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Decisione

13.2012.48

Domanda di revisione - acquiescenza

1 ottobre 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi esposti, la domanda di revisione era nel principio da accogliere;

che,

stante l’esito negativo della domanda di revisione oggetto di impugnazione, la

seconda decisione, e meglio la questione a sapere se la prima decisione sia da

annullare e, in caso affermativo, quale debba essere la nuova decisione, non è

ancora stata presa, e di principio essa competerebbe al Pretore;

che,

tuttavia, stante la particolarità della fattispecie, dove il primo giudice ha

stralciato la causa dai ruoli ritenendo erroneamente che vi fosse acquiescenza

da parte di tutti i membri della comunione ereditaria, è necessario annullare

la decisione di stralcio e ripristinare la litispendenza, affinché egli possa

procedere dopo aver garantito anche agli eredi noti il diritto di essere

sentiti;

che, con

ciò venendo meno il titolo per il trapasso di proprietà a registro fondiario, è

da far ordine all’ufficiale dei registri di procedere al ripristino della

situazione precedente;

che visto

quanto sopra esposto, il reclamo deve essere accolto;

che le

spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)

entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di

giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della

complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;

che

giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del

Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso

concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste

a carico di CO 1, soccombente;

che alla

reclamante sono assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar);

Per i quali motivi

pronuncia 1. Il reclamo 1° giugno 2012 di RE 1 è accolto.

§ Di conseguenza la domanda di revisione 13 febbraio 2012 è accolta

(OR.2012.1).

§§ Le

Considerandi

spese processuali di fr. 300.- della procedura di revisione sono poste a carico

di CO 1 che rifonderà a RE 1 fr. 300.- a titolo di ripetibili (OR.2012.1).

§§§ Il

decreto di stralcio 17 agosto 2011 è annullato. Di conseguenza è fatto ordine

all’Ufficiale dei registri di reiscrivere il precedente rapporto di

comproprietà del mappale n. __________ RFD di __________ con le quote di A

10/15 B__________ e B 5/15 CO 1.

2.

Le

spese processuali di fr. 300.- per la procedura di reclamo, già anticipate

dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1 che rifonderà altresì fr. 200.- a

RE 1 a titolo di ripetibili.

3.

Notificazione (unitamente alle osservazioni

alle rispettivi controparti e alle parti implicate):

-

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-

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-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio nonché, una volta cresciuta in giudicato,

all’Ufficiale dei registri di Blenio per esecuzione del punto 1.§§§.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso

superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF); se il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso è pure ammissibile, se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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