13.2012.61
Spese processuali e ripetibili
19 settembre 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
13.2012.61
Data decisione, Autorità:
19.09.2012, IIICC
Titolo:
Spese processuali e ripetibili
RECLAMO
SPESE GIUDIZIARIE
art. 95 CPC
art. 106 cpv. 1 CPC
art. 110 CPC
art. 241 cpv. 3 CPC
art. 319 let. a CPC
Incarto n.
13.2012.61
Lugano
19 settembre 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire sull’appello 4 agosto 2012 di
AP 2
AP 1
già rappresentati
da RA 1
contro la decisione 25 luglio 2012 con la
quale il Pretore ha stralciato dai ruoli la causa inc. n. CA.2011.37 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 24
novembre 2011 da AP 2
contro
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
tutti patrocinati dall’ PA 1
AO 6
patrocinato dall’ PA 2
Ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 24 novembre 2011 AP 2, allora rappresentata dall’avv. __________, ha
chiesto che fosse ordinata l’immediata interruzione dei lavori in corso
d’esecuzione sul fondo part. n. __________ di __________.
Con
decisione 25 novembre 2011 il Pretore, ritenuto che a un esame sommario il buon
fondamento della richiesta dell’istante non appariva verosimile, ha respinto la
domanda supercautelare e citato le parti all’udienza 2 febbraio 2012 dove,
sentite le parti, ha proposto una transazione giudiziale, assegnando loro un
termine scadente il 13 febbraio 2012 per prendere posizione in merito. La
proposta transattiva non è stata accettata dai convenuti.
B. Preso
atto dello scritto 20 giugno 2012 con il quale AP 2 ha chiesto l’annullamento della procedura di cui trattasi, sentite le controparti, il Pretore, con
decisione 25 luglio 2012 ha stralciato la causa dai ruoli per desistenza,
ponendo a carico dell’istante fr. 300.- di spese di giudizio, con l’obbligo di
rifondere al convenuto R__________ fr. 2'500.- e agli altri convenuti complessivamente
fr. 2'200.- per ripetibili.
Constatato
un errore di scrittura nel dispositivo della sentenza - avendo attribuito
ripetibili erroneamente a R__________ invece che a AO 6 - con decisione 27
luglio 2012 il Pretore ha proceduto alla sua rettifica.
C. Con appello
2 agosto 2012, AP 2 e AP 1 hanno chiesto l’annullamento della decisione
impugnata e la retrocessione dell’incarto al Pretore per nuova decisione.
D. Con
ordinanza 9 agosto 2012, rilevato il contenuto
inutilmente polemico e offensivo dell’appello firmato da RA 1 quale
rappresentante degli istanti, il presidente della terza Camera civile, in
applicazione dell’art. 132 CPC ha assegnato a AP 2 e AP 1 un termine di 10
giorni per presentare un atto conforme ai precetti del CPC. Con la medesima
decisione è stato pronunciato un ammonimento ai sensi dell’art. 128 cpv. 1 CPC nei
confronti di RA 1.
In data
17 agosto gli appellanti hanno presentato personalmente l’atto emendato, senza quindi
più farsi rappresentare da RA 1.
L’appello
non è stato intimato alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. Per l’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC le decisioni di prima istanza in
materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili mediante appello se il
valore litigioso è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC) oppure
mediante reclamo (art. 319 lett. a CPC) se tale importo non è raggiunto (Freiburghaus/Afheldt, in
Sutter/Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2010, n. 8. ad art. 319 CPC). Poiché le domande di provvedimenti cautelari sono trattate con la procedura
sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 1 prima frase CPC), il
termine d’impugnazione è di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC per l’appello e art.
321 cpv. 2 CPC per il reclamo).
Per
l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo
indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo - e ciò a prescindere se
la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini,
CPC Comm., 2010, art. 110, pag. 447) - da proporre nel medesimo termine del
rimedio ordinario, in concreto 10 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 2 CPC).
2. Nel caso di cui trattasi, la decisione impugnata, intimata il 25
luglio 2012, è pervenuta a AP 2 il 27 luglio 2012, ragione per cui l’impugnativa
qui in esame, datata 4 agosto 2012, è tempestiva e da questo punto di vista
ammissibile.
Rilevato
che il termine per procedere a emendare l’atto,
assegnato con ordinanza 9 agosto 2012, è stato osservato, l’appello può essere
esaminato.
3. La
decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese è parte della
decisione finale. Trattandosi di una vertenza in materia di comproprietà,
regolata dal CC, la trattazione del gravame competerebbe quindi nel caso
concreto alla prima Camera civile del Tribunale d’appello, ma l’incarto è trattato
dalla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
4. Già è stato precisato al considerando n. 1 che, laddove il
dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente
il rimedio del reclamo. Di conseguenza il gravame in oggetto è trattato quale
reclamo, rimedio con il quale possono essere censurati soltanto l’applicazione
errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b).
5. AP
1 non è stato parte nella procedura avanti il Pretore. Egli non è di
conseguenza legittimato ad aggravarsi contro la sentenza che non lo concerne.
Proposto da AP 1, il gravame è quindi inammissibile.
6. L’abbandono
della procedura da parte dell’istante costituisce desistenza, sicché la stessa dev’essere
stralciata dai ruoli (art. 241 cpv. 3 CPC). La parte desistente è
considerata soccombente e, di principio, deve assumere il pagamento delle spese
giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC), di cui fanno parte anche le ripetibili (art.
95 CPC). Considerato che in data 20 giugno 2012 AP 2 ha chiesto l’annullamento della procedura da essa stessa promossa, la decisione del Pretore di
porle a carico le spese processuali appare corretta.
7. I
reclamanti non ritengono ammissibile il modo di procedere del primo giudice
perché, a loro dire, tutte le parti avevano accettato la transazione giudiziale
proposta dal Pretore, ma successivamente le parti convenute se la sarebbero “rimangiata”.
A torto. Vero è che, all’udienza, il Pretore ha sottoposto alle parti una
proposta transattiva. Contrariamente a quanto asseriscono i reclamanti, tale proposta
non è però stata accettata in quella sede, non dai convenuti, ma neppure
dall’istante. Il verbale d’udienza indica chiaramente che le parti avevano
tempo fino al 13 febbraio 2012 per prendere posizione sulla proposta stessa. Di
questa situazione era consapevole anche l’istante, tanto che l’avv. __________,
preso atto che i convenuti non avevano accettato la proposta transattiva, con
lettera 13 febbraio 2012 scriveva al Pretore, precisando che “per
informazione le comunico che la mia cliente avrebbe accettato la transazione”.
In tale situazione, attribuire alla firma del verbale valenza di accettazione
della transazione significa travisarne in modo inammissibile il contenuto.
Fondato su quest’argomenti, il reclamo appare pretestuoso.
8. I
reclamanti rimproverano al Pretore di aver attribuito ripetibili a R__________
, persona da essi mai chiamata in causa. Vero è che il Pretore è incorso in un
manifesto errore redazionale, scrivendo R__________ invece di AO 6. Egli ha
tuttavia tempestivamente proceduto alla rettifica con decisione 25 luglio 2012.
Da questo modo di procedere - esplicitamente previsto dall’art. 334 CPC - ai reclamanti
non è derivato discapito alcuno, né essi peraltro lo pretendono. Essi neppure
indicano perché, così facendo, il Pretore avrebbe applicato in modo errato il
diritto. Anche su questo punto il reclamo è quindi sprovvisto di buon fondamento.
9. I
reclamanti sostengono poi che sia loro dovuta una spiegazione per il fatto che
il Pretore ha attribuito fr. 2'500.- di ripetibili al solo AO 6 e fr. 2'200.-
complessivamente agli altri convenuti. A prescindere dall’ammissibilità del
reclamo su questo punto, basterà rilevare che il Pretore ha ben spiegato nell’ultimo
considerando della decisione impugnata - al quale si può tranquillamente
rinviare - a cosa è dovuta la differenza.
10. Per i
motivi che precedono l’appello (recte: reclamo), infondato in tutti i suoi
punti, dev’essere respinto.
Le spese
processuali per la presente procedura sono disciplinate dalla legge sulla
tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio
2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione
del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG).
Essa prevede per decisioni su reclamo del Tribunale d’appello una tassa di
giustizia fissata tra fr. 100.- e 10'000.- (art. 14 LTG).
Nel caso
concreto le spese processuali per questa decisione sono fissate fr. 300.- e
poste interamente a carico dei reclamanti, interamente soccombenti. Non si
assegnano ripetibili alle controparti, che non sono state invitate a inoltrare
osservazioni.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. L’appello
(recte: reclamo) 4/17 agosto 2012 di AP 1 è inammissibile.
2. L’appello
(recte: reclamo) 4/17 agosto 2012 di AP 2 è respinto.
3. Le
spese processuali in fr. 300.- sono poste a carico di AP 2 e AP 1 in solido.
4. Notificazione
(unitamente all’appello 4/17 agosto 2012 alla controparte):
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art.
113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Le parti non avendo
indicato il valore litigioso, che in concreto non è noto, il ricorrente dovrà
indicarlo nel ricorso.
Considerandi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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