13.2012.48
Domanda di revisione - acquiescenza
1 ottobre 2012Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
13.2012.48
Data decisione, Autorità:
01.10.2012, IIICC
Titolo:
Domanda di revisione - acquiescenza
ACQUIESCENZA
RECLAMO
REVISIONE
art. 321 CPC
art. 328 cpv. 1 let. c CPC
art. 332 CPC
art. 352 CPC-TI
art. 48 let. c LOG
Incarto n.
13.2012.48
Lugano
1 ottobre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2012.1 (domanda di revisione) della Pretura del
Distretto di Blenio promossa con petizione 13 febbraio 2012 da
RE 1
patrocinata dall’
PA 1
Comunione ereditaria fu B__________ composta da:
PI 1
PI 2
PI 3
PI 4
PI 5
Eredi sconosciuti fu B__________,
rappr. dal curatore ad hoc: RA 1
contro
CO 1
patrocinato
dall’ PA 2
E ora
sul reclamo 1° giugno 2012 di RE 1 contro la decisione 24 maggio 2012 con la
quale il Pretore ha respinto la sua domanda di revisione della decisione di
stralcio 17 agosto 2011;
ritenuto
in fatto: che CO 1 è comproprietario in ragione di 5/15 della particella n. __________
RFD di __________, i rimanenti 10/15 essendo di proprietà della Comunione ereditaria
fu B__________;
che con petizione 13 aprile 2010 CO 1 ha convenuto in causa gli “eredi fu B__________” - rappresentati dal curatore ad hoc RA 1 -
chiedendo lo scioglimento della comproprietà;
che,
preso atto della dichiarazione di acquiescenza 11 giugno 2010 dei convenuti, il
Pretore ha stralciato la procedura dai ruoli con decreto 17 agosto 2011;
che con domanda
di revisione 13 febbraio 2012 RE 1, agendo per sé e come interveniente
accessorio degli altri eredi del defunto B__________ - tra cui gli eredi
sconosciuti e di ignota dimora rappresentati dal curatore ad hoc RA 1 e gli
eredi conosciuti PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5 - ha chiesto di annullare il menzionato
decreto di stralcio e di ordinare la reiscrizione della precedente comproprietà
a RFD del mappale n. __________ __________ con le quote di comproprietà A
10/15 B__________ e B 5/15 CO 1, nonché di ordinare in via supercautelare,
senza sentire la controparte, l’annotazione a RF della restrizione della
facoltà di disporre del menzionato mappale;
che a
mente dell’attrice l’acquiescenza della parte convenuta è inefficace avendo il
curatore ad hoc RA 1 ecceduto i propri poteri di rappresentanza, agendo non
soltanto in nome e per conto degli eredi sconosciuti e di ignota dimora come
previsto dalla risoluzione n. 6/2007 della Commissione tutoria regionale __________,
bensì anche per quelli conosciuti, eredi questi in realtà noti, ma in
particolare noti al legale dell’attore;
che con
decisione 14 marzo 2012 il Pretore ha respinto l’istanza superprovvisionale e,
successivamente, con decisione 24 maggio 2012 - tenuto conto delle osservazioni
degli altri eredi conosciuti, del curatore RA 1 e del convenuto CO 1 - ha
respinto la domanda di revisione, argomentando che l’istante non ha in alcun
modo partecipato al procedimento inc. OA.2010.8, che non ha reso verosimile il
proprio interesse ad inoltrare l’istanza di revisione quale interveniente
adesiva e che la domanda andava ad ogni modo respinta anche nel merito, ritenuto
che RA 1 rappresentava invece tutti gli eredi del defunto nell’ambito di tutte
le pratiche legate alla cessione della particella oggetto di causa;
che con
reclamo 1° giugno 2012 RE 1 si aggrava contro la suddetta decisione, chiedendo di
accogliere la domanda di revisione 13 febbraio 2012 e di annullare il decreto
di stralcio 17 agosto 2011 (inc. OA.2010.8), nonché di ordinare la iscrizione
della precedente comproprietà a RFD del mappale n. __________ di __________ con
le quote di comproprietà A 10/15 B__________ e B 5/15 CO 1;
che con
osservazioni 25 luglio 2012 RA 1 ha specificato di essere stato designato dalla
Commissione tutoria quale curatore ad hoc a favore degli eredi sconosciuti e
d’ignota dimora, ha rilevato che nessun erede del defunto si è mai fatto avanti,
né per avanzare pretese né per far fronte agli oneri di comproprietario del
fondo e ha indicato di non sapere se il legale di CO 1 conoscesse una parte
degli eredi;
che con
osservazioni 25 luglio 2012 PI 4 si è rimessa alla decisione di questa Camera;
che con
osservazioni 26 luglio 2012 PI 5, PI 2 e PI 3 hanno aderito al reclamo;
che con
osservazioni 17 settembre 2012 CO 1 ha postulato la reiezione del reclamo in
ordine e in via subordinata nel merito;
considerato
in diritto: che
la decisione qui impugnata con cui il primo giudice ha respinto la domanda di
revisione 13 febbraio 2012, con i relativi postulati, è impugnabile con reclamo
giusta l’art. 332 CPC;
che è
controverso se il termine di reclamo sia quello di 30 giorni giusta l’art. 321
cpv. 1 CPC (Schwander, in
Brunner/Gasser/ Schwander, ZPO Kommentar, n. 6 ad art. 332) oppure quello di 10
giorni secondo l’art. 321 cpv. 2 CPC (e come indicato dal Pretore nella
decisione 24 maggio 2012), ma la questione può rimanere aperta, ritenuto che il
reclamo nel caso concreto è stato ad ogni modo inoltrato tempestivamente;
che la
sentenza impugnata è infatti pervenuta al legale della reclamante il 29 maggio
2012, sicché il gravame qui in esame, datato 1° giugno 2012, rispetta anche il
termine più breve di 10 giorni ed è quindi tempestivo e, da questo punto di
vista, ammissibile;
che la
LOG non specifica la competenza all’interno del Tribunale d’appello nel caso
dell’art. 332 CPC, né la stessa appare evidente;
che la
decisione con la quale viene respinta la domanda di interpretazione parrebbe
essere una decisione finale, e come tale di competenza, a dipendenza della
materia, della prima o della seconda Camera civile, mentre la domanda che
accoglie la domanda di revisione non è una decisione finale, alla stessa
seguendo poi ancora un ulteriore giudizio, sicché, se qualificabile quale
decisione ordinatoria processuale, sarebbe di competenza della terza Camera
civile;
che la
questione può rimanere aperta nel caso concreto, l’incarto essendo trattato dalla
terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;
che, per
l’art. 320 CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto
l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b);
che la
reclamante rimprovera in particolare al Pretore di aver presunto che il
curatore rappresentasse tutti gli eredi, fondando di conseguenza la propria
decisione su una motivazione insufficiente e un ragionamento errato;
che
giusta l’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC una parte può chiedere al giudice che ha
statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in
giudicato se fa valere che l’acquiescenza, la desistenza o la transazione
giudiziaria è inefficace;
che l’acquiescenza
è un atto processuale unilaterale, con il quale la parte convenuta aderisce
alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 13 ad art. 352 con riferimento alla giurisprudenza che è rimasta invariata con l’entrata in
vigore del nuovo CPC);
che nel
caso in cui vi sono più convenuti in litisconsorzio necessario, come nel caso
di una comunione ereditaria, il processo può prendere fine per acquiescenza
unicamente nel caso in cui tutti i convenuti abbiano dichiarato di aderire alle
conclusioni dell’attore (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, 2000, m. 15 ad art. 352 con riferimento alla giurisprudenza che è
rimasta invariata con l’entrata in vigore del nuovo CPC);
che l’acquiescenza
conduce allo stralcio (totale o parziale) della causa e non a un giudizio di
merito sulla pretesa in questione e ha l’effetto di una decisione munita di
regiudicata materiale (Trezzini,
CPC Comm., 2011, art. 328, pag. 1429 che rimanda all’art. 241, pag. 1067 e
segg.);
che nel
caso in rassegna il curatore ad hoc RA 1 è stato nominato unicamente per
rappresentare gli eredi sconosciuti e di ignota dimora (cfr. risoluzione n.
6/2007 della Commissione tutoria regionale __________, doc. C, inc. OA.2010.8,
nonché le osservazioni 25 luglio 2012 di RA 1, pag. 1) e non gli eredi noti, la
decisione della Commissione tutoria regionale non potendo estendersi anche a
questi;
che
neppure risulta che l’attore abbia intrapreso ricerche di sorta o in qualche
modo reso verosimile che fosse impossibile risalire agli eredi noti di B__________;
che emerge
invece dalla documentazione agli atti, segnatamente dall’istanza del legale
dell’attore alla Commissione tutoria regionale __________ intesa a ottenere la
nomina di una curatela ad hoc, che alcuni eredi erano noti (doc. B nell’inc.
OA.2010.8), circostanza questa avvalorata dalla documentazione prodotta in data
4 maggio 2012 da RE 1 nell’ambito dell’inc. OR.2012.1 (domanda di revisione),
rimasta incontestata;
che in
siffatta situazione non si può ritenere che tutti gli eredi – tra cui per
l’appunto gli eredi noti: RE 1, PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5 – abbiano aderito
alla pretesa di CO 1 nella procedura inc. OA.2010.8;
che,
pertanto, è senz’altro dato un motivo di revisione giusta l’art. 328 cpv.
1 lett. c CPC;
che, il
Pretore avendo erroneamente presunto che il curatore rappresentasse tutti gli
eredi, anche quelli conosciuti, ha accertato in modo manifestamente errato i
fatti, applicando poi in modo errato il diritto (art. 320 lett. a CPC) e
negando erroneamente l’esistenza di un motivo di revisione;
che la
reclamante ha un interesse degno di protezione a presentare istanza di
revisione contro il decreto di stralcio proprio perché non è stata coinvolta -
come avrebbe invece dovuto quale erede e membro della comunione ereditaria fu
B__________ - nel procedimento OA.2010.8;
che, di
regola, la procedura di revisione comprende due decisioni: la prima che si
pronuncia in sé sulla domanda di revisione, e la seconda con la quale,
esaminate le nuove circostanze, il giudice decide se annullare la prima
decisione e, in caso affermativo, quale debba essere la nuova decisione (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 334,
pag. 1434);
che, per
Fatti
i motivi esposti, la domanda di revisione era nel principio da accogliere;
che,
stante l’esito negativo della domanda di revisione oggetto di impugnazione, la
seconda decisione, e meglio la questione a sapere se la prima decisione sia da
annullare e, in caso affermativo, quale debba essere la nuova decisione, non è
ancora stata presa, e di principio essa competerebbe al Pretore;
che,
tuttavia, stante la particolarità della fattispecie, dove il primo giudice ha
stralciato la causa dai ruoli ritenendo erroneamente che vi fosse acquiescenza
da parte di tutti i membri della comunione ereditaria, è necessario annullare
la decisione di stralcio e ripristinare la litispendenza, affinché egli possa
procedere dopo aver garantito anche agli eredi noti il diritto di essere
sentiti;
che, con
ciò venendo meno il titolo per il trapasso di proprietà a registro fondiario, è
da far ordine all’ufficiale dei registri di procedere al ripristino della
situazione precedente;
che visto
quanto sopra esposto, il reclamo deve essere accolto;
che le
spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)
entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di
giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della
complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;
che
giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del
Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso
concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste
a carico di CO 1, soccombente;
che alla
reclamante sono assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar);
Per i quali motivi
pronuncia 1. Il reclamo 1° giugno 2012 di RE 1 è accolto.
§ Di conseguenza la domanda di revisione 13 febbraio 2012 è accolta
(OR.2012.1).
§§ Le
Considerandi
spese processuali di fr. 300.- della procedura di revisione sono poste a carico
di CO 1 che rifonderà a RE 1 fr. 300.- a titolo di ripetibili (OR.2012.1).
§§§ Il
decreto di stralcio 17 agosto 2011 è annullato. Di conseguenza è fatto ordine
all’Ufficiale dei registri di reiscrivere il precedente rapporto di
comproprietà del mappale n. __________ RFD di __________ con le quote di A
10/15 B__________ e B 5/15 CO 1.
2.
Le
spese processuali di fr. 300.- per la procedura di reclamo, già anticipate
dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1 che rifonderà altresì fr. 200.- a
RE 1 a titolo di ripetibili.
3.
Notificazione (unitamente alle osservazioni
alle rispettivi controparti e alle parti implicate):
-
-
-
-
-
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio nonché, una volta cresciuta in giudicato,
all’Ufficiale dei registri di Blenio per esecuzione del punto 1.§§§.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso
superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF); se il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso è pure ammissibile, se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster