13.2012.6
Reclamo contro decisione di reiezione della domanda di ricusa del perito giudiziario
6 febbraio 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
13.2012.6
Data decisione, Autorità:
06.02.2012, IIICC
Titolo:
Reclamo contro decisione di reiezione della domanda di ricusa del perito giudiziario
COMPETENZA PER MATERIA E COMPETENZA FUNZIONALE
RECLAMO
RICUSAZIONE
art. 47ss CPC
art. 50 cpv. 2 CPC
art. 48b cf. 1 LOG
art. 48b cf. 2 LOG
Incarto n.
13.2012.6
Lugano
6 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.447 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 10 luglio
2007 da
CO 1
patrocinato dall’
PA 2
contro
RE 1
patrocinata dall’
PA 1
chiedente la condanna della parte convenuta al
pagamento di fr. 1'650'000.- oltre interessi ed accessori;
domanda alla quale la convenuta si è opposta,
chiedendone la reiezione;
e ora sul reclamo 6 giugno 2011 della convenuta contro
la decisione 24 maggio 2011, con la quale il Pretore ha respinto la domanda di
ricusa del perito giudiziario G__________ ;
considerato
in fatto e in diritto: che con petizione 10 luglio 2007 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al versamento di fr. 1'650'000.- oltre interessi ed accessori in
relazione a un contratto di gestione patrimoniale;
che con
risposta 30 ottobre 2007 la convenuta si è opposta alla domanda, chiedendone la
reiezione;
che
all’udienza preliminare 10 marzo 2008 le parti hanno chiesto l’allestimento di
una perizia giudiziaria volta alla determinazione della natura e correttezza
della gestione patrimoniale intrapresa dalla convenuta e del danno patito
dall’attore, prova ammessa con ordinanza 27 marzo 2008;
che con
decisione 20 gennaio 2011 il Pretore ha nominato quale perito giudiziario G__________
;
che con
scritto 8 febbraio 2011 la convenuta ha ricusato il perito G__________ ,
sostenendo che sussisterebbero diversi legami tra lo stesso e il perito di
parte attrice, signor M__________, tali da escluderne la necessaria
indipendenza e imparzialità, e argomentando di non ritenerlo idoneo in assenza
delle debite conoscenze ed esperienze specialistiche nel campo della gestione
patrimoniale;
che con
osservazioni 16 febbraio 2011 l’attore ha rilevato di non condividere
l’opinione di controparte, rimettendosi tuttavia al prudente giudizio del
Pretore;
che con
decisione 24 maggio 2011 il Pretore di Lugano ha respinto la domanda di ricusa
del perito G__________ , non intravvedendo elementi oggettivamente idonei a far
Considerandi
nascere l’apparenza di un rischio d’imparzialità, ritenendo le argomentazioni
della convenuta aprioristiche e contrarie alla realtà delle cose e
rimproverandole di non aver chiesto alla Pretura informazioni sulle capacità
del perito prima di esprimere considerazioni negative;
che con
reclamo 6 giugno 2011 la parte convenuta ha chiesto l’annullamento della
decisione impugnata, nel senso di accogliere l’istanza di ricusa 8 febbraio
2011, annullare la nomina del perito giudiziario e ritornare l’incarto al
Pretore affinché proceda alla nomina di un nuovo perito che disponga della
necessaria indipendenza e imparzialità, oltre che delle debite conoscenze ed
esperienze specialistiche in materia di gestione patrimoniale;
che con
sentenza 22 giugno 2011 la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha
dichiarato irricevibile il reclamo, applicando il vecchio diritto procedurale
ticinese giusta l’art. 404 CPC alla procedura di reclamo e di riflesso i
combinati art. 248 cpv. 2 e 30 cpv. 3 CPC-TI alla decisione pretorile
sulla domanda di ricusa;
che con
ricorso in materia civile 5 settembre 2011 al Tribunale federale, la convenuta ha
postulato in via principale l’annullamento della decisione 22 giugno 2011 e il
rinvio dell’incarto alla terza Camera civile del Tribunale d’appello per nuovo
giudizio, mentre ha domandato in via subordinata l’accoglimento della domanda
di ricusa e la trasmissione dell’incarto al Pretore per la nomina di un nuovo
perito;
che con
sentenza 8 dicembre 2011 la prima Corte di diritto civile, richiamata la recente giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui l’art.
405.
cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al
procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali (DTF 137 III 424,
consid. 2.3.2), ha accolto il ricorso, annullato la decisione 22 giugno
2011.
e rinviato la causa all’autorità inferiore affinché decida in applicazione
del nuovo CPC svizzero;
che
secondo l’art. 50 cpv. 2 CPC la decisione sulla domanda di ricusazione di un
perito giudiziario, il quale rientra nella definizione di “persona che opera
in seno a un’autorità giudiziaria” ai sensi dell’art. 47 e segg. CPC (cfr. art. 183 cpv. 2 CPC; Trezzini,
CPC Comm., 2011, art. 47, pag. 75; Diggelmann,
in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 8 ad
art. 47; Wullschleger, in Sutter-Somm/Hasenbohler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2010, n. 1 ad art. 47; Kiener, in Oberhammer, Kurzkommentar
ZPO, 2010, n. 7 ad art. 47; Livschitz,
in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 ad art.
47; Weber, Basler Kommentar ZPO,
2010, n. 10, 13 e 14 ad art. 47), è impugnabile mediante reclamo;
che giusta l’art. 48 lett. b cifra 1 e 2 LOG l’autorità competente a
occuparsi del reclamo contro la decisione sulla domanda di ricusa in materia di
diritto delle obbligazioni è la seconda Camera civile del Tribunale d’appello;
che nel
caso concreto, trattandosi di una azione creditoria in relazione ad un
contratto di gestione patrimoniale è data la competenza della seconda Camera
civile del Tribunale d’appello, alla quale deve essere trasmesso il gravame, la
terza Camera civile non essendo competente a occuparsene;
che,
visto quanto precede, il reclamo è trasmesso per competenza alla seconda Camera
civile del Tribunale d’appello;
Per i quali motivi, richiamati gli art. 47 e segg.
CPC e l’art. 48 LOG,
pronuncia: 1. Il
reclamo 6 giugno 2011 di RE 1 è trasmesso per competenza alla seconda Camera
civile del Tribunale d’appello.
2.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 1
Comunicazione
alla II CCA con trasmissione dell’incarto
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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