13.2012.35
Tassazione della nota progessionale in ambito di retribuzione del gratuito patrocinio
18 giugno 2012Italiano11 min
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Numero d'incarto:
13.2012.35
Data decisione, Autorità:
18.06.2012, IIICC
Titolo:
Tassazione della nota progessionale in ambito di retribuzione del gratuito patrocinio
INTERESSE DEGNO DI PROTEZIONE
RECLAMO
SPESE GIUDIZIARIE
art. 59 CPC
art. 110 CPC
art. 8 cpv. 2 RTARRIP
Incarto n.
13.2012.35
Lugano
18 giugno
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire sul reclamo 25 aprile 2012
presentato da
RE 1
contro la decisione 2 aprile 2012 del Pretore del
distretto di Lugano, sezione 6, concernente la nota professionale del 29
marzo 2012 dell’avv. R__________ per la retribuzione del gratuito patrocinio
emessa nell’ambito della procedura di divorzio comune con accordo parziale
promossa contro il reclamante in data 21 giugno 2010 (inc. n. OA.2010.446) da
CO 1
patr. dall’avv. __________, __________
ritenuto
in fatto e diritto: 1. Con
petizione 21 giugno 2010 __________ ha promosso domanda unilaterale di divorzio
nei confronti del marito RE 1 dinanzi alla Pretura di Lugano. Con risposta 23
agosto 2010 RE 1, patrocinato dall’avv. I__________, ha aderito alla domanda
di divorzio chiedendo in via riconvenzionale una diversa regolamentazione delle
conseguenze accessorie del divorzio, formulando contestualmente domanda di
ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio. A seguito della
rinuncia 15 febbraio 2011 dell’avv. I__________, a far tempo dal 28 marzo 2011
il patrocinio è stato assunto dall’avv. R__________.
2. Con
decisione 22 dicembre 2011 il Pretore ha sciolto per divorzio il matrimonio
contratto tra __________ e RE 1, ponendo il convenuto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. I__________ prima
e dell’avv. R__________ poi.
Per le
proprie prestazioni l’avv. R__________ ha trasmesso alla Pretura la nota
professionale 29 marzo 2012 di complessivi fr. 2'700.- di cui fr. 2’500.- di
onorario e fr. 200.- di IVA. Con decisione 2 aprile 2012 il Pretore ha tassato
la nota fissando l’onorario dal 15 febbraio 2011 al 20 dicembre 2011 in fr. 2’100.-, le relative spese in fr. 400.- e l’IVA all’8% in fr. 200.- per un totale di
complessivi fr. 2'700.-. Con scritto 5 aprile 2012 l’avv. R__________ ha
comunicato al Pretore di aver ricevuto dai genitori del convenuto in data 22
marzo 2012 un importo di fr. 5'000.-.
3. Con
reclamo 10 aprile 2012, RE 1 è insorto contro la citata decisione di tassazione,
sostenendo che il Pretore non ha tenuto debitamente conto dell’importo di
complessivi fr. 5'000.- versato dal di lui padre al suo patrocinatore a titolo
di anticipo per spese e competenze.
Con
osservazioni 14 giugno 2012 l’avv. R__________ postula la reiezione del
reclamo.
4.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore
il Codice di diritto processuale svizzero (CPC) che disciplina, tra l’altro,
l’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio (art. 117-123 CPC). L’art.
404 CPC prescrive che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione
adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo
codice si applica il diritto procedurale previgente e che di conseguenza,
considerato che per la litispendenza fa stato l’inoltro dell’istanza, avvenuta
in concreto il 21 giugno 2010 (inc. n. OA.2010.446), al procedimento di cui
trattasi è ancora applicabile il sistema di tassazione delle note d’onorario
previsto dal CPC-TI e dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria del 3 giugno 2002 (vLag). La rimunerazione del patrocinatore di un
assistito al beneficio del gratuito patrocinio non deve quindi necessariamente
essere compresa nella decisione sulle spese giudiziarie unitamente al merito
della procedura come previsto dal nuovo CPC (art. 104 cpv. 1 e 12 cpv. 1 lett.
a e b CPC), bensì può essere tassata separatamente ai sensi della vLag, come
fatto nel caso in esame.
5.Per l’art. 59 CPC il giudice entra nel
merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti processuali,
segnatamente l’interesse degno di protezione dell’attore o istante (cpv. 2
lett. a). Va quindi esaminato avantutto se RE 1 abbia un interesse a interporre
reclamo contro la decisione impugnata. Avverso la decisione di tassazione di
note professionali emesse dal proprio patrocinatore, la persona beneficiaria
può ricorrere se è lesa direttamente nei suoi legittimi interessi giuridici o
di fatto dalla decisione impugnata. Lesa nei suoi legittimi interessi non è la
persona toccata nella sua posizione giuridica, ma quella pregiudicata nelle sue
spettanze di natura economica, ideale o morale (Zürcher
in Sutter-Somm/Hasenböhl/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, art. 59 n. 12 e 14; Olgiati, Il codice di diritto
processuale svizzero, 2010, pag. 68 e 207; Trezzini,
CPC Comm. 2011, art. 110 pag. 447 e art. 59, pag. 174; Gehri, Basler Kommentar ZPO, 2010, art. 59, n. 7). Un
interesse legittimo della persona beneficiaria a ricorrere contro una decisione
di retribuzione sussiste quindi sicuramente nella misura in cui tale persona
potrà essere chiamata dallo Stato a rifondere quanto lo Stato medesimo ha
corrisposto al patrocinatore (art. 123 CPC).
Nella
fattispecie in esame, il reclamante sostiene che suo padre ha già versato al
patrocinatore un acconto per spese e competenze di fr. 5'000.-, di cui il
Pretore non ha tenuto conto. Egli ha pertanto un interesse economico a
contestare la decisione impugnata, ritenuto che il beneficio del gratuito
patrocinio implica comunque un obbligo di rifusione allo Stato nella misura di
quanto è stato stabilito nella decisione di tassazione. Pertanto, è evidente
che il mancato riconoscimento dell’avvenuto versamento dell’acconto
comporterebbe per il reclamante l’obbligo di rifondere allo Stato un importo
più elevato rispetto a quello fissato dal Pretore creandogli un pregiudizio
economico (art. 9 cpv. 1 VLag).
6. Per
quanto concerne i rimedi di diritto, l’art. 405 CPC stabilisce che alle
impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione
della decisione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405
cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al
procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto
dell’impugnativa (DTF 137 III 424, consid. 2.3.2). Ciò implica la cessazione
dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della
sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la
conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile
il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la cui ammissibilità dev’essere
esaminata in applicazione del sistema di impugnazione del CPC svizzero.
6.1 Il giudizio
sulla tassazione della nota professionale viene emanato alla fine della
procedura di merito, dovendosi tener conto di tutta l’attività compiuta dal
patrocinatore sino al termine del suo mandato. Il giudizio sull’onorario
dell’avvocato è quindi parte della decisione finale, ragione per cui, tenuto
conto che il Pretore ha tassato la nota professionale con decisione 2 aprile
2012, nel caso in rassegna sono dati i rimedi di diritto previsti dal nuovo
Codice di diritto processuale civile svizzero.
6.2 Ciò
premesso, va rilevato che l’onorario dell’avvocato di un cliente al beneficio
del gratuito patrocinio è parte delle spese giudiziarie (art. 110 CPC; cfr. Fischer, in Banker & McKenzie,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 110; Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 3
ad art. 110), sulle quali il giudice statuisce con la decisione finale (art.
104 cpv. 1 CPC). La decisione sulle spese è impugnabile unitamente alla
sentenza finale, con appello se il merito è appellabile, o in caso contrario
con reclamo. L’art. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il dispositivo sulle
spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del
reclamo, a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a
reclamo. La proponibilità del solo reclamo ha quale effetto una limitazione del
potere di cognizione dell’autorità superiore, ma non modifica la natura della
decisione impugnata, che rimane una decisione finale. Di conseguenza neppure vi
sono effetti sul termine di ricorso, che rimane invariato, ragione per cui, il
reclamo interposto nel termine di dieci giorni è tempestivo. Trattandosi di
decisione giusta l’art. 319 lett. a CPC, competente a occuparsi del gravame
sarebbe, nel caso concreto, considerato che trattasi di una causa di Stato, la
prima Camera civile del Tribunale d’appello, ma lo stesso è trattato dalla
terza Camera civile per l’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
7. Unitamente
al reclamo il reclamante ha prodotto copia di un documento relativo ai
movimenti del conto corrente postale intestato - a suo dire - ai suoi genitori,
con il quale vuole comprovare l’avvenuto pagamento di fr. 5'000.-. Va qui
rilevato che in sede di reclamo l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di
nuovi mezzi di prova non è però ammessa (art. 326 CPC), sicché, di principio,
Fatti
il documento andrebbe estromesso dagli atti. Si pone qui tuttavia il problema
che il reclamante neppure è stato sentito nell’ambito del procedimento di
tassazione della nota del patrocinatore, sicché non ha potuto sollevare in
prima sede la questione che ora sottopone all’autorità di reclamo. La questione
può tuttavia rimanere aperta, per i motivi che saranno esposti qui di seguito.
8. Giusta l’art. 8 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili, l’avvocato deve informare tempestivamente l’autorità competente
sugli acconti domandati e ricevuti.
Nella
fattispecie, con scritto 5 aprile 2012, ossia dopo la
tassazione della nota professionale, l’avv. R__________ ha comunicato al
Pretore che i genitori del suo patrocinato gli hanno versato un acconto di
complessivi fr. 5'000.- “per riprendere l’intera problematica di loro
figlio”.
Il
reclamante non contesta l’ammontare dell’onorario e delle spese come stabiliti
dal Pretore, al quale rimprovera invece un accertamento errato dei fatti, per
non aver tenuto conto dell’anticipo di fr. 5'000.- versato al legale
allorquando ha stabilito l’ammontare complessivo da pagare. In effetti, tale
circostanza non era nota al Pretore - il quale ha rilevato “che la nota non
evidenzia acconti, per cui non v’è ragione di ritenere che RE 1 abbia in
quelche modo versato importi a titolo di acconto all’avv. R__________” –
che ne è venuto a conoscenza solo dopo aver notificato la decisione alle parti.
Seppure il versamento dell’acconto non è necessariamente
atto a influenzare la definizione dell’ammontare di onorari e spese, a maggior
ragione considerato che il reclamante non solleva contestazioni in merito, la
questione ha da essere approfondita, dovendosi stabilire se e in che misura la
nota d’onorario non sia già stata pagata. Ciò perché il Cantone sarà poi
chiamato al pagamento del residuo e potrà, qualora ne siano date le condizioni,
chiedere la rifusione a RE 1 di quanto versato. In questa situazione è quindi necessario
definire in quale contesto l’acconto è stato versato e con quali conseguenze
sulla nota d’onorario del patrocinatore, ciò che non appare possibile
fondandosi unicamente sulla fattura, parziale, sottoposta al Pretore per la
tassazione. Dovendosi ancora compiere degli accertamenti, la causa non è matura
per il giudizio e l’incarto è quindi da ritornare al Pretore affinché effettui le
verifiche del caso ed emani una nuova decisione.
9. Nella
misura in cui l’importo da versare al patrocinatore è fondata anche sulla
Considerandi
circostanza che non sono stati versati acconti, quando in realtà è stato
versato un importo di fr. 5'000.- a copertura delle spese legali, la decisione si
basa su un incompleto accertamento dei fatti, ciò indipendentemente dal fatto
che l’errore non è riconducibile al Pretore. Va qui ancora rilevato che il
reclamante non ha avuto la possibilità di sollevare in prima sede la questione
di cui trattasi, perché nel procedimento di tassazione egli neppure era stato
coinvolto. Sarebbe quindi quantomeno problematico non tener conto di queste
circostanze senza, nell’esito, violare il diritto di essere sentito del
reclamante. La decisione va pertanto annullata e
l’incarto ritornato al primo giudice affinché proceda ai necessari accertamenti
ed emani una nuova decisione. Stante la particolarità della situazione, non si
prelevano spese di giudizio.
Per i
quali motivi
pronuncia: 1. Il
reclamo 25 aprile 2012 di RE 1 è parzialmente accolto.
1.1
La decisione 2 aprile 2012 del Pretore del distretto di Lugano è annullata.
1.2
Gli atti sono rinviati al Pretore affinché emani una nuova decisione ai
sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese di
giudizio.
3.
Notificazione a:
-
(unitamente alle
osservazioni 14 giugno 2012 al reclamo)
-
Comunicazione alla Pretura del distretto di
Lugano, sezione 6
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, nel termine di 30 giorni dalla notifica della
decisine (art. 100 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile solo se
la controversia concerne una questione di importanza fondamentale (art. 74
LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso temine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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