13.2012.45
Assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio
30 luglio 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
13.2012.45
Data decisione, Autorità:
30.07.2012, IIICC
Titolo:
Assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio
GRATUITO PATROCINIO
RECLAMO
art. 119 cpv. 1 CPC
art. 121 CPC
art. 248 let. a CPC
art. 321 cpv. 2 CPC
art. 326 CPC
Incarto n.
13.2012.45
Lugano
30 luglio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. DM.2011.84
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 (procedura di divorzio), promossa
con petizione 6 aprile 2011 da
CO 1
patrocinata dall’
PA 2
contro
RE 1
patrocinato dall
PA 1
E ora
sul reclamo 14 giugno 2012 di RE 1 contro la decisione 1° giugno 2012
con la
quale il Pretore aggiunto ha respinto la sua domanda di ammissione al gratuito
patrocinio;
ritenuto
in fatto: che con petizione 6 aprile 2011 CO 1 ha promosso domanda unilaterale di divorzio nei confronti del marito RE 1;
che,
successivamente, il marito ha aderito alla domanda di divorzio e all’udienza
istruttoria 28 marzo 2012 le parti hanno raggiunto un accordo completo in punto
alle conseguenze accessorie;
che con
sentenza 1° giugno 2012 il Pretore aggiunto ha sciolto per divorzio il
matrimonio tra CO 1 e RE 1 e ha omologato l’accordo sulle conseguenze
accessorie;
che con
la medesima decisione il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di assistenza
giudiziaria 20 aprile 2011 di RE 1;
che con
reclamo 14 giugno 2012 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione
limitatamente alla reiezione della domanda di assistenza giudiziaria, postulandone
l’annullamento e chiedendo altresì di essere ammesso al beneficio
dell’assistenza giudiziaria in sede di reclamo;
che il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
considerato
in diritto: che
giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o
parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo;
che la
domanda di assistenza giudiziaria è trattata con la procedura sommaria (art.
248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 1 prima frase CPC), sicché il termine di
impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 119,
pag. 483-485, art. 321, pag. 1412; Emmel
in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 13 ad
art. 119; Freiburghaus/Afheld
in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 11 e 12 ad
art. 319, n. 4 ad art. 321; Rüegg,
Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 7 ad art. 119; Spühler,
Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 1 ad art. 321);
che nel caso in rassegna la decisione impugnata è stata notificata
al convenuto il 4 giugno 2012, ragione per cui il reclamo qui in esame, datato
14 giugno 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;
che il
Pretore aggiunto ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito
patrocinio considerato che il richiedente è proprietario di due immobili in __________,
proprietà che egli avrebbe potuto mettere a frutto (realizzandola o mettendola
a pegno) per fronteggiare i costi di causa e di patrocinio;
che il
giudice nella sua decisione ha altresì tenuto conto dell’atteggiamento poco
trasparente e per nulla collaborativo del convenuto nei confronti dell’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento, avendo egli sottaciuto l’esistenza delle
sue proprietà immobiliari in __________;
che il
reclamante contesta la decisione impugnata, adducendo da una parte di non
essere nelle condizioni di poter chiedere un credito ipotecario alla banca e
dall’altra sostenendo l’impossibilità di vendere i surriferiti immobili
perlopiù a causa “della particolare situazione geografica” e della
congiuntura economica attuale, ribadendo altresì la sua indigenza;
che giusta
l’art. 326 CPC in sede di reclamo non sono ammesse nuove conclusioni, né
l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;
che, di
conseguenza, gli argomenti addotti a sostegno del reclamo appaiono
inammissibili, considerato che il reclamante avrebbe dovuto addurli già in
prima sede, dove egli avrebbe dovuto presentare – spontaneamente – in modo
chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando,
pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le
spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello
della propria famiglia (DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 125 IV 161 consid. 4; 120
Ia 179 consid. 3a; sentenza del TF del 23 agosto 2006, n.5P.246/2006,
pubblicata in SZZP 2007 pag. 47);
che
altrettanto vale per i nuovi documenti prodotti, anch’essi inammissibili;
che,
comunque, nella misura in cui il reclamante adduce di non aver mai voluto
sottacere l’esistenza della sue proprietà immobiliare in __________,
l’argomento non gli è di alcun aiuto, considerato che, qualunque possa essere
stato il motivo della mancata notifica, egli è comunque proprietario di un
immobile, di cui rettamente il primo giudice ha tenuto conto nell’ambito della
decisione sull’assistenza giudiziaria;
che, di
conseguenza, il reclamo dev’essere respinto;
che la
domanda di assistenza giudiziaria in sede di reclamo va respinta, il gravame
essendo si dall’inizio sprovvisto di probabilità di esito favorevole;
che,
seppure la procedura di reclamo non è gratuita, eccezionalmente si prescinde
dal prelievo di spese processuali per questa decisione;
per i quali motivi,
pronuncia
Fatti
1. Il
reclamo 14 giugno 2012 di RE 1 è respinto.
2. La
domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è respinta.
3. Non
si prelevano spese di giudizio.
4. Notificazione
(unitamente al reclamo 14 giugno 2012 alla controparte):
PA 1PA 2
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
Considerandi
integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è
ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).
Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune
conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,
o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.
91.
LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali ed incidentali notificate
separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92
cpv. a LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il
ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora on sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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