13.2011.95
Pregiudizio difficilmente riparabile, presupposti processuali, fatti doppiamente rilevanti
24 febbraio 2012Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
13.2011.95
Data decisione, Autorità:
24.02.2012, IIICC
Titolo:
Pregiudizio difficilmente riparabile, presupposti processuali, fatti doppiamente rilevanti
COMPETENZA PER MATERIA O PER TERRITORIO
COMPETENZA PER TERRITORIO: NORME GENERALI
RECLAMO
art. 60 CPC
art. 319 let. b CPC
Incarto n.
13.2011.95
Lugano
24 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire sul reclamo 22 dicembre 2011
presentato da
RE 1
patrocinata
dall’ PA 1
contro l’ordinanza 14 ottobre 2009 con la quale il
Pretore ha rifiutato di limitare l’udienza preliminare alla trattazione
dell’eccezione d’incompetenza territoriale nell’ambito della causa inc. n.
OA.2008.686 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, da essa
promossa con petizione 23 ottobre 2008 contro
CO 1
patrocinata
dall’ PA 2 Lugano,
rispettivamente nell’ambito della causa inc. n.
OA.2009.84 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con
petizione 17 febbraio 2009 da
CO 2
e
CO 3 ,
patrocinate
dall’ PA 2 ,
intervenute in lite a titolo principale a favore di CO
1
contro
RE 1
ritenuto
in fatto: A. Con
petizione 23 ottobre 2008 __________, divenuta poi in corso di causa RE 1, ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendone la condanna al pagamento di 18 vaglia cambiari scaduti
(doc. B1-B18) per un importo di complessivi fr. 7'056'132.80 oltre
interessi (inc. OA.2008.686).
Con risposta
e domanda riconvenzionale 29 gennaio 2009 CO 1 si è opposta alla richiesta di
pagamento in base a due contratti di fornitura di macchine tessili conclusi tra
l’attrice e CO 3 rispettivamente CO 2 (doc. 3.1 e 3.2), postulando in via
riconvenzionale la condanna di RE 1 al versamento a CO 1, ma per conto di CO 3
e CO 2, di fr. 57'861'101.25 rispettivamente fr. 26'181'157.- a titolo di
minor valore e risarcimento danni.
Con
replica e risposta riconvenzionale 3 marzo 2009 RE 1 ha contestato la tesi di controparte e sollevato riguardo alla domanda riconvenzionale le eccezioni
di incompetenza territoriale, carenza di legittimazione attiva, prescrizione e
perenzione.
CO 1 con
duplica e replica riconvenzionale 6 aprile 2009 e RE 1 con duplica riconvenzionale
18 maggio 2009 hanno poi ribadito le proprie opposte tesi di fatto e diritto.
Fatti
B. Con
petizione 17 febbraio 2009 CO 3 e CO 2 hanno chiesto l’ammissione del loro
intervento principale in lite a favore di CO 1, nonché la condanna di RE 1 al
pagamento di fr. 57'861'101.25 a CO 3 e fr. 26'181'157.- a CO 2 (inc.
OA.2009.84).
Con
risposta 12 giugno 2009 RE 1 ha sollevato le medesime eccezioni di incompetenza
territoriale, di prescrizione e perenzione, chiedendo di limitare l’udienza
preliminare all’esame dell’eccezione di incompetenza e di respingere la
petizione e la domanda di intervento principale in lite delle controparti.
Con
replica 17 agosto 2009 e duplica 16 settembre 2009 le parti hanno confermato le
rispettive tesi di fatto e diritto.
C. Nell’ambito
delle summenzionate cause (inc. OA.2008.686 e OA.2009.84), con ordinanza 14
ottobre 2009 il Pretore ha respinto la domanda intesa a limitare l’udienza
preliminare alla trattazione dell’eccezione d’incompetenza territoriale,
adducendo che, per quanto riguarda l’azione di CO 3 e CO 2 l’applicabilità
della Convenzione di Lugano e della LDIP è inverosimile, mentre per quanto
riguarda l’azione riconvenzionale vi sono dei fatti doppiamente rilevanti che
ostano ad una trattazione anticipata della problematica della competenza
rispetto al merito.
Con
istanza 22 ottobre 2009 RE 1 ha chiesto la modifica della predetta ordinanza,
che il Pretore ha respinto il 26 novembre 2009 confermando l’ordinanza 14
ottobre 2009.
D. Il
30 novembre 2009 si è tenuta l’udienza preliminare, in occasione della quale le
parti hanno chiesto l’assunzione dei rispettivi mezzi di prova.
Con
ordinanza 30 dicembre 2009 il Pretore ha ammesso le audizioni testimoniali e
l’edizione documenti da parte di RE 1 – prove che nel frattempo sono state
esperite – rinviando la decisione in merito alla prova peritale, al sopralluogo
e all’interrogatorio formale di RE 1.
E. Con
scritto 3 giugno 2011 RE 1 ha domandato al Pretore di respingere le ulteriori
prove notificate dalle controparti (perizia, sopralluogo e interrogatorio
formale), di decretare la chiusura dell’istruttoria e di convocare le parti al
dibattimento finale.
Con
decisione 13 dicembre 2011 il Pretore – ritenute insufficienti le risultanze
testimoniali – ha ammesso la perizia sui difetti delle macchine per tessere e
la relativa quantificazione del minor valore (specificando che sulla perizia
relativa alla perdita economica verrà giudicato una volta assunte le prove fin
qui ammesse), ha negato l’interrogatorio formale di __________ e ha ammesso il
sopralluogo a cura del perito in contraddittorio con le parti.
F. Con
reclamo 22 dicembre 2011 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione,
chiedendone l’annullamento, in particolare la reiezione della perizia e del
sopralluogo, domandando di far ordine al Pretore di decretare chiusa
l’istruttoria e di convocare le parti al dibattimento finale. La reclamante
sostiene in proposito che il Pretore ha applicato erroneamente il diritto e
accertato in maniera manifestamente errata i fatti, ammettendo una perizia
inutile ed irrilevante, invece di decidere preliminarmente sulle eccezioni
processuali e di merito sollevate.
Il
reclamo non è stato intimato alle controparti per osservazioni.
considerato
Considerandi
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC), ragione per cui si pone avantutto la questione di sapere quale
sia il diritto applicabile al reclamo di cui trattasi. L’art. 404 CPC prevede
che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai
procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si
applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, il procedimento in
questione essendo stato avviato con petizioni 23
ottobre 2008 rispettivamente 17 febbraio 2009, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404
CPC).
L’art.
405.
cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto
in vigore al momento della comunicazione della decisione. Secondo la recente
giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile
soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle
decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF 137 III 424,
consid. 2.3.2). Ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto
previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi
prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una
procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per
le impugnazioni, la cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del
sistema di impugnazione del CPC svizzero.
2.
L’ordinanza
sulle prove (art. 154 CPC) è una disposizione ordinatoria processuale, la
quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2
CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci
giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. Nel caso in concreto la
decisione di cui trattasi è quindi impugnabile mediante reclamo ai sensi
dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC.
La
sentenza impugnata è pervenuta al legale di RE 1 il 15 dicembre 2011, sicché –
tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. c) – il gravame qui
in esame, datato 22 dicembre 2011, è tempestivo e da questo punto di vista
ammissibile.
3.
Per
l’art. 320 CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto
l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente
previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile
soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile
(cifra 2), vale a dire allorquando non può, o non può interamente essere
riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio
di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile
dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio,
l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319,
pag. 1407).
3.1
Il CPC non
prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto,
nel caso concreto la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile. Essa sostiene che sia sufficiente un
“pregiudizio materiale”, che a suo avviso consiste nella smisurata
procrastinazione della procedura, negli ingenti costi e nel danno economico che
la perizia tecnica ordinata dal Pretore comporta, in particolare ritenuto che CO
1, CO 2 e CO 3 hanno nel frattempo cessato la loro attività e sono in
liquidazione (reclamo, pag. 5).
3.2
In dottrina
e giurisprudenza è controverso quando sussiste un pregiudizio difficilmente
riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in particolare
è dubbio se è sufficiente un pregiudizio di fatto oppure se deve essere dato
un pregiudizio giuridico.
3.2.1
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, è dato un pregiudizio irreparabile allorquando
sussiste un pregiudizio di natura giuridica che non può o non può interamente
essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. La
mera possibilità di un pregiudizio giuridico irreparabile è sufficiente. Non
bastano invece pregiudizi puramente di fatto o misti quali per esempio la
dilatazione dei tempi della procedura o l’aumento delle spese processuali (DTF
137.
III 380, consid. 1.2.1 e 2, con ulteriori riferimenti). Il Tribunale
federale non si è però finora espresso sulla questione a sapere se tale
giurisprudenza sia applicabile anche all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. L’alta
Corte si è meramente limitata ad osservare che se è dato un pregiudizio
irreparabile secondo l’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, allora è dato anche un
pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (DTF
137.
III 380, consid. 2.2).
3.2.2
La dottrina
non è unanime sul concetto di pregiudizio difficilmente riparabile. Taluni
autori sussumono sotto tale concetto sia il pregiudizio giuridico sia quello di
fatto, sostenendo che il legislatore ha consapevolmente previsto una
formulazione più generosa rispetto all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e che è quindi
sufficiente un interesse economico per revocare o modificare l’ordinanza
impugnata (Freiburghaus/Afheldt,
in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2010, n. 13-15 ad art. 319; Blickenstorfer, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar,
2011, n. 39 ad art. 319; Reich, in
Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ad art.
319; Staehelin/Staehelin/Grolimund,
Zivilprozessrecht – nach dem Entwurf für eine Schweizerische Zivilprozessordnung
und weiteren Erlassen – unter Einbezug des internationalen Rechts, Zürich,
2008, § 26 n. 31, lett. b). Secondo altri autori non è invece necessario
distinguere tra pregiudizio giuridico o fattuale, bensì occorre piuttosto porre
l’accento sul rischio di generare un pregiudizio e la difficoltà nel ripararlo,
ciò che lascia al giudice un ampio potere di apprezzamento (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319,
pag. 1403 e segg.; Brunner,
in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 11-13 ad art. 319). Altri ancora –
in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale relativa al vecchio art.
87.
OG e all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e quella del Tribunale d’appello del
Canton Zugo all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (v. DTF 137 III 380) – sono invece
dell’opinione che il pregiudizio difficilmente riparabile debba essere di
natura giuridica e non meramente fattuale (Spühler,
Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 7 ad art. 319).
3.2.3
L’avamprogetto
della Commissione peritale del giugno 2003 parla del rischio di un “pregiudizio
non più riparabile” (“nicht wieder gutzumachender Nachteil”). Il Rapporto
esplicativo all’avamprogetto specifica a pag. 145 che tale pregiudizio non deve
essere di natura giuridica, bensì può anche essere di natura meramente
fattuale, puntualizzando che la restrizione (ossia la circostanza di prevedere
il rischio di un pregiudizio) permette di snellire la procedura (“Straffung
des Verfahrens”). Il Messaggio n. 06.062 del Consiglio
federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748, parla invece di un “pregiudizio
non facilmente riparabile”, senza specificarne la portata, ribadendo
soltanto che il legislatore ha voluto restringere la possibilità di impugnare
le decisioni incidentali per le quali la legge non prevede espressamente il
reclamo, con lo scopo di non ritardare inutilmente il corso del processo. Dal
bollettino ufficiale 06.062 del Consiglio degli Stati del 14 giugno 2007, del
Consiglio nazionale del 12 giugno 2008, del Consiglio degli Stati del 29
settembre 2008 e del Consiglio nazionale del 2 dicembre 2008 non è possibile
evincere alcunché, la questione non essendo stata sollevata né discussa.
3.2.4
Secondo la giurisprudenza del
Canton Zurigo relativa al vecchio § 282 cpv. 1 cifra 1 CPC ZH, il rischio
di un pregiudizio difficilmente riparabile era dato sia allorquando era
di natura giuridica sia di natura fattuale (ZR 96 (1997) Nr. 127; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur
zürcherischen Zivilprozessordnung, 1997, n. 5 e segg. al § 282; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur
zürcherischen Zivilprozessordnung, Ergänzungsband, 2000, n. 1 al § 282).
Secondo la giurisprudenza del Canton Argovia relativa al
vecchio § 335 lett. b CPC AG, la disposizione ordinatoria causava un pregiudizio
difficilmente riparabile quando pregiudicava la posizione complessiva del
reclamante in relazione al processo, per esempio il procedimento veniva
considerato troppo prolungato – quindi pregiudizievole – se avesse dovuto
essere annullato con la sentenza finale a causa di un vizio di procedura (cfr. Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur
aargauischen Zivilprozessordnung, 1998, n. 9 al § 335 CPC AG);
3.3
Tenuto conto
di quanto sopra esposto e in conformità al principio di celerità perseguito dal
nuovo Codice di procedura civile (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale
svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.) – contrariamente alla
giurisprudenza all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF – nel caso dell’art. 319
lett. b cifra 2 CPC occorre ritenere dato un pregiudizio difficilmente
riparabile sia in presenza di un pregiudizio giuridico di fatto sia di
diritto. Ad ogni modo, determinante non è però la natura del pregiudizio, bensì
la sua rilevanza nel processo, che dev’essere esaminata in concomitanza con la
censura di errata applicazione del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e/o
l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre il
pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del
processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere riparato
neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, le
altre decisioni e le disposizioni ordinatorie devono pregiudicare
la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio
che non deve poter essere recuperato (“nachgeholt”) né modificato mediante la
decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere
esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla
luce del principio di celerità perseguito dal CPC, ponderando il rischio di
generare il pregiudizio, la difficoltà nel ripararlo e le sue conseguenze sul
procedimento.
3.4
Nel caso in
rassegna si può ritenere dato il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. L’assunzione della
perizia giudiziaria sui difetti delle macchine per tessere e la relativa
quantificazione del minor valore comporta, infatti, costi elevati e
contribuisce a ritardare notevolmente il corso della procedura. Il pregiudizio
appare concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non può
essere sanato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. Di
conseguenza il reclamo è ricevibile anche da questo punto di vista.
4.
Occorre
ora dunque esaminare la fondatezza del reclamo inoltrato da RE 1 contro
l’ordinanza sulle prove 13 dicembre 2011. Il Pretore ha difatti ammesso la
perizia giudiziaria, dando avvio a una seconda parte della fase istruttoria
dopo aver esperito le prove testimoniali, senza formalmente decidere
l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da quest’ultima.
4.1
Si osserva
innanzitutto che con ordinanza 14 ottobre 2009 – confermata il 26 novembre 2009
– il Pretore ha esplicitamente dichiarato di non limitare l’udienza preliminare
alla trattazione dell’eccezione d’incompetenza territoriale, perché ha
considerato inverosimile l’applicabilità della CL e della LDIP e ha accertato
l’esistenza di fatti doppiamente rilevanti sia per l’ammissibilità dell’azione
sia per la fondatezza della pretesa. Egli ha dunque ritenuto inutile avviare
un’istruttoria soltanto per la questione del foro, non potendo anticipare il
giudizio di merito. Su richiesta 3 giugno 2011 della reclamante, il Pretore, in
data 13 dicembre 2011, ritenute insufficienti le risultanze testimoniali, ha
nuovamente dato ad intendere di non voler chiudere l’istruttoria e citare le
parti al dibattimento finale, bensì di voler proseguire con l’assunzione delle
prove notificate dalle parti.
4.2
Secondo l’art. 60 CPC il giudice esamina d’ufficio se sono dati i
presupposti processuali. Il nuovo Codice di procedura civile è però silente in
merito alla natura pregiudiziale o meno di questo esame, la quale va però
ritenuta quale regola non assoluta (Trezzini,
CPC Comm., 2011, art. 60, pag. 198; cfr. anche Trezzini,
op. cit., art. 237, pag. 1053; Staehelin,
in Sutter-Somm/Hasenbohler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2010, n. 10 ad art. 237; Kriech, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n.
5.
ad art. 237). Quando il presupposto si confonde con il
fondamento di merito dell’azione, in particolare in presenza di fatti
doppiamente rilevanti, esso è, infatti, da decidere contestualmente al merito e
non prima (Trezzini, CPC Comm.,
2011, art. 60, pag. 199).
4.3
In presenza
di un fatto doppiamente rilevante, tale cioè da influenzare sia la competenza
sia l’esito della lite, il giudice deve soprassedere all’esame della competenza
fino al momento dell’emanazione della sentenza finale di merito (DTF 122 II 252
consid. 3bb; Trezzini, CPC Comm.,
2011, art. 59, pag. 179-181 con ulteriori riferimenti; Domej, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 6 ad art.
60; Vogel/Spühler, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 2006, 4° capitolo, §24, n. 103b; Bucher, L’examen de la compétence internationale par le juge
suisse, in: Semaine judiciare, II° Vol., 129esimo anno, n. 5, ottobre 2007,
pag. 154 e segg.; cfr. anche Kropholler,
Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar, 2005, n. 94 ad art. 5, n. 5 ad
art. 25; Geimer/Schütze,
Europäisches Zivilverfahrensrecht, 1997, n. 6-8 ad art. 19, pag. 369). In
questi casi vi è il rischio di dover in seguito riproporre la causa di merito
davanti ad un altro tribunale qualora il giudice adito dovesse risultare
incompetente. Ciò è la inevitabile conseguenza del sistema dei fatti doppiamente
rilevanti, in presenza dei quali il giudice decide soltanto alla fine della
procedura (Bucher, L’examen de la
compétence internationale par le juge suisse, in: Semaine judiciare, II° Vol.,
129esimo anno, n. 5, ottobre 2007, pag. 157).
