13.2012.42
Ammonimento per condotta processuale scorretta
18 giugno 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
13.2012.42
Data decisione, Autorità:
18.06.2012, IIICC
Titolo:
Ammonimento per condotta processuale scorretta
RECLAMO
art. 128 CPC
Incarto n.
13.2012.42
Lugano
18 giugno
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2012.10 (azione
creditoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa in data
10 gennaio 2012 da
RE 1
rappr. da RA 1
contro
CO 1
patrocinata
dall’ PA 1
E ora sul ricorso (recte: reclamo) 24 maggio 2012 di RE
1 contro la decisione 14 maggio 2012 con cui il Pretore ha ammonito RE 1 e il
suo rappresentante RA 1 ai sensi dell’art. 128 CPC e ha respinto l’istanza 10
maggio 2012 di parte attrice, condannandola al versamento di tassa e spese di
giustizia;
ritenuto
in fatto: A. Con
petizione 10 gennaio 2012 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di
fr. 56'219.95 oltre interessi. Con ordinanza 30 gennaio 2012 il Pretore ha
quindi assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per presentare la
risposta di causa, termine prorogato di ulteriori 30 giorni il 21 febbraio 2012.
In data 7
maggio 2012 la parte convenuta ha inoltrato la propria risposta di causa,
carente in merito alla specificazione dei mezzi di prova, ragione per cui il
Pretore, con ordinanza 8 maggio 2012 – rettificata in data 9 maggio 2012 – le
ha assegnato un termine di 10 giorni per rimediare alla mancanza.
Con
scritto 10 maggio 2012 l’attrice ha chiesto al Pretore di notificarle una copia
della risposta malgrado le carenze formali della stessa. La richiesta è stata
respinta dal primo giudice il quale, inoltre, rilevato che il rappresentante
dell’attrice “… si è finora distinto in seguito a esternazioni
proceduralmente inadeguate e fuori luogo, passibili di sanzione ex art. 128
CPC”, ha ammonito RE 1 e il suo rappresentante RA 1 ai sensi dell’art. 128
CPC condannando la parte attrice al pagamento di fr. 200.- quali spese
processuali.
Fatti
B. Con
reclamo 24 maggio 2012 RA 1 si aggrava contro la decisione 14 maggio 2012, chiedendone
la riforma nel senso di annullare la decisione pretorile. Il reclamante nega di
aver mantenuto una condotta inadeguata, ineducata o irriverente.
Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
considerato
in diritto: 1. Va
qui anzitutto rilevato che l’ordinanza 14 maggio 2012 qui impugnata contiene in
realtà due decisioni, e meglio un ammonimento ex art. 128 CPC nei confronti di
RE 1 e del suo rappresentante RA 1 e la reiezione dell’istanza 10 maggio 2012 di
RE 1. L’ammissibilità del reclamo è quindi da esaminare separatamente per le
due decisioni.
2. Per
quanto concerne la decisione di ammonimento (dispositivo n. 1 della decisione impugnata),
va rilevato che, per l’art. 128 CPC, solo la multa disciplinare è impugnabile
mediante reclamo. La norma non prevede invece la possibilità di impugnare gli
altri provvedimenti quali l’ammonimento o l’allontanamento. È quindi da
ritenere che il rimedio del reclamo sia dato solo contro la multa disciplinare
giusta l’art. 128 cpv. 1 e 4 CPC, ma non contro le altre sanzioni (Weber, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO,
2010, n. 12 ad art. 128). Parte della dottrina ipotizza invero l’impugnabilità
mediante reclamo giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC anche degli altri
provvedimenti, considerandoli ordinanze processuali in senso lato (Staehelin, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur ZPO, 2010, n. 8 ad art. 128; Affentranger,
in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 16 ad
art. 128), mentre altri autori non si confrontano con la problematica (Trezzini, CPC Comm., 2011, all’art. 128;
Kaufmann, in Brunner/Gasser/
Schwander, ZPO Kommentar, 2011, all’art. 128; Bornatico,
Basler Kommentar ZPO, 2010, all’art. 128). Il messaggio del Consiglio federale
indica solo per la multa disciplinare la possibilità di impugnazione (Messaggio
06.062 del Consiglio federale del 28 giugno 2006 pag. 6678: “il disegno
consente di impugnare la multa disciplinare mediante reclamo”) e la norma è
stata approvata dalle Camere senza modifiche e senza discussione. Il
legislatore ha quindi sottoposto i provvedimenti dell’art. 128 CPC, intesi a
mantenere la disciplina del processo, a un regime di impugnazione particolare,
prevedendo, appunto, la possibilità di impugnare solo la multa, a esclusione
quindi delle altre sanzioni.
Il
reclamo su questo punto è dunque inammissibile.
2. Il
reclamante postula poi genericamente l’annullamento del dispositivo della
Pretura di Lugano del 14 maggio 2012, senza ulteriori precisazioni. È quindi da
ritenere che la domanda concerna anche il punto n. 2 del dispositivo, con il
quale il Pretore ha respinto l’istanza 10 maggio 2012 dell’attrice chiedente la
notifica della risposta di causa. Se non che, questo dispositivo non concerne RA
1 personalmente, ma unicamente RE 1. RA 1 non ha quindi alcuna legittimazione a
interporre reclamo contro questa parte della decisione, nei confronti della
quale egli comunque non muove critiche di sorta.
Anche su
questo punto il reclamo è quindi inammissibile.
3. Le
spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)
entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di
giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità
della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG
la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello
essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-, nel caso concreto, le spese
di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 250.- e sono poste a carico di RA
1, soccombente. L’anticipo di fr. 250.-, chiesto erroneamente a RE 1, le
sarà restituito una volta cresciuta in giudicato la presente decisione.
Non si
assegnano ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo neppure è stato
intimato.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il
reclamo 24 maggio 2012 di RE 1è inammissibile.
Considerandi
2.
Le
spese processuali di fr. 250.-, sono poste a carico del reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 24 maggio 2012 alla controparte):
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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