13.2012.58
Rinvio dell'udienza. Rimedi di diritto
10 agosto 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
13.2012.58
Data decisione, Autorità:
10.08.2012, IIICC
Titolo:
Rinvio dell'udienza. Rimedi di diritto
CITAZIONE
DIREZIONE DEL PROCESSO
RECLAMO
art. 135 CPC
art. 319 CPC
Incarto n.
13.2012.58
Lugano
10 agosto
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2012.2 (azione
creditoria) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione 29
febbraio 2012 da
CO 1
patrocinata dall’
PA 1
contro
RE 1
E ora sul reclamo di RE 1 contro l’ordinanza 26 luglio
2012 con la quale il Pretore ha accolto la richiesta 24 luglio 2012 formulata
dall’attore e tendente ad ottenere il rinvio dell’udienza indetta per il 31
luglio 2012;
ritenuto
in fatto e diritto: che
con petizione 29 febbraio 2012 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento
di fr. 20'000.- oltre interessi, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Acquarossa;
che con
osservazioni 13 aprile 2012 RE 1 ha chiesto di “annullare il processo civile”;
che
nell’ambito della summenzionata procedura, al termine dell’udienza 21 giugno
2012, il Pretore ha citato le parti per martedì 31 luglio 2012 per procedere
all’audizione testimoniale di __________ e agli interrogatori delle parti;
che con
scritto 24 luglio 2012 il patrocinatore di parte attrice ha chiesto il rinvio
dell’udienza prevista per il 31 luglio 2012 a causa di improrogabili impegni di lavoro all’estero;
che con ordinanza
26 luglio 2012 il Pretore, ritenuta giustificata l’istanza di rinvio, ha
rimandato l’udienza a martedì 21 agosto 2012;
che con
reclamo 30 luglio 2012 RE 1 si aggrava contro la summenzionata ordinanza,
chiedendone in via principale la riforma nel senso di mantenere l’udienza 31
luglio 2012 e di considerare ingiustificata un’eventuale mancata comparsa
dell’attore;
che il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
che
l’ordinanza di rinvio 26 luglio 2012 è una disposizione ordinatoria processuale,
la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321
cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di
dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
che nel
caso concreto l’ordinanza è stata intimata al convenuto il 26 luglio 2012,
sicché il gravame qui in esame, datato 30 luglio 2012 e pervenuto a questa
Camera il 2 agosto 2012, è tempestivo, e da questo punto di vista ammissibile;
che, nei
casi in cui la legge non prevede espressamente l’impugnabilità di una decisione
ordinatoria processuale, in applicazione dell’art. 319 lett. b CPC il reclamo è
ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile (cifra 2);
che il
CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame,
sicché il reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo
allegatorio, ritenuto che la sola enunciazione di proclami o principi generali
non è sufficiente (Trezzini, CPC
Comm., 2011, art. 319, pag. 1407);
che, nel
caso in rassegna, il reclamante non si è in alcun modo confrontato con la decisione
pretorile, non ha spiegato in cosa consisterebbe l’applicazione errata del
diritto o l’accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del giudice
Fatti
di prime cure e neppure ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;
che, in
mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere
dichiarato inammissibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza
della decisione pretorile;
che si
osserva ad ogni modo che essendo il 31 luglio 2012 già trascorso, in punto alla
domanda di mantenere l’udienza prevista per quella data, il reclamo è divenuto
privo d’oggetto;
che per
quanto concerne la richiesta di obbligare l’attore “a produrre i documenti
che provino l’impegno professionale inderogabile”, si osserva che spetta al
Pretore, secondo il suo libero apprezzamento, di accertare se la domanda di
rinvio è giustificata e di decidere in merito, ciò che il primo giudice ha
fatto;
che le
spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)
entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di
giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della
complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;
che
giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale
d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese
di giustizia – da anticiparsi dal reclamante – vanno fissate in complessivi fr.
300.- e sono poste a carico di quest’ultimo, soccombente;
che non
avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano
Considerandi
ripetibili;
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il
reclamo 30 luglio 2012 di RE 1 è inammissibile.
2.
Le
spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico del reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 30 luglio 2012 alla controparte):
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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