13.2012.1
Pregiudizio difficilmente riparabile
4 luglio 2012Italiano20 min
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Numero d'incarto:
13.2012.1
Data decisione, Autorità:
04.07.2012, IIICC
Titolo:
Pregiudizio difficilmente riparabile
RECLAMO
art. 319 let. b CPC
Incarto n.
13.2012.1
Lugano
4 luglio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.182 (azione
creditoria e di rendiconto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione 8 marzo 2010 da
CO 1
patrocinata dall’
PA 2
contro
RE 1
patrocinata dallo
PA 1
E ora sul reclamo 11 gennaio 2012 di RE 1 contro
l’ordinanza sulle prove 21 dicembre 2011 con cui il Pretore ha ammesso alcuni
mezzi di prova richiesti dalla parte attrice;
ritenuto
in fatto: A. Con
petizione 8 marzo 2010 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di € 140'000.- oltre interessi, rispettivamente al rendiconto di tutte
le informazioni e di tutti i documenti che la concernono e di tutte le
informazioni concernenti il numero di pezzi dell’Euro medium term note __________
HF 2005-1.12.08 floating rate note, valore __________.
Con
risposta 21 giugno 2010 RE 1 ha chiesto in via principale di dichiarare
irricevibile la petizione per incompetenza territoriale e in via subordinata di
respingerla integralmente nel merito.
Con
replica 30 agosto 2010 e duplica 1° ottobre 2010 le parti hanno in sostanza
ribadito le medesime ed opposte tesi di fatto e diritto.
B. All’udienza
preliminare 25 gennaio 2011 le parti hanno confermato le rispettive domande e
allegazioni e notificato i relativi mezzi di prova.
Con ordinanza
sulle prove 16 marzo 2011 il Pretore ha ammesso le audizioni testimoniali di __________
e __________ e l’edizione dalla convenuta nel termine di 30 giorni dei
riassunti dei consulenti riguardo alle visite dell’attrice dal 18 ottobre 1999
al 16 novembre 2005, prove che sono state esperite.
C. Con
ordinanza sulle prove 21 dicembre 2011 il Pretore ha ammesso ancora i seguenti
mezzi di prova richiesti dalla parte attrice:
1.
L’edizione dalla convenuta, nel termine
di 30 giorni, della seguente documentazione:
Fatti
i.
documenti relativi alla stipulazione del
prestito obbligazionario Euro medium term note __________ HF 2005-1.12.08
floating rate note, valore __________;
Considerandi
ii.
documenti relativi alle commissioni ed
emolumenti vari percepite dalla __________ per il piazzamento delle
obbligazioni, così come le commissioni ricavate dai clienti;
iii.
documenti relativi alla fissazione del
prezzo di mercato del Euro medium term note __________ HF 2005-1.12.08 floating
rate note;
iv.
“Base Prospectus” dell’emissione di €
50'000'000.- di private placamento in parte acquistato dall’attrice;
v.
lo studio della __________ 1.10.2008 che
metteva in una watching list la __________ e lo __________;
2.
Le audizioni testimoniali di __________, __________,
__________, __________ e __________.
3.
La perizia sul grado di rischio degli
investimenti contestati, in particolare sull’esposizione del RE 1 verso la
banca islandese, sul modo di quotazione dei prodotti contestati, sull’andamento
del titolo fino al fallimento della banca rispettivamente al momento
dell’acquisto da parte dell’attrice.
4.
L’edizione da C__________ , come ad
istanza di edizione allegata.
D. Con
reclamo 11 gennaio 2012 la convenuta si aggrava contro i dispositivi n. 1i),
1ii), 1iii), 2, 3 e 4 della predetta decisione, chiedendone la riforma nel
senso di ammettere unicamente l’edizione dalla convenuta della documentazione
di cui ai dispositivi 1iv) e 1v), ossia il “Base Prospectus” dell’emissione di € 50'000'000.- di private placamento in parte acquistato
dall’attrice e lo studio della __________ 1.10.2008 che metteva in una watching
list la __________ e lo __________, respingendo per
contro tutti gli altri mezzi di prova richiesti dall’attrice.
E. Con
osservazioni 13 febbraio 2012 l’attrice ha chiesto la reiezione del reclamo e
la conferma dell’ordinanza pretorile, rimproverando alla convenuta di non aver
dimostrato il rischio di un pregiudizio giuridico difficilmente riparabile.
F. Con
decisione 24 gennaio 2012 il vicepresidente della terza Camera civile del
Tribunale d’appello ha concesso effetto sospensivo al reclamo limitatamente ai
Dispositivo
dispositivi n. 1i), 1ii) e 1iii).
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC). L’art. 404 CPC prevede che fino alla loro
conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al
momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto
procedurale previgente. Di conseguenza, l’azione creditoria e di rendiconto essendo
stata avviata l’8 marzo 2010, al
procedimento in esame continua ad essere applicabile il CPC-TI.
L’art.
405 cpv. 1 CPC stabilisce però che alle impugnazioni si applica il diritto in
vigore al momento della comunicazione della decisione. Secondo la recente
giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile
soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle
decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF 137 III 424,
consid. 2.3.2). Ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto
previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi
prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una
procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI, tranne per il
sistema di impugnazione che è retto dal CPC svizzero.
2. L’ordinanza
sulle prove 21 dicembre 2011 è una disposizione ordinatoria processuale (art.
154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e
321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine
di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
Nel caso
concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte convenuta il 23
dicembre 2011, sicché, tenuto conto delle ferie giudiziarie giusta l’art. 145
cpv. 1 lett. c CPC, il gravame qui in esame, datato 11 gennaio 2012, è
tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
3. Il
CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto
l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente
previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile
soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile
(cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche
mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal
reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio,
l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319,
pag. 1407).
3.1 Il CPC non
prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto,
nel caso concreto la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile per ciascun mezzo di prova ammesso dal
Pretore.
3.2 In dottrina
e giurisprudenza è controverso quando sussista un pregiudizio difficilmente
riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in particolare
è dubbio se è sufficiente un pregiudizio di fatto oppure se deve essere dato
un pregiudizio giuridico.
3.2.1 Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, è dato un pregiudizio irreparabile allorquando
sussiste un pregiudizio di natura giuridica che non può o non può interamente
essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. La
mera possibilità di un pregiudizio giuridico irreparabile è sufficiente. Non
bastano invece pregiudizi puramente di fatto o misti quali per esempio la
dilatazione dei tempi della procedura o l’aumento delle spese processuali (DTF
137 III 380, consid. 1.2.1 e 2, con ulteriori riferimenti). Il Tribunale
federale non si è però finora espresso sulla questione a sapere se tale
giurisprudenza sia applicabile anche all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. L’alta
Corte si è meramente limitata ad osservare che se è dato un pregiudizio
irreparabile secondo l’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, allora è dato anche un
pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (DTF
137 III 380, consid. 2.2).
3.2.2 La dottrina
non è unanime sul concetto di pregiudizio difficilmente riparabile. Taluni
autori sussumono sotto tale concetto sia il pregiudizio giuridico sia quello di
fatto, sostenendo che il legislatore ha consapevolmente previsto una
formulazione più generosa rispetto all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e che è quindi
sufficiente un interesse economico per revocare o modificare l’ordinanza
impugnata (Freiburghaus/Afheldt,
in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2010, n. 13-15 ad art. 319; Blickenstorfer, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar,
2011, n. 39 ad art. 319; Reich, in
Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ad art.
319; Staehelin/Staehelin/Grolimund,
Zivilprozessrecht – nach dem Entwurf für eine Schweizerische
Zivilprozessordnung und weiteren Erlassen – unter Einbezug des internationalen
Rechts, Zürich, 2008, § 26 n. 31, lett. b). Secondo altri autori non è invece
necessario distinguere tra pregiudizio giuridico o fattuale, bensì occorre
piuttosto porre l’accento sul rischio di generare un pregiudizio e la
difficoltà nel ripararlo, ciò che lascia al giudice un ampio potere di
apprezzamento (Trezzini, CPC
Comm., 2011, art. 319, pag. 1403 e segg.; Brunner,
in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 11-13 ad art. 319). Altri ancora –
in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale al vecchio art. 87 OG e
all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e quella del Tribunale d’appello del Canton Zugo
all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (v. DTF 137 III 380) – sono invece dell’opinione
che il pregiudizio difficilmente riparabile debba essere di natura giuridica e
non meramente fattuale (Spühler,
Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 7 ad art. 319).
3.2.3 L’avamprogetto
della Commissione peritale del giugno 2003 parla del rischio di un “pregiudizio
non più riparabile” (“nicht wieder gutzumachender Nachteil”). Il Rapporto
esplicativo all’avamprogetto specifica a pag. 145 che tale pregiudizio non deve
essere di natura giuridica, bensì può anche essere di natura meramente
fattuale, puntualizzando che la restrizione (ossia la circostanza di prevedere
il rischio di un pregiudizio) permette di snellire la procedura (“Straffung
des Verfahrens”). Il Messaggio n. 06.062 del Consiglio
federale del 28 giugno 2006, pag. 6748, parla invece di un “pregiudizio non
facilmente riparabile”, senza specificarne la portata, ribadendo soltanto
che il legislatore ha voluto restringere la possibilità di impugnare le
decisioni incidentali per le quali la legge non prevede espressamente il
reclamo, con lo scopo di non ritardare inutilmente il corso del processo. Dal
bollettino ufficiale 06.062 del Consiglio degli Stati del 14 giugno 2007, del
Consiglio nazionale del 12 giugno 2008, del Consiglio degli Stati del 29
settembre 2008 e del Consiglio nazionale del 2 dicembre 2008 non è possibile
evincere alcunché, la questione non essendo stata sollevata né discussa.
3.2.4 Secondo la giurisprudenza del
Canton Zurigo relativa al vecchio § 282 cpv. 1 cifra 1 CPC ZH, il rischio
di un pregiudizio difficilmente riparabile era dato sia se era di natura
giuridica sia di natura fattuale (ZR 96 (1997) Nr. 127; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen
Zivilprozessordnung, 1997, n. 5 e segg. al § 282; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen
Zivilprozessordnung, Ergänzungsband, 2000, n. 1 al § 282). Secondo la giurisprudenza del Canton Argovia al § 335 lett. b CPC AG,
la disposizione ordinatoria causava un pregiudizio difficilmente riparabile
quando pregiudicava la posizione complessiva del reclamante in relazione al
processo, per esempio il procedimento veniva considerato troppo prolungato –
quindi pregiudizievole – se avesse dovuto essere annullato con la sentenza
finale a causa di un vizio di procedura (cfr. Bühler/Edelmann/Killer,
Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 1998, n. 9 al § 335 CPC AG);
3.3. Tenuto conto
di quanto sopra esposto e in conformità al principio di celerità perseguito dal
nuovo Codice di procedura civile (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale
svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.) – diversamente dalla
giurisprudenza all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF – nel caso dell’art. 319
lett. b cifra 2 CPC occorre ritenere dato un pregiudizio difficilmente
riparabile tanto in presenza di un pregiudizio giuridico, quanto in presenza
di un pregiudizio di fatto. Ad ogni modo, determinante non è però la natura del
pregiudizio, bensì la sua rilevanza nel processo, che dev’essere esaminata in
concomitanza con la censura di errata applicazione del diritto (art. 320 CPC,
lett. a) e/o l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre
il pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del
processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere riparato
neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, le
altre decisioni e le disposizioni ordinatorie devono pregiudicare
la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio
al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile
di essere modificato mediante la decisione di merito. La rilevanza del
pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere
di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal
CPC, ponderando il rischio di generare il pregiudizio, la difficoltà nel
ripararlo e le sue conseguenze sul procedimento.
3.4 Nel caso in
rassegna, al fine di determinare l’ammissibilità del reclamo, occorre esaminare
secondo il nuovo CPC se è dato il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile per ciascun mezzo di prova ammesso dal Pretore e contestato dalla
reclamante con il presente gravame (dispositivi 1i), 1ii), 1iii), 2, 3 e 4
dell’ordinanza 21 dicembre 2011). Qualora fosse dato siffatto rischio, sarà poi
necessario verificare, in applicazione del CPC-TI, se il reclamo sia fondato,
vale a dire se la decisione sia frutto di un’applicazione errata del diritto o
di un accertamento manifestamente errato dei fatti.
4. Dispositivo
n. 1i) dell’ordinanza 21 dicembre 2011:
Per
quanto concerne l’edizione dalla convenuta, nel termine di 30 giorni, dei documenti relativi alla stipulazione del prestito obbligazionario
Euro medium term note __________ 2005-1.12.08 floating rate note, valore __________,
la reclamante sostiene che l’ordinanza non è sufficientemente precisa in quanto
non capisce cosa deve produrre, non avendo mai stipulato prestiti
obbligazionari, che si tratta dunque di una fishing expedition, che l’edizione
richiesta non ha rilevanza con i fatti di causa e che l’attrice non ha indicato
i fatti che intende provare.
