13.2012.69
Gratuito patrocinio. Legittimazione a interporre un rimedio di diritto
6 settembre 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
13.2012.69
Data decisione, Autorità:
06.09.2012, IIICC
Titolo:
Gratuito patrocinio. Legittimazione a interporre un rimedio di diritto
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CAPACITÀ DI ESSERE PARTE E CAPACITÀ PROCESSUALE
RECLAMO
art. 121 CPC
Incarto n.
13.2012.69
Lugano
6 settembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire sul reclamo 29 agosto 2012 della
avv. PA 2
contro la decisione 21 agosto 2012 con la
quale il Pretore di Lugano, sezione 6, ha respinto la domanda di gratuito patrocinio di
RE 1
patrocinata dall’
nell’ambito della causa promossa con
istanza di misure a protezione dell’unione coniugale 26 aprile 2012 (inc. n. SO.2012.1852)
promossa nei suoi confronti da
CO 1
patrocinato
dall’ PA 1
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto: che, con istanza di misure a protezione dell’unione coniugale 26
aprile 2012, CO 1 ha chiesto l’autorizzazione a vivere separato dalla moglie,
l’attribuzione a sé dei figli M__________ e A__________, la regolamentazione
del diritto di visita, la nomina di un curatore educativo per monitorare
l’esercizio del diritto di visita e la fissazione di un contributo alimentare
per la moglie;
che
all’udienza 21 giugno 2012 RE 1, allora patrocinata dall’avv. __________, ha
postulato la reiezione dell’istanza, chiedendo nel contempo di essere posta al
beneficio del gratuito patrocinio, domanda poi ritirata in occasione della
medesima udienza ritenuto che il marito è stato astretto a versare alla moglie,
entro 10 giorni, una provisio ad litem di fr. 3'000.- (poi
effettivamente versata);
che,
successivamente, il patrocinio è stato assunto dall’avv. PA 2, la quale, con
scritto 12 luglio 2012 ha interpellato il Pretore chiedendo se poteva a sua
volta contare sul versamento di una provisio ad litem, ritenuto che in
caso contrario lo scritto medesimo era da considerare quale formale richiesta
di AG;
che
con decisione 13 luglio 2012 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito
patrocinio di RE 1 perché in sede di udienza erano emerse sicure disponibilità
della famiglia per cui, d’acchito, non pareva esserci alcuno spazio per accogliere
la richiesta di gratuito patrocinio;
che
in data 7 agosto RE 1 ha conferito mandato per la tutela dei suoi interessi
all’avv. __________;
che
con scritto 20 agosto 2012 l’avv. PA 2 si è nuovamente rivolta al Pretore, e ha
ribadito la richiesta di AG;
che
con decisione 21 agosto 2012 il Pretore ha respinto la domanda di AG di RE 1, per
Fatti
i medesimi argomenti già esposti con la precedente decisione del 13 luglio;
che
con reclamo 29 agosto 2012 PA 2 ha chiesto l’annullamento della menzionata
decisione e il rinvio dell’incarto al Pretore per una nuova decisione previa
assunzione agli atti dell’usuale documentazione;
che
il reclamo non è stato intimato alla controparte;
considerato
in diritto: che
giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o
parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo;
che
la domanda di assistenza giudiziaria è trattata con la procedura sommaria (art.
248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 1 prima frase CPC), sicché il termine di
impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 119,
pag. 483-485, art. 321, pag. 1412; Emmel
in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 13 ad
art. 119; Freiburghaus/Afheld
in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 11 e 12 ad
art. 319, n. 4 ad art. 321; Rüegg,
Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 7 ad art. 119; Spühler,
Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 1 ad art. 321);
che
nel caso concreto la decisione impugnata, intimata il 23 agosto 2012, è
pervenuta all’interessata al più presto il 24 agosto 2012, ragione per cui il
reclamo qui in esame, datato 29 agosto 2012, è tempestivo e da questo punto di
vista ammissibile;
che
il diritto all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale e titolare
del diritto è esclusivamente la parte al processo che adempie i requisiti di
legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari e la cui domanda non
appaia priva di probabilità di successo (decisione del Tribunale federale
5P.220/2003ZR e rif.);
che,
di conseguenza, legittimato a ricorrere contro la decisione di diniego dell’assistenza
giudiziaria è unicamente la parte (Emmel
in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit. n. 2 ad art 121 CPC; Oberhammer, Schweizerische Zivilprozessordnung,
2010; n. 1 ad art. 121 CPC);
che, pertanto, alla reclamante facendo difetto la legittimazione a
ricorrere, il reclamo è inammissibile;
che le
spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)
entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di
giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della
complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;
che
giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del
Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-;
che nel
caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in fr. 250.-;
che non
avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano
ripetibili;
per i quali motivi,
pronuncia
1. Il reclamo 29 agosto 2012 di PA 2 è inammissibile.
Considerandi
2.
Le spese processuali di fr. 250.- sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 29 agosto 2012 alla controparte):
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è
ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).
Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune
conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,
o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.
91.
LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92
cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il
ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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