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Decisione

13.2012.15

Reclamo contro decisione di reiezione della domanda di interpretazione/nullità di una decisione di stralcio

4 aprile 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti e attori riconvenzionali al pagamento di tasse, spese giudiziarie e

ripetibili alla controparte e indicando quale mezzo di impugna­zione il reclamo

al Tribunale d’appello nel termine di 10 giorni;

che con

istanza di interpretazione 12 settembre 2011 RE 1 ha chiesto al Pretore di precisare il dispositivo n. 3 del decreto 25 luglio 2011, non essendo egli

mai stato astretto a versare alcuna cauzione, ragione per cui la decisione di

stralcio – non motivata – sarebbe arbitraria e pertanto nulla;

che con

osservazioni 15 settembre 2011 CO 1 ha rimproverato alla controparte di agire

in malafede utilizzando l’istituto dell’interpretazione per ovviare al proprio

errore di non aver impugnato tempestivamente la decisione di stralcio;

che con

decisione 9 febbraio 2012 il Pretore ha respinto l’istanza di

interpretazione/nullità della decisione 25 luglio 2011 ritenendo la decisione in

questione chiara nella sua formulazione e rilevando che un eventuale vizio

soggiacente non sarebbe grave a tal punto da decretarne la nullità, tanto più

che lo stralcio non genererebbe res iudicata materiale;

che con reclamo

15 febbraio 2012 il convenuto/attore riconvenzionale RE 1 si aggrava contro la

decisione 9 febbraio 2012, chiedendone la riforma nel senso di annullarla, la

stessa non confrontandosi con la censura di mancata motivazione, ergo di

nullità della decisione 25 luglio 2011;

che il reclamo

non è stato inoltrato alla controparte per osservazioni;

che,

rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere

quale sia il diritto applicabile al reclamo di cui trattasi;

che

l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla

giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in

vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;

che, di

conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 5 maggio 2009, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo

stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC);

che l’art.

405 cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto

in vigore al momento della comunicazione della decisione;

che,

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è

applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche

alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF 137 III 424,

consid. 2.3.2);

che ciò

implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del

passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento

sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua

ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la cui

ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di impugnazione

del CPC svizzero;

che nel

caso concreto la procedura di reclamo è dunque retta dal CPC svizzero;

che il

reclamante ha inoltrato con un unico allegato appello contro la decisione di

stralcio 25 luglio 2011 e reclamo contro la decisione 9 febbraio 2012

sull’istanza di interpretazione;

che,

trattandosi di due diverse decisioni, impugnabili con rimedi di diritto

diversi, egli avrebbe dovuto inoltrare due gravami distinti, i rimedi non

potendo essere trattati congiuntamente;

che si

prescinde dal rinviare l’atto all’appellante/reclamante per l’emendamento,

considerato che si può procedere alla disgiunzione dei due rimedi di diritto,

che saranno esaminati separatamente;

che la

decisione 9 febbraio 2012 con cui il Pretore ha respinto l’istanza di

interpretazione/nullità della decisione 25 luglio 2011 è impugnabile con

reclamo (art. 334 cpv. 3 CPC);

Considerandi

che la

decisione impugnata è stata notificata alla parte convenuta il 10 febbraio 2012,

sicché il gravame qui in esame, datato 15 febbraio 2012 – benché non sia dato a

sapere quando la decisione gli sia pervenuta – è sicuramente tempestivo, e da

questo punto di vista ammissibile;

che il

rimprovero mosso dal reclamante al Pretore di non aver deciso l’istanza di

nullità della decisione di stralcio del 25 luglio 2011, è infondato;

che,

infatti, il primo giudice ha formalmente respinto l’eccezione di nullità (decisione

9.

febbraio 2012, dispositivo n. 1), conside­rato che “…l’eventuale vizio

soggiacente non è grave a tal punto da decretarne la nullità …”;

che tale

motivazione è certo stringata, ma comunque sufficiente, non da ultimo

trattandosi di rispondere all’altrettanto stringata doglianza contenuta nella

domanda di interpretazione, dove lo stesso reclamante si è limitato a rilevare

che “… la decisione di stralciare la sua domanda riconvenzionale non è stata

in alcun modo motivata, come tale essa mi pare arbitraria e pertanto nulla …”;

che,

comunque sia, l’istituto giuridico dell’interpretazione (art. 333 e segg.

CPC-TI, art. 334 CPC) non costituisce un mezzo d’impugnazione, bensì un

semplice rimedio processuale straordinario, non inteso a modificare bensì a

chiarire i dispositivi poco chiari, ambigui, incompleti o contraddittori di una

decisione (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, 2000, m. 1 ad art. 334);

che, a

ben vedere, la domanda di interpretazione del reclamante non era intesa a

chiarire un dispositivo poco chiaro o ambiguo oppure in contraddizione con i

considerandi, quanto piuttosto a ottenere una modifica della decisione

impugnata ritenuta errata, ciò che – come ben rilevato anche dal Pretore –

avrebbe dovuto essere oggetto d’appello, da proporre nei termini di legge;

che di

conseguenza il reclamo, manifestamente infondato, deve essere respinto;

che le

spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)

entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di

giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della

complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;

che

giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del

Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso

concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 350.- e sono

poste a carico del reclamante, soccombente;

che non

avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano

ripetibili;

che la

presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo

contenuta nel reclamo;

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il

reclamo 15 febbraio 2012 di RE 1 è respinto.

2.

La

domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

3.

Le

spese processuali di fr. 350.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo

carico. Non si assegnano ripetibili.

4.

Intimazione

(unitamente al reclamo 15 febbraio 2012 alla controparte):

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di

carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), con

i limiti dell’art 93 LTF. Il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il

valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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