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Decisione

13.2012.6

Reclamo contro decisione di reiezione della domanda di ricusa del perito giudiziario

6 febbraio 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

13.2012.6

Data decisione, Autorità:

06.02.2012, IIICC

Titolo:

Reclamo contro decisione di reiezione della domanda di ricusa del perito giudiziario

COMPETENZA PER MATERIA E COMPETENZA FUNZIONALE

RECLAMO

RICUSAZIONE

art. 47ss CPC

art. 50 cpv. 2 CPC

art. 48b cf. 1 LOG

art. 48b cf. 2 LOG

Incarto n.

13.2012.6

Lugano

6 febbraio

2012

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente,

Pellegrini e Celio

vicecancelliera:

Meyer

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.447 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 10 luglio

2007 da

CO 1

patrocinato dall’

PA 2

contro

RE 1

patrocinata dall’

PA 1

chiedente la condanna della parte convenuta al

pagamento di fr. 1'650'000.- oltre interessi ed accessori;

domanda alla quale la convenuta si è opposta,

chiedendone la reiezione;

e ora sul reclamo 6 giugno 2011 della convenuta contro

la decisione 24 maggio 2011, con la quale il Pretore ha respinto la domanda di

ricusa del perito giudiziario G__________ ;

considerato

in fatto e in diritto: che con petizione 10 luglio 2007 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al versamento di fr. 1'650'000.- oltre interessi ed accessori in

relazione a un contratto di gestione patrimoniale;

che con

risposta 30 ottobre 2007 la convenuta si è opposta alla domanda, chiedendone la

reiezione;

che

all’udienza preliminare 10 marzo 2008 le parti hanno chiesto l’allestimento di

una perizia giudiziaria volta alla determinazione della natura e correttezza

della gestione patrimoniale intrapresa dalla convenuta e del danno patito

dall’attore, prova ammessa con ordinanza 27 marzo 2008;

che con

decisione 20 gennaio 2011 il Pretore ha nominato quale perito giudiziario G__________

;

che con

scritto 8 febbraio 2011 la convenuta ha ricusato il perito G__________ ,

sostenendo che sussisterebbero diversi legami tra lo stesso e il perito di

parte attrice, signor M__________, tali da escluderne la necessaria

indipendenza e imparzialità, e argomentando di non ritener­lo idoneo in assenza

delle debite conoscenze ed esperienze specialistiche nel campo della gestione

patrimoniale;

che con

osservazioni 16 febbraio 2011 l’attore ha rilevato di non condividere

l’opinione di controparte, rimettendosi tuttavia al prudente giudizio del

Pretore;

che con

decisione 24 maggio 2011 il Pretore di Lugano ha respinto la domanda di ricusa

del perito G__________ , non intravvedendo elementi oggettivamente idonei a far

Considerandi

nascere l’apparenza di un rischio d’imparzialità, ritenendo le argomentazioni

della convenuta aprioristiche e contrarie alla realtà delle cose e

rimproverandole di non aver chiesto alla Pretura informazioni sulle capacità

del perito prima di esprimere considerazioni negative;

che con

reclamo 6 giugno 2011 la parte convenuta ha chiesto l’annullamento della

decisione impugnata, nel senso di accogliere l’istanza di ricusa 8 febbraio

2011, annullare la nomina del perito giudiziario e ritornare l’incarto al

Pretore affinché proceda alla nomina di un nuovo perito che disponga della

necessaria indipendenza e imparzialità, oltre che delle debite conoscenze ed

esperienze specialistiche in materia di gestione patrimoniale;

che con

sentenza 22 giugno 2011 la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha

dichiarato irricevibile il reclamo, applicando il vecchio diritto procedurale

ticinese giusta l’art. 404 CPC alla procedura di reclamo e di riflesso i

combinati art. 248 cpv. 2 e 30 cpv. 3 CPC-TI alla decisione pretorile

sulla domanda di ricusa;

che con

ricorso in materia civile 5 settembre 2011 al Tribunale federale, la convenuta ha

postulato in via principale l’annullamento della decisione 22 giugno 2011 e il

rinvio dell’incarto alla terza Camera civile del Tribunale d’appello per nuovo

giudizio, mentre ha domandato in via subordinata l’accoglimento della domanda

di ricusa e la trasmissione dell’incarto al Pretore per la nomina di un nuovo

perito;

che con

sentenza 8 dicembre 2011 la prima Corte di diritto civile, richiamata la recente giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui l’art.

405.

cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al

procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali (DTF 137 III 424,

consid. 2.3.2), ha accolto il ricorso, annullato la decisione 22 giugno

2011.

e rinviato la causa all’autorità inferiore affinché decida in applicazione

del nuovo CPC svizzero;

che

secondo l’art. 50 cpv. 2 CPC la decisione sulla domanda di ricusazione di un

perito giudiziario, il quale rientra nella definizione di “persona che opera

in seno a un’autorità giudiziaria” ai sensi dell’art. 47 e segg. CPC (cfr. art. 183 cpv. 2 CPC; Trezzini,

CPC Comm., 2011, art. 47, pag. 75; Diggelmann,

in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 8 ad

art. 47; Wullschleger, in Sutter-Somm/Hasenbohler/Leuenberger,

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2010, n. 1 ad art. 47; Kiener, in Oberhammer, Kurzkommentar

ZPO, 2010, n. 7 ad art. 47; Livschitz,

in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 ad art.

47; Weber, Basler Kommentar ZPO,

2010, n. 10, 13 e 14 ad art. 47), è impugnabile mediante reclamo;

che giusta l’art. 48 lett. b cifra 1 e 2 LOG l’autorità competente a

occuparsi del reclamo contro la decisione sulla domanda di ricusa in materia di

diritto delle obbligazioni è la seconda Camera civile del Tribunale d’appello;

che nel

caso concreto, trattandosi di una azione creditoria in relazione ad un

contratto di gestione patrimoniale è data la competenza della seconda Camera

civile del Tribunale d’appello, alla quale deve essere trasmesso il gravame, la

terza Camera civile non essendo competente a occuparsene;

che,

visto quanto precede, il reclamo è trasmesso per competenza alla seconda Camera

civile del Tribunale d’appello;

Per i quali motivi, richiamati gli art. 47 e segg.

CPC e l’art. 48 LOG,

pronuncia: 1. Il

reclamo 6 giugno 2011 di RE 1 è trasmesso per competenza alla seconda Camera

civile del Tribunale d’appello.

2.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura di Lugano, Sezione 1

Comunicazione

alla II CCA con trasmissione dell’incarto

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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