Lexipedia

Decisione

13.2012.73

Ordinanza sulle prove. Reclamo. Pregiudizio difficilmente riparabile

28 settembre 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i mezzi di prova pertinenti, offerti tempestivamente e nelle forme prescritte.

Come correttamente rilevato dal Pretore nell’ordinanza, tale principio non è

però assoluto. Infatti, mediante l’istituto dell’apprezza­mento anticipato

delle prove, il giudice può rinunciare ad assumere mezzi di prova che appaiono

sin dall’inizio manifestamente inadatti ad apportare la prova, ininfluenti

trattandosi di provare un fatto senza rilevanza, proceduralmente inammissibili

oppure inutili, stante l’evidenza di una certa fattispecie oppure

successivamente divenuti superflui, poiché l’assunzione di altri mezzi di prova

ha già permesso – a suo giudizio e convincimento – di comprovare quella precisa

fattispecie. L’istanza di appello non può sostituire il proprio apprezzamento a

quello del primo giudice, il quale dovrà motivare il suo giudizio con la sentenza

di merito (Trezzini, CPC Comm.,

2011, art. 152, pag. 664, con ulteriori riferimenti; Schmid, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 8 ad art.

152; Leu, in

Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 6, 65 e segg. ad art. 152; Passadelis, in Baker & McKenzie,

Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 7 e segg. ad art. 152). Contrariamente

a quanto adombra il reclamante, il modo di procedere del primo giudice non

costituisce quindi né un manifestamente errato accertamento dei fatti né un’errata

applicazione del diritto.

4. Le

spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)

entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di

giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della

complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.

Giusta

l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale

d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto,

le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 350.- e sono poste a

carico del reclamante, soccombente.

Considerandi

Non

avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano

ripetibili.

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il

reclamo 7 settembre 2012 di RE 1 è inammissibile.

2.

Le

spese processuali di fr. 350.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo

carico.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione

del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause

a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster