE 1 ha domandato al Pretore di respingere le ulteriori

prove notificate dalle controparti (perizia, sopralluogo e interrogatorio

formale), di decretare la chiusura dell’istruttoria e di convocare le parti al

dibattimento finale.

Con

decisione 13 dicembre 2011 il Pretore – ritenute insufficienti le risultanze

testimoniali – ha ammesso la perizia sui difetti delle macchine per tessere e

la relativa quantificazione del minor valore (specificando che sulla perizia

relativa alla perdita economica verrà giudicato una volta assunte le prove fin

qui ammesse), ha negato l’interrogatorio formale di __________ e ha ammesso il

sopralluogo a cura del perito in contraddittorio con le parti.

F. Con

reclamo 22 dicembre 2011 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione,

chiedendone l’annullamento, in particolare la reiezione della perizia e del

sopralluogo, domandando di far ordine al Pretore di decretare chiusa

l’istruttoria e di convocare le parti al dibattimento finale. La reclamante

sostiene in proposito che il Pretore ha applicato erroneamente il diritto e

accertato in maniera manifestamente errata i fatti, ammettendo una perizia

inutile ed irrilevante, invece di decidere preliminarmente sulle eccezioni

processuali e di merito sollevate.

Il

reclamo non è stato intimato alle controparti per osservazioni.

considerato

Considerandi

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile

svizzero (CPC), ragione per cui si pone avantutto la questione di sapere quale

sia il diritto applicabile al reclamo di cui trattasi. L’art. 404 CPC prevede

che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai

procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si

applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, il procedimento in

questione essendo stato avviato con petizioni 23

ottobre 2008 rispettivamente 17 febbraio 2009, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404

CPC).

L’art.

405.

cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto

in vigore al momento della comunicazione della decisione. Secondo la recente

giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile

soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle

decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF 137 III 424,

consid. 2.3.2). Ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto

previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi

prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una

procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per

le impugnazioni, la cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del

sistema di impugnazione del CPC svizzero.

2.

L’ordinanza

sulle prove (art. 154 CPC) è una disposizione ordinatoria processuale, la

quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2

CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci

giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. Nel caso in concreto la

decisione di cui trattasi è quindi impugnabile mediante reclamo ai sensi

dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC.

La

sentenza impugnata è pervenuta al legale di RE 1 il 15 dicembre 2011, sicché –

tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. c) – il gravame qui

in esame, datato 22 dicembre 2011, è tempestivo e da questo punto di vista

ammissibile.

3.

Per

l’art. 320 CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto

l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento

manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente

previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile

soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile

(cifra 2), vale a dire allorquando non può, o non può interamente essere

riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio

di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile

dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio,

l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319,

pag. 1407).

3.1

Il CPC non

prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto,

nel caso concreto la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile. Essa sostiene che sia sufficiente un

“pregiudizio materiale”, che a suo avviso consiste nella smisurata

procrastinazione della procedura, negli ingenti costi e nel danno economico che

la perizia tecnica ordinata dal Pretore comporta, in particolare ritenuto che CO

1, CO 2 e CO 3 hanno nel frattempo cessato la loro attività e sono in

liquidazione (reclamo, pag. 5).

3.2

In dottrina

e giurisprudenza è controverso quando sussiste un pregiudizio difficilmente

riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in particolare

è dubbio se è sufficiente un pregiudi­zio di fatto oppure se deve essere dato

un pregiudizio giuridico.

3.2.1

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, è dato un pregiudizio irreparabile allorquando

sussiste un pregiudizio di natura giuridica che non può o non può interamente

essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. La

mera possibilità di un pregiudizio giuridico irreparabile è sufficiente. Non

bastano invece pregiudizi puramente di fatto o misti quali per esempio la

dilatazione dei tempi della procedura o l’aumento delle spese processuali (DTF

137.

III 380, consid. 1.2.1 e 2, con ulteriori riferimenti). Il Tribunale

federale non si è però finora espresso sulla questione a sapere se tale

giurisprudenza sia applicabile anche all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. L’alta

Corte si è meramente limitata ad osservare che se è dato un pregiudizio

irreparabile secondo l’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, allora è dato anche un

pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (DTF

137.

III 380, consid. 2.2).

3.2.2

La dottrina

non è unanime sul concetto di pregiudizio difficilmente riparabile. Taluni

autori sussumono sotto tale concetto sia il pregiudizio giuridico sia quello di

fatto, sostenendo che il legislatore ha consapevolmente previsto una

formulazione più generosa rispetto all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e che è quindi

sufficiente un interesse economico per revocare o modificare l’ordinanza

impugnata (Freiburghaus/Afheldt,

in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2010, n. 13-15 ad art. 319; Blicken­storfer, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar,

2011, n. 39 ad art. 319; Reich, in

Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ad art.

319; Staehelin/Staehelin/Grolimund,

Zivilprozessrecht – nach dem Entwurf für eine Schweizerische Zivilprozessordnung

und weiteren Erlassen – unter Einbezug des internationalen Rechts, Zürich,

2008, § 26 n. 31, lett. b). Secondo altri autori non è invece necessario

distinguere tra pregiudizio giuridico o fattuale, bensì occorre piuttosto porre

l’accento sul rischio di generare un pregiudizio e la difficoltà nel ripararlo,

ciò che lascia al giudice un ampio potere di apprezzamento (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319,

pag. 1403 e segg.; Brunner,

in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 11-13 ad art. 319). Altri ancora –

in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale relativa al vecchio art.

87.

OG e all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e quella del Tribunale d’appello del

Canton Zugo all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (v. DTF 137 III 380) – sono invece

dell’opinione che il pregiudizio difficilmente riparabile debba essere di

natura giuridica e non meramente fattuale (Spühler,

Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 7 ad art. 319).

3.2.3

L’avamprogetto

della Commissione peritale del giugno 2003 parla del rischio di un “pregiudizio

non più riparabile” (“nicht wieder gutzu­machender Nachteil”). Il Rapporto

esplicativo all’avamprogetto specifica a pag. 145 che tale pregiudizio non deve

essere di natura giuridica, bensì può anche essere di natura meramente

fattuale, puntualizzando che la restrizione (ossia la circostanza di prevedere

il rischio di un pregiudizio) permette di snellire la procedura (“Straffung

des Verfahrens”). Il Messaggio n. 06.062 del Consiglio

federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748, parla invece di un “pregiudizio

non facilmente riparabile”, senza specificarne la portata, ribadendo

soltanto che il legislatore ha voluto restringere la possibilità di impugnare

le decisioni incidentali per le quali la legge non prevede espressamente il

reclamo, con lo scopo di non ritardare inutilmente il corso del processo. Dal

bollettino ufficiale 06.062 del Consiglio degli Stati del 14 giugno 2007, del

Consiglio nazionale del 12 giugno 2008, del Consiglio degli Stati del 29

settembre 2008 e del Consiglio nazionale del 2 dicembre 2008 non è possibile

evincere alcunché, la questione non essendo stata sollevata né discussa.

3.2.4

Secondo la giurisprudenza del

Canton Zurigo relativa al vecchio § 282 cpv. 1 cifra 1 CPC ZH, il rischio

di un pregiudizio difficilmente riparabile era dato sia allorquando era

di natura giuridica sia di natura fattuale (ZR 96 (1997) Nr. 127; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur

zürcherischen Zivilprozessordnung, 1997, n. 5 e segg. al § 282; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur

zürcherischen Zivilprozessordnung, Ergänzungsband, 2000, n. 1 al § 282).

Secondo la giurisprudenza del Canton Argovia relativa al

vecchio § 335 lett. b CPC AG, la disposizione ordinatoria causava un pregiudizio

difficilmente riparabile quando pregiudicava la posizione complessiva del

reclamante in relazione al processo, per esempio il procedimento veniva

considerato troppo prolungato – quindi pregiudizievole – se avesse dovuto

essere annullato con la sentenza finale a causa di un vizio di procedura (cfr. Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur

aargauischen Zivilprozessordnung, 1998, n. 9 al § 335 CPC AG);

3.3

Tenuto conto

di quanto sopra esposto e in conformità al principio di celerità perseguito dal

nuovo Codice di procedura civile (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale

svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.) – contrariamente alla

giurisprudenza all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF – nel caso dell’art. 319

lett. b cifra 2 CPC occorre ritenere dato un pregiudizio difficilmente

riparabile sia in presenza di un pregiudizio giuridico di fatto sia di

diritto. Ad ogni modo, determinante non è però la natura del pregiudizio, bensì

la sua rilevanza nel processo, che dev’essere esaminata in concomitanza con la

censura di errata applicazione del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e/o

l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre il

pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del

processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere riparato

neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, le

altre decisioni e le disposizioni ordinatorie devono pregiudicare

la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio

che non deve poter essere recuperato (“nachgeholt”) né modificato mediante la

decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere

esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla

luce del principio di celerità perseguito dal CPC, ponderando il rischio di

generare il pregiudizio, la difficoltà nel ripararlo e le sue conseguenze sul

procedimento.

3.4

Nel caso in

rassegna si può ritenere dato il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. L’assunzione della

perizia giudiziaria sui difetti delle macchine per tessere e la relativa

quantificazione del minor valore comporta, infatti, costi elevati e

contribuisce a ritardare notevolmente il corso della procedura. Il pregiudizio

appare concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non può

essere sanato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. Di

conseguenza il reclamo è ricevibile anche da questo punto di vista.

4.

Occorre

ora dunque esaminare la fondatezza del reclamo inoltrato da RE 1 contro

l’ordinanza sulle prove 13 dicembre 2011. Il Pretore ha difatti ammesso la

perizia giudiziaria, dando avvio a una seconda parte della fase istruttoria

dopo aver esperito le prove testimoniali, senza formalmente decidere

l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da quest’ultima.

4.1

Si osserva

innanzitutto che con ordinanza 14 ottobre 2009 – confermata il 26 novembre 2009

– il Pretore ha esplicitamente dichiarato di non limitare l’udienza preliminare

alla trattazione dell’eccezione d’incompetenza territoriale, perché ha

considerato inverosimile l’applicabilità della CL e della LDIP e ha accertato

l’esistenza di fatti doppiamente rilevanti sia per l’ammissibilità dell’azione

sia per la fondatezza della pretesa. Egli ha dunque ritenuto inutile avviare

un’istruttoria soltanto per la questione del foro, non potendo anticipare il

giudizio di merito. Su richiesta 3 giugno 2011 della reclamante, il Pretore, in

data 13 dicembre 2011, ritenute insufficienti le risultanze testimoniali, ha

nuovamente dato ad intendere di non voler chiudere l’istruttoria e citare le

parti al dibattimento finale, bensì di voler proseguire con l’assunzione delle

prove notificate dalle parti.

4.2

Secondo l’art. 60 CPC il giudice esamina d’ufficio se sono dati i

presupposti processuali. Il nuovo Codice di procedura civile è però silente in

merito alla natura pregiudiziale o meno di questo esame, la quale va però

ritenuta quale regola non assoluta (Trezzini,

CPC Comm., 2011, art. 60, pag. 198; cfr. anche Trezzini,

op. cit., art. 237, pag. 1053; Staehelin,

in Sutter-Somm/Hasenbohler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2010, n. 10 ad art. 237; Kriech, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n.

5.

ad art. 237). Quando il presupposto si confonde con il

fondamento di merito dell’azione, in particolare in presenza di fatti

doppiamente rilevanti, esso è, infatti, da decidere contestualmente al merito e

non prima (Trezzini, CPC Comm.,

2011, art. 60, pag. 199).

4.3

In presenza

di un fatto doppiamente rilevante, tale cioè da influenzare sia la competenza

sia l’esito della lite, il giudice deve soprassedere all’esame della competenza

fino al momento dell’emanazione della sentenza finale di merito (DTF 122 II 252

consid. 3bb; Trezzini, CPC Comm.,

2011, art. 59, pag. 179-181 con ulteriori riferimenti; Domej, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 6 ad art.

60; Vogel/Spühler, Grundriss des

Zivilprozessrechts, 2006, 4° capitolo, §24, n. 103b; Bucher, L’examen de la compétence internationale par le juge

suisse, in: Semaine judiciare, II° Vol., 129esimo anno, n. 5, ottobre 2007,

pag. 154 e segg.; cfr. anche Kropholler,

Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar, 2005, n. 94 ad art. 5, n. 5 ad

art. 25; Geimer/Schütze,

Europäisches Zivilverfahrensrecht, 1997, n. 6-8 ad art. 19, pag. 369). In

questi casi vi è il rischio di dover in seguito riproporre la causa di merito

davanti ad un altro tribunale qualora il giudice adito dovesse risultare

incompetente. Ciò è la inevitabile conseguenza del sistema dei fatti doppiamente

rilevanti, in presenza dei quali il giudice decide soltanto alla fine della

procedura (Bucher, L’examen de la

compétence internationale par le juge suisse, in: Semaine judiciare, II° Vol.,

129esimo anno, n. 5, ottobre 2007, pag. 157).

4.4

Alla luce di

quanto sopra esposto, il Pretore non è dunque tenuto a decidere sull’eccezione

di incompetenza territoriale prima di dare avvio alla fase istruttoria o come

in questo caso dopo aver sentito i testimoni, anzi – come visto sopra – in

presenza di fatti doppiamente rilevanti, egli non solo può, ma deve esaminare

la questione della competenza soltanto al momento dell’emanazione della

sentenza di merito e nel frattempo assumere tutte le prove che secondo il suo

libero e ampio apprezzamento ritiene rilevanti. In altre parole la biforcazione

del processo, ossia l’esame pregiudiziale del presupposto processuale, è una

facoltà del giudice, non un obbligo, e la parte convenuta non ha diritto ad una

limitazione del tema procedurale (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 60, pag.

201; Zürcher,

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2010, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, n. 21 ad art. 60). L’esame dei presupposti processuali può

essere effettuato soltanto con la sentenza finale, ritenuto che gli stessi devono

di principio essere dati soltanto in quel momento (Gehri, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 5 e 9 ad

art. 60). Il Pretore è dunque libero di istruire

la causa secondo il suo libero apprezzamento, in particolare di ammettere la

perizia giudiziaria. È difatti sufficiente un esame sommario come quello svolto

in concreto dal primo giudice per decidere se assumere le prove richieste, il

quale può procedere a una loro valutazione anticipata, ossia prima di decidere

sulla propria competenza. Visti i tempi e i costi dell’appello, è in questi

casi ad ogni modo preferibile procedere con un’unica decisione finale, in cui

vanno affrontati sia il tema del presupposto processuale sia quello del merito,

anche se il giudice dovesse negare il primo (cfr. Trezzini, CPC Comm.,

2011, art. 60, pag. 200).

4.5

La decisione

di biforcare o meno il processo non è suscettibile di reclamo ai sensi

dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC se il non biforcare rappresenta in sé la

decisione sul presupposto (Trezzini,

CPC Comm., 2011, art. 60, pag. 201). Il Tribunale d’appello quale istanza di

reclamo non può imporre al primo giudice di decidere in via preliminare sulla

propria competenza e tantomeno giudicare in sua vece quando non si è ancora

chinato sulla problematica. Nella misura in cui fonda il reclamo contro

l’ordinanza sulle prove sulla pretesa incompetenza territoriale del Pretore, la

reclamante non può essere sentita, e in assenza di una decisione formale del

giudice di prime cure in merito all’eccezione di cui trattasi appare quantomeno

prematuro sostenere che la prova di cui è stata decisa l’assunzione sia

inutile. Di conseguenza, alla luce di quanto sopra esposto, il reclamo deve

essere respinto.

5.

La

reclamante sostiene ancora che la prova peritale è inutile perché buona parte delle

macchine che dovrebbero essere oggetto di perizia sono state vendute. Inoltre

le macchine sono state consegnate tra il 2003 e il 2005 e da allora utilizzate,

sicché il perito non si può esprimere circa lo stato delle macchine al momento

della consegna. Tali argomenti non sono tali da permettere di rifiutare a

priori l’esperimento della prova peritale, considerato che sarà se del caso il

perito a doversi esprimere su questi temi.

La

reclamante asserisce poi che controparte ha rinunciato alla perizia sui

macchinari e al relativo sopralluogo, ciò che risulterebbe dallo scritto 17

giugno 2011 del legale di controparte, sicché il Pretore avrebbe dovuto

dichiarare decaduta la prova peritale. Se non che, da una lettura dello scritto

in questione si evince proprio il contrario, e il senso che vi vuol dare la

reclamante estrapolando alcune affermazioni dal contesto dello scritto in

questione altro non è che il frutto di una lettura parziale del documento,

manifestamente inidonea a sostenere il reclamo, che è quindi da respingere.

6.

Le spese processuali, disciplinate

dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio

2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione

del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG),

seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle

decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-.

Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 500.-

e sono poste a carico della reclamante, soccombente. Non avendo le controparti

dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il

reclamo 22 dicembre 2011 di RE 1 è respinto.

2.

Le

spese processuali del reclamo in fr. 500.-, già anticipate dalla reclamante, restano

a suo carico.

3.

Intimazione

(unitamente al reclamo 22 dicembre 2011 alle controparti):

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il

ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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