13.2012.21
Reclamo contro fissazione di indennità del testimone
10 aprile 2012Italiano15 min
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Numero d'incarto:
13.2012.21
Data decisione, Autorità:
10.04.2012, IIICC
Titolo:
Reclamo contro fissazione di indennità del testimone
RECLAMO
SPESE GIUDIZIARIE
TESTIMONIANZA
art. 63 cpv. 1 CPC
art. 95 cpv. 2 let. c CPC
art. 104 CPC
art. 110 CPC
art. 160 cpv. 1 let. a CPC
art. 160 cpv. 3 CPC
art. 319 let. b CPC
art. 321 CPC
art. 28 LTG
Incarto n.
13.2012.21
Lugano
10 aprile
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire sul reclamo 7 marzo 2012
presentato da
RE 1
contro la decisione 27 febbraio 2012 del Pretore
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord emessa nell’ambito della procedura inc.
n. SE.2011.21 promossa con petizione 1° luglio 2011 da
B__________
rappr. dall’avv. L__________
nei confronti di
A__________
rappr. dall’avv. C__________
ritenuto
in fatto: A. In
data 7 febbraio 2012, nell’ambito della causa SE.2011.21 pendente tra B__________
e A__________ , RE 1 è stato sentito dal Pretore quale testimone, avendo egli
allestito su incarico di A__________ , in qualità di ingegnere meccanico
specialista nel campo dell’infortunistica stradale, la perizia tecnica di
parte prodotta agli atti quale doc. D. RE 1 ha letto e approvato il verbale di audizione testimoniale e percepito fr. 40.- a titolo di indennità.
B. Con
nota spese e onorario 8 febbraio 2012 RE 1 ha chiesto a A__________ di rimborsargli complessivi fr. 305.64 per le prestazioni fornite nell’ambito
dell’audizione testimoniale, più precisamente fr. 285.- per “ricerca
d’archivio, riesame incarto, trasferta a __________, testimoniato in Pretura”,
fr. 38.- per “partecipazione spese di trasferta: 38 km”, da cui ha dedotto fr. 40.- per indennità di teste e aggiunto fr. 22.64 di IVA.
C. Con
e-mail 13 febbraio 2012 il legale di A__________ , avv. C__________, si è
opposto al pagamento della summenzionata nota spese e onorario, osservando che il
dare seguito a una citazione quale testimone costituisce un obbligo civico di
ogni cittadino, per il quale avrebbe già percepito un’indennità dallo Stato di
fr. 40.-.
Con
risposta di medesima data, RE 1 ha evidenziato di essere stato interrogato
quale perito di parte e non come semplice teste, ragione per cui l’adempimento
di questo suo dovere civico andava rimunerato.
Con
e-mail 14 febbraio 2012 A__________ e RE 1 hanno riconfermato le loro
rispettive ed opposte posizioni.
D. Con
lettera 16 febbraio 2012 RE 1 ha chiesto al Pretore di rivalutare alla luce
dell’art. 160 cpv. 3 CPC la congruità dell’indennità di teste assegnatagli.
E. Con
decisione 27 febbraio 2012 il Pretore ha respinto in ordine la suddetta richiesta,
adducendo di essere incompetente a statuire nel merito, trattandosi di una
decisione sulle spese contro cui doveva essere interposto reclamo entro 30
giorni al Tribunale d’appello. In applicazione dell’art. 63 cpv. 1 CPC, il
primo giudice ha indicato a RE 1 di poter riproporre la propria domanda entro 1
mese davanti al giudice competente.
F. Con
reclamo 7 marzo 2012 al Tribunale d’appello, RE 1 chiede l’accoglimento del
reclamo nel senso di aumentare l’indennità di teste a fr. 323.- da cui dedurre
fr. 40.- già versati in contanti.
considerato
in diritto: 1. La causa SE.2011.21 è stata promossa in data
1° luglio 2011, sicché la procedura è retta dal Codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011.
2. L’indennità
versata dal giudice al testimone costituisce parte delle spese dell’assunzione
delle prove che sono spese processuali ai sensi dell’art. 95 cpv. 2 lett. c CPC
(Urwyler, in
Brunner/Gasser/Schwander, 2011, n. 7 ad art. 95; Suter/von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 23 ad art. 95; Schmid, in Oberhammer, Kurzkommentar
ZPO, 2010, n. 13 ad art. 95; Kuster,
in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 5 ad art.
95; Berni, in Baker &
McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 17 ad art. 160; Tappy, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011,
n. 16 ad art. 95).
3. La
decisione con la quale il giudice fissa la tassa e le spese di giustizia e
assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1
CPC). La decisione con la quale il giudice fissa l’indennità per il testimone
non può invece essere qualificata quale decisione finale o parte
della decisione finale in quanto il giudice non statuisce su una domanda
delle parti, bensì si limita ad indennizzare un terzo tenuto a cooperare
all’assunzione delle prove (art. 160 cpv. 1 lett. a CPC), liquidando così una
questione che si pone durante il corso dell’istruttoria. Tale decisione non può
neppure essere ritenuta quale disposizione ordinatoria processuale, la
stessa non limitandosi semplicemente a disciplinare il processo. Essa contiene infatti
un giudizio sulla retribuzione del testimone e ne stabilisce l’ammontare.
Trattasi dunque di “un’altra decisione” ai sensi dell’art. 319 lett. b
CPC.
4. L’art.
110 CPC prevede che, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo
indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo all’autorità giudiziaria
superiore - ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello
oppure a reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 110, pag. 447).
4.1 Essendo
l’impugnazione dell’attribuzione delle spese processuali prevista dalla legge
(art. 110 CPC), la decisione con la quale il giudice fissa l’indennità del
testimone è dunque impugnabile mediante reclamo (art. 319 lett. b cifra 1 CPC)
alla terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48
lett. c cifra 1 LOG.
4.2 Per quanto
concerne il termine d’impugnazione, è controverso se nel caso di altre
decisioni di prima istanza è dato il reclamo nel termine ordinario di 30
giorni secondo l’art. 321 cpv. 1 CPC (Jeandin,
in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n. 10 ad art. 321, n. 29 ad art.
160) oppure nel termine di 10 giorni previsto dall’art. 321 cpv. 2 CPC per le disposizioni
ordinatorie processuali (Trezzini,
CPC Comm., 2011, art. 321, pag. 1413; Hungerbühler,
in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 9 ad art. 321).
Altri autori invece non si confrontano neppure con la problematica (Brunner, in Oberhammer, n. 3 ad art. 321;
Reich, in Baker & McKenzie,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 321; Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2010, n.
1 ad art. 321; Freiburghaus/Afheldt,
in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2010, n. 4 ad art. 321). Interpretando l’art.
321 cpv. 2 CPC secondo il suo tenore letterale, sembra infatti che questa norma
riduca il termine di reclamo a 10 giorni soltanto per le disposizioni
ordinatorie processuali, mentre – la legge rimanendo silente sulle altre
decisioni processuali previste all’art. 319 lett. b CPC – queste ultime
andrebbero impugnate nel termine di 30 giorni. Secondo un’interpretazione
teleologica della norma invece una simile differenziazione tra disposizioni
ordinatorie processuali e altre decisioni processuali non si
giustifica. Una tale distinzione causerebbe insicurezza giuridica e
complicherebbe inutilmente la procedura. Entrambi i tipi di decisione concernono
il processo in quanto tale, distinguendosi quindi nettamente dalle decisioni
finali e incidentali che toccano invece il merito. Esse necessitano perciò di
essere decise in modo celere, flessibile e semplice, garantendo chiarezza e soprattutto
l’unitarietà del diritto processuale. Di conseguenza si deve concludere che le disposizioni
ordinatorie processuali e le altre decisioni processuali sottostanno
entrambe al regime della impugnabilità nel termine di 10 giorni – diversamente
da quanto indicato dal Pretore nella decisione 27 febbraio 2012 (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 321,
pag. 1413).
4.3 In
definitiva la decisione con la quale il giudice fissa l’indennità del testimone
è quindi qualificabile quale altra decisione, impugnabile mediante
reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di 10
giorni ai sensi dei combinati art. 110, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e
48 lett. c cifra 1 LOG. Nel caso concreto, alla luce di
quanto sopra esposto, RE 1 avrebbe dovuto impugnare la decisione con la quale
il Pretore gli ha riconosciuto un’indennità di fr. 40.- per la sua
testimonianza entro 10 giorni dal momento in cui ha percepito il denaro, ossia
dal 7 febbraio 2012. Il reclamo 7 marzo 2012 è dunque ampiamente intempestivo e
di principio inammissibile.
5. Occorre
ora però chiedersi se il reclamo dev’essere comunque considerato ammissibile,
il Pretore avendo da una parte omesso di indicare al teste in sede di udienza
di poter inoltrare reclamo contro la decisione di attribuzione indennità entro
10 giorni al Tribunale d’appello, e avendogli dall’altra parte con decisione 27
febbraio 2012, in applicazione dell’art. 63 cpv. 1 CPC, segnalato di poter
riproporre reclamo entro un mese davanti al giudice competente.
5.1 Giusta
l’art. 63 cpv. 1 CPC se l’atto ritirato o respinto per incompetenza del
giudice adito è riproposto entro un mese davanti al giudice o all’autorità
competenti, la causa si considera pendente dal giorno in cui l’atto fu proposto
la prima volta. Tale termine decorre dalla notificazione della decisione di non
entrata in materia. Il termine di un mese non si cumula con quello concesso
dalla legge per presentare appello o reclamo contro la decisione
d’inammissibilità (Trezzini, CPC
Comm., 2011, art. 63, pag. 216; Berti,
in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 13 ad art. 63; Sutter-Somm/Hedinger, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2010, n. 11 ad
art. 63). L’atto riproposto deve essere il medesimo, l’identità dell’oggetto
della pretesa non essendo sufficiente (Sutter-Somm/Hedinger,
op.cit., n. 16 ad art. 63; Müller-Chen,
in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 16 ad art. 63). Il nuovo Codice
di procedura svizzero ha rinunciato ad imporre al tribunale incompetente
l’onere di trasmette d’ufficio l’atto erroneamente indirizzatogli a quello
competente (Bohnet, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, n. 28-29 ad art. 63; Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 63, pag.
216; Infanger, Basler Kommentar
ZPO, 2010, n. 4 ad art. 63; Schleiffer
Marais, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010,
n. 5 ad art. 63).
5.2 Nella
presente fattispecie il testimone RE 1 ha chiesto al Pretore con istanza 16 febbraio 2012 di riconsiderare la propria decisione in merito all’indennità
riconosciutagli. Il CPC svizzero non prevede esplicitamente l’istituto della
riconsiderazione- rivalutazione, sebbene la parte interessata possa chiedere
all’autorità che ha emanato la decisione di riconsiderarla, finché quest’ultima
non sia formalmente cresciuta in giudicato. RE 1 ha formulato unicamente una domanda di riconsiderazione e, con lo scritto in questione, egli non ha
interposto reclamo ai sensi dell’art. 319 CPC, né ha inteso farlo, chiedendo
invece al medesimo Pretore di valutare in modo diverso la retribuzione
assegnatagli. Egli non ha pertanto indirizzato la sua richiesta all’autorità
sbagliata, la domanda essendo stata volutamente rivolta al primo giudice, al
cui giudizio peraltro non è stata mossa critica alcuna. In siffatta situazione,
il rinvio all’art. 63 CPC, per il quale se l’atto respinto per incompetenza del
giudice o dell’autorità di conciliazione è riproposto entro 1 mese davanti al
giudice o all’autorità competenti, la causa si considera pendente dal giorno in
cui l’atto fu proposto per la prima volta, è quindi inoperante, non essendosi
in presenza di un atto respinto per incompetenza. Neppure tale norma può essere
invocata per ripristinare un termine scaduto infruttuoso.
6. Ad
ogni modo, considerato in particolare che il Pretore con l’assegnazione
dell’indennità di fr. 40.- non ha indicato al testimone la possibilità di
inoltrare reclamo entro 10 giorni al Tribunale d’appello, può qui rimanere
aperta la questione a sapere se il reclamo 7 marzo 2012 è in concreto
ammissibile o meno, in quanto il gravame dovrebbe comunque essere respinto anche
nel merito.
6.1 Giusta
l’art. 160 cpv. 1 lett. a CPC il testimone è tenuto a cooperare all’assunzione
delle prove e ha diritto a un adeguato indennizzo (art. 160 cpv. 3 CPC). Tale
diritto deve essere fatto valere nei confronti del tribunale, non nei confronti
di una o entrambe le parti (Higi,
in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 32
ad art. 160). L’adeguatezza (e dunque l’ammontare)
dell’indennità è decisa dal giudice secondo il suo libero apprezzamento. Essa
non comprende il rimborso di tutte le spese sopportate dal terzo, bensì è
funzionale a un giudizio di equità che tiene conto di tutte le particolarità
del caso concreto. Sulla base dell’art. 96 CPC, che lascia una competenza
residua ai Cantoni per stabilire le tariffe per le spese giudiziarie (Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 3 ad
art. 95, n. 1, 2 e 6 ad art. 96), questi ultimi sono quindi liberi di
emanare norme di concretizzazione in merito all’indennità da versare ai
testimoni (Urwyler, in
Brunner/Gasser/Schwander, 2011, n. 7 ad art. 95; Higi, in op. cit., n. 33-34 ad art.
