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Decisione

13.2012.42

Ammonimento per condotta processuale scorretta

18 giugno 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

reclamo 24 maggio 2012 RA 1 si aggrava contro la decisione 14 maggio 2012, chiedendone

la riforma nel senso di annullare la decisione pretorile. Il reclamante nega di

aver mantenuto una condotta inadeguata, ineducata o irriverente.

Il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

considerato

in diritto: 1. Va

qui anzitutto rilevato che l’ordinanza 14 maggio 2012 qui impugnata contiene in

realtà due decisioni, e meglio un ammoni­mento ex art. 128 CPC nei confronti di

RE 1 e del suo rappresentante RA 1 e la reiezione dell’istanza 10 maggio 2012 di

RE 1. L’ammissibilità del reclamo è quindi da esaminare separatamente per le

due decisioni.

2. Per

quanto concerne la decisione di ammonimento (dispositivo n. 1 della decisione impugnata),

va rilevato che, per l’art. 128 CPC, solo la multa disciplinare è impugnabile

mediante reclamo. La norma non prevede invece la possibilità di impugnare gli

altri provvedimenti quali l’ammoni­mento o l’allontanamento. È quindi da

ritenere che il rimedio del reclamo sia dato solo contro la multa disciplinare

giusta l’art. 128 cpv. 1 e 4 CPC, ma non contro le altre sanzioni (Weber, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO,

2010, n. 12 ad art. 128). Parte della dottrina ipotizza invero l’impugnabilità

mediante reclamo giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC anche degli altri

provvedimenti, considerandoli ordinanze processuali in senso lato (Staehelin, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zur ZPO, 2010, n. 8 ad art. 128; Affentranger,

in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 16 ad

art. 128), mentre altri autori non si confrontano con la problematica (Trezzini, CPC Comm., 2011, all’art. 128;

Kaufmann, in Brunner/Gasser/

Schwander, ZPO Kommentar, 2011, all’art. 128; Bornatico,

Basler Kommentar ZPO, 2010, all’art. 128). Il messaggio del Consiglio federale

indica solo per la multa disciplinare la possibilità di impugnazione (Messaggio

06.062 del Consiglio federale del 28 giugno 2006 pag. 6678: “il disegno

consente di impugnare la multa disciplinare mediante reclamo”) e la norma è

stata approvata dalle Camere senza modifiche e senza discussione. Il

legislatore ha quindi sottoposto i provvedimenti dell’art. 128 CPC, intesi a

mantenere la disciplina del processo, a un regime di impugnazione particolare,

prevedendo, appunto, la possibilità di impugnare solo la multa, a esclusione

quindi delle altre sanzioni.

Il

reclamo su questo punto è dunque inammissibile.

2. Il

reclamante postula poi genericamente l’annullamento del dispositivo della

Pretura di Lugano del 14 maggio 2012, senza ulteriori precisazioni. È quindi da

ritenere che la domanda concerna anche il punto n. 2 del dispositivo, con il

quale il Pretore ha respinto l’istanza 10 maggio 2012 dell’attrice chiedente la

notifica della risposta di causa. Se non che, questo dispositivo non concerne RA

1 personalmente, ma unicamente RE 1. RA 1 non ha quindi alcuna legittimazione a

interporre reclamo contro questa parte della decisione, nei confronti della

quale egli comunque non muove critiche di sorta.

Anche su

questo punto il reclamo è quindi inammissibile.

3. Le

spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)

entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di

giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità

della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG

la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello

essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-, nel caso concreto, le spese

di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 250.- e sono poste a carico di RA

1, soccombente. L’anticipo di fr. 250.-, chiesto erroneamente a RE 1, le

sarà restituito una volta cresciuta in giudicato la presente decisione.

Non si

assegnano ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo neppure è stato

intimato.

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il

reclamo 24 maggio 2012 di RE 1è inammissibile.

Considerandi

2.

Le

spese processuali di fr. 250.-, sono poste a carico del reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 24 maggio 2012 alla controparte):

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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