Le
summenzionate censure non sono atte a ritenere dato il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile. Dagli atti non risulta innanzitutto che
la convenuta abbia chiesto al Pretore di meglio precisare la richiesta di
edizione. Ad ogni modo, se il giudice ammette l’edizione di un documento che la
convenuta non conosce o non possiede, essa può procedere come previsto all’art.
208 CPC-TI (giuramento di edizione). Il fatto di non essere in possesso del
documento non è un motivo per respingere a priori la domanda di edizione.
Correttamente la prova va comunque ammessa e, dandosene il caso, la parte
richiesta deve in seguito presentare il giuramento di edizione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, n. 701 ad
art. 208).
Si
osserva poi che i documenti di cui è chiesta l’edizione sono pertinenti ai
fatti di causa, l’attrice avendo in particolare rimproverato alla convenuta di
aver immesso nel suo patrimonio titoli denominati “Euro medium term note __________
HF 2005-1.12.08 floating rate note, valore __________”, di cui chiede per
l’appunto il rendiconto. Non è inoltre dato a capire che tipo di pregiudizio
possa arrecare alla convenuta l’edizione oggetto di esame né in quale modo sia
atta a pregiudicare la posizione complessiva della reclamante in relazione al
processo. Di conseguenza, in mancanza di una delle premesse fondamentali del
reclamo, il gravame su questo punto deve essere dichiarato inammissibile.
5. Dispositivo
n. 1ii) dell’ordinanza 21 dicembre 2011:
Per
quanto riguarda l’edizione dalla convenuta, nel termine di 30 giorni, dei documenti relativi alle commissioni ed emolumenti vari percepite
dalla __________ per il piazzamento delle obbligazioni, così come le
commissioni ricavate dai clienti, la reclamante rileva che si tratta di
documenti strettamente confidenziali, coperti dal segreto commerciale e
d’affari, la cui pubblicazione le causerebbe un grave danno economico e
commerciale. Inoltre ritiene che non sia dato a capire quali fatti devono
essere provati.
Dagli
atti di causa emerge che con la prova richiesta, l’attrice vuole dimostrare che
la convenuta ha tratto a suo discapito un guadagno dall’operazione con la banca
__________. Fondamentale per la presente procedura è unicamente l’ammontare
del guadagno e non le singole relazioni con gli altri clienti. Ciò posto, la
rilevanza del mezzo di prova non può essere esclusa a priori. È pur vero che se
venissero rivelati i nomi degli altri clienti della banca – gli stessi essendo
a loro volta tutelati dal diritto bancario – ciò potrebbe ledere i loro
legittimi interessi e causare un danno economico alla convenuta, ragione per
cui deve essere ritenuto dato il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile. Alfine di salvaguardare il segreto commerciale e d’affari è però sufficiente
che il Pretore adotti le opportune misure affinché l’ispezione dei documenti non
ecceda i bisogni della causa (art. 202 cpv. 1-3 CPC-TI). Così il primo giudice
ha la facoltà segnatamente di prendere conoscenza dei menzionati documenti ad
esclusione della controparte (art. 185 cpv. 2 e 3 CPC-TI). La decisione su
quali siano le misure necessarie ed adeguate spetta al primo giudice, non è di
competenza dell’autorità di reclamo. Su questo punto il reclamo è quindi
respinto.
6. Dispositivo
n. 1iii) dell’ordinanza 21 dicembre 2011:
In merito
all’edizione dalla convenuta dei documenti relativi
alla fissazione del prezzo di mercato del Euro medium term note __________ HF 2005-1.12.08
floating rate note, la reclamante fa valere un accertamento manifestamente
errato dei fatti da parte del Pretore, senza però minimamente addurre né
tantomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile. Per questo motivo il reclamo su questo punto è inammissibile.
7. Dispositivo
n. 2 dell’ordinanza 21 dicembre 2011:
Per
quanto concerne le audizioni testimoniali di __________, __________, __________,
__________ e __________, la reclamante sostiene che il pregiudizio difficilmente
riparabile consiste nell’allungamento dei tempi processuali e nel danno economico
causato dal tempo di lavoro perso dai dipendenti per partecipare alle udienze,
ritenuto che i testi non sono neppure stati coinvolti nella fattispecie.
Va qui
ricordato che, in linea di principio, l’assunzione di una prova non è di per sé
atta a creare alle parti un pregiudizio giuridico irreparabile (sentenza del Tribunale
federale 4A_635/2011 del 10 gennaio 2012).
L’argomentazione
della convenuta non è atta a rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile. Come visto sopra, il
pregiudizio deve pregiudicare la posizione complessiva della reclamante nella
procedura, ciò che non è il caso nella presente fattispecie e che la reclamante
neppure sostiene. Per quanto concerne l’allungamento dei tempi processuali, si
rileva che ciò è insito in ogni processo allorquando devesi procedere
all’istruttoria, che richiede comunque del tempo. Ammettere apoditticamente l’esistenza
di un pregiudizio difficilmente riparabile per il solo fatto che v’è il rischio
di un prolungamento della procedura significherebbe che il giudice dovrebbe rifiutare
le prove offerte dalle parti. Altrettanto vale per l’ipotizzato danno economico causato dal tempo di lavoro perso dai dipendenti per
partecipare alle udienze.
Si
osserva infine che è evidente che il coinvolgimento dei
testimoni chiamati a deporre sarà
da verificare dal Pretore, il quale dovrà poi, secondo il suo libero convincimento
ed apprezzamento, valutare le prove e determinare la rilevanza delle
testimonianze nell’ambito della causa (art. 90 CPC-TI). Di conseguenza il
reclamo è inammissibile anche su questo punto.
8. Dispositivo
n. 3 dell’ordinanza 21 dicembre 2011:
Per
quanto riguarda la perizia sul grado di rischio degli investimenti contestati,
in particolare sull’esposizione del RE 1 verso la banca __________, sul modo di
quotazione dei prodotti contestati, sull’andamento del titolo fino al
fallimento della banca rispettivamente al momento dell’acquisto da parte
dell’attrice, la reclamante asserisce che la perizia crea un pregiudizio
temporale e che l’ordinanza non motiva perché quest’ultima é necessaria.
Va qui
ribadito che il mero “pregiudizio temporale” così come fatto valere dalla
convenuta non costituisce un pregiudizio ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2
CPC, in particolare ritenuto che RE 1 è parte convenuta nel procedimento
OA.2010.182. L’attrice ha comunque il diritto di dimostrare i fatti contestati
con i mezzi di prova che ritiene più adatti allo scopo. In tal senso, se il Pretore
ritiene, come nel caso concreto, che la perizia sia un mezzo di prova idoneo a
comprovare i fatti rilevanti e contestati (art. 184 cpv. 1 e 2 CPC-TI), in
particolare il rischio degli investimenti bancari e di conseguenza il danno
subito dalla cliente e la responsabilità della banca, egli non deve
ulteriormente motivare la sua decisione di ammetterla.
9. Dispositivo
n. 4 dell’ordinanza 21 dicembre 2011:
In merito
all’edizione da C__________ , come ad istanza di edizione allegata, la reclamante
sostiene che l’edizione è irrilevante in quanto lei avrebbe già comprovato in
duplica l’esistenza di C__________ quale compagnia di assicurazione e solleva infine
che l’edizione viola il segreto professionale commerciale e d’affari del terzo.
Se non che, il fatto che la reclamante ritenga di aver già dimostrato in modo
inequivocabile i fatti che con i documenti in questione si vuole provare non è
punto rilevante, determinante essendo invero il convincimento del Pretore. Si
evidenzia infine che un’eventuale violazione del segreto professionale
commerciale e d’affari di C__________ sarà, se del caso, da far valere da
questa quando il Pretore le assegnerà il termine per le osservazioni come
previsto dall’art.211 cpv. 3 CPC-TI. Di conseguenza tutte le censure sollevate
dalla reclamante su questo punto sono inammissibili.
10. Le
spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)
entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di
giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della
complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.
Giusta
l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale
d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto,
le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 600.- e sono poste a
carico della reclamante, praticamente del
tutto soccombente.
Avendo la
controparte dovuto inoltrare osservazioni, le vengono assegnate ripetibili in
conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19
dicembre 2007).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il
reclamo 11 gennaio 2012 di RE 1, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.
2. Per
quanto riguarda l’edizione di cui al dispositivo n. 1ii) dell’ordinanza 21
dicembre 2011 concernente i documenti relativi alle commissioni ed emolumenti
vari percepite dalla __________ per il piazzamento delle obbligazioni, così
come le commissioni ricavate dai clienti, il Pretore prenderà le opportune
misure per garantire il segreto commerciale e d’affari della parte convenuta.
3. Le
spese processuali di fr. 600.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo
carico, con l’obbligo di rifondere altresì alla controparte CO 1 fr. 800.- a
titolo di ripetibili.
4. Notificazione
(unitamente alle osservazioni 13 febbraio 2012 alla reclamante RE 1):
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la terza Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause
a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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