60; Schmid, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 11 ad art. 160; Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n. 26-28 ad art. 160; Hasenböhler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur ZPO, 2010, n. 15 ad art. 160; Schmid, Basler Kommentar ZPO, 2010, n.
69-72; Trezzini, CPC Comm., 2011,
art. 160, pag. 789). Il Canton Ticino, all’art. 28 cpv.
1 della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010, entrata in vigore
il 1° gennaio 2011 (LTG), ha stabilito che al testimone è versata un’indennità
di fr. 50.- per mezza giornata e fr. 100.- per la giornata intera. Inoltre il
testimone ha diritto all’indennità di trasferta se ciò gli cagiona spese
rilevanti (art. 28 cpv. 3 LTG).
6.2 Nel caso in
rassegna RE 1 ha accettato in sede di udienza 7 febbraio 2012 l’indennizzo di
fr. 40.- da parte dello Stato, senza sollevare obbiezioni sull’ammontare. In
seguito si è rivolto alla convenuta A__________ per l’incasso dei rimanenti
fr. 305.64 che a suo modo di vedere erano rimasti scoperti. Soltanto dopo il
rifiuto di quest’ultima di saldare la nota, egli si è rivolto al Pretore con
scritto 16 febbraio 2012 chiedendogli in modo generale di “rivalutare la
congruità dell’indennità di teste”, senza osservare alcunché né fornire
spiegazioni in merito. Con il reclamo che qui ci occupa il reclamante ha poi
ridotto in giudizio la propria pretesa da fr. 305.64 (già dedotti i fr.
40.- percepiti in contanti) a fr. 283.- (fr. 323.- – fr. 40.-) senza
motivare né dettagliare la somma richiesta. Dagli atti non è possibile dedurre
quali prestazioni debbano essere esattamente coperte mediante l’importo da lui
fatto valere. In particolare dalla nota spese e onorario 8 febbraio 2012 non
risulta quanto tempo egli abbia concretamente impiegato per le singole
prestazioni (ricerca in archivio, lettura incarto, trasferta da __________ a __________,
testimonianza in Pretura). Dall’ordinanza 10 gennaio 2012 emerge unicamente che
il reclamante è stato citato a comparire quale testimone il giorno 7 febbraio
2012 alle ore 14:30 e dal verbale di udienza si evince che la stessa è durata
dalle 14:00 alle 16:16, quindi due ore e 16 minuti durante i quali sono stati
sentiti due testimoni, vi è stata la deposizione dell’attore B__________ e il
Pretore ha chiuso l’istruttoria assegnando alle parti un termine per inoltrare
le conclusioni scritte.
Ritenuto che il testimone è tenuto a cooperare all’assunzione delle
prove giusta l’art. 160 cpv. 1 lett. a CPC, tenuto conto che secondo l’art.
28 cpv. 1 LTG al teste è riconosciuta un’indennità di fr. 50.- per mezza
giornata e considerato che nel caso concreto il reclamante
si è preparato per l’udienza e che l’audizione è durata circa un’ora (cfr.
e-mail 13 febbraio 2012 di RE 1 all’avv. C__________: “sono stato spremuto
per oltre un’ora”; citazione 10 gennaio 2012 per le 14.30; verbale 7
febbraio 2012 che indica la durata effettiva di tutta l’udienza), si deve concludere che l’indennità di fr. 40.- riconosciuta dal
Pretore secondo il suo libero apprezzamento è conforme alla LTG e adeguata ed
equa ai sensi dell’art. 160 cpv. 3 CPC. Il reclamante non può pretendere il
rimborso di tutte le spese sopportate, che nel caso concreto non sono ad ogni
modo neppure state esposte con un’indicazione temporale sufficientemente
precisa e calcolabile. Inoltre, per quanto concerne il diritto
all’indennità di trasferta, egli non ha né addotto né tantomeno dimostrato di
aver dovuto sostenere spese rilevanti ai sensi dell’art. 28 cpv. 3 LTG. Alla luce di quanto sopra esposto, il reclamo deve di conseguenza
essere respinto.
7. Le
spese processuali per il presente reclamo, disciplinate dalla LTG, la quale
dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della
natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la
soccombenza.
Nel caso
concreto, stante la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare
spese processuali per questa decisione.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il
reclamo 7 marzo 2012 di RE 1, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.
2. Non
si prelevano oneri processuali per la presente decisione.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici sulla pagina seguente
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause
a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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