Lexipedia

Decisione

13.2012.35

Tassazione della nota progessionale in ambito di retribuzione del gratuito patrocinio

18 giugno 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

il documento andrebbe estromesso dagli atti. Si pone qui tuttavia il problema

che il reclamante neppure è stato sentito nell’ambito del procedimento di

tassazione della nota del patrocinatore, sicché non ha potuto sollevare in

prima sede la questione che ora sottopone all’autorità di reclamo. La questione

può tuttavia rimanere aperta, per i motivi che saranno esposti qui di seguito.

8. Giusta l’art. 8 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili, l’avvocato deve informare tempestivamente l’autorità competente

sugli acconti domandati e ricevuti.

Nella

fattispecie, con scritto 5 aprile 2012, ossia dopo la

tassazione della nota professionale, l’avv. R__________ ha comunicato al

Pretore che i genitori del suo patrocinato gli hanno versato un acconto di

complessivi fr. 5'000.- “per riprendere l’intera problematica di loro

figlio”.

Il

reclamante non contesta l’ammontare dell’onorario e delle spese come stabiliti

dal Pretore, al quale rimprovera invece un accertamento errato dei fatti, per

non aver tenuto conto dell’anticipo di fr. 5'000.- versato al legale

allorquando ha stabilito l’ammontare complessivo da pagare. In effetti, tale

circostanza non era nota al Pretore - il quale ha rilevato “che la nota non

evidenzia acconti, per cui non v’è ragione di ritenere che RE 1 abbia in

quelche modo versato importi a titolo di acconto all’avv. R__________” –

che ne è venuto a conoscenza solo dopo aver notificato la decisione alle parti.

Seppure il versamento dell’acconto non è necessariamente

atto a influenzare la definizione dell’ammontare di onorari e spese, a maggior

ragione considerato che il reclamante non solleva contestazioni in merito, la

questione ha da essere approfondita, dovendosi stabilire se e in che misura la

nota d’onorario non sia già stata pagata. Ciò perché il Cantone sarà poi

chiamato al pagamento del residuo e potrà, qualora ne siano date le condizioni,

chiedere la rifusione a RE 1 di quanto versato. In questa situazione è quindi necessario

definire in quale contesto l’acconto è stato versato e con quali conseguenze

sulla nota d’onorario del patrocinatore, ciò che non appare possibile

fondandosi unicamente sulla fattura, parziale, sottoposta al Pretore per la

tassazione. Dovendosi ancora compiere degli accertamenti, la causa non è matura

per il giudizio e l’incarto è quindi da ritornare al Pretore affinché effettui le

verifiche del caso ed emani una nuova decisione.

9. Nella

misura in cui l’importo da versare al patrocinatore è fondata anche sulla

Considerandi

circostanza che non sono stati versati acconti, quando in realtà è stato

versato un importo di fr. 5'000.- a copertura delle spese legali, la decisione si

basa su un incompleto accertamento dei fatti, ciò indipendentemente dal fatto

che l’errore non è riconducibile al Pretore. Va qui ancora rilevato che il

reclamante non ha avuto la possibilità di sollevare in prima sede la questione

di cui trattasi, perché nel procedimento di tassazione egli neppure era stato

coinvolto. Sarebbe quindi quantomeno problematico non tener conto di queste

circostanze senza, nell’esito, violare il diritto di essere sentito del

reclamante. La decisione va pertanto annullata e

l’incarto ritornato al primo giudice affinché proceda ai necessari accertamenti

ed emani una nuova decisione. Stante la particolarità della situazione, non si

prelevano spese di giudizio.

Per i

quali motivi

pronuncia: 1. Il

reclamo 25 aprile 2012 di RE 1 è parzialmente accolto.

1.1

La decisione 2 aprile 2012 del Pretore del distretto di Lugano è annullata.

1.2

Gli atti sono rinviati al Pretore affinché emani una nuova decisione ai

sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano spese di

giudizio.

3.

Notificazione a:

-

(unitamente alle

osservazioni 14 giugno 2012 al reclamo)

-

Comunicazione alla Pretura del distretto di

Lugano, sezione 6

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, nel termine di 30 giorni dalla notifica della

decisine (art. 100 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile solo se

la controversia concerne una questione di importanza fondamentale (art. 74

LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso temine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster