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Decisione

13.2012.50

Reiezione dell'istanza di completamento e delucidazione orale della perizia a futura memoria. Rimedi di diritto

20 agosto 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 18 maggio 2012 la convenuta CO 1 ha chiesto la completazione e delucidazione orale del referto peritale, domanda a cui l’istante si è integralmente

opposto con osservazioni 25 maggio 2012. Con osservazioni 14 giugno 2012 CO 1 ha confermato la propria richiesta.

Con

decisione 22 giugno 2012 il Pretore aggiunto ha parzial­mente accolto l’istanza

di completazione e delucida­zione orale della perizia a futura memoria

formulata dalla convenuta CO 1, ammettendo i quesiti n. 10, 12, 14, 15, 16 e

17, e citando le parti e il perito all’udienza del 19 luglio 2012.

C. Con

appello 27 giugno 2012 RE 1 si aggrava contro la decisione 22 giugno 2012 chiedendone

la riforma nel senso di annullare in via preliminare l’udienza del 19 luglio

2012 e di respingere nel merito l’istanza di completazione e delucidazione

orale della perizia a futura memoria, in quanto tardiva e non sufficientemente

motivata.

L’appello

non è stato inoltrato alla controparte per osservazioni.

considerato

in diritto: 1. Giusta

l’art. 158 cpv. 1 CPC, il giudice procede all’assunzione di prove a titolo

cautelare qualora la legge autorizzi una parte a richiederla (lett. a) oppure

quando la parte istante renda verosimile che i mezzi di prova siano esposti a

pericolo (usualmente definita quale prova a futura memoria; Trezzini, CPC Comm., 2011,

art. 158, pag. 756) o che sussista un interesse degno di protezione (lett.

b). L’art. 158 cpv. 2 CPC dispone poi che è da procedere secondo le

disposizioni in materia di provvedimenti cautelari. Di conseguenza, la

procedura è quella sommaria (art. 248 lett. d CPC), e più precisamente quella

retta dagli art. 261 e segg. CPC (Fellmann, in

Sutter/Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2010, n. 23 e segg. ad art. 158; Kaufmann, in

Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 9 ad art. 248; Jent-Sørensen, in Oberhammer,

Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 18 ad art. 248; Jeandin,

in Bohnet/Haldy/Jeadin/ Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 308).

2. Alla presenza di una decisione

pretorile sulla richiesta di assunzione di prove a titolo cautelare, occorre esaminare

per ciascun caso concreto di che tipo di decisione si tratta e con quale mezzo

di impugnazione può essere contestata, se mediante appello alla Camera di

merito oppure con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

Secondo

la dottrina dominante, per l’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC le decisioni di prima

istanza in materia di provvedimenti cautelari – nelle quali rientrano anche le

decisioni emesse nel quadro dell’assunzione di prove a titolo cautelare secondo

l’art. 158 CPC – sono impugnabili mediante appello (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 308, pag. 1356; Fellmann, op. cit., n. 43-44 ad art.

158). Diversa, ma senza motivazione, è invece l’opinione di Schmid, in Oberhammer, Kurzkommentar

ZPO, 2010, n. 10 ad art. 158, secondo il quale, soltanto in caso di reiezione

della domanda, sarebbe dato reclamo giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale occorre per contro determinare se la

decisione sulla richiesta di assunzione di prove a titolo cautelare, emanata

nell’ambito di un procedimento indipendente dalla procedura principale, sia una

decisione finale oppure una decisione incidentale, alfine di poter stabilire

quale sia il mezzo di impugnazione adeguato (DTF 138 III 46 consid. 1.1, con

ulteriori riferimenti; DTF 138 III 76 consid. 1.2).

La

decisione di reiezione della domanda di assunzione di prove a titolo

cautelare (o in altre parole la decisione che rifiuta la prova a futura

memoria) nell’ambito di una procedura indipendente, ponendo fine a questa

procedura, è una decisione finale ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 lett. a

CPC impugnabile mediante appello alla prima o seconda Camera civile (art. 48

lett. a cifra 1 e lett. b cifra 1 LOG), oppure, se non è dato il valore

litigioso di fr. 10'000.-, una decisione finale giusta l’art. 319

lett. a CPC impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami (art.

48 lett. d cifra 1 LOG).

La

decisione di accoglimento dell’istanza di assunzione di prove a titolo

cautelare (ossia la decisione di ammissione della prova a futura

memoria) non pone invece necessariamente fine alla procedura, la quale prosegue

con l’amministrazione della prova. In particolare nel caso di allestimento di

una perizia a futura memoria al di fuori del procedimento principale – come

nella presente fattispecie – il giudice deve poter compiere ulteriori atti,

quali per esempio nominare un altro perito prima che la procedura giunga a

termine, oppure trasmettere al perito eventuali domande supplementari delle

parti, oppure ancora pronunciarsi sulla domanda di ricusa del perito. Il

giudice deve inoltre dare modo alle parti di chiedere la delucidazione o il

completamento della perizia (art. 187 cpv. 4 CPC). Di conse­guenza la decisione

che accoglie l’istanza di prova a futura memoria e ordina l’allestimento

di una perizia a futura memoria nell’arco di una procedura indipendente non è

una decisione finale, bensì una decisione incidentale o meglio una disposizione

ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, impugnabile

mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).

3. Il

medesimo principio deve valere per quanto concerne la successiva decisione di

Considerandi

ammissione o reiezione dell’istanza di completa­zione o delucidazione della

perizia. La decisione che rifiuta la domanda di completazione o

delucidazione della perizia (decisione di reiezione), ponendo fine alla

procedura, è una decisione finale ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 lett. a

CPC impugnabile mediante appello alla prima o seconda Camera civile (art. 48

lett. a cifra 1 e lett. b cifra 1 LOG), oppure, se non è dato il valore

litigioso di fr. 10'000.-, una decisione finale giusta l’art. 319

lett. a CPC impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami (art.

48.

lett. d cifra 1 LOG). La decisione che ammette l’istanza di

completazione o delucidazione della perizia (decisione di accoglimento) non

pone invece necessariamente fine alla procedura, la quale prosegue almeno fino

all’amministrazione della prova. Di conseguenza la decisione che ordina la

completazione o la delucidazione della perizia a futura memoria non è una

decisione finale, bensì una decisione incidentale o meglio una disposizione

ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC,

impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1

LOG).

4.

Nel

caso in rassegna, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto le domande n. 10,

12, 14-17 di completazione e delucida­zione orale della perizia a futura

memoria formulate dalla convenuta CO 1, citando le parti e il perito

all’udienza del 19 luglio 2012, udienza che è stata annullata e la causa

sospesa con ordinanza 11 luglio 2012. La decisione 22 giugno 2012 non pone dunque

evidentemente fine alla procedura, la causa dovendo essere riattivata e la perizia

dovendo essere completata dal perito. Si tratta dunque di una decisione

incidentale, più precisamente di una disposizione ordinatoria processuale, la

quale è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza

Camera civile del Tribunale d’appello (combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321

cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG).

In

concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte istante il 25

giugno 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 27 giugno 2012, è

tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

5.

Il

nuovo CPC svizzero prevede che con il rimedio del reclamo possono essere

censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e

l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non

espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è

ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere

riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il CPC non

prevede espressamente l’impugnabilità della decisione oggetto di esame, ragione per cui il reclamante doveva

rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

Nel caso

in rassegna, il reclamante non ha addotto né tantomeno reso verosimile

l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. In mancanza

di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato

inammissibile, sicché non fa conto di entrare nel merito delle censure sulla

decisione pretorile.

6.

Le

spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)

entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di

giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della

complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.

Giusta

l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale

d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto,

le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a

carico del reclamante, soccombente.

Non avendo

la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili.

Per i

quali motivi,

richiamati

gli art. 158, 308 cpv. 1 e 319 CPC, l’art. 48 LOG e per le spese la LTG,

pronuncia: 1. L’appello

(recte: reclamo) 27 giugno 2012 di RE 1 è inammissibile.

2.

Le

spese processuali di fr. 300.-, già anticipati dal reclamante, restano a suo

carico.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore

litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo

nell’eventuale ricorso.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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