13.2012.36
Pregiudizio difficilmente riparabile - edizione documenti
6 luglio 2012Italiano16 min
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Numero d'incarto:
13.2012.36
Data decisione, Autorità:
06.07.2012, IIICC
Titolo:
Pregiudizio difficilmente riparabile - edizione documenti
OBBLIGO DI COOPERAZIONE E DIRITTO DI RIFIUTARSI DI COOPERARE
RECLAMO
art. 165 CPC
art. 319 let. b CPC
Incarto n.
13.2012.36
Lugano
6 luglio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2011.16 (azione
derivante da contratto di lavoro) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio sud promossa con petizione 19 settembre 2011 da
CO 1
patrocinata dall’
PA 2
contro
RE 1
patrocinata dall’
PA 1
E ora sul
reclamo 26 aprile 2012 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 18 aprile 2012;
ritenuto
in fatto: A. Con
petizione 19 settembre 2011 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di
fr. 102'036.55 oltre interessi a titolo di indennità per disdetta abusiva del
contratto di lavoro, rifusione di spese mediche e legali, nonché il rigetto
definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________
dell’Ufficio Esecuzioni e Fallimenti di __________.
Con risposta 22 novembre 2011 RE 1 ha postulato la reiezione della petizione.
Con
replica 12 gennaio 2012 e duplica 15 marzo 2012, e così al dibattimento 18
aprile 2012, le parti hanno confermato le rispettive domande e allegazioni.
Con decisione
18 aprile 2012 il Pretore aggiunto ha ammesso i mezzi di prova notificati dalle
parti. Il primo giudice ha in particolare ammesso la domanda di edizione dell’attrice
intesa ad ottenere documentazione da RE 1.
Fatti
B. Con
reclamo 26 aprile 2012 la convenuta si aggrava contro la predetta decisione,
chiedendone in via principale l’annullamento e la retrocessione al Pretore
aggiunto per nuovo giudizio nel senso di respingere le domande di edizione e in
via subordinata, che “le domande di edizione formulate dalla parte attrice …
sono ammesse in forma secretata”.
Con
decreto 9 maggio 2012, su richiesta della reclamante, è stato concesso effetto
sospensivo al reclamo.
Con
osservazioni 8 giugno 2012 l’attrice ha chiesto la reiezione del reclamo.
considerato
Considerandi
1.
L’ordinanza
sulle prove 18 aprile 2012 è una disposizione ordinatoria processuale (art. 154
CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321
cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di
dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
Nel caso
concreto la decisione impugnata è stata notificata alle parti al termine del
dibattimento del 18 aprile 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 26
aprile 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
2.
Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere
censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e
l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non
espressamente previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è
ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere
riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio
di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile
dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio,
l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319,
pag. 1407).
2.1
Il CPC non
prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto,
nel caso concreto, la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile per ciascuna domanda di edizione ammessa dal Pretore
aggiunto.
2.2
In dottrina
e giurisprudenza è controverso quando sussista un pregiudizio difficilmente
riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in particolare
è dubbio se è sufficiente un pregiudizio di fatto oppure se deve essere dato
un pregiudizio giuridico.
2.2.1
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, è dato un pregiudizio irreparabile allorquando
sussiste un pregiudizio di natura giuridica che non può o non può interamente
essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. La
mera possibilità di un pregiudizio giuridico irreparabile è sufficiente. Non
bastano invece pregiudizi puramente di fatto o misti quali per esempio la
dilatazione dei tempi della procedura o l’aumento delle spese processuali (DTF
137.
III 380, consid. 1.2.1 e 2, con ulteriori riferimenti). Il Tribunale
federale non si è però finora espresso sulla questione a sapere se tale
giurisprudenza sia applicabile anche all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. L’alta
Corte si è meramente limitata ad osservare che se è dato un pregiudizio
irreparabile secondo l’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, allora è dato anche un
pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (DTF
137.
III 380, consid. 2.2).
2.2.2
La dottrina
non è unanime sul concetto di pregiudizio difficilmente riparabile. Taluni
autori sussumono sotto tale concetto sia il pregiudizio giuridico sia quello di
fatto, sostenendo che il legislatore ha consapevolmente previsto una
formulazione più generosa rispetto all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e che è quindi
sufficiente un interesse economico per revocare o modificare l’ordinanza
impugnata (Freiburghaus/Afheldt,
in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2010, n. 13-15 ad art. 319; Blickenstorfer, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar,
2011, n. 39 ad art. 319; Reich, in
Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ad art.
319; Staehelin/Staehelin/Grolimund,
Zivilprozessrecht – nach dem Entwurf für eine Schweizerische
Zivilprozessordnung und weiteren Erlassen – unter Einbezug des internationalen
Rechts, Zürich, 2008, § 26 n. 31, lett. b). Secondo altri autori non è invece
necessario distinguere tra pregiudizio giuridico o fattuale, bensì occorre
piuttosto porre l’accento sul rischio di generare un pregiudizio e la
difficoltà nel ripararlo, ciò che lascia al giudice un ampio potere di apprezzamento
(Trezzini, CPC Comm., 2011, art.
319, pag. 1403 e segg.; Brunner,
in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 11-13 ad art. 319). Altri ancora –
in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale al vecchio art. 87 OG e
all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e quella del Tribunale d’appello del Canton Zugo
all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (v. DTF 137 III 380) – sono invece
dell’opinione che il pregiudizio difficilmente riparabile debba essere di
natura giuridica e non meramente fattuale (Spühler,
Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 7 ad art. 319).
2.2.3
L’avamprogetto
della Commissione peritale del giugno 2003 parla del rischio di un “pregiudizio
non più riparabile” (“nicht wieder gutzumachender Nachteil”). Il Rapporto
esplicativo all’avamprogetto specifica a pag. 145 che tale pregiudizio non deve
essere di natura giuridica, bensì può anche essere di natura meramente
fattuale, puntualizzando che la restrizione (ossia la circostanza di prevedere
il rischio di un pregiudizio) permette di snellire la procedura (“Straffung
des Verfahrens”). Il Messaggio n. 06.062 del Consiglio
federale del 28 giugno 2006, pag. 6748, parla invece di un “pregiudizio non
facilmente riparabile”, senza specificarne la portata, ribadendo soltanto
che il legislatore ha voluto restringere la possibilità di impugnare le
decisioni incidentali per le quali la legge non prevede espressamente il
reclamo, con lo scopo di non ritardare inutilmente il corso del processo. Dal
bollettino ufficiale 06.062 del Consiglio degli Stati del 14 giugno 2007, del
Consiglio nazionale del 12 giugno 2008, del Consiglio degli Stati del 29
settembre 2008 e del Consiglio nazionale del 2 dicembre 2008 non è possibile
evincere alcunché, la questione non essendo stata sollevata né discussa.
2.2.4
Secondo la giurisprudenza del
Canton Zurigo relativa al vecchio § 282 cpv. 1 cifra 1 CPC ZH, il rischio
di un pregiudizio difficilmente riparabile era dato sia se era di natura
giuridica sia di natura fattuale (ZR 96 (1997) Nr. 127; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen
Zivilprozessordnung, 1997, n. 5 e segg. al § 282; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen
Zivilprozessordnung, Ergänzungsband, 2000, n. 1 al § 282). Secondo la giurisprudenza del Canton Argovia al § 335 lett. b CPC AG,
la disposizione ordinatoria causava un pregiudizio difficilmente riparabile
quando pregiudicava la posizione complessiva del reclamante in relazione al
processo, per esempio il procedimento veniva considerato troppo prolungato –
quindi pregiudizievole – se avesse dovuto essere annullato con la sentenza
finale a causa di un vizio di procedura (cfr. Bühler/Edelmann/Killer,
Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 1998, n. 9 al § 335 CPC AG).
2.3
Tenuto conto
di quanto sopra esposto e in conformità al principio di celerità perseguito dal
nuovo Codice di procedura civile (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale
svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.) – diversamente dalla
giurisprudenza all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF – nel caso dell’art. 319
lett. b cifra 2 CPC occorre ritenere dato un pregiudizio difficilmente
riparabile tanto in presenza di un pregiudizio giuridico, quanto in
presenza di un pregiudizio di fatto. Ad ogni modo, determinante non è però la
natura del pregiudizio, bensì la sua rilevanza nel processo, che dev’essere
esaminata in concomitanza con la censura di errata applicazione del diritto
(art. 320 CPC, lett. a) e/o l’accertamento manifestamente errato dei fatti
(lett. b). Inoltre il pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo
per l’andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente –
essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In
altre parole, le altre decisioni e le disposizioni ordinatorie
devono pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al
processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e
che non è suscettibile di essere modificato mediante la decisione di merito. La
rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero
e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità
perseguito dal CPC, ponderando il rischio di generare il pregiudizio, la
difficoltà nel ripararlo e le sue conseguenze sul procedimento.
2.4
Nel caso in
rassegna, al fine di determinare l’ammissibilità del reclamo, occorre esaminare
se la decisione impugnata comporti il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile per ciascuna delle domande di edizione ammesse dal Pretore aggiunto qui
oggetto di contestazione. Qualora fosse dato siffatto rischio, sarà poi
necessario verificare se il reclamo sia fondato, vale a dire se la decisione
sia frutto di un’applicazione errata del diritto o di un accertamento
manifestamente errato dei fatti.
3.
La
reclamante ritiene dato il pregiudizio difficilmente riparabile per il fatto
che la documentazione di cui è chiesta la produzione è altamente delicata e
contiene dati sensibili e segreti d’affari che potrebbero essere facilmente
posti in circolazione e divenire di pubblico dominio.
3.1
Va qui
rilevato che l’assunzione di una prova non è di per sé atta
a creare alle parti un pregiudizio giuridico irreparabile (sentenza del
Tribunale federale 4A_635/2011 del 10 gennaio 2012). Vi possono tuttavia essere
delle eccezioni, segnatamente allorquando all’assunzione della prova si
contrappone l’interesse di una parte alla salvaguardia di un segreto (sentenza
del Tribunale federale 5A_603/2009 del 26 ottobre 2009).
3.2
Ora, se in
concreto l’interesse alla salvaguardia del segreto può essere ammesso in
relazione alle domande di edizione n. 4, 5, 6 e 8, non si vede dove vi possa
essere un problema di segretezza per quanto concerne le domande di edizione
-
n. 1, concernente i giustificativi dei
pernottamenti relativi alle trasferte dell’avv. CO 1 nel periodo 2008-2010;
-
n. 3 riguardante il dettaglio della fattura
dello studio __________ allegata alla risposta, ciò considerato che in
relazione alla stessa la convenuta non può invocare il segreto professionale
del legale che l’ha allestita;
-
n. 7 concernente la lettera datata 20 maggio
2010.
inviata dal __________ __________ alla convenuta per attestare l’effettiva
esistenza di un contenzioso extra giudiziale;
-
n. 9 relativa all’e-mail inviata dall’avv. CO 1 a M__________ (risalente al mese di ottobre 2010) in merito al blocco dell’accesso alla cartella __________
operato dalla convenuta.
In
punto alle domande di edizione n. 1, 3, 7 e 9 il reclamo è quindi
inammissibile.
3.3
Per quanto
concerne i documenti di cui alle domande 4, 5, 6 e 8, in sede di dibattimento la convenuta si è limitata ad opporsi in modo – eccessivamente – generico
alla richiesta di edizione dell’attrice. Solo con il reclamo essa ha poi sollevato
specifiche censure in relazione ai singoli documenti. L’art. 326 CPC esclude
tuttavia la facoltà di addurre in sede di reclamo nuove conclusioni e nuovi
fatti, che sono pertanto inammissibili e come tali non possono essere presi in
considerazione ai fini del giudizio. Di conseguenza, anche in punto alle
domande di edizione n. 4, 5, 6 e 8 il reclamo è inammissibile.
3.4
Circa la
richiesta di produrre in forma completamente secretata i verbali del CdA e
delle assemblee ordinarie e straordinarie della convenuta e degli investitori
del fondo __________, si rileva che il primo giudice già ha già tenuto
adeguatamente conto degli argomenti della convenuta, disponendo che la
produzione avvenga in forma secretata, essendo ammesso un estratto della
documentazione a disposizione delle parti con le indicazioni dei punti
rilevanti per la vertenza. Per l’ulteriore documentazione già si è detto che
non si intravvedono problemi legati ai pretesi segreti d’affari. La decisione
impugnata non risulta quindi contraria al diritto o rilevante da un
manifestamente errato apprezzamento dei fatti.
3.5
Resta
da esaminare la domanda di edizione n. 2 relativa ai tabulati telefonici. Nell’allegato
di replica l’attrice ha chiesto l’“edizione da parte del signor C__________ dei
dettagli delle fatture telefoniche del suo cellulare per il periodo 2008-2010,
onde attestare le chiamate fatte alla convenuta fuori dagli orari di lavoro”.
In sede di dibattimento, l’attrice ha poi chiesto l’edizione da RE 1 della
menzionata documentazione. Il primo giudice ha ammesso l’edizione dei dettagli
dei tabulati telefonici relativi al cellulare di C__________ (numero __________)
“… con la facoltà di anonimizzare tutti i numeri telefonici che non fossero
quelli dell’avv. CO 1”, assegnando alla parte convenuta un termine di 30
giorni per presentare la documentazione chiesta in edizione. A mente della
reclamante, i tabulati non sarebbero atti dimostrare quanto preteso
dall’attrice e inoltre vi sarebbe un problema di tutela della personalità di C__________
, terzo e non parte in causa.
È anzitutto da rilevare l’incongruenza tra quanto richiesto in sede
di allegazioni, dove l’edizione è chiesta a C__________ , e quella in sede di
dibattimento dove la domanda di edizione è stata rivolta a RE 1, richiesta
quest’ultima accolta dal Pretore aggiunto, senza peraltro indicare i motivi di
questo modo di procedere. Il primo giudice neppure si è poi posto il problema
se C__________ non sia perlomeno da interpellare sulla questione in modo che
possa far valere i suoi diritti come previsto dagli art. 165 e segg. CPC.
Già per questo motivo, la decisione su questo punto è da annullare. Si
prescinde qui tuttavia dal rinviare l’incarto alla prima istanza per un nuovo
giudizio perché la domanda di edizione è comunque da respingere per altri
motivi. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la parte che è in
possesso di documenti rilevanti ai fini di causa deve produrli in giustizia (“Realproduktion”)
e neppure può ricorrere all’edizione di documenti della controparte o da terzi
allorquando potrebbe procurarseli senza l’ausilio di un intervento giudiziario
(sentenza del Tribunale federale 5P.430/1999 del 31 gennaio 2000; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, n. 3,
pag. 591 ad art. 206; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, pag. 330 e 418; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur
zürcherischen Zivilprozessordnung, 1997, n. 5 al § 183).
Nel caso concreto
la domanda di edizione dei tabulati telefonici di C__________ è stata chiesta
dall’attrice, la quale intende dimostrare di aver dedicato parecchio tempo alla
convenuta anche al di fuori dei consueti orari di lavoro, di sera e anche
durante i fine settimana e le vacanze. A prescindere dalla questione a sapere
se i tabulati siano atti a dimostrare quanto sostenuto, ciò per il semplice
fatto che nulla se ne può dedurre circa il contenuto delle conversazioni, si
rileva che l’attrice avrebbe potuto, e quindi dovuto, portare lei stessa questa
prova producendo i tabulati del proprio collegamento telefonico, dal quale
risultano le chiamate in entrata da C__________ . Né essa ha sostenuto che ciò non
sarebbe stato possibile.
Di
conseguenza su questo punto il reclamo è ammesso.
4.
Le
spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)
entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di
giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della
complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta
l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale
d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese
di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 450.-.
Avendo la
controparte dovuto inoltrare le osservazioni, le vengono assegnate parziali ripetibili
in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar del 19
dicembre 2007).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il
reclamo 26 aprile 2012 di RE 1, è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, l’ordinanza sulle prove 18 aprile 2012 del Pretore aggiunto della
Pretura di Mendrisio-Sud è riformata nel senso che la domanda di edizione dei
dettagli delle fatture telefoniche di C__________ (__________) è respinta.
Per
il resto la decisione rimane invariata.
2.
Le
spese processuali di fr. 450.-, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
carico di CO 1 per fr. 50.- e per il resto rimangono carico di RE 1, la quale
inoltre rifonderà a CO 1 fr. 400.- a titolo di parziali ripetibili.
3.
Notificazione
(unitamente alle osservazioni 8 giugno 2012 alla reclamante RE 1):
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dall’art. 93
LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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