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Decisione

13.2012.22

Pregiudizio difficilmente riparabile

4 luglio 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i summenzionati testi la priverebbe della facoltà di dimostrare secondo l’art.

8 CC un fatto rilevante;

che

siffatta critica è eccessivamente generica e insufficiente per rendere

verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;

che,

peraltro, il temuto rischio di soccombere in causa è comunque insito nella

procedura giudiziaria stessa e il fatto che potrebbe condurre a una decisione

finale sfavorevole non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile;

che in

effetti, paventando la propria soccombenza nella causa, la reclamante anticipa

in modo inammissibile la decisione di merito, non ancora emessa e con la quale

le domande della reclamante potrebbero essere accolte, riparando così il

paventato pregiudizio;

che, così

stando le cose, fa difetto il requisito del pregiudizio difficilmente

riparabile, ciò che rende inammissibile il reclamo;

che,

comunque, il reclamo sarebbe da respingere anche nel merito;

che, a

mente della reclamante, gli avvocati indiani devono essere sentiti in merito

alla loro percezione diretta dei fatti a loro riferiti da una terza persona,

proprio perché nella presente fattispecie, questa terza persona essendo la

madre dell’attrice, essa non poteva essere interrogata quale teste secondo il

CPC-TI, e poiché il nuovo Codice di procedura civile svizzero non prevede più

il divieto di deposizione per i parenti stretti;

che contrariamente

a quanto sostenuto dalla reclamante (reclamo, punto 3, pag. 5-6), la questione

deve essere esaminata nel merito secondo il CPC-TI, così come previsto dall’art.

404 CPC;

che giusta

l’art. 237 cpv. 1 CPC-TI il testimone si esprime oralmente sui fatti di sua

conoscenza, in altre parole è sentito nel processo per appurare dei fatti da

lui percepiti personalmente, mentre le testimonianze che si limitano a riportare

le dichiarazioni rilasciate da un terzo o da una parte, su di un determinato

fatto, non costituiscono una prova della veridicità di quanto asserito

dall’informatore (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, 2000, m. 1 ad art. 237);

che dagli

atti risulta che i legali indiani hanno percepito in prima persona soltanto

quanto riferito loro dalla madre dell’attrice – che secondo l’art. 228 cifra 2

CPC-TI non può essere sentita come testimone – al momento dell’allestimento del

doc. B, ma che essi non sono mai stati presenti di persona al momento dello

svolgimento dei fatti, in particolare dalla “lista dei mezzi di prova”, pag. 2,

annessa al verbale di udienza preliminare 19 agosto 2010, emerge che l’attrice

stessa ha indicato che i testi riferiranno “dei fatti di cui sono venuti a

conoscenza nell’ambito della loro attività professionale (doc. B), attribuibili

alla controparte e volti a provocare gravi lesioni e manchevolezze nei

confronti dell’attrice e della madre __________”;

che di

fatto l’audizione dei surriferiti testi è dunque stata chiesta unicamente in

relazione a fatti non direttamente percepiti dagli stessi, ciò che è confermato

anche dalle domande rogatoriali formulate dall’attrice in data 24 novembre

2011, con le quali essa invita i testi a confermare dichiarazioni rese dalla

madre __________ e chiede loro se hanno sentito altre conferme da parte di

Considerandi

terze persone circa i surriferiti fatti;

che il

paragone effettuato dalla reclamante con il teste avv. __________ che ha

redatto l’atto di donazione doc. A oggetto di causa è ingiustificato – come

correttamente osservato dalla convenuta in sede di osservazioni – in quanto

l’avv. __________ è stato sentito ed ha riferito in merito a fatti da lui

direttamente percepiti (verbale di audizione testimoniale 10 novembre 2011,

deposizione teste Jordi, pag. 3);

che il

rimprovero mosso dalla reclamante al Pretore per non aver tenuto conto della

DTF 4P.24/2005 è anch’esso infondato, le due cause non essendo paragonabili: le

dichiarazioni rese dalla madre __________ ai propri legali non sono equiparabili

a dichiarazioni di persone escluse dalla facoltà di testimoniare ex art. 228

CPC-TI emesse dinanzi a un giudice penale e richiamate nell’incarto civile;

che alla

luce di quanto sopra esposto, le argomentazioni della reclamante non sono atte

ad inficiare il giudizio del Pretore, che ha valutato e deciso sulle prove

secondo il suo libero apprezzamento (art. 90 CPC-TI), motivo per cui il reclamo

dovrebbe essere respinto nel merito;

che le

spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)

entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di

giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della

complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;

che

giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del

Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso

concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono

poste a carico della reclamante, soccombente;

che non

avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano

ripetibili;

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il

reclamo 12 marzo 2012 di RE 1, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.

2.

Le

spese processuali di fr. 300.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo

carico.

3.

Notificazione

(unitamente alle osservazioni 10 aprile 2012 alla reclamante:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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