13.2012.66
Pregiudizio difficilmente riparabile
7 settembre 2012Italiano13 min
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Numero d'incarto:
13.2012.66
Data decisione, Autorità:
07.09.2012, IIICC
Titolo:
Pregiudizio difficilmente riparabile
RECLAMO
art. 319 let. b CPC
Incarto n.
13.2012.66
Lugano
7 settembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2011.150 (azione
creditoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con
petizione 23 novembre 2011 da
CO 1
patrocinata dall’
PA 2
contro
RE 1
patrocinata dall PA 1
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di
fr. 35'600.- oltre accessori nonché il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di
__________;
e ora sul reclamo 24 agosto 2012 di RE 1 contro l’ordinanza
sulle prove 20 luglio 2012;
ritenuto
in fatto: A. Con
petizione 23 novembre 2011 lo CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento
di fr. 35'600.- oltre accessori nonché il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di __________. Parte attrice afferma di
aver fornito alla convenuta prestazioni ingegneristiche nell’ambito della
ristrutturazione della “Fabbrica __________” di __________, per le quali ha
emesso una fattura di fr. 60'646.-. A seguito del pagamento di acconti per
complessivi fr. 25'000.-, è rimasto scoperto il saldo di fr. 35'646.-, oggetto
di causa.
Con risposta 15 marzo 2012 RE 1 ha postulato la reiezione della petizione, lamentando un’imperfetta esecuzione dei compiti affidati all’attrice. La
convenuta si duole in particolare della mancata consegna dei piani di lavoro,
che avrebbe comportato ingenti costi e perdite di tempo nella realizzazione
dell’opera.
Con gli
allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande e
allegazioni.
B. Al
dibattimento del 12 luglio 2012 la parte convenuta ha, tra l’altro, rilevato
che il CD doc. R prodotto da controparte con la replica contiene delle cartelle
che non sono leggibili se non attraverso programmi specifici. Il Pretore aggiunto
ha verificato seduta stante che, effettivamente, tre cartelle (“punzonamento”,
“piani architetto” e “statica”) non sono leggibili con il sistema informatico
in uso alla Pretura. Preso atto della richiesta dell’attrice di produrre in
forma cartacea i documenti rilevanti delle cartelle non leggibili, nonché dell’opposizione
della convenuta a siffatta produzione, con ordinanza 20 luglio 2012 il primo
giudice ha ritenuto ammissibile il doc. R, assegnando alla parte attrice un
termine di 15 giorni per produrre agli atti, in forma cartacea, il contenuto
delle tre cartelle menzionate.
C. Con
reclamo 20 luglio 2012 la convenuta si aggrava contro la predetta decisione,
chiedendo, previa concessione dell’effetto sospensivo, che la stessa sia
annullata e l’incarto retrocesso al primo giudice per nuova decisione, in
subordine che il doc. R sia dichiarato inammissibile limitatamente ai documenti
contenuti nelle cartelle “punzonamento”, “piani architetto” e “statica”.
Il
reclamo non è stato intimato a controparte per osservazioni.
considerato
in diritto: 1. L’ordinanza
20 luglio 2012, oggetto del presente reclamo, costituisce una decisione
ordinatoria processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati
art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è
impugnabile con
reclamo
nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
Nel caso
concreto la decisione impugnata è stata notificata alle parti il 20 luglio 2012,
sicché il gravame qui in esame, datato 24 agosto 2012, tenuto conto delle ferie
giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), è tempestivo e da questo punto di
vista ammissibile.
2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere
censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e
l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non
espressamente previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è
ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere
riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio
di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile
dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio,
l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319,
pag. 1407).
2.1 Il CPC non
prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto,
nel caso concreto, la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile.
2.2 In dottrina
e giurisprudenza è controverso quando sussista un pregiudizio difficilmente
riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in particolare
è dubbio se è sufficiente un pregiudizio di fatto oppure se deve essere dato
un pregiudizio giuridico.
2.2.1 Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, è dato un pregiudizio irreparabile allorquando
sussiste un pregiudizio di natura giuridica che non può o non può interamente
essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. La
mera possibilità di un pregiudizio giuridico irreparabile è sufficiente. Non
bastano invece pregiudizi puramente di fatto o misti quali per esempio la
dilatazione dei tempi della procedura o l’aumento delle spese processuali (DTF
137 III 380, consid. 1.2.1 e 2, con ulteriori riferimenti). Il Tribunale
federale non si è però finora espresso sulla questione a sapere se tale
giurisprudenza sia applicabile anche all’art. 319
lett. b
cifra 2 CPC. L’alta Corte si è meramente limitata ad osservare che se è dato un
pregiudizio irreparabile secondo l’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, allora è
dato anche un pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b
cifra 2 CPC (DTF 137 III 380, consid. 2.2).
2.2.2 La dottrina
non è unanime sul concetto di pregiudizio difficilmente riparabile. Taluni
autori sussumono sotto tale concetto sia il pregiudizio giuridico sia quello di
fatto, sostenendo che il legislatore ha consapevolmente previsto una
formulazione più generosa rispetto all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e che è quindi
sufficiente un interesse economico per revocare o modificare l’ordinanza
impugnata (Freiburghaus/Afheldt,
in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2010, n. 13-15 ad art. 319; Blickenstorfer, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar,
2011, n. 39 ad art. 319; Reich, in
Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ad art.
319; Staehelin/Staehelin/Grolimund,
Zivilprozessrecht – nach dem Entwurf für eine Schweizerische
Zivilprozessordnung und weiteren Erlassen – unter Einbezug des internationalen Rechts,
Zürich, 2008, § 26 n. 31, lett. b). Secondo altri autori non è invece
necessario distinguere tra pregiudizio giuridico o fattuale, bensì occorre
piuttosto porre l’accento sul rischio di generare un pregiudizio e la
difficoltà nel ripararlo, ciò che lascia al giudice un ampio potere di
apprezzamento (Trezzini, CPC
Comm., 2011, art. 319, pag. 1403 e segg.; Brunner,
in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 11-13 ad art. 319). Altri ancora –
in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale al vecchio art. 87 OG e
all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e quella del Tribunale d’appello del Canton Zugo
all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (v. DTF 137 III 380) – sono invece
dell’opinione che il pregiudizio difficilmente riparabile debba essere di
natura giuridica e non meramente fattuale (Spühler,
Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 7 ad art. 319).
2.2.3 L’avamprogetto
della Commissione peritale del giugno 2003 parla del rischio di un “pregiudizio
non più riparabile” (“nicht wieder gutzumachender Nachteil”). Il Rapporto
esplicativo all’avamprogetto specifica a pag. 145 che tale pregiudizio non deve
essere di natura giuridica, bensì può anche essere di natura meramente
fattuale, puntualizzando che la restrizione (ossia la circostanza di prevedere
il rischio di un pregiudizio) permette di snellire la procedura (“Straffung
des Verfahrens”). Il Messaggio n. 06.062 del Consiglio
federale del 28 giugno 2006,
pag.
6748, parla invece di un “pregiudizio non facilmente riparabile”, senza
specificarne la portata, ribadendo soltanto che il legislatore ha voluto
restringere la possibilità di impugnare le decisioni incidentali per le quali
la legge non prevede espressamente il reclamo, con lo scopo di non ritardare
inutilmente il corso del processo. Dal bollettino ufficiale 06.062 del
Consiglio degli Stati del 14 giugno 2007, del Consiglio nazionale del 12 giugno
2008, del Consiglio degli Stati del 29 settembre 2008 e del Consiglio nazionale
del 2 dicembre 2008 non è possibile evincere alcunché, la questione non essendo
stata sollevata né discussa.
2.2.4 Secondo la giurisprudenza del
Canton Zurigo relativa al vecchio § 282 cpv. 1 cifra 1 CPC ZH, il rischio
di un pregiudizio difficilmente riparabile era dato sia se era di natura
giuridica sia di natura fattuale (ZR 96 (1997) n. 127; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen
Zivilprozessordnung, 1997, n. 5 e segg. al § 282; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen
Zivilprozessordnung, Ergänzungsband, 2000, n. 1 al § 282). Secondo la giurisprudenza del Canton Argovia al § 335 lett. b CPC AG,
la disposizione ordinatoria causava un pregiudizio difficilmente riparabile
quando pregiudicava la posizione complessiva del reclamante in relazione al
processo, per esempio il procedimento veniva considerato troppo prolungato –
quindi pregiudizievole – se avesse dovuto essere annullato con la sentenza
finale a causa di un vizio di procedura (cfr. Bühler/Edelmann/Killer,
Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 1998, n. 9 al § 335 CPC AG).
2.3. Tenuto conto
di quanto sopra esposto e in conformità al principio di celerità perseguito dal
nuovo Codice di procedura civile (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale
svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.) – diversamente dalla
giurisprudenza all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF – nel caso dell’art. 319
lett. b cifra 2 CPC occorre ritenere dato un pregiudizio difficilmente
riparabile tanto in presenza di un pregiudizio giuridico, quanto in
presenza di un pregiudizio di fatto. Ad ogni modo, determinante non è però la
natura del pregiudizio, bensì la sua rilevanza nel processo, che dev’essere
esaminata in concomitanza con la censura di errata applicazione del diritto
(art. 320 CPC, lett. a) e/o l’accertamento manifestamente errato dei fatti
(lett. b). Inoltre il pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo
per l’andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente –
essere riparato neppure mediante una successiva sentenza
finale
favorevole. In altre parole, le altre decisioni e le disposizioni ordinatorie
devono pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al
processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e
che non è suscettibile di essere modificato mediante la decisione di merito. La
rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero
e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità
perseguito dal CPC, ponderando il rischio di generare il pregiudizio, la
difficoltà nel ripararlo e le sue conseguenze sul procedimento.
2.4 Nel caso in
rassegna, al fine di determinare l’ammissibilità del reclamo, occorre esaminare
se la decisione impugnata comporti il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile. Qualora fosse dato siffatto rischio, sarà poi necessario verificare
se il reclamo sia fondato, vale a dire se la decisione sia frutto di
un’applicazione errata del diritto o di un accertamento manifestamente errato
dei fatti. Va comunque rilevato che l’assunzione di una
prova non è di per sé atta a creare alle parti un pregiudizio giuridico
irreparabile (sentenza del Tribunale federale 4A_635/2011 del 10 gennaio 2012).
3. La
reclamante ritiene dato il pregiudizio difficilmente riparabile per il fatto
che essa non ha potuto esaminare il contenuto delle cartelle contestate
nell’ambito dello scambio degli allegati scritti, ciò che le avrebbe permesso
di poter sviluppare argomenti al riguardo, cosa che le sarebbe ora precluso.
L’argomento
della reclamante è pretestuoso, quando solo si consideri che il primo giudice
ha esplicitamente previsto che “una volta acquisita tale versione cartacea,
sarà data alla convenuta la facoltà di prendere posizione sulla stessa”.
Di
conseguenza, dal modo di procedere adottato non deriva alla reclamante
pregiudizio di sorta. In mancanza di un pregiudizio, il reclamo è quindi inammissibile.
4.Di transenna si rileva ancora che,
nell’ambito della replica, la reclamante si è limitata a sostenere “… che
l’attrice non produce in causa alcunché di rilevante, se non un ammasso di
documenti su supporto informatico, spesso in doppio, del tutto irrilevanti ai
fini di causa, in parte illeggibili (e quindi non visionabili dalla
controparte, che ne è impedita nell’esame e nella loro eventuale contestazione)
e che non possono neppure essere sottoposti a
un
teste per verifica …” (replica pag. 5). Nella medesima
memoria, essa ha fatto abbondante riferimento ai vari documenti contenuti
proprio nel CD doc. R, contestandone in particolare il valore probatorio, ma non
ha indicato quali documenti fossero illeggibili, né ha precisato che gli stessi
erano contenuti proprio nel doc. R, né la cosa appare evidente. Rilevata
l’impossibilità di visionare i documenti di cui trattasi, la convenuta avrebbe
dovuto segnalare la questione al giudice, ciò che avrebbe permesso di risolvere
immediatamente il problema, consentendole di verificare il contenuto e quindi di
prendere posizione ancora con la duplica. In questa situazione, la sua opposizione
alla produzione in forma cartacea dei documenti di cui trattasi non appare
tutelabile dal profilo della buona fede processuale e appare pretestuosa.
5. Le
spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)
entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia
è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della
causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la
tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata
tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno
fissate in complessivi fr. 300.-. Non avendo la controparte dovuto inoltrare
osservazioni, non si assegnano ripetibili.
La
presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di concedere effetto
sospensivo al reclamo.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il
reclamo 24 agosto 2012 di RE 1 è inammissibile.
2. La domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.
3. Le
spese processuali di fr. 300.-, già anticipate dalla reclamante RE 1, sono
poste interamente a suo carico.
4. Notificazione
(unitamente al reclamo 24 agosto 2012 alla controparte):
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione con i limiti dall’art. 93 LTF. Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a
fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o
se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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