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Decisione

13.2012.55

Assunzione suppletoria di prove

7 settembre 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i rispettivi mezzi di prova. La parte attrice ha chiesto l’assunzione di due

testimoni, mentre la parte convenuta ha domandato il richiamo dal Ministero pub­blico

dell’incarto relativo alla denuncia penale da lei sporta nei confronti di S__________,

l’edizione da controparte di tutte le fatture, l’assunzione di due testimoni e

l’interrogatorio formale della controparte. Tali prove sono state ammesse dal

Pretore con ordinanza 23 febbraio 2010.

C. Con

istanza di assunzione suppletoria di prove 17 febbraio 2011, la parte attrice,

dopo aver visionato i documenti richiamati dal Ministero pubblico, ha chiesto

in edizione dalla controparte i seguenti documenti: gli accordi di

“rientro”/riconoscimenti di debito stipulati fra RE 1 e S__________, l’e-mail

del 30 aprile 2009 di B__________ a S__________, nonché tutta la

corrispondenza intercorsa tra S__________ e la convenuta.

Con

osservazioni 22 marzo 2011 la convenuta si è opposta all’istanza di assunzione

suppletoria di prove chiedendone la reiezione e osservando che – la denuncia

penale di cui al doc. 8 facendo esplicito riferimento ai documenti chiesti ora

in edizione – l’attrice avrebbe potuto e dovuto notificare le prove di cui

chiede l’assunzione già in sede di udienza preliminare.

Con

ordinanza 27 aprile 2011 il Pretore, considerato che la domanda di assunzione

suppletoria di prove è stata formulata in relazione alla produzione da parte

del Ministero pubblico di parte degli atti relativi al procedimento penale

aperto nei confronti di S__________, ne ha chiesto la completazione al Ministero

pubblico.

Con

lettera 15 febbraio 2012 l’attrice ha confermato di mantenere l’istanza 17

febbraio 2011, in quanto l’incarto penale acquisito agli atti non avrebbe evaso

la richiesta di assunzione suppletoria di prova.

D. Con

ordinanza 28 giugno 2012 il Pretore ha accolto l’istanza di assunzione

suppletoria di prove di parte attrice e ha assegnato un termine di 15 giorni

alla convenuta per produrre la documentazione richiesta in edizione. Egli ha

motivato la propria decisione ritenendo che – pur senza esaminare la rilevanza

della documentazione richiesta – la domanda di assunzione suppletoria di prova

poteva essere ammessa, non essendo provato che l’attrice avesse effettivamente

già potuto essere in precedenza a conoscenza della documentazione.

E. Con

reclamo 13 luglio 2012 la convenuta si aggrava contro la predetta decisione

chiedendone la riforma nel senso di annullare l’ordinanza pretorile. Rimprovera

al primo giudice di aver capovolto l’onere probatorio ponendolo ingiustamente a

suo carico. Ribadisce che la denuncia penale di cui al

doc. 8 faceva già riferimento ai documenti chiesti ora in edizione, ragione per

cui l’attrice avrebbe potuto e dovuto domandarne l’assunzione in sede di

udienza preliminare. Ritiene infine palesemente indagatorio ed inammissibile

chiedere l’edizione di tutta la corrispondenza intercorsa tra di lei e S__________,

senza specificarne la categoria o il complesso.

F. Con

decreto 7 agosto 2012 il presidente della terza Camera civile del Tribunale

d’appello ha respinto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo al

reclamo.

G. Con

osservazioni 17 agosto 2012 l’attrice ha domandato che il reclamo sia

considerato inammissibile, non essendo dato un rischio di danno difficilmente

riparabile. Nel merito ha postulato la reiezione del gravame, osservando che è

stata proprio la convenuta a chiedere l’edizione dell’incarto dal Ministero

pubblico, ragione per cui la documentazione chiesta in edizione dovrebbe già essere

agli atti.

considerato

in diritto: 1. L’ordinanza 28 giugno 2012 è una disposizione ordinatoria

processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319

lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con

reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello.

Nel caso

concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte convenuta il 3

luglio 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 13 luglio 2012, è

tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

2. Il

CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto

l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento

manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente

previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile

soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile

(cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche

mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal

reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio,

l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319,

pag. 1407).

2.1 Il CPC non

prevede espressamente l’impugnabilità dell’ordinanza in esame. Pertanto, nel

caso concreto la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile per ciascun documento chiesto in edizione

e accolto dal Pretore.

2.2 In dottrina

e giurisprudenza è controverso quando sussista un pregiudizio difficilmente

riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in particolare

è dubbio se è sufficiente un pregiudi­zio di fatto oppure se deve essere dato

un pregiudizio giuridico.

2.2.1 Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, è dato un pregiudizio irreparabile allorquando

sussiste un pregiudizio di natura giuridica che non può o non può interamente

essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. La

mera possibilità di un pregiudizio giuridico irreparabile è sufficiente. Non

bastano invece pregiudizi puramente di fatto o misti quali per esempio la

dilatazione dei tempi della procedura o l’aumento delle spese processuali (DTF

137 III 380, consid. 1.2.1 e 2, con ulteriori riferimenti). Il Tribunale

federale non si è però finora espresso sulla questione a sapere se tale

giurisprudenza sia applicabile anche all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. L’alta

Corte si è meramente limitata ad osservare che se è dato un pregiudizio

irreparabile secondo l’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, allora è dato anche un

pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (DTF

137 III 380, consid. 2.2).

2.2.2 La dottrina

non è unanime sul concetto di pregiudizio difficilmente riparabile. Taluni

autori sussumono sotto tale concetto sia il pregiudizio giuridico sia quello di

fatto, sostenendo che il legislatore ha consapevolmente previsto una

formulazione più generosa rispetto all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e che è quindi

sufficiente un interesse economico per revocare o modificare l’ordinanza

impugnata (Freiburghaus/Afheldt,

in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2010, n. 13-15 ad art. 319; Blicken­storfer, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar,

2011, n. 39 ad art. 319; Reich, in

Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ad art.

319; Staehelin/Staehelin/Grolimund,

Zivilprozessrecht – nach dem Entwurf für eine Schweizerische

Zivilprozessordnung und weiteren Erlassen – unter Einbezug des internationalen

Rechts, Zürich, 2008, § 26 n. 31, lett. b). Secondo altri autori non è invece

necessario distinguere tra pregiudizio giuridico o fattuale, bensì occorre

piuttosto porre l’accento sul rischio di generare un pregiudizio e la

difficoltà nel ripararlo, ciò che lascia al giudice un ampio potere di

apprezzamento (Trezzini, CPC

Comm., 2011, art. 319, pag. 1403 e segg.; Brunner,

in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 11-13 ad art. 319). Altri ancora –

in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale al vecchio art. 87 OG e

Considerandi

all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e quella del Tribunale d’appello del Canton Zugo

all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (v. DTF 137 III 380) – sono invece

dell’opinione che il pregiudizio difficilmente riparabile debba essere di

natura giuridica e non meramente fattuale (Spühler,

Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 7 ad art. 319).

2.2.3

L’avamprogetto

della Commissione peritale del giugno 2003 parla del rischio di un “pregiudizio

non più riparabile” (“nicht wieder gutzu­machender Nachteil”). Il Rapporto

esplicativo all’avamprogetto specifica a pag. 145 che tale pregiudizio non deve

essere di natura giuridica, bensì può anche essere di natura meramente

fattuale, puntualizzando che la restrizione (ossia la circostanza di prevedere

il rischio di un pregiudizio) permette di snellire la procedura (“Straffung

des Verfahrens”). Il Messaggio n. 06.062 del Consiglio

federale del 28 giugno 2006, pag. 6748, parla invece di un “pregiudizio non

facilmente riparabile”, senza specificarne la portata, ribadendo soltanto

che il legislatore ha voluto restringere la possibilità di impugnare le

decisioni incidentali per le quali la legge non prevede espressamente il

reclamo, con lo scopo di non ritardare inutilmente il corso del processo. Dal

bollettino ufficiale 06.062 del Consiglio degli Stati del 14 giugno 2007, del

Consiglio nazionale del 12 giugno 2008, del Consiglio degli Stati del 29

settembre 2008 e del Consiglio nazionale del 2 dicembre 2008 non è possibile

evincere alcunché, la questione non essendo stata sollevata né discussa.

2.2.4

Secondo la giurisprudenza del

Canton Zurigo relativa al vecchio § 282 cpv. 1 cifra 1 CPC ZH, il rischio

di un pregiudizio difficilmente riparabile era dato sia se era di natura

giuridica sia di natura fattuale (ZR 96 (1997) Nr. 127; Frank/Sträuli/ Messmer, Kommentar zur zürcherischen

Zivilprozessordnung, 1997, n. 5 e segg. al § 282; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen

Zivilprozessordnung, Ergänzungsband, 2000, n. 1 al § 282). Secondo la giurisprudenza del Canton Argovia al § 335 lett. b CPC AG,

la disposizione ordinatoria causava un pregiudizio difficilmente riparabile

quando pregiudicava la posizione complessiva del reclamante in relazione al

processo, per esempio il procedimento veniva considerato troppo prolungato –

quindi pregiudizievole – se avesse dovuto essere annullato con la sentenza

finale a causa di un vizio di procedura (cfr. Bühler/Edelmann/Killer,

Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 1998, n. 9 al § 335 CPC AG);

