Lexipedia

Decisione

13.2012.1

Pregiudizio difficilmente riparabile

4 luglio 2012Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i.

documenti relativi alla stipulazione del

prestito obbligazionario Euro medium term note __________ HF 2005-1.12.08

floating rate note, valore __________;

Considerandi

ii.

documenti relativi alle commissioni ed

emolumenti vari percepite dalla __________ per il piazzamento delle

obbligazioni, così come le commissioni ricavate dai clienti;

iii.

documenti relativi alla fissazione del

prezzo di mercato del Euro medium term note __________ HF 2005-1.12.08 floating

rate note;

iv.

“Base Prospectus” dell’emissione di €

50'000'000.- di private placamento in parte acquistato dall’attrice;

v.

lo studio della __________ 1.10.2008 che

metteva in una watching list la __________ e lo __________;

2.

Le audizioni testimoniali di __________, __________,

__________, __________ e __________.

3.

La perizia sul grado di rischio degli

investimenti contestati, in particolare sull’esposizione del RE 1 verso la

banca islandese, sul modo di quotazione dei prodotti contestati, sull’andamento

del titolo fino al fallimento della banca rispettivamente al momento

dell’acquisto da parte dell’attrice.

4.

L’edizione da C__________ , come ad

istanza di edizione allegata.

D. Con

reclamo 11 gennaio 2012 la convenuta si aggrava contro i dispositivi n. 1i),

1ii), 1iii), 2, 3 e 4 della predetta decisione, chiedendone la riforma nel

senso di ammettere unicamente l’edizione dalla convenuta della documentazione

di cui ai dispositivi 1iv) e 1v), ossia il “Base Prospectus” dell’emissione di € 50'000'000.- di private placamento in parte acquistato

dall’attrice e lo studio della __________ 1.10.2008 che metteva in una watching

list la __________ e lo __________, respingendo per

contro tutti gli altri mezzi di prova richiesti dall’attrice.

E. Con

osservazioni 13 febbraio 2012 l’attrice ha chiesto la reiezione del reclamo e

la conferma dell’ordinanza pretorile, rimproverando alla convenuta di non aver

dimostrato il rischio di un pregiudizio giuridico difficilmente riparabile.

F. Con

decisione 24 gennaio 2012 il vicepresidente della terza Ca­mera civile del

Tribunale d’appello ha concesso effetto sospen­sivo al reclamo limitatamente ai

Dispositivo

dispositivi n. 1i), 1ii) e 1iii).

considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC). L’art. 404 CPC prevede che fino alla loro

conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al

momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto

procedurale previgente. Di conseguenza, l’azione creditoria e di rendiconto essendo

stata avviata l’8 marzo 2010, al

procedimento in esame continua ad essere applica­bile il CPC-TI.

L’art.

405 cpv. 1 CPC stabilisce però che alle impugnazioni si applica il diritto in

vigore al momento della comunicazione della decisione. Secondo la recente

giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile

soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle

decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF 137 III 424,

consid. 2.3.2). Ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto

previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi

prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una

procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI, tranne per il

sistema di impugnazione che è retto dal CPC svizzero.

2. L’ordinanza

sulle prove 21 dicembre 2011 è una disposizione ordinatoria processuale (art.

154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e

321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine

di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

Nel caso

concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte convenuta il 23

dicembre 2011, sicché, tenuto conto delle ferie giudiziarie giusta l’art. 145

cpv. 1 lett. c CPC, il gravame qui in esame, datato 11 gennaio 2012, è

tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

3. Il

CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto

l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento

manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente

previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile

soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile

(cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche

mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal

reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio,

l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319,

pag. 1407).

3.1 Il CPC non

prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto,

nel caso concreto la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile per ciascun mezzo di prova ammesso dal

Pretore.

3.2 In dottrina

e giurisprudenza è controverso quando sussista un pregiudizio difficilmente

riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in particolare

è dubbio se è sufficiente un pregiudi­zio di fatto oppure se deve essere dato

un pregiudizio giuridico.

3.2.1 Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, è dato un pregiudizio irreparabile allorquando

sussiste un pregiudizio di natura giuridica che non può o non può interamente

essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. La

mera possibilità di un pregiudizio giuridico irreparabile è sufficiente. Non

bastano invece pregiudizi puramente di fatto o misti quali per esempio la

dilatazione dei tempi della procedura o l’aumento delle spese processuali (DTF

137 III 380, consid. 1.2.1 e 2, con ulteriori riferimenti). Il Tribunale

federale non si è però finora espresso sulla questione a sapere se tale

giurisprudenza sia applicabile anche all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. L’alta

Corte si è meramente limitata ad osservare che se è dato un pregiudizio

irreparabile secondo l’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, allora è dato anche un

pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (DTF

137 III 380, consid. 2.2).

3.2.2 La dottrina

non è unanime sul concetto di pregiudizio difficilmente riparabile. Taluni

autori sussumono sotto tale concetto sia il pregiudizio giuridico sia quello di

fatto, sostenendo che il legislatore ha consapevolmente previsto una

formulazione più generosa rispetto all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e che è quindi

sufficiente un interesse economico per revocare o modificare l’ordinanza

impugnata (Freiburghaus/Afheldt,

in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2010, n. 13-15 ad art. 319; Blicken­storfer, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar,

2011, n. 39 ad art. 319; Reich, in

Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ad art.

319; Staehelin/Staehelin/Grolimund,

Zivilprozessrecht – nach dem Entwurf für eine Schweizerische

Zivilprozessordnung und weiteren Erlassen – unter Einbezug des internationalen

Rechts, Zürich, 2008, § 26 n. 31, lett. b). Secondo altri autori non è invece

necessario distinguere tra pregiudizio giuridico o fattuale, bensì occorre

piuttosto porre l’accento sul rischio di generare un pregiudizio e la

difficoltà nel ripararlo, ciò che lascia al giudice un ampio potere di

apprezzamento (Trezzini, CPC

Comm., 2011, art. 319, pag. 1403 e segg.; Brunner,

in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 11-13 ad art. 319). Altri ancora –

in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale al vecchio art. 87 OG e

all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e quella del Tribunale d’appello del Canton Zugo

all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (v. DTF 137 III 380) – sono invece dell’opinione

che il pregiudizio difficilmente riparabile debba essere di natura giuridica e

non meramente fattuale (Spühler,

Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 7 ad art. 319).

3.2.3 L’avamprogetto

della Commissione peritale del giugno 2003 parla del rischio di un “pregiudizio

non più riparabile” (“nicht wieder gutzu­machender Nachteil”). Il Rapporto

esplicativo all’avamprogetto specifica a pag. 145 che tale pregiudizio non deve

essere di natura giuridica, bensì può anche essere di natura meramente

fattuale, puntualizzando che la restrizione (ossia la circostanza di prevedere

il rischio di un pregiudizio) permette di snellire la procedura (“Straffung

des Verfahrens”). Il Messaggio n. 06.062 del Consiglio

federale del 28 giugno 2006, pag. 6748, parla invece di un “pregiudizio non

facilmente riparabile”, senza specificarne la portata, ribadendo soltanto

che il legislatore ha voluto restringere la possibilità di impugnare le

decisioni incidentali per le quali la legge non prevede espressamente il

reclamo, con lo scopo di non ritardare inutilmente il corso del processo. Dal

bollettino ufficiale 06.062 del Consiglio degli Stati del 14 giugno 2007, del

Consiglio nazionale del 12 giugno 2008, del Consiglio degli Stati del 29

settembre 2008 e del Consiglio nazionale del 2 dicembre 2008 non è possibile

evincere alcunché, la questione non essendo stata sollevata né discussa.

3.2.4 Secondo la giurisprudenza del

Canton Zurigo relativa al vecchio § 282 cpv. 1 cifra 1 CPC ZH, il rischio

di un pregiudizio difficilmente riparabile era dato sia se era di natura

giuridica sia di natura fattuale (ZR 96 (1997) Nr. 127; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen

Zivilprozessordnung, 1997, n. 5 e segg. al § 282; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen

Zivilprozessordnung, Ergänzungsband, 2000, n. 1 al § 282). Secondo la giurisprudenza del Canton Argovia al § 335 lett. b CPC AG,

la disposizione ordinatoria causava un pregiudizio difficilmente riparabile

quando pregiudicava la posizione complessiva del reclamante in relazione al

processo, per esempio il procedimento veniva considerato troppo prolungato –

quindi pregiudizievole – se avesse dovuto essere annullato con la sentenza

finale a causa di un vizio di procedura (cfr. Bühler/Edelmann/Killer,

Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 1998, n. 9 al § 335 CPC AG);

3.3. Tenuto conto

di quanto sopra esposto e in conformità al principio di celerità perseguito dal

nuovo Codice di procedura civile (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale

svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.) – diversamente dalla

giurisprudenza all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF – nel caso dell’art. 319

lett. b cifra 2 CPC occorre ritenere dato un pregiudizio difficilmente

riparabile tanto in presenza di un pregiudizio giuridico, quanto in presenza

di un pregiudizio di fatto. Ad ogni modo, determinante non è però la natura del

pregiudizio, bensì la sua rilevanza nel processo, che dev’essere esaminata in

concomitanza con la censura di errata applicazione del diritto (art. 320 CPC,

lett. a) e/o l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre

il pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del

processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere riparato

neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, le

altre decisioni e le disposizioni ordinatorie devono pregiudicare

la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio

al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile

di essere modificato mediante la decisione di merito. La rilevanza del

pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere

di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal

CPC, ponderando il rischio di generare il pregiudizio, la difficoltà nel

ripararlo e le sue conseguenze sul procedimento.

3.4 Nel caso in

rassegna, al fine di determinare l’ammissibilità del reclamo, occorre esaminare

secondo il nuovo CPC se è dato il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile per ciascun mezzo di prova ammesso dal Pretore e contestato dalla

reclamante con il presente gravame (dispositivi 1i), 1ii), 1iii), 2, 3 e 4

dell’ordinanza 21 dicembre 2011). Qualora fosse dato siffatto rischio, sarà poi

necessario verificare, in applicazione del CPC-TI, se il reclamo sia fondato,

vale a dire se la decisione sia frutto di un’applicazione errata del diritto o

di un accertamento manifestamente errato dei fatti.

4. Dispositivo

n. 1i) dell’ordinanza 21 dicembre 2011:

Per

quanto concerne l’edizione dalla convenuta, nel termine di 30 giorni, dei documenti relativi alla stipulazione del prestito obbligazionario

Euro medium term note __________ 2005-1.12.08 floating rate note, valore __________,

la reclamante sostiene che l’ordinanza non è sufficientemente precisa in quanto

non capisce cosa deve produrre, non avendo mai stipu­lato prestiti

obbligazionari, che si tratta dunque di una fishing expedition, che l’edizione

richiesta non ha rilevanza con i fatti di causa e che l’attrice non ha indicato

i fatti che intende provare.

Le

summenzionate censure non sono atte a ritenere dato il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile. Dagli atti non risulta innanzitutto che

la convenuta abbia chiesto al Pretore di meglio precisare la richiesta di

edizione. Ad ogni modo, se il giudice ammette l’edizione di un documento che la

convenuta non conosce o non possiede, essa può procedere come previsto all’art.

208 CPC-TI (giuramento di edizione). Il fatto di non essere in possesso del

documento non è un motivo per respingere a priori la domanda di edizione.

Correttamente la prova va comunque ammessa e, dandosene il caso, la parte

richiesta deve in seguito presentare il giuramento di edizione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, n. 701 ad

art. 208).

Si

osserva poi che i documenti di cui è chiesta l’edizione sono pertinenti ai

fatti di causa, l’attrice avendo in particolare rimproverato alla convenuta di

aver immesso nel suo patrimonio titoli denominati “Euro medium term note __________

HF 2005-1.12.08 floating rate note, valore __________”, di cui chiede per

l’appunto il rendiconto. Non è inoltre dato a capire che tipo di pregiudizio

possa arrecare alla convenuta l’edizione oggetto di esame né in quale modo sia

atta a pregiudicare la posizione complessiva della reclamante in relazione al

processo. Di conseguenza, in mancanza di una delle premesse fondamentali del

reclamo, il gravame su questo punto deve essere dichiarato inammissibile.

5. Dispositivo

n. 1ii) dell’ordinanza 21 dicembre 2011:

Per

quanto riguarda l’edizione dalla convenuta, nel termine di 30 giorni, dei documenti relativi alle commissioni ed emolumenti vari percepite

dalla __________ per il piazzamento delle obbligazioni, così come le

commissioni ricavate dai clienti, la reclamante rile­va che si tratta di

documenti strettamente confidenziali, coperti dal segreto commerciale e

d’affari, la cui pubblicazione le cause­rebbe un grave danno economico e

commerciale. Inoltre ritiene che non sia dato a capire quali fatti devono

essere provati.

Dagli

atti di causa emerge che con la prova richiesta, l’attrice vuole dimostrare che

la convenuta ha tratto a suo discapito un guadagno dall’operazione con la banca

__________. Fonda­mentale per la presente procedura è unicamente l’ammontare

del guadagno e non le singole relazioni con gli altri clienti. Ciò posto, la

rilevanza del mezzo di prova non può essere esclusa a priori. È pur vero che se

venissero rivelati i nomi degli altri clienti della banca – gli stessi essendo

a loro volta tutelati dal diritto bancario – ciò potrebbe ledere i loro

legittimi interessi e causare un danno economico alla convenuta, ragione per

cui deve essere ritenuto dato il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile. Alfine di salvaguardare il segreto commerciale e d’affari è però sufficiente

che il Pretore adotti le opportune misure affinché l’ispezione dei documenti non

ecceda i bisogni della causa (art. 202 cpv. 1-3 CPC-TI). Così il primo giudice

ha la facoltà segnatamente di prendere conoscenza dei menzionati documenti ad

esclusione della controparte (art. 185 cpv. 2 e 3 CPC-TI). La decisione su

quali siano le misure necessarie ed adeguate spetta al primo giudice, non è di

competenza dell’autorità di reclamo. Su questo punto il reclamo è quindi

respinto.

6. Dispositivo

n. 1iii) dell’ordinanza 21 dicembre 2011:

In merito

all’edizione dalla convenuta dei documenti relativi

alla fissazione del prezzo di mercato del Euro medium term note __________ HF 2005-1.12.08

floating rate note, la reclamante fa valere un accertamento manifestamente

errato dei fatti da parte del Pretore, senza però minimamente addurre né

tantomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile. Per questo motivo il reclamo su questo punto è inammissibile.

7. Dispositivo

n. 2 dell’ordinanza 21 dicembre 2011:

Per

quanto concerne le audizioni testimoniali di __________, __________, __________,

__________ e __________, la reclamante sostiene che il pregiudizio difficilmente

riparabile consiste nell’allungamento dei tempi processuali e nel danno economico

causato dal tempo di lavoro perso dai dipendenti per partecipare alle udienze,

ritenuto che i testi non sono neppure stati coinvolti nella fattispecie.

Va qui

ricordato che, in linea di principio, l’assunzione di una prova non è di per sé

atta a creare alle parti un pregiudizio giuridico irreparabile (sentenza del Tribunale

federale 4A_635/2011 del 10 gennaio 2012).

L’argomentazione

della convenuta non è atta a rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile. Come visto sopra, il

pregiudizio deve pregiudicare la posizione complessiva della reclamante nella

procedura, ciò che non è il caso nella presente fattispecie e che la reclamante

neppure sostiene. Per quanto concerne l’allungamento dei tempi processuali, si

rileva che ciò è insito in ogni processo allorquando devesi procedere

all’istruttoria, che richiede comunque del tempo. Ammettere apoditticamente l’esistenza

di un pregiudizio difficilmente riparabile per il solo fatto che v’è il rischio

di un prolungamento della procedura significherebbe che il giudice dovrebbe rifiutare

le prove offerte dalle parti. Altrettanto vale per l’ipotizzato danno economico causato dal tempo di lavoro perso dai dipendenti per

partecipare alle udienze.

