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Decisione

13.2012.36

Pregiudizio difficilmente riparabile - edizione documenti

6 luglio 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

reclamo 26 aprile 2012 la convenuta si aggrava contro la predetta decisione,

chiedendone in via principale l’annullamento e la retrocessione al Pretore

aggiunto per nuovo giudizio nel senso di respingere le domande di edizione e in

via subordinata, che “le domande di edizione formulate dalla parte attrice …

sono ammesse in forma secretata”.

Con

decreto 9 maggio 2012, su richiesta della reclamante, è stato concesso effetto

sospensivo al reclamo.

Con

osservazioni 8 giugno 2012 l’attrice ha chiesto la reiezione del reclamo.

considerato

Considerandi

1.

L’ordinanza

sulle prove 18 aprile 2012 è una disposizione ordinatoria processuale (art. 154

CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321

cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di

dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

Nel caso

concreto la decisione impugnata è stata notificata alle parti al termine del

dibattimento del 18 aprile 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 26

aprile 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

2.

Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere

censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e

l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non

espressamente previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è

ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere

riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio

di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile

dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio,

l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319,

pag. 1407).

2.1

Il CPC non

prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto,

nel caso concreto, la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile per ciascuna domanda di edizione ammessa dal Pretore

aggiunto.

2.2

In dottrina

e giurisprudenza è controverso quando sussista un pregiudizio difficilmente

riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in particolare

è dubbio se è sufficiente un pregiudi­zio di fatto oppure se deve essere dato

un pregiudizio giuridico.

2.2.1

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, è dato un pregiudizio irreparabile allorquando

sussiste un pregiudizio di natura giuridica che non può o non può interamente

essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. La

mera possibilità di un pregiudizio giuridico irreparabile è sufficiente. Non

bastano invece pregiudizi puramente di fatto o misti quali per esempio la

dilatazione dei tempi della procedura o l’aumento delle spese processuali (DTF

137.

III 380, consid. 1.2.1 e 2, con ulteriori riferimenti). Il Tribunale

federale non si è però finora espresso sulla questione a sapere se tale

giurisprudenza sia applicabile anche all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. L’alta

Corte si è meramente limitata ad osservare che se è dato un pregiudizio

irreparabile secondo l’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, allora è dato anche un

pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (DTF

137.

III 380, consid. 2.2).

2.2.2

La dottrina

non è unanime sul concetto di pregiudizio difficilmente riparabile. Taluni

autori sussumono sotto tale concetto sia il pregiudizio giuridico sia quello di

fatto, sostenendo che il legislatore ha consapevolmente previsto una

formulazione più generosa rispetto all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e che è quindi

sufficiente un interesse economico per revocare o modificare l’ordinanza

impugnata (Freiburghaus/Afheldt,

in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2010, n. 13-15 ad art. 319; Blicken­storfer, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar,

2011, n. 39 ad art. 319; Reich, in

Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ad art.

319; Staehelin/Staehelin/Grolimund,

Zivilprozessrecht – nach dem Entwurf für eine Schweizerische

Zivilprozessordnung und weiteren Erlassen – unter Einbezug des internationalen

Rechts, Zürich, 2008, § 26 n. 31, lett. b). Secondo altri autori non è invece

necessario distinguere tra pregiudizio giuridico o fattuale, bensì occorre

piuttosto porre l’accento sul rischio di generare un pregiudizio e la

difficoltà nel ripararlo, ciò che lascia al giudice un ampio potere di apprezzamento

(Trezzini, CPC Comm., 2011, art.

319, pag. 1403 e segg.; Brunner,

in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 11-13 ad art. 319). Altri ancora –

in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale al vecchio art. 87 OG e

all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e quella del Tribunale d’appello del Canton Zugo

all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (v. DTF 137 III 380) – sono invece

dell’opinione che il pregiudizio difficilmente riparabile debba essere di

natura giuridica e non meramente fattuale (Spühler,

Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 7 ad art. 319).

2.2.3

L’avamprogetto

della Commissione peritale del giugno 2003 parla del rischio di un “pregiudizio

non più riparabile” (“nicht wieder gutzu­machender Nachteil”). Il Rapporto

esplicativo all’avamprogetto specifica a pag. 145 che tale pregiudizio non deve

essere di natura giuridica, bensì può anche essere di natura meramente

fattuale, puntualizzando che la restrizione (ossia la circostanza di prevedere

il rischio di un pregiudizio) permette di snellire la procedura (“Straffung

des Verfahrens”). Il Messaggio n. 06.062 del Consiglio

federale del 28 giugno 2006, pag. 6748, parla invece di un “pregiudizio non

facilmente riparabile”, senza specificarne la portata, ribadendo soltanto

che il legislatore ha voluto restringere la possibilità di impugnare le

decisioni incidentali per le quali la legge non prevede espressamente il

reclamo, con lo scopo di non ritardare inutilmente il corso del processo. Dal

bollettino ufficiale 06.062 del Consiglio degli Stati del 14 giugno 2007, del

Consiglio nazionale del 12 giugno 2008, del Consiglio degli Stati del 29

settembre 2008 e del Consiglio nazionale del 2 dicembre 2008 non è possibile

evincere alcunché, la questione non essendo stata sollevata né discussa.

2.2.4

Secondo la giurisprudenza del

Canton Zurigo relativa al vecchio § 282 cpv. 1 cifra 1 CPC ZH, il rischio

di un pregiudizio difficilmente riparabile era dato sia se era di natura

giuridica sia di natura fattuale (ZR 96 (1997) Nr. 127; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen

Zivilprozessordnung, 1997, n. 5 e segg. al § 282; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen

Zivilprozessordnung, Ergänzungsband, 2000, n. 1 al § 282). Secondo la giurisprudenza del Canton Argovia al § 335 lett. b CPC AG,

la disposizione ordinatoria causava un pregiudizio difficilmente riparabile

quando pregiudicava la posizione complessiva del reclamante in relazione al

processo, per esempio il procedimento veniva considerato troppo prolungato –

quindi pregiudizievole – se avesse dovuto essere annullato con la sentenza

finale a causa di un vizio di procedura (cfr. Bühler/Edelmann/Killer,

Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 1998, n. 9 al § 335 CPC AG).

2.3

Tenuto conto

di quanto sopra esposto e in conformità al principio di celerità perseguito dal

nuovo Codice di procedura civile (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale

svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.) – diversamente dalla

giurisprudenza all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF – nel caso dell’art. 319

lett. b cifra 2 CPC occorre ritenere dato un pregiudizio difficilmente

riparabile tanto in presenza di un pregiudizio giuridico, quanto in

presenza di un pregiudizio di fatto. Ad ogni modo, determinante non è però la

natura del pregiudizio, bensì la sua rilevanza nel processo, che dev’essere

esaminata in concomitanza con la censura di errata applicazione del diritto

(art. 320 CPC, lett. a) e/o l’accertamento manifestamente errato dei fatti

(lett. b). Inoltre il pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo

per l’andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente –

essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In

altre parole, le altre decisioni e le disposizioni ordinatorie

devono pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al

processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e

che non è suscettibile di essere modificato mediante la decisione di merito. La

rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero

e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità

perseguito dal CPC, ponderando il rischio di generare il pregiudizio, la

difficoltà nel ripararlo e le sue conseguenze sul procedimento.

2.4

Nel caso in

rassegna, al fine di determinare l’ammissibilità del reclamo, occorre esaminare

se la decisione impugnata comporti il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile per ciascuna delle domande di edizione ammesse dal Pretore aggiunto qui

oggetto di contestazione. Qualora fosse dato siffatto rischio, sarà poi

necessario verificare se il reclamo sia fondato, vale a dire se la decisione

sia frutto di un’applicazione errata del diritto o di un accertamento

manifestamente errato dei fatti.

3.

La

reclamante ritiene dato il pregiudizio difficilmente riparabile per il fatto

che la documentazione di cui è chiesta la produzione è altamente delicata e

contiene dati sensibili e segreti d’affari che potrebbero essere facilmente

posti in circolazione e divenire di pubblico dominio.

3.1

Va qui

rilevato che l’assunzione di una prova non è di per sé atta

a creare alle parti un pregiudizio giuridico irreparabile (sentenza del

Tribunale federale 4A_635/2011 del 10 gennaio 2012). Vi possono tuttavia essere

delle eccezioni, segnatamente allorquando all’assunzione della prova si

contrappone l’interesse di una parte alla salvaguardia di un segreto (sentenza

del Tribunale federale 5A_603/2009 del 26 ottobre 2009).

3.2

Ora, se in

concreto l’interesse alla salvaguardia del segreto può essere ammesso in

relazione alle domande di edizione n. 4, 5, 6 e 8, non si vede dove vi possa

essere un problema di segretezza per quanto concerne le domande di edizione

-

n. 1, concernente i giustificativi dei

pernottamenti relativi alle trasferte dell’avv. CO 1 nel periodo 2008-2010;

-

n. 3 riguardante il dettaglio della fattura

dello studio __________ allegata alla risposta, ciò considerato che in

relazione alla stessa la convenuta non può invocare il segreto professionale

del legale che l’ha allestita;

-

n. 7 concernente la lettera datata 20 maggio

2010.

inviata dal __________ __________ alla convenuta per attestare l’effettiva

esistenza di un contenzioso extra giudiziale;

-

n. 9 relativa all’e-mail inviata dall’avv. CO 1 a M__________ (risalente al mese di ottobre 2010) in merito al blocco dell’accesso alla cartella __________

operato dalla convenuta.

In

punto alle domande di edizione n. 1, 3, 7 e 9 il reclamo è quindi

inammissibile.

3.3

Per quanto

concerne i documenti di cui alle domande 4, 5, 6 e 8, in sede di dibattimento la convenuta si è limitata ad opporsi in modo – eccessivamente – generico

alla richiesta di edizione dell’attrice. Solo con il reclamo essa ha poi sollevato

specifiche censure in relazione ai singoli documenti. L’art. 326 CPC esclude

tuttavia la facoltà di addurre in sede di reclamo nuove conclusioni e nuovi

fatti, che sono pertanto inammissibili e come tali non possono essere presi in

considerazione ai fini del giudizio. Di conseguenza, anche in punto alle

domande di edizione n. 4, 5, 6 e 8 il reclamo è inammissibile.

3.4

Circa la

richiesta di produrre in forma completamente secretata i verbali del CdA e

delle assemblee ordinarie e straordinarie della convenuta e degli investitori

del fondo __________, si rileva che il primo giudice già ha già tenuto

adeguatamente conto degli argomenti della convenuta, disponendo che la

produzione avvenga in forma secretata, essendo ammesso un estratto della

documentazione a disposizione delle parti con le indicazioni dei punti

rilevanti per la vertenza. Per l’ulteriore documentazione già si è detto che

non si intravvedono problemi legati ai pretesi segreti d’affari. La decisione

impugnata non risulta quindi contraria al diritto o rilevante da un

manifestamente errato apprezzamento dei fatti.

3.5

Resta

da esaminare la domanda di edizione n. 2 relativa ai tabulati telefonici. Nell’allegato

di replica l’attrice ha chiesto l’“edizione da parte del signor C__________ dei

dettagli delle fatture telefoniche del suo cellulare per il periodo 2008-2010,

onde attestare le chiamate fatte alla convenuta fuori dagli orari di lavoro”.

In sede di dibattimento, l’attrice ha poi chiesto l’edizione da RE 1 della

menzionata documentazione. Il primo giudice ha ammesso l’edizione dei dettagli

dei tabulati telefonici relativi al cellulare di C__________ (numero __________)

“… con la facoltà di anonimizzare tutti i numeri telefonici che non fossero

quelli dell’avv. CO 1”, assegnando alla parte convenuta un termine di 30

giorni per presentare la documentazione chiesta in edizione. A mente della

reclamante, i tabulati non sarebbero atti dimostrare quanto preteso

dall’attrice e inoltre vi sarebbe un problema di tutela della personalità di C__________

, terzo e non parte in causa.

È anzitutto da rilevare l’incongruenza tra quanto richiesto in sede

di allegazioni, dove l’edizione è chiesta a C__________ , e quella in sede di

dibattimento dove la domanda di edizione è stata rivolta a RE 1, richiesta

quest’ultima accolta dal Pretore aggiunto, senza peraltro indicare i motivi di

questo modo di procedere. Il primo giudice neppure si è poi posto il problema

se C__________ non sia perlomeno da interpellare sulla questione in modo che

possa far valere i suoi diritti come previsto dagli art. 165 e segg. CPC.

Già per questo motivo, la decisione su questo punto è da annullare. Si

prescinde qui tuttavia dal rinviare l’incarto alla prima istanza per un nuovo

giudizio perché la domanda di edizione è comunque da respingere per altri

motivi. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la parte che è in

possesso di documenti rilevanti ai fini di causa deve produrli in giustizia (“Realproduktion”)

e neppure può ricorrere all’edizione di documenti della controparte o da terzi

allorquando potrebbe procurarseli senza l’ausilio di un intervento giudiziario

(sentenza del Tribunale federale 5P.430/1999 del 31 gennaio 2000; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, n. 3,

pag. 591 ad art. 206; Guldener,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, pag. 330 e 418; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur

zürcherischen Zivilprozessordnung, 1997, n. 5 al § 183).

Nel caso concreto

la domanda di edizione dei tabulati telefonici di C__________ è stata chiesta

dall’attrice, la quale intende dimostrare di aver dedicato parecchio tempo alla

convenuta anche al di fuori dei consueti orari di lavoro, di sera e anche

durante i fine settimana e le vacanze. A prescindere dalla questione a sapere

se i tabulati siano atti a dimostrare quanto sostenuto, ciò per il semplice

fatto che nulla se ne può dedurre circa il contenuto delle conversazioni, si

rileva che l’attrice avrebbe potuto, e quindi dovuto, portare lei stessa questa

prova producendo i tabulati del proprio collegamento telefonico, dal quale

risultano le chiamate in entrata da C__________ . Né essa ha sostenuto che ciò non

sarebbe stato possibile.

Di

conseguenza su questo punto il reclamo è ammesso.

4.

Le

spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)

entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di

giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della

complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta

l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale

d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese

di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 450.-.

Avendo la

controparte dovuto inoltrare le osservazioni, le vengono assegnate parziali ripetibili

in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e

di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar del 19

dicembre 2007).

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il

reclamo 26 aprile 2012 di RE 1, è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, l’ordinanza sulle prove 18 aprile 2012 del Pretore aggiunto della

Pretura di Mendrisio-Sud è riformata nel senso che la domanda di edizione dei

dettagli delle fatture telefoniche di C__________ (__________) è respinta.

Per

il resto la decisione rimane invariata.

2.

Le

spese processuali di fr. 450.-, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

carico di CO 1 per fr. 50.- e per il resto rimangono carico di RE 1, la quale

inoltre rifonderà a CO 1 fr. 400.- a titolo di parziali ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente alle osservazioni 8 giugno 2012 alla reclamante RE 1):

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dall’art. 93

LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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