2.3

Tenuto conto

di quanto sopra esposto e in conformità al principio di celerità perseguito dal

nuovo Codice di procedura civile (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale

svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.) – diversamente dalla

giurisprudenza all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF – nel caso dell’art. 319

lett. b cifra 2 CPC occorre ritenere dato un pregiudizio difficilmente

riparabile tanto in presenza di un pregiudizio giuridico, quanto in

presenza di un pregiudizio di fatto. Ad ogni modo, determinante non è però la

natura del pregiudizio, bensì la sua rilevanza nel processo, che dev’essere

esaminata in concomitanza con la censura di errata applicazione del diritto

(art. 320 CPC, lett. a) e/o l’accertamento manifestamente errato dei fatti

(lett. b). Inoltre il pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo

per l’andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente –

essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In

altre parole, le altre decisioni e le disposizioni ordinatorie

devono pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al

processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimediato successivamente e

che non è suscettibile di essere modificato mediante la decisione di merito. La

rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero

e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità

perseguito dal CPC, ponderando il rischio di generare il pregiudizio, la

difficoltà nel ripararlo e le sue conseguenze sul procedimento.

2.4

Nel caso in

rassegna la reclamante adduce innanzitutto che vi è il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile “già per il solo fatto che vi è un inconveniente

irreparabile di natura giuridica laddove vi è l’impossibilità di impugnare

l’ordinanza con la decisione finale, rendendone così impossibile il controllo

da parte delle autorità superiori”. Quanto superficialmente adombrato dalla

reclamante – non avendo essa specificato in cosa consisterebbe concreta­mente

il danno – non costituisce un rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. In primo luogo

l’affermazione è troppo generica ed imprecisa. Essa sembra poi fondarsi sull’ipotesi

di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura

tuttavia un pregiudizio, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo

è insito in tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore possa accogliere

la pretesa attorea perché è stata ammessa una prova (edizione documenti) senza

la quale sarebbe stato o non stato dimostrato un determinato fatto, non

costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge.

Infatti una sentenza finale di reiezione, favorevole per la parte convenuta

potrebbe riparare tale pregiudizio. In secondo luogo, in caso di accoglimento o

parziale accoglimento della petizione, la convenuta può far valere un errato

accertamento dei fatti o un’erronea applicazione del diritto da parte del

Pretore con il rimedio giuridico dell’appello. Non è quindi corretto sostenere

che l’ordinanza sfugge al controllo dell’autorità superiore. Ritenere dato in

siffatte circostanze l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile

comporte­rebbe quale conseguenza che le parti dovrebbero formalmente impugnare

qualsiasi decisione pretorile – anche quando il pregiudizio non è

manifestamente dato – per il solo timore di non poter più sollevare

contestazioni in sede di appello, ciò che non può essere lo scopo del rimedio

giuridico del reclamo. Di conseguenza, in mancanza di una delle premesse

fondamentali del reclamo, il gravame su questo punto dev’essere dichiarato

inammissibile.

2.5

La

reclamante individua poi il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile

nel fatto che la richiesta di parte attrice è formulata in modo molto ampio, i

documenti contengono segreti commerciali e toccano la personalità delle persone

interessate. È pur vero che se venissero rivelati elementi

che riguardano unicamente gli affari della società convenuta – segnatamente

segreti organizzativi, produttivi o commerciali – senza però riguardare

questioni oggetto di causa, ciò potrebbe ledere i suoi legittimi interessi e

causarle un danno, ragione per cui deve essere ritenuto dato il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile. Alfine di salvaguardare il segreto

commerciale e d’affari è però sufficiente che il Pretore adotti le opportune

misure affinché l’ispezione dei documenti non ecceda i bisogni della causa

(art. 202 cpv. 1-3 CPC-TI). Così il primo giudice ha la facoltà

segnatamente di prendere conoscenza dei menzionati documenti ad esclusione

della controparte (art. 185 cpv. 2 e 3 CPC-TI). La parte tenuta alla produzione

dei documenti potrà segnalare al giudice quali documenti o quale parte degli

stessi meritino particolare tutela, indicandone pure i motivi, affinché possano

essere adottate le misure del caso. La decisione in merito ai provvedimenti necessari

e adeguati spetta al primo giudice e non è di competenza dell’autorità di

reclamo. Su questo punto il reclamo è quindi respinto.

3.

Le

spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)

entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di

giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della

complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.

Giusta

l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale

d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto,

le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a

carico della reclamante, soccombente.

Avendo l’attrice

dovuto inoltrare osservazioni, le vengono assegnate ripetibili in conformità al

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007).

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il

reclamo 13 luglio 2012 di RE 1, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.

2.

Le

spese processuali di fr. 300.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo

carico con l’obbligo di rifondere altresì a CO 1 fr. 200.- a titolo di ripetibili.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione

del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause

a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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