13.2012.106
Ordinanza sulle prove. Reclamo. Violazione del diritto. Pregiudizio difficilmente riparabile
22 marzo 2013Italiano19 min
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Numero d'incarto:
13.2012.106
Data decisione, Autorità:
22.03.2013, IIICC
Titolo:
Ordinanza sulle prove. Reclamo. Violazione del diritto. Pregiudizio difficilmente riparabile
RECLAMO
art. 319 CPC
Incarto n.
13.2012.106
Lugano
22 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Lardelli
vicecancelliere:
Cortese
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2011.17
della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con petizione 21
settembre 2011 da
CO 1
patrocinata dallo
PA 2
Contro
RE 1
patrocinata dall’
PA 1
E ora sul reclamo 20 dicembre 2012 di RE 1 contro il
dispositivo n. 3 dell’ordinanza sulle prove 10 dicembre 2012 con cui il Pretore
ha accolto l’istanza dell’attrice di informazioni scritte da D__________ __________,
fissandole un termine di 30 giorni per presentare le domande di informazione;
ritenuto
in fatto: A. Con
petizione 21 settembre 2011 CO 1, ora CO 1, ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di € 5'394'592.34 a titolo di risarcimento del danno, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta ai PE n. __________ e n. __________ dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di __________.
Con
risposta 11 gennaio 2012 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.
Con
replica 4 maggio 2012 e duplica 6 settembre 2012 le parti hanno ribadito in
sostanza le medesime tesi di fatto e diritto confermando le rispettive ed
opposte domande di causa.
B. In
occasione dell’udienza istruttoria del 25 ottobre 2012 e dell’udienza di
dibattimento del 10 dicembre 2012 le parti hanno confermato le rispettive
domande e allegazioni e notificato i relativi mezzi di prova. In particolare la
parte attrice ha chiesto informazioni scritte dalla D__________ __________
alfine di chiarire le diverse fasi dei lavori di riparazione, prova a cui la
convenuta si è opposta, non ritenendo dati i presupposti previsti dall’art. 190
CPC.
Con
decisione 10 dicembre 2012, in calce al verbale d’udienza, il Pretore ha
accolto l’istanza di informazioni scritte da D__________ __________, fissando
all’attrice un termine di 30 giorni per presentare le domande di informazione
(dispositivo n. 3).
D. Con
reclamo 20 dicembre 2012 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione
chiedendone in via principale la riforma nel senso di annullarne il dispositivo
n. 3 e respingere la domanda di informazioni da D__________ __________.
E. Con
osservazioni 25 gennaio 2013 CO 1, ora CO 1, postula che il reclamo sia
dichiarato irricevibile in mancanza di un pregiudizio difficilmente riparabile,
rispettivamente che sia integralmente respinto.
considerato
in diritto: 1. L’ordinanza sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale
(art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra
2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel
termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
Nel caso
concreto la decisione impugnata è stata consegnata brevi manu al legale
di parte convenuta in occasione dell’udienza 10 dicembre 2012, sicché, tenuto
anche conto delle ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), il gravame
qui in esame, datato 20 dicembre 2012 e rimesso alla Posta il 24 dicembre
successivo, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
2. Il
CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto
l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente
previsti dalla legge, il reclamo di cui all’art. 319 lett. b CPC è ammissibile
soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile
(cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche
mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal
reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio,
l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficiente (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319,
pag. 1407).
2.1 Il CPC non
prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto,
nel caso concreto la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile causato dall’assunzione delle domande di informazioni
scritte da parte di D__________ __________.
2.2 In dottrina
e giurisprudenza è controverso quando sussista un pregiudizio difficilmente
riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in particolare
è dubbio se è sufficiente un pregiudizio di fatto oppure se deve essere dato
un pregiudizio giuridico.
2.2.1 Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, è dato un pregiudizio irreparabile allorquando
sussiste un pregiudizio di natura giuridica che non può o non può interamente
essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. La
mera possibilità di un pregiudizio giuridico irreparabile è sufficiente. Non
bastano invece pregiudizi puramente di fatto o misti quali per esempio la
dilatazione dei tempi della procedura o l’aumento delle spese processuali (DTF
137 III 380, consid. 1.2.1 e 2, con ulteriori riferimenti). Il Tribunale
federale non si è però finora espresso sulla questione a sapere se tale
giurisprudenza sia applicabile anche all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. L’alta
Corte si è meramente limitata ad osservare che se è dato un pregiudizio
irreparabile secondo l’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, allora è dato anche un
pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (DTF
137 III 380, consid. 2.2).
2.2.2 La dottrina
non è unanime sul concetto di pregiudizio difficilmente riparabile. Taluni
autori sussumono sotto tale concetto sia il pregiudizio giuridico sia quello di
fatto, sostenendo che il legislatore ha consapevolmente previsto una
formulazione più generosa rispetto all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e che è quindi
sufficiente un interesse economico per revocare o modificare l’ordinanza
impugnata (Freiburghaus/Afheldt,
in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2013, n. 13-15 ad art. 319; Blickenstorfer, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar,
2011, n. 39 ad art. 319; Reich, in
Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ad art.
319; Staehelin/Staehelin/Grolimund,
Zivilprozessrecht – nach dem Entwurf für eine Schweizerische
Zivilprozessordnung und weiteren Erlassen – unter Einbezug des internationalen
Rechts, 2008, § 26 n. 31, lett. b). Secondo altri autori non è invece
necessario distinguere tra pregiudizio giuridico o fattuale, bensì occorre
piuttosto porre l’accento sul rischio di generare un pregiudizio e la
difficoltà nel ripararlo, ciò che lascia al giudice un ampio potere di
apprezzamento (Trezzini, CPC
Comm., 2011, art. 319, pag. 1403 e segg.; Brunner,
in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 11-13 ad art. 319). Altri ancora –
in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale al vecchio art. 87 OG e
all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e quella del Tribunale d’appello del Canton Zugo
all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (v. DTF 137 III 380) – sono invece
dell’opinione che il pregiudizio difficilmente riparabile debba essere di
natura giuridica e non meramente fattuale (Spühler,
Basler Kommentar, ZPO, 2010,
n. 7 ad art. 319; Sterchi,
in Hausheer/Walter, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol.
2, 2012, n. 12 ad art. 319).
2.2.3 L’avamprogetto della Commissione peritale del giugno 2003 parla
del rischio di un “pregiudizio non più riparabile” (“nicht
wieder gutzumachender Nachteil”). Il Rapporto esplicativo all’avamprogetto
(pag. 145) specifica che tale pregiudizio non deve essere di natura giuridica,
bensì può anche essere di natura meramente fattuale, puntualizzando che la
restrizione (ossia la circostanza di prevedere il rischio di un pregiudizio)
permette di snellire la procedura (“Straffung des Verfahrens”). Il Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale, del 28 giugno 2006,
parla invece di un “pregiudizio non facilmente riparabile”, senza
specificarne la portata, ribadendo soltanto che il legislatore ha voluto
restringere la possibilità di impugnare le decisioni incidentali per le quali
la legge non prevede espressamente il reclamo, con lo scopo di non ritardare
inutilmente il corso del processo (pag. 6748). Dal bollettino ufficiale
06.062 del Consiglio degli Stati del 14 giugno 2007, del Consiglio nazionale
del 12 giugno 2008, del Consiglio degli Stati del 29 settembre 2008 e del
Consiglio nazionale del 2 dicembre 2008 non è possibile evincere alcunché, la
questione non essendo stata sollevata né discussa.
2.2.4 La giurisprudenza del Canton
Zurigo relativa al vecchio § 282 cpv. 1 cifra 1 CPC ZH comprendeva nel
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile sia quello di natura
giuridica sia quello di natura fattuale (ZR 96 (1997) n. 127; Frank/Sträuli/ Messmer, Kommentar zur
zürcherischen Zivilprozessordnung, 1997, n. 5 e segg. al § 282; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen
Zivilprozessordnung, Ergänzungsband, 2000, n. 1 al § 282). Secondo la giurisprudenza del Canton Argovia al § 335 lett. b CPC AG,
la disposizione ordinatoria causava un pregiudizio difficilmente riparabile
quando pregiudicava la posizione complessiva del reclamante in relazione al
processo, per esempio il procedimento veniva considerato troppo prolungato –
quindi pregiudizievole – se avesse dovuta essere annullata con la sentenza
finale a causa di un vizio di procedura (cfr. Bühler/Edelmann/Killer,
Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 1998, n. 9 al § 335 CPC AG);
2.3 Tenuto conto
di quanto sopra esposto e in conformità al principio di celerità perseguito dal
nuovo Codice di procedura civile (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale
svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.) – diversamente dalla
giurisprudenza all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF – nel caso dell’art. 319
lett. b cifra 2 CPC occorre ritenere dato un pregiudizio difficilmente
riparabile tanto in presenza di un pregiudizio giuridico, quanto in
presenza di un pregiudizio di fatto. Ad ogni modo, determinante non è però la
natura del pregiudizio, bensì la sua rilevanza nel processo, che dev’essere
esaminata in concomitanza con la censura di errata applicazione del diritto
(art. 320 CPC, lett. a) e/o l’accertamento manifestamente errato dei fatti
(lett. b). Inoltre il pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo
per l’andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente –
essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In
altre parole, le altre decisioni e le disposizioni ordinatorie
devono pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al
processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e
che non è suscettibile di essere modificato mediante la decisione di merito. La
rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero
e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità
perseguito dal CPC, ponderando il rischio di generare il pregiudizio, la
difficoltà nel ripararlo e le sue conseguenze sul procedimento.
2.4 Nel caso in
rassegna, la reclamante sostiene anzitutto che
“[…] il rischio del pregiudizio
difficilmente riparabile non va visto solo alla luce del requisito della
(compromessa) speditezza del processo, ma anche rispetto allo svolgimento come
all’esito della causa. Per riferimento a quest’ultima eventualità l’ordonnance
admettant une preuve contraire à la loi […] peut causer un préjudice
difficilement réparable (BOHNET-HALDY-AA.VV, CPC Code de procédure
civile commenté, Helbing Lichtenhahn, 2011, nota 23 ad art. 319, pag. 1274)”
(reclamo, pag. 7).
Sulla scorta
di tal opinione dottrinale, la reclamante considera in sostanza che il
dispositivo n. 3 della decisione impugnata viola l’art. 190 CPC e che tale
violazione è sufficiente per ritenere in concreto dato il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile a’ sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. Qualora questa
tesi fosse corretta, la violazione di norme procedurali, e più in generale l’applicazione
errata del diritto giusta l’art. 320 lett. a CPC, basterebbe di per sé per
ritenere dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Di
conseguenza, nei casi non espressamente previsti dalla legge (art. 319 cpv. 2
lett. b CPC), la violazione di diritto comporterebbe contemporaneamente
l’ammissibilità del reclamo e il suo accoglimento. La questione merita dunque di
essere approfondita.
2.4.1 Jeandin afferma
che l’ordinanza che ammette una prova contraria alla legge […] può cagionare un
pregiudizio difficilmente riparabile (Jeandin,
in Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté,
2011, n. 23 ad art. 319). Egli non fornisce però motivazione di sorta a
sostegno di quest’affermazione. Altri autori, pur non confrontandosi direttamente
con tale questione, ritengono che l’applicazione errata del diritto, con
particolare riferimento al diritto processuale, possa essere censurata mediante
un rimedio di diritto unicamente laddove la violazione in questione sia
sostanziale (wesentlich), ovvero tale da influire sull’esito del
processo e da generare quindi un pregiudizio e di conseguenza un interesse
legittimo a impugnare la decisione viziata (Reich,
op. cit., n. 3 ad art. 320; Blickenstorfer,
op. cit., n. 12 ad art. 310; Sterchi,
op. cit., n. 6a ad art. 310). Detto altrimenti, allorquando la violazione del
diritto non influisce sull’esito del processo, non è dato alcun pregiudizio, e
non v’è pertanto un interesse legittimo a impugnare la decisione viziata. A mo’
di esempio, alcuni autori evocano la fattispecie in cui, nonostante il giudice
di prime cure abbia disatteso il principio dell’eventualità (Eventualmaxime)
ammettendo un mezzo di prova notificato tardivamente dalla parte convenuta,
l’attore non subisce alcun pregiudizio se la petizione è nondimeno
integralmente accolta (Reich,
ibidem; Blickenstorfer, ibidem).
Secondo i medesimi autori, è fatta unica eccezione al diritto di essere sentito
(art. 29 cpv. 2 Cost.), la cui violazione può essere invocata indipendentemente
dall’influsso che può aver esercitato sull’esito del processo (Reich, op. cit., n. 4 ad art. 320 e
sentenza citata; Sterchi, ibidem).
Sterchi è dell’opinione che le disposizioni ordinatorie processuali viziate
dall’applicazione errata del diritto, in mancanza del presupposto del rischio
di pregiudizio difficilmente riparabile, possono essere impugnate soltanto
mediante il rimedio dell’appello unitamente alla decisione finale (Sterchi, ibidem; Reich, op. cit., n. 11 ad art 319; Blickenstorfer, op. cit.,
n. 39-41 ad art 319) ammettendo implicitamente che la violazione del diritto
non causa automaticamente un pregiudizio difficilmente riparabile, ciò che
aprirebbe nel caso contrario la via del reclamo.
2.4.2 Come già
accennato al considerando 2.2.4, il diritto processuale del Canton Argovia
conosceva l’istituto del reclamo (Beschwerde) contro le disposizioni
ordinatorie processuali. Secondo il § 335 lett. b CPC AG, l’ammissibilità del
reclamo soggiaceva alla riunione cumulativa di due presupposti: (1) le
disposizioni ordinatorie processuali dovevano violare norme legali fondamentali
(gegen grundlegende gesetzliche Bestimmungen) e (2) da tale violazione
doveva derivare a una parte un pregiudizio difficilmente riparabile (ein
schwer wieder gutzumachender Nactheil) (cfr. Bühler/Edelmann/Killer, op. cit., n. 7 e segg. ad § 335 CPC
AG). La mera violazione del diritto, in concreto di norme fondamentali, non era
quindi sufficiente per ritenere meccanicamente dato un pregiudizio
difficilmente riparabile, pregiudizio che pertanto doveva ancora essere reso
verosimile anche in presenza di un’applicazione errata del diritto.
2.4.3 Da quanto
esposto si può quindi concludere che una violazione del diritto non conduce
ipso facto a un pregiudizio a discapito della parte colpita dalla violazione. Una
sentenza finale favorevole può infatti porre rimedio all’applicazione errata
del diritto. In tale evenienza, non può quindi esservi spazio per ritenere automaticamente
dato un pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2
CPC, che vi è appunto soltanto quando non può, o non può interamente, essere
riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole, ovvero
quando il pregiudizio sussiste e permane indipendentemente dall’esito del
processo. Questa soluzione è più convincente rispetto all’opinione - non
motivata - dell’autore citato dalla reclamante. Occorre pertanto ritenere che
la violazione del diritto non cagiona automaticamente un pregiudizio
difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. Ammettere il
contrario condurrebbe a situazioni decisamente difformi da quella che è la
volontà del legislatore. Il rimedio del reclamo contro le disposizioni ordinatorie
processuali, nei casi non espressamente previsti dalla legge, verrebbe ad
esempio trattato in modo diverso a dipendenza che la censura invocata sia l’applicazione
errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) piuttosto che l’accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b). Nel primo caso, la violazione del
diritto comporterebbe automaticamente l’esistenza di un pregiudizio
difficilmente riparabile con la conseguenza che nell’esame dell’ammissibilità
del ricorso il giudice sarebbe tenuto a entrare già nel merito del gravame. Nel
secondo caso, sarebbe invece necessario stabilire la presenza di un rischio di
pregiudizio difficilmente riparabile prima di entrare nel merito del reclamo.
Tale disparità di trattamento non si giustifica, poiché, indipendentemente
dalla censura invocata, il reclamo contro le disposizioni ordinatorie
processuali, nei casi non espressamente previsti dalla legge, è ammissibile soltanto
quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, come emerge dall’interpretazione
letterale e sistematica dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 320 CPC.
Va ancora
aggiunto che, qualora dall’applicazione errata del diritto derivasse automaticamente
un pregiudizio difficilmente riparabile, neppure sarebbero distinguibili tra
loro i rimedi dell’appello e del reclamo, nell’ipotesi in cui contro una
disposizione ordinatoria processuale – che comunque nel caso di appello
potrebbe essere impugnata soltanto unitamente alla decisione finale – venga censurata
la violazione del diritto. Limitatamente all’esame della correttezza della
disposizione ordinatoria processuale impugnata, il reclamo, rimedio di diritto
straordinario, sarebbe infatti trattato alla stregua dell’appello, ovvero di un
mezzo di impugnazione ordinario, ciò che il legislatore non ha voluto anche per
non ritardare inutilmente il corso del processo (Messaggio n. 06.062 del
Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748).
Unica
eccezione a quanto sopra sarebbe data dalla violazione del diritto di essere sentito,
che potrebbe condurre alla nullità della decisione impugnata indipendentemente
dall’esito del processo.
2.5 In
considerazione di quanto esposto sopra, nel caso in esame, l’eventuale
applicazione errata del diritto con riferimento al dispositivo n. 3 della
decisione impugnata non può quindi essere sufficiente per ritenere dato il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile a’ sensi dell’art. 319 lett.
b cifra 2 CPC. La reclamante si fonda infatti sull’ipotesi che l’asserita
violazione dell’art. 190 CPC possa influire negativamente sull’esito del
processo e sfociare così in un giudizio di merito sfavorevole, ciò che tuttavia
allo stato attuale non è dato di sapere. L’emanazione di una sentenza finale
favorevole potrebbe in effetti riparare l’eventuale violazione in questione. La
reclamante non rischia quindi un pregiudizio concreto e di essenziale rilievo
per l’andamento del processo, che non potrebbe essere riparato neppure con una
successiva sentenza finale favorevole.
Neppure entra
in linea di conto nel caso in rassegna la violazione del diritto di essere
sentito della reclamante, circostanza che, eccezionalmente, potrebbe condurre
alla nullità della decisione impugnata. Il Pretore ha invero dato alla
reclamante la possibilità di prendere posizione sulle domande di informazioni
scritte formulate dalla controparte e di presentare eventuali contro domande
(decisione impugnata, pag. 3, dispositivo n. 3), rispettando pertanto il
diritto di essere sentito e il principio della parità delle armi.
2.6 La
reclamante asserisce ancora che l’assunzione delle informazioni scritte da D__________
__________ nelle modalità previste dal Pretore comporta un ritardo
nell’istruzione del processo (reclamo, pag. 8). Tale argomentazione è
sostanzialmente legata alla tesi esaminata nei considerandi precedenti (2.4 -
2.5) secondo cui l’applicazione errata del diritto sarebbe – a detta della
reclamante – sufficiente per ritenere dato un pregiudizio difficilmente
riparabile ex art. 319 lett. b cifra 2 CPC. La reclamante parte infatti dal
presupposto che il giudice di prime cure abbia erroneamente applicato l’art.
190 CPC, sicché il ritardo nell’istruzione del processo altro non sarebbe che
una delle conseguenze di tale eventuale violazione. Come esposto sopra (consid.
2.5), la violazione di norme di procedura non configura di per sé un
pregiudizio difficilmente riparabile a’ sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2
CPC, in quanto una sentenza finale favorevole riparerebbe simile pregiudizio. Nel
caso di specie, già si è detto che una sentenza finale favorevole potrebbe
porre rimedio anche alle conseguenze dell’asserita assunzione errata della
prova di cui trattasi, in particolare rimedierebbe a un’eventuale dilatazione
dei tempi di istruzione della causa. La posizione complessiva della reclamante
in relazione al processo non viene pertanto pregiudicata.
2.7 In mancanza
delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame deve essere dichiarato
inammissibile, ciò che rende quindi superfluo esaminare la correttezza della
decisione impugnata.
3. Le
spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)
entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di
giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della
complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.
Giusta
l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale
d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le
spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 2'000.- e sono poste a
carico della reclamante, soccombente.
Avendo la
controparte inoltrato osservazioni, le vengono assegnate ripetibili in
conformità del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19
dicembre 2007).
Per i quali motivi
pronuncia:
1. Il
reclamo 20 dicembre 2012 di RE 1 è inammissibile.
2. Le
spese processuali di fr. 2'000.-, già anticipate dalla reclamante, restano a
suo carico, con l’obbligo di versare altresì alla controparte CO 1 fr. 4'000.-
a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause
a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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