13.2012.85
Cauzione processuale
11 ottobre 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
13.2012.85
Data decisione, Autorità:
11.10.2012, IIICC
Titolo:
Cauzione processuale
CAUZIONE
RECLAMO
art. 17 CLA 54
art. 99 CPC
art. 103 CPC
art. 319 let. b CPC
Incarto n.
13.2012.85
Lugano
11 ottobre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. 100 C 12 PE (azione
derivante da contratto di lavoro) della Giudicatura di pace di Lugano promossa
con petizione 27 agosto 2012 da
CO 1
rappr. da RA 1
contro
RE 1
patrocinata dall’
PA 1
E ora
sul reclamo 2 ottobre 2012 di RE 1 contro la decisione 25 settembre 2012, con
la quale il Giudice di Pace del Circolo di Lugano Ovest ha respinto la domanda della
convenuta di imporre all’attore la prestazione di una cauzione processuale;
ritenuto
in fatto: che con petizione 27 agosto 2012 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento dell’importo al netto delle deduzioni sociali di fr. 3'630.80 in base a un contratto di lavoro a tempo determinato;
che con
osservazioni 24 settembre 2012 la convenuta ha chiesto in via preliminare il
versamento da parte dell’attore – residente all’estero – di una cauzione di fr.
726.- per le probabili spese ripetibili, e nel merito ha domandato la reiezione
della petizione, postulando in via riconvenzionale la condanna di CO 1 al
pagamento di fr. 1'082.50 a titolo di indennizzo per il mancato rispetto del
termine di preavviso della disdetta del contratto di lavoro;
che con decisione
25 settembre 2012 il Giudice di Pace ha respinto la domanda di versamento della
cauzione osservando che l’attore è rappresentato dal sindacato RA 1, il quale
in questa funzione si assume gli oneri derivanti dalla rappresentanza;
che con
reclamo 2 ottobre 2012 la convenuta si aggrava contro la suddetta decisione,
chiedendone l’annullamento e postulando il versamento da parte di CO 1,
residente in Italia, dell’importo di fr. 726.- a titolo di cauzione per le
probabili spese ripetibili;
che il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
considerato
in diritto: che
la decisione processuale qui in esame è una decisione in materia di prestazione
della cauzione ai sensi degli art. 99 e segg. CPC, la quale, in applicazione
dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c
cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza
Camera civile del Tribunale d’appello;
che la
sentenza impugnata, datata 25 settembre 2012 è pervenuta al legale di parte
convenuta al più presto il 26 settembre seguente, sicché il gravame qui in
esame, datato 2 ottobre 2012, è tempestivo e da questo punto di vista
ammissibile;
che, per
l’art. 320 CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto
l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b);
che
giusta l’art. 99 cpv. 1 CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare
cauzione per le spese ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett.
a), se risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato
dichiarato il fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo
carico vi sono attestati di carenza beni (lett. b), se è ancora debitore delle
spese giudiziarie relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per
altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso
(lett. d);
che scopo
della cauzione è quello di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento
delle sue spese ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il
recupero dei suoi costi di giustizia sia impossibile o perlomeno
particolarmente difficile (Messaggio n. 06.062 del
Consiglio federale del 28 giugno 2006, pag. 6665; Trezzini, CPC Comm.,
2011, pag. 401; Schmid, in
Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 1 ad art. 99; Kuster, in Baker & McKenzie, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 99; Suter/von
Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 2010, n. 2 ad art. 99; Urwyler,
in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 1-2 ad art. 99);
che la
parte convenuta non deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà
di recuperare le proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi
dei presupposti previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono
dunque dimostrazione irrefragabile di tale impossibilità rispettivamente
gravosità di recupero (Trezzini,
op. cit., pag. 402; cfr. anche Urwyler,
in Brunner/Gasser/Schwander, op. cit., n. 7 ad art. 99);
che nel
caso concreto la reclamante sostiene a torto che l’attore deve prestare
cauzione ai sensi dell’art. 99 cpv. 1 lett. a CPC per il solo fatto che egli
è residente all’estero, e più precisamente in Italia (reclamo, pag. 3);
che
l’art. 2 CPC dispone esplicitamente che sono fatte salve le disposizioni dei
trattati internazionali e della legge federale 18 dicembre 1987 sul diritto
internazionale privato;
che, in
virtù della Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile del 1° marzo
1954 (RS 0.274.12), l’attore gode del beneficio previsto all’art. 17, secondo
il quale non è possibile imporre una cauzione ai cittadini di uno degli Stati
contraenti, aventi domicilio in uno di questi Stati - tra cui per l’appunto
l’Italia - per il fatto della mancanza di domicilio o di residenza nel paese;