13.2012.68
Reclamo in materia di anticipazione di spese
9 ottobre 2012Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
13.2012.68
Data decisione, Autorità:
09.10.2012, IIICC
Titolo:
Reclamo in materia di anticipazione di spese
ANTICIPO
RECLAMO
art. 5 cpv. 2 COST
art. 9 COST
art. 96 CPC
art. 98 CPC
art. 103 CPC
art. 124 CPC
art. 207 CPC
art. 319 let. b CPC
art. 7 LTG
Incarto n.
13.2012.68
Lugano
9 ottobre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire sul reclamo 31 agosto 2012
(reclamo in materia di anticipazione di spese) di
RE 1
patrocinato dall’
PA 1
contro la decisione 2 febbraio 2011 con la quale il
Pretore del Distretto di Bellinzona gli ha assegnato un termine di 30 giorni
per versare l’importo di fr. 6'300.- quale anticipo delle spese giudiziarie
nell’ambito della procedura (inc. OR.2012.37) da lui promossa nei confronti
di
CO 1
patrocinata dall’
PA 2
Ritenuto
in fatto e in diritto: che con petizione 21 agosto 2012 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di fr. 62'800.-
oltre accessori;
che in
data 22 agosto 2012 la Pretura del distretto di Bellinzona ha assegnato all’attore
un termine di 30 giorni per versare l’importo di fr. 6'300.- quale anticipo
delle spese giudiziarie;
che con
reclamo 31 agosto 2012 RE 1 insorge contro la precitata decisione, postulando
che l’anticipo richiesto sia ridotto a fr. 2'000.-;
che con
osservazioni 19 settembre 2012 il Pretore ha rilevato che una causa come quella
in oggetto si rivela solitamente litigiosa, ponderosa e suscettibile di
generare oneri finanche superiori all’importo richiesto e ha evidenziato che
detto anticipo rientra nei limiti previsti dalla LTG;
che con
scritto 1° ottobre 2012 il reclamante ha comunicato di mantenere il gravame;
che il
giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o
totale delle spese processuali presumibili, e impartisce un termine per la sua
prestazione (art. 98 CPC);
che le
decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante
reclamo (art. 103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura
ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria
superiore (art. 321 cpv. 2 CPC), potendosi censurare l’applicazione errata del
diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC);
che nel caso concreto la decisione impugnata, intimata il 22 agosto
2012, è pervenuta all’interessato al più presto il 23 agosto seguente, ragione
per cui il reclamo qui in esame, datato 31 agosto 2012, è tempestivo e da
questo punto di vista ammissibile;
che le
tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i
quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio
della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non
possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o
possono al più superarli di poco, e il principio dell’equivalenza – che
concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del
divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) – secondo cui la tassa non può essere
sproporzionata all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro
limiti ragionevoli;
che nei
limiti dei menzionati principi l’autorità giudicante dispone di un ampio potere
di apprezzamento e l’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità
può intervenire solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere;
che in
Ticino le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa
giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011 la quale dispone che la
tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e
della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);
che dando
seguito ai dettami degli art. 95 segg. CPC, l’art. 7 LTG prevede degli esborsi
forfettari per le decisioni del Pretore nella procedura ordinaria, stabiliti in
modo scalare per differenti fasce di valore di causa;
che per valori
litigiosi da fr. 50'000.- a fr. 100'000.- è prevista una tassa tra fr. 2'000.-
e fr. 8'000.-;
che la Pretura,
a fronte di un valore litigioso di fr. 62'800.- ha fissato l’anticipo delle
spese in fr. 6'300.-, importo che rientra nella forchetta prevista dalla
tariffa;
che,
nondimeno, a mente del reclamante l’importo è eccessivo, la controversia
sottoposta a giudizio essendo di estrema semplicità sicché non sarebbero
prevedibili oneri importanti nella fase dibattimentale;
che, di
conseguenza, fissando le spese in fr. 6'300.- il Pretore sarebbe incorso in un
eccesso del proprio potere d’apprezzamento;
che il
rispetto del principio della copertura dei costi non è controverso (peraltro in
Ticino il grado di copertura dei costi della giustizia varia tra il 35% nel
2008 e il 24% nel 2009: cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6361 sulla
revisione totale della legge sulla tariffa giudiziaria, dell’11 maggio 2010);
che l’importo di fr. 6'300.-
può certo apparire elevato, ma rientra comunque nei limiti stabiliti dal
legislatore e non si tratta di una somma esorbitante né tale da configurare gli
estremi dell’eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento da parte del Pretore,
tenuto conto che va considerato anche il possibile impegno che la trattazione
della pratica richiede all’autorità giudiziaria sicché, stabilendo l’anticipo
così come fatto, si evita il rischio di dover richiedere ulteriori anticipi
qualora la procedura dovesse protrarsi e si dovessero tenere più udienze;
che va pure considerato
che, nella commisurazione dell’anticipo delle spese il Pretore ha tenuto conto
delle spese giudiziarie della procedura di conciliazione, non prelevate
allorquando è stata rilasciata l’autorizzazione ad agire, spese che, in
applicazione dell’art. 5 LTG variano tra un minimo di fr. 500.- e un massimo di
fr. 3'000.-;
che, comunque, qualora la
procedura si rivelasse, a ragion veduta, più semplice del previsto, con la
decisione sulle spese (art. 207 CPC) sarà possibile stabilire un importo
inferiore all’anticipo richiesto e restituire l’eventuale differenza;
che, per
Fatti
i motivi che precedono, il reclamo è respinto;
che, per
quanto riguarda le spese, la LTG non prevede l’esenzione dal prelievo di oneri
processuali per il reclamo dell’art. 103 CPC, né un’eccezione si impone nel
caso concreto;
che
appare giustificato applicare la tassa minima prevista dall’art. 14 LTG, che
prevede per le decisioni su reclamo una tassa tra fr. 100.- e fr. 10'000.-;
che non
avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano
ripetibili;
che la
presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo
contenuta nel reclamo;
per i quali motivi
pronuncia: 1. Il
reclamo31 agosto 2012 di RE 1 è respinto.
2. La
domanda di effetto sospensivo è priva di oggetto.
3. Le
spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico del reclamante.
4. Notificazione:
-
Considerandi
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici sulla pagina successiva
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso
non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale
ricorso.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster