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Decisione

13.2012.68

Reclamo in materia di anticipazione di spese

9 ottobre 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che precedono, il reclamo è respinto;

che, per

quanto riguarda le spese, la LTG non prevede l’esenzione dal prelievo di oneri

processuali per il reclamo dell’art. 103 CPC, né un’eccezione si impone nel

caso concreto;

che

appare giustificato applicare la tassa minima prevista dall’art. 14 LTG, che

prevede per le decisioni su reclamo una tassa tra fr. 100.- e fr. 10'000.-;

che non

avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano

ripetibili;

che la

presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo

contenuta nel reclamo;

per i quali motivi

pronuncia: 1. Il

reclamo31 agosto 2012 di RE 1 è respinto.

2. La

domanda di effetto sospensivo è priva di oggetto.

3. Le

spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico del reclamante.

4. Notificazione:

-

Considerandi

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici sulla pagina successiva

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso

non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale

ricorso.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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