Si

osserva infine che è evidente che il coinvolgimento dei

testimoni chiamati a deporre sarà

da verificare dal Pretore, il quale dovrà poi, secondo il suo libero convincimento

ed apprezzamento, valutare le prove e determinare la rilevanza delle

testimonianze nell’ambito della causa (art. 90 CPC-TI). Di conseguenza il

reclamo è inammissibile anche su questo punto.

8. Dispositivo

n. 3 dell’ordinanza 21 dicembre 2011:

Per

quanto riguarda la perizia sul grado di rischio degli investimenti contestati,

in particolare sull’esposizione del RE 1 verso la banca __________, sul modo di

quotazione dei prodotti contestati, sull’andamento del titolo fino al

fallimento della banca rispettivamente al momento dell’acquisto da parte

dell’attrice, la reclamante asserisce che la perizia crea un pregiudizio

temporale e che l’ordinanza non motiva perché quest’ultima é necessaria.

Va qui

ribadito che il mero “pregiudizio temporale” così come fatto valere dalla

convenuta non costituisce un pregiudizio ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2

CPC, in particolare ritenuto che RE 1 è parte convenuta nel procedimento

OA.2010.182. L’attrice ha comunque il diritto di dimostrare i fatti contestati

con i mezzi di prova che ritiene più adatti allo scopo. In tal senso, se il Pretore

ritiene, come nel caso concreto, che la perizia sia un mezzo di prova idoneo a

comprovare i fatti rilevanti e contestati (art. 184 cpv. 1 e 2 CPC-TI), in

particolare il rischio degli investimenti bancari e di conseguenza il danno

subito dalla cliente e la responsabilità della banca, egli non deve

ulteriormente motivare la sua decisione di ammetterla.

9. Dispositivo

n. 4 dell’ordinanza 21 dicembre 2011:

In merito

all’edizione da C__________ , come ad istanza di edizione allegata, la reclamante

sostiene che l’edizione è irrilevante in quanto lei avrebbe già comprovato in

duplica l’esistenza di C__________ quale compagnia di assicurazione e solleva infine

che l’edizione viola il segreto professionale commerciale e d’affari del terzo.

Se non che, il fatto che la reclamante ritenga di aver già dimostrato in modo

inequivocabile i fatti che con i documenti in questione si vuole provare non è

punto rilevante, determinante essendo invero il convincimento del Pretore. Si

evidenzia infine che un’eventuale violazione del segreto professionale

commerciale e d’affari di C__________ sarà, se del caso, da far valere da

questa quando il Pretore le assegnerà il termine per le osservazioni come

previsto dall’art.211 cpv. 3 CPC-TI. Di conseguenza tutte le censure sollevate

dalla reclamante su questo punto sono inammissibili.

10. Le

spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)

entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di

giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della

complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.

Giusta

l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale

d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto,

le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 600.- e sono poste a

carico della reclamante, praticamente del

tutto soccombente.

Avendo la

controparte dovuto inoltrare osservazioni, le vengono assegnate ripetibili in

conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19

dicembre 2007).

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il

reclamo 11 gennaio 2012 di RE 1, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.

2. Per

quanto riguarda l’edizione di cui al dispositivo n. 1ii) dell’ordinanza 21

dicembre 2011 concernente i documenti relativi alle commissioni ed emolumenti

vari percepite dalla __________ per il piazzamento delle obbligazioni, così

come le commissioni ricavate dai clienti, il Pretore prenderà le opportune

misure per garantire il segreto commerciale e d’affari della parte convenuta.

3. Le

spese processuali di fr. 600.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo

carico, con l’obbligo di rifondere altresì alla controparte CO 1 fr. 800.- a

titolo di ripetibili.

4. Notificazione

(unitamente alle osservazioni 13 febbraio 2012 alla reclamante RE 1):

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la terza Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione

del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause

a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster