13.2012.15
Reclamo contro decisione di reiezione della domanda di interpretazione/nullità di una decisione di stralcio
4 aprile 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
13.2012.15
Data decisione, Autorità:
04.04.2012, IIICC
Titolo:
Reclamo contro decisione di reiezione della domanda di interpretazione/nullità di una decisione di stralcio
INTERPRETAZIONE E RETTIFICA
RECLAMO
art. 334 cpv. 3 CPC
art. 333 CPC-TI
Incarto n.
13.2012.15
Lugano
4 aprile 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.270
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 5
maggio 2009 (azione creditoria) da
CO 1
patrocinata
dall’ PA 2
contro
RE 1
e
CO 2
entrambi patrocinati dall’ PA 1
E ora sul reclamo 15 febbraio 2012 di RE 1 contro la
decisione 9 febbraio 2012 con cui il Pretore ha respinto la sua istanza di
interpretazione/nullità della decisione di stralcio 25 luglio 2011;
ritenuto
in fatto e diritto: che
con petizione 5 maggio 2009 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 e CO 2 al
pagamento di fr. 705'050.- oltre interessi;
che con
risposta 28 settembre 2009 i convenuti si sono opposti alla petizione, chiedendo
in via riconvenzionale che sia disconosciuto il debito di fr. 1'300'000.- da
essi dapprima riconosciuto, di cui alla convenzione doc. B, alla facilitazione
di credito doc. G e all’accordo di addebito doc. H, nonché di condannare CO
1 al versamento di fr. 472'118.45 oltre interessi a CO 2;
che con
replica e risposta riconvenzionale 4 novembre 2009, l’attrice ha confermato
quanto chiesto in petizione, opponendosi integralmente all’azione
riconvenzionale e domandando la condanna di CO 2, avente sede nel __________,
al versamento di una cauzione processuale ai sensi dell’art. 153 cpv. 1 lett. b
CPC-TI di fr. 57'490.70;
che con
l’allegato di “duplica” 1° dicembre 2009 i convenuti hanno confermato le domande
formulate con la risposta;
che, previa
audizione delle parti in merito alla domanda di cauzione il Pretore, con
decreto 10 febbraio 2010, ha assegnato a CO 2 un termine di 30 giorni per
versare una cauzione processuale di fr. 28'300.-, pena lo stralcio della sua
azione riconvenzionale;
che su
richiesta di CO 2 il surriferito termine è stato prorogato di 30 giorni con
ordinanza 1° marzo 2010 e di ulteriori 30 giorni con ordinanza 9 aprile 2010;
che nel
frattempo il Pretore ha tenuto il 5 marzo 2010 l’udienza preliminare dove le
parti hanno riconfermato le rispettive ed opposte tesi di fatto e diritto,
notificando i relativi mezzi di prova;
che con
ordinanza sulle prove 21 luglio 2010, dopo aver premesso che la domanda
riconvenzionale presentata da CO 2 andava stralciata dai ruoli non avendo essa
versato la cauzione processuale, il Pretore ha chiesto a CO 1 di esprimersi
sull’accollo di tasse, spese e ripetibili, e ha poi rifiutato tutte le prove
notificate dalle parti tranne l’edizione di parte attrice di alcuni documenti,
in seguito prodotti;
che con
osservazioni 26 luglio 2010 CO 1 ha chiesto che tasse, spese di giustizia e
ripetibili siano poste integralmente a carico di CO 2;
che con
ordinanza 26 maggio 2011 il Pretore ha chiuso l’istruttoria e citato le parti
al dibattimento finale;
che con
decreto 25 luglio 2011 il Pretore ha stralciato dai ruoli l’azione
riconvenzionale per mancato pagamento della cauzione processuale, condannando entrambi
Fatti
i convenuti e attori riconvenzionali al pagamento di tasse, spese giudiziarie e
ripetibili alla controparte e indicando quale mezzo di impugnazione il reclamo
al Tribunale d’appello nel termine di 10 giorni;
che con
istanza di interpretazione 12 settembre 2011 RE 1 ha chiesto al Pretore di precisare il dispositivo n. 3 del decreto 25 luglio 2011, non essendo egli
mai stato astretto a versare alcuna cauzione, ragione per cui la decisione di
stralcio – non motivata – sarebbe arbitraria e pertanto nulla;
che con
osservazioni 15 settembre 2011 CO 1 ha rimproverato alla controparte di agire
in malafede utilizzando l’istituto dell’interpretazione per ovviare al proprio
errore di non aver impugnato tempestivamente la decisione di stralcio;
che con
decisione 9 febbraio 2012 il Pretore ha respinto l’istanza di
interpretazione/nullità della decisione 25 luglio 2011 ritenendo la decisione in
questione chiara nella sua formulazione e rilevando che un eventuale vizio
soggiacente non sarebbe grave a tal punto da decretarne la nullità, tanto più
che lo stralcio non genererebbe res iudicata materiale;
che con reclamo
15 febbraio 2012 il convenuto/attore riconvenzionale RE 1 si aggrava contro la
decisione 9 febbraio 2012, chiedendone la riforma nel senso di annullarla, la
stessa non confrontandosi con la censura di mancata motivazione, ergo di
nullità della decisione 25 luglio 2011;
che il reclamo
non è stato inoltrato alla controparte per osservazioni;
che,
rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere
quale sia il diritto applicabile al reclamo di cui trattasi;
che
l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in
vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;
che, di
conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 5 maggio 2009, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo
stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC);
che l’art.
405 cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto
in vigore al momento della comunicazione della decisione;
che,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è
applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche
alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF 137 III 424,
consid. 2.3.2);
che ciò
implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del
passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento
sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua
ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la cui
ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di impugnazione
del CPC svizzero;
che nel
caso concreto la procedura di reclamo è dunque retta dal CPC svizzero;
che il
reclamante ha inoltrato con un unico allegato appello contro la decisione di
stralcio 25 luglio 2011 e reclamo contro la decisione 9 febbraio 2012
sull’istanza di interpretazione;
che,
trattandosi di due diverse decisioni, impugnabili con rimedi di diritto
diversi, egli avrebbe dovuto inoltrare due gravami distinti, i rimedi non
potendo essere trattati congiuntamente;
che si
prescinde dal rinviare l’atto all’appellante/reclamante per l’emendamento,
considerato che si può procedere alla disgiunzione dei due rimedi di diritto,
che saranno esaminati separatamente;
che la
decisione 9 febbraio 2012 con cui il Pretore ha respinto l’istanza di
interpretazione/nullità della decisione 25 luglio 2011 è impugnabile con
reclamo (art. 334 cpv. 3 CPC);
Considerandi
che la
decisione impugnata è stata notificata alla parte convenuta il 10 febbraio 2012,
sicché il gravame qui in esame, datato 15 febbraio 2012 – benché non sia dato a
sapere quando la decisione gli sia pervenuta – è sicuramente tempestivo, e da
questo punto di vista ammissibile;
che il
rimprovero mosso dal reclamante al Pretore di non aver deciso l’istanza di
nullità della decisione di stralcio del 25 luglio 2011, è infondato;
che,
infatti, il primo giudice ha formalmente respinto l’eccezione di nullità (decisione
9.
febbraio 2012, dispositivo n. 1), considerato che “…l’eventuale vizio
soggiacente non è grave a tal punto da decretarne la nullità …”;
che tale
motivazione è certo stringata, ma comunque sufficiente, non da ultimo
trattandosi di rispondere all’altrettanto stringata doglianza contenuta nella
domanda di interpretazione, dove lo stesso reclamante si è limitato a rilevare
che “… la decisione di stralciare la sua domanda riconvenzionale non è stata
in alcun modo motivata, come tale essa mi pare arbitraria e pertanto nulla …”;
che,
comunque sia, l’istituto giuridico dell’interpretazione (art. 333 e segg.
CPC-TI, art. 334 CPC) non costituisce un mezzo d’impugnazione, bensì un
semplice rimedio processuale straordinario, non inteso a modificare bensì a
chiarire i dispositivi poco chiari, ambigui, incompleti o contraddittori di una
decisione (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, 2000, m. 1 ad art. 334);
che, a
ben vedere, la domanda di interpretazione del reclamante non era intesa a
chiarire un dispositivo poco chiaro o ambiguo oppure in contraddizione con i
considerandi, quanto piuttosto a ottenere una modifica della decisione
impugnata ritenuta errata, ciò che – come ben rilevato anche dal Pretore –
avrebbe dovuto essere oggetto d’appello, da proporre nei termini di legge;
che di
conseguenza il reclamo, manifestamente infondato, deve essere respinto;
che le
spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)
entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di
giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della
complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;
che
giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del
Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso
concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 350.- e sono
poste a carico del reclamante, soccombente;
che non
avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano
ripetibili;
che la
presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo
contenuta nel reclamo;
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il
reclamo 15 febbraio 2012 di RE 1 è respinto.
2.
La
domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.
3.
Le
spese processuali di fr. 350.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo
carico. Non si assegnano ripetibili.
4.
Intimazione
(unitamente al reclamo 15 febbraio 2012 alla controparte):
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di
carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), con
i limiti dell’art 93 LTF. Il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il
valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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