13.2012.50
Reiezione dell'istanza di completamento e delucidazione orale della perizia a futura memoria. Rimedi di diritto
20 agosto 2012Italiano11 min
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Numero d'incarto:
13.2012.50
Data decisione, Autorità:
20.08.2012, IIICC
Titolo:
Reiezione dell'istanza di completamento e delucidazione orale della perizia a futura memoria. Rimedi di diritto
MEZZI DI PROVA AMMESSI
PERIZIA
PROVVEDIMENTI CAUTELARI
RECLAMO
art. 158 CPC
art. 187 cpv. 4 CPC
art. 248 let. d CPC
art. 308 cpv. 1 let. a CPC
art. 308 cpv. 1 let. b CPC
art. 319 let. b CPC
Incarto n.
13.2012.50
Lugano
20 agosto
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.725
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza di assunzione di
prova a titolo cautelare 15 luglio 2011 da
RE 1
patrocinato dall’
PA 1
contro
CO 1
CO 2
entrambe
patrocinate dall’ PA 2
E ora sull’appello 27 giugno 2012 di RE 1 contro la
decisione 22 giugno 2012 con la quale il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto
l’istanza di completazione e delucidazione orale della perizia a futura memoria
formulata dalla convenuta CO 1, citando le parti e il perito all’udienza del 19
luglio 2012;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza di assunzione di prova a titolo cautelare 15 luglio 2011 RE 1 ha convenuto in giudizio le società CO 1 e CO 2 chiedendo l’assunzione di una prova a futura
memoria in merito alla cantina, al muro di confine nel giardino, nonché ad ogni
altro lavoro effettuato dalle convenute sull’immobile sito sul fondo n. __________
RFD di __________.
All’udienza
di discussione 17 agosto 2011 le parti si sono accordate in merito
all’assunzione di una prova peritale a titolo cautelare su cantina, muro di
confine del giardino nonché ogni altro lavoro effettuato dalle imprese
convenute sul mappale n. __________ RFD di __________, rispettivamente sui
quesiti da porre al perito.
Con
decisione 30 agosto 2011 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e ha
designato l’ing. M__________ quale perito, sottoponendogli i quesiti peritali
delle parti. Il perito ha reso il referto peritale il 27 aprile 2012 e con
ordinanza di medesima data il Pretore ha fissato alle parti un termine di 15
giorni per chiederne la completazione o la delucidazione.
Fatti
B. Con
istanza 18 maggio 2012 la convenuta CO 1 ha chiesto la completazione e delucidazione orale del referto peritale, domanda a cui l’istante si è integralmente
opposto con osservazioni 25 maggio 2012. Con osservazioni 14 giugno 2012 CO 1 ha confermato la propria richiesta.
Con
decisione 22 giugno 2012 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza
di completazione e delucidazione orale della perizia a futura memoria
formulata dalla convenuta CO 1, ammettendo i quesiti n. 10, 12, 14, 15, 16 e
17, e citando le parti e il perito all’udienza del 19 luglio 2012.
C. Con
appello 27 giugno 2012 RE 1 si aggrava contro la decisione 22 giugno 2012 chiedendone
la riforma nel senso di annullare in via preliminare l’udienza del 19 luglio
2012 e di respingere nel merito l’istanza di completazione e delucidazione
orale della perizia a futura memoria, in quanto tardiva e non sufficientemente
motivata.
L’appello
non è stato inoltrato alla controparte per osservazioni.
considerato
in diritto: 1. Giusta
l’art. 158 cpv. 1 CPC, il giudice procede all’assunzione di prove a titolo
cautelare qualora la legge autorizzi una parte a richiederla (lett. a) oppure
quando la parte istante renda verosimile che i mezzi di prova siano esposti a
pericolo (usualmente definita quale prova a futura memoria; Trezzini, CPC Comm., 2011,
art. 158, pag. 756) o che sussista un interesse degno di protezione (lett.
b). L’art. 158 cpv. 2 CPC dispone poi che è da procedere secondo le
disposizioni in materia di provvedimenti cautelari. Di conseguenza, la
procedura è quella sommaria (art. 248 lett. d CPC), e più precisamente quella
retta dagli art. 261 e segg. CPC (Fellmann, in
Sutter/Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2010, n. 23 e segg. ad art. 158; Kaufmann, in
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 9 ad art. 248; Jent-Sørensen, in Oberhammer,
Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 18 ad art. 248; Jeandin,
in Bohnet/Haldy/Jeadin/ Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 308).
2. Alla presenza di una decisione
pretorile sulla richiesta di assunzione di prove a titolo cautelare, occorre esaminare
per ciascun caso concreto di che tipo di decisione si tratta e con quale mezzo
di impugnazione può essere contestata, se mediante appello alla Camera di
merito oppure con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
Secondo
la dottrina dominante, per l’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC le decisioni di prima
istanza in materia di provvedimenti cautelari – nelle quali rientrano anche le
decisioni emesse nel quadro dell’assunzione di prove a titolo cautelare secondo
l’art. 158 CPC – sono impugnabili mediante appello (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 308, pag. 1356; Fellmann, op. cit., n. 43-44 ad art.
158). Diversa, ma senza motivazione, è invece l’opinione di Schmid, in Oberhammer, Kurzkommentar
ZPO, 2010, n. 10 ad art. 158, secondo il quale, soltanto in caso di reiezione
della domanda, sarebbe dato reclamo giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale occorre per contro determinare se la
decisione sulla richiesta di assunzione di prove a titolo cautelare, emanata
nell’ambito di un procedimento indipendente dalla procedura principale, sia una
decisione finale oppure una decisione incidentale, alfine di poter stabilire
quale sia il mezzo di impugnazione adeguato (DTF 138 III 46 consid. 1.1, con
ulteriori riferimenti; DTF 138 III 76 consid. 1.2).
La
decisione di reiezione della domanda di assunzione di prove a titolo
cautelare (o in altre parole la decisione che rifiuta la prova a futura
memoria) nell’ambito di una procedura indipendente, ponendo fine a questa
procedura, è una decisione finale ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 lett. a
CPC impugnabile mediante appello alla prima o seconda Camera civile (art. 48
lett. a cifra 1 e lett. b cifra 1 LOG), oppure, se non è dato il valore
litigioso di fr. 10'000.-, una decisione finale giusta l’art. 319
lett. a CPC impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami (art.
48 lett. d cifra 1 LOG).
La
decisione di accoglimento dell’istanza di assunzione di prove a titolo
cautelare (ossia la decisione di ammissione della prova a futura
memoria) non pone invece necessariamente fine alla procedura, la quale prosegue
con l’amministrazione della prova. In particolare nel caso di allestimento di
una perizia a futura memoria al di fuori del procedimento principale – come
nella presente fattispecie – il giudice deve poter compiere ulteriori atti,
quali per esempio nominare un altro perito prima che la procedura giunga a
termine, oppure trasmettere al perito eventuali domande supplementari delle
parti, oppure ancora pronunciarsi sulla domanda di ricusa del perito. Il
giudice deve inoltre dare modo alle parti di chiedere la delucidazione o il
completamento della perizia (art. 187 cpv. 4 CPC). Di conseguenza la decisione
che accoglie l’istanza di prova a futura memoria e ordina l’allestimento
di una perizia a futura memoria nell’arco di una procedura indipendente non è
una decisione finale, bensì una decisione incidentale o meglio una disposizione
ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, impugnabile
mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).
3. Il
medesimo principio deve valere per quanto concerne la successiva decisione di
Considerandi
ammissione o reiezione dell’istanza di completazione o delucidazione della
perizia. La decisione che rifiuta la domanda di completazione o
delucidazione della perizia (decisione di reiezione), ponendo fine alla
procedura, è una decisione finale ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 lett. a
CPC impugnabile mediante appello alla prima o seconda Camera civile (art. 48
lett. a cifra 1 e lett. b cifra 1 LOG), oppure, se non è dato il valore
litigioso di fr. 10'000.-, una decisione finale giusta l’art. 319
lett. a CPC impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami (art.
48.
lett. d cifra 1 LOG). La decisione che ammette l’istanza di
completazione o delucidazione della perizia (decisione di accoglimento) non
pone invece necessariamente fine alla procedura, la quale prosegue almeno fino
all’amministrazione della prova. Di conseguenza la decisione che ordina la
completazione o la delucidazione della perizia a futura memoria non è una
decisione finale, bensì una decisione incidentale o meglio una disposizione
ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC,
impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1
LOG).
4.
Nel
caso in rassegna, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto le domande n. 10,
12, 14-17 di completazione e delucidazione orale della perizia a futura
memoria formulate dalla convenuta CO 1, citando le parti e il perito
all’udienza del 19 luglio 2012, udienza che è stata annullata e la causa
sospesa con ordinanza 11 luglio 2012. La decisione 22 giugno 2012 non pone dunque
evidentemente fine alla procedura, la causa dovendo essere riattivata e la perizia
dovendo essere completata dal perito. Si tratta dunque di una decisione
incidentale, più precisamente di una disposizione ordinatoria processuale, la
quale è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza
Camera civile del Tribunale d’appello (combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321
cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG).
In
concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte istante il 25
giugno 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 27 giugno 2012, è
tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
5.
Il
nuovo CPC svizzero prevede che con il rimedio del reclamo possono essere
censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e
l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non
espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è
ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere
riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il CPC non
prevede espressamente l’impugnabilità della decisione oggetto di esame, ragione per cui il reclamante doveva
rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
Nel caso
in rassegna, il reclamante non ha addotto né tantomeno reso verosimile
l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. In mancanza
di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato
inammissibile, sicché non fa conto di entrare nel merito delle censure sulla
decisione pretorile.
6.
Le
spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)
entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di
giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della
complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.
Giusta
l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale
d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto,
le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a
carico del reclamante, soccombente.
Non avendo
la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili.
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 158, 308 cpv. 1 e 319 CPC, l’art. 48 LOG e per le spese la LTG,
pronuncia: 1. L’appello
(recte: reclamo) 27 giugno 2012 di RE 1 è inammissibile.
2.
Le
spese processuali di fr. 300.-, già anticipati dal reclamante, restano a suo
carico.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore
litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo
nell’eventuale ricorso.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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