4.4
Alla luce di
quanto sopra esposto, il Pretore non è dunque tenuto a decidere sull’eccezione
di incompetenza territoriale prima di dare avvio alla fase istruttoria o come
in questo caso dopo aver sentito i testimoni, anzi – come visto sopra – in
presenza di fatti doppiamente rilevanti, egli non solo può, ma deve esaminare
la questione della competenza soltanto al momento dell’emanazione della
sentenza di merito e nel frattempo assumere tutte le prove che secondo il suo
libero e ampio apprezzamento ritiene rilevanti. In altre parole la biforcazione
del processo, ossia l’esame pregiudiziale del presupposto processuale, è una
facoltà del giudice, non un obbligo, e la parte convenuta non ha diritto ad una
limitazione del tema procedurale (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 60, pag.
201; Zürcher,
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2010, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, n. 21 ad art. 60). L’esame dei presupposti processuali può
essere effettuato soltanto con la sentenza finale, ritenuto che gli stessi devono
di principio essere dati soltanto in quel momento (Gehri, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 5 e 9 ad
art. 60). Il Pretore è dunque libero di istruire
la causa secondo il suo libero apprezzamento, in particolare di ammettere la
perizia giudiziaria. È difatti sufficiente un esame sommario come quello svolto
in concreto dal primo giudice per decidere se assumere le prove richieste, il
quale può procedere a una loro valutazione anticipata, ossia prima di decidere
sulla propria competenza. Visti i tempi e i costi dell’appello, è in questi
casi ad ogni modo preferibile procedere con un’unica decisione finale, in cui
vanno affrontati sia il tema del presupposto processuale sia quello del merito,
anche se il giudice dovesse negare il primo (cfr. Trezzini, CPC Comm.,
2011, art. 60, pag. 200).
4.5
La decisione
di biforcare o meno il processo non è suscettibile di reclamo ai sensi
dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC se il non biforcare rappresenta in sé la
decisione sul presupposto (Trezzini,
CPC Comm., 2011, art. 60, pag. 201). Il Tribunale d’appello quale istanza di
reclamo non può imporre al primo giudice di decidere in via preliminare sulla
propria competenza e tantomeno giudicare in sua vece quando non si è ancora
chinato sulla problematica. Nella misura in cui fonda il reclamo contro
l’ordinanza sulle prove sulla pretesa incompetenza territoriale del Pretore, la
reclamante non può essere sentita, e in assenza di una decisione formale del
giudice di prime cure in merito all’eccezione di cui trattasi appare quantomeno
prematuro sostenere che la prova di cui è stata decisa l’assunzione sia
inutile. Di conseguenza, alla luce di quanto sopra esposto, il reclamo deve
essere respinto.
5.
La
reclamante sostiene ancora che la prova peritale è inutile perché buona parte delle
macchine che dovrebbero essere oggetto di perizia sono state vendute. Inoltre
le macchine sono state consegnate tra il 2003 e il 2005 e da allora utilizzate,
sicché il perito non si può esprimere circa lo stato delle macchine al momento
della consegna. Tali argomenti non sono tali da permettere di rifiutare a
priori l’esperimento della prova peritale, considerato che sarà se del caso il
perito a doversi esprimere su questi temi.
La
reclamante asserisce poi che controparte ha rinunciato alla perizia sui
macchinari e al relativo sopralluogo, ciò che risulterebbe dallo scritto 17
giugno 2011 del legale di controparte, sicché il Pretore avrebbe dovuto
dichiarare decaduta la prova peritale. Se non che, da una lettura dello scritto
in questione si evince proprio il contrario, e il senso che vi vuol dare la
reclamante estrapolando alcune affermazioni dal contesto dello scritto in
questione altro non è che il frutto di una lettura parziale del documento,
manifestamente inidonea a sostenere il reclamo, che è quindi da respingere.
6.
Le spese processuali, disciplinate
dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio
2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione
del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG),
seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle
decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-.
Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 500.-
e sono poste a carico della reclamante, soccombente. Non avendo le controparti
dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il
reclamo 22 dicembre 2011 di RE 1 è respinto.
2.
Le
spese processuali del reclamo in fr. 500.-, già anticipate dalla reclamante, restano
a suo carico.
3.
Intimazione
(unitamente al reclamo 22 dicembre 2011 alle controparti):
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il
ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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