13.2012.63
Pregiudizio difficilmente riparabile - interessi degni di protezione
27 settembre 2012Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
13.2012.63
Data decisione, Autorità:
27.09.2012, IIICC
Titolo:
Pregiudizio difficilmente riparabile - interessi degni di protezione
MEZZI DI PROVA AMMESSI
RECLAMO
art. 154 CPC
art. 156 CPC
art. 319 let. b CPC
Incarto n.
13.2012.63
Lugano
27 settembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2011.117 (azione
creditoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con
petizione 29 settembre 2011 da
CO 1
patrocinato dallo
PA 2
contro
RE 1
patrocinata dall’
PA 1
E ora sul reclamo 20 agosto 2012 di RE 1 contro
l’ordinanza sulle prove 7 agosto 2012 con cui il Pretore ha ammesso alcuni
mezzi di prova, respingendone altri;
ritenuto
in fatto: A. Con
petizione 29 settembre 2011 CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 chiedendone la condanna
al pagamento di € 1'200'000.- e fr. 55'749.80 oltre interessi a titolo di risarcimento danni.
Con
risposta 2 gennaio 2012 la convenuta ha postulato in via principale che la
petizione sia dichiarata irricevibile, mentre in via subordinata ne ha
postulato l’integrale reiezione.
Con
replica 5 marzo 2012 l’attore ha modificato la propria pretesa chiedendo la
condanna della convenuta al pagamento di € 1'206'292.-
e fr. 55'749.80 oltre interessi. Con duplica 8 maggio
2012 la convenuta ha confermato la propria opposizione alle domande attoree.
Con
triplica spontanea 25 maggio 2012 l’attore si è opposto alle argomentazioni in
duplica della convenuta. Con quadruplica spontanea 20 giugno 2012 la convenuta ha
ribadito le eccezioni e contestazioni sollevate.
B. All’udienza
prime arringhe 22 giugno 2012 le parti hanno confermato le rispettive domande
ed allegazioni e hanno notificato i relativi mezzi di prova. La parte attrice
ha chiesto l’audizione di alcuni testi, il richiamo di documenti dalla
convenuta e da terzi, in particolare dalla F__________, l’interrogatorio delle
parti e due perizie. La parte convenuta ha invece domandato l’assunzione di due
testi, l’interrogatorio di parte attrice, l’edizione documenti da terzi e la
perizia.
C. Con
ordinanza sulle prove 7 agosto 2012 il Pretore ha ammesso – per il momento
(cfr. dispositivo n. 4) – tutte le audizioni testimoniali, l’interrogatorio
della parte convenuta assegnando all’attore un termine di 30 giorni per
proporre le domande rogatoriali, l’edizione documenti dalla convenuta
assegnando alla stessa un termine di 30 giorni per produrli, l’edizione
documenti da __________, __________ e __________, le perizie attore
(dispositivo n. 1), nonché il richiamo dalla F__________ del fascicolo
riguardante la vicenda H__________ contro RE 1, assegnando al terzo un termine
di 30 giorni per formulare osservazioni o produrre la documentazione
(dispositivo n. 2), mentre ha respinto i richiami e la perizia offerti dalla
parte convenuta (dispositivo n. 3).
D. Con
reclamo 20 agosto 2012 la convenuta si aggrava contro la predetta decisione
chiedendone la riforma nel senso di annullare il dispositivo n. 2.
E. Con
osservazioni 21 settembre 2012 la parte attrice ha chiesto in via principale
che il reclamo sia dichiarato inammissibile, non essendo dato il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile, mentre in via subordinata ne ha chiesto
la reiezione.
F. Con
ordinanza 10 settembre 2012 il Presidente della terza Camera civile ha ritenuto
non essere il caso di concedere effetto sospensivo al reclamo.
considerato
in diritto: 1. L’ordinanza sulle prove 7 agosto 2012 è una disposizione ordinatoria
processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319
lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con
reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello.
Nel caso
concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte convenuta l’8
agosto 2012, sicché, tenuto conto che il 18 agosto cadeva di sabato (art. 142
cpv. 3 CPC), il gravame qui in esame, datato 20 agosto 2012, è tempestivo e da
questo punto di vista ammissibile.
2. Il
CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto
l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente
previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile
soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile
(cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche
mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal
reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio,
l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319,
pag. 1407).
2.1 Il CPC non
prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto,
nel caso concreto la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile relativo all’ammissione da parte del
Pretore del richiamo dalla F__________ del fascicolo riguardante la vicenda H__________
contro RE 1.
2.2 In dottrina
e giurisprudenza è controverso quando sussista un pregiudizio difficilmente
riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in particolare
è dubbio se è sufficiente un pregiudizio di fatto oppure se deve essere dato
un pregiudizio giuridico.
2.2.1 Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, è dato un pregiudizio irreparabile allorquando
sussiste un pregiudizio di natura giuridica che non può o non può interamente
essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. La
mera possibilità di un pregiudizio giuridico irreparabile è sufficiente. Non
bastano invece pregiudizi puramente di fatto o misti quali per esempio la
dilatazione dei tempi della procedura o l’aumento delle spese processuali (DTF
137 III 380, consid. 1.2.1 e 2, con ulteriori riferimenti). Il Tribunale
federale non si è però finora espresso sulla questione a sapere se tale
giurisprudenza sia applicabile anche all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. L’alta
Corte si è meramente limitata ad osservare che se è dato un pregiudizio
irreparabile secondo l’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, allora è dato anche un
pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (DTF
137 III 380, consid. 2.2).
2.2.2 La dottrina
non è unanime sul concetto di pregiudizio difficilmente riparabile. Taluni
autori sussumono sotto tale concetto sia il pregiudizio giuridico sia quello di
fatto, sostenendo che il legislatore ha consapevolmente previsto una
formulazione più generosa rispetto all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e che è quindi
sufficiente un interesse economico per revocare o modificare l’ordinanza
impugnata (Freiburghaus/Afheldt,
in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2010, n. 13-15 ad art. 319; Blickenstorfer, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar,
2011, n. 39 ad art. 319; Reich, in
Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ad art.
319; Staehelin/Staehelin/Grolimund,
Zivilprozessrecht – nach dem Entwurf für eine Schweizerische
Zivilprozessordnung und weiteren Erlassen – unter Einbezug des internationalen
Rechts, Zürich, 2008, § 26 n. 31, lett. b). Secondo altri autori non è invece
necessario distinguere tra pregiudizio giuridico o fattuale, bensì occorre
piuttosto porre l’accento sul rischio di generare un pregiudizio e la
difficoltà nel ripararlo, ciò che lascia al giudice un ampio potere di
apprezzamento (Trezzini, CPC
Comm., 2011, art. 319, pag. 1403 e segg.; Brunner,
in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 11-13 ad art. 319). Altri ancora –
in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale al vecchio art. 87 OG e
all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e quella del Tribunale d’appello del Canton
Zugo all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (v. DTF 137 III 380) – sono invece
dell’opinione che il pregiudizio difficilmente riparabile debba essere di
natura giuridica e non meramente fattuale (Spühler,
Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 7 ad art. 319).
2.2.3 L’avamprogetto
della Commissione peritale del giugno 2003 parla del rischio di un “pregiudizio
non più riparabile” (“nicht wieder gutzumachender Nachteil”). Il Rapporto
esplicativo all’avamprogetto specifica a pag. 145 che tale pregiudizio non deve
essere di natura giuridica, bensì può anche essere di natura meramente
fattuale, puntualizzando che la restrizione (ossia la circostanza di prevedere
il rischio di un pregiudizio) permette di snellire la procedura (“Straffung
des Verfahrens”). Il Messaggio n. 06.062 del Consiglio
federale del 28 giugno 2006, pag. 6748, parla invece di un “pregiudizio non
facilmente riparabile”, senza specificarne la portata, ribadendo soltanto
che il legislatore ha voluto restringere la possibilità di impugnare le
decisioni incidentali per le quali la legge non prevede espressamente il
reclamo, con lo scopo di non ritardare inutilmente il corso del processo. Dal
bollettino ufficiale 06.062 del Consiglio degli Stati del 14 giugno 2007, del
Consiglio nazionale del 12 giugno 2008, del Consiglio degli Stati del 29
settembre 2008 e del Consiglio nazionale del 2 dicembre 2008 non è possibile
evincere alcunché, la questione non essendo stata sollevata né discussa.
2.2.4 Secondo la giurisprudenza del
Canton Zurigo relativa al vecchio § 282 cpv. 1 cifra 1 CPC ZH, il rischio
di un pregiudizio difficilmente riparabile era dato sia se era di natura
giuridica sia di natura fattuale (ZR 96 (1997) n. 127; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen
Zivilprozessordnung, 1997, n. 5 e segg. al § 282; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen
Zivilprozessordnung, Ergänzungsband, 2000, n. 1 al § 282). Secondo la giurisprudenza del Canton Argovia al § 335 lett. b CPC AG,
la disposizione ordinatoria causava un pregiudizio difficilmente riparabile
quando pregiudicava la posizione complessiva del reclamante in relazione al
processo, per esempio il procedimento veniva considerato troppo prolungato –
quindi pregiudizievole – se avesse dovuto essere annullato con la sentenza
finale a causa di un vizio di procedura (cfr. Bühler/Edelmann/Killer,
Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 1998, n. 9 al § 335 CPC AG);
2.3. Tenuto conto
di quanto sopra esposto e in conformità al principio di celerità perseguito dal
nuovo Codice di procedura civile (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale
svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.) – diversamente dalla
giurisprudenza all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF – nel caso dell’art. 319
lett. b cifra 2 CPC occorre ritenere dato un pregiudizio difficilmente
riparabile tanto in presenza di un pregiudizio giuridico, quanto in
presenza di un pregiudizio di fatto. Ad ogni modo, determinante non è però la
natura del pregiudizio, bensì la sua rilevanza nel processo, che dev’essere
esaminata in concomitanza con la censura di errata applicazione del diritto (art.
320 CPC, lett. a) e/o l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Inoltre il pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo per
l’andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere
riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre
parole, le altre decisioni e le disposizioni ordinatorie devono
pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo,
pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è
suscettibile di essere modificato mediante la decisione di merito. La rilevanza
del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio
potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito
dal CPC, ponderando il rischio di generare il pregiudizio, la difficoltà nel
ripararlo e le sue conseguenze sul procedimento.
2.4 Nel caso in
rassegna la reclamante rimprovera al Pretore di aver ammesso il richiamo
indeterminato dalla F__________ del fascicolo riguardante la vicenda H__________
contro RE 1, concedendo all’attore la possibilità di visionare documentazione
estranea alla sua relazione bancaria, ciò che costituirebbe un’inammissibile
“fishing expedition”. Il primo giudice ha di fatto ordinato il richiamo
dell’intero fascicolo in questione (dispositivo n. 2), precisando però
chiaramente nei considerandi che “con riferimento alla vicenda __________,
quanto qui interessa è unicamente sapere se e quale impatto ha avuto
sull’attore rispettivamente sui veicoli ed i conti che vi fanno capo. Di
conseguenza vanno escluse amministrazioni probatorie a 360 gradi, che del resto
violano, in ampia misura, il divieto dell’inquisizione”. Fondamentale per la presente procedura è dunque unicamente sapere
quali conseguenze la vicenda H__________ ha avuto sul patrimonio dell’attore.
Irrilevanti sono invece le singole relazioni con gli altri clienti coinvolti. Ciò
posto, la rilevanza del mezzo di prova non può essere esclusa a priori. È pur
vero che se venissero rivelati i nomi degli altri clienti della banca – gli
stessi essendo a loro volta tutelati dal diritto bancario – ciò potrebbe ledere
Fatti
i loro legittimi interessi e causare un danno economico alla convenuta, ragione
per cui deve essere ritenuto dato il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile.
2.5 Giusta
l’art. 156 CPC, se l’assunzione delle prove rischia di pregiudicare interessi
degni di protezione di una parte o di terzi, come in particolare segreti
d’affari, il giudice prende i provvedimenti necessari alla loro tutela. Alfine
di salvaguardare il segreto commerciale e d’affari, il Pretore deve quindi
adottare le opportune misure affinché l’ispezione dei documenti non ecceda i
bisogni della causa. Così il primo giudice ha la facoltà segnatamente di
prendere conoscenza dei menzionati documenti ad esclusione della controparte,
di entrambe le parti o eventualmente di terzi precludendone l’accesso, con
relativo suggellamento dei documenti. Su richiesta del Pretore, la convenuta o
il terzo potrà segnalare al giudice quali parti del documento prodotto meritino
particolare tutela, indicandone i motivi. La decisione su quali siano le misure
necessarie ed adeguate spetta al giudice di prime cure, non è di competenza
dell’autorità di reclamo (Trezzini,
CPC Comm., 2011, art. 156, pag. 761; Passadelis,
in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 e segg.
ad art. 156; Leu, in
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 12 e segg. ad art. 156; Guyan, Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 5
e segg. ad art. 156). Su questo punto il reclamo deve dunque essere respinto.
3. Il
reclamo deve inoltre essere respinto anche nella misura in cui la reclamante rimprovera
al Pretore di aver violato l’art. 150 CPC. Il Pretore è libero di assumere tutte
le prove che egli ritiene necessarie per l’emanazione della decisione (istituto
dell’apprezzamento anticipato delle prove). Evidentemente il primo giudice non
ha ritenuto sufficiente la parziale ammissione della convenuta né il riassunto
della decisione F__________ visionabile in internet, ragione per cui ha deciso
di sottoporre la questione al vaglio probatorio, ordinando per l’appunto il
richiamo del fascicolo menzionato, precisando nei considerandi, come visto
sopra, che “con riferimento alla vicenda __________, quanto qui interessa è
unicamente sapere se e quale impatto ha avuto sull’attore rispettivamente sui
veicoli ed i conti che vi fanno capo. Di conseguenza vanno escluse
amministrazioni probatorie a 360 gradi, che del resto violano, in ampia misura,
il divieto dell’inquisizione”. L’istanza d’appello non può sostituire il
proprio apprezzamento a quello del primo giudice, che ha proceduto
correttamente, rendendo attente le parti della problematica e limitando già a
priori l’ammissibilità e l’estensione della prova. Di conseguenza,
contrariamente a quanto adombra la reclamante, il modo di procedere del primo
giudice non costituisce un’errata applicazione del diritto.
4. Per
quanto concerne poi l’argomento della convenuta che la F__________ quale
autorità amministrativa di controllo non può essere chiamata a produrre
documenti, si rileva che tale censura andrà semmai fatta valere da F__________
Considerandi
medesima con le osservazioni al primo giudice. La convenuta non può sollevare
contestazioni di sorta in sua vece. Anche su questo punto il reclamo è dunque
respinto.
5.
Le
spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)
entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di
giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della
complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.
Giusta
l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale
d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto,
le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 600.- e sono poste a
carico della reclamante, soccombente.
Avendo la
controparte inoltrato osservazioni, le vengono assegnate ripetibili in
conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19
dicembre 2007).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il
reclamo 20 agosto 2012 di RE 1 è respinto.
2.
Le
spese processuali di fr. 600.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo
carico, con l’obbligo di versare altresì alla
controparte CO 1 fr. 200.- a
titolo di ripetibili.
3.
Notificazione
(unitamente alle osservazioni 21 settembre 2012 alla reclamante):
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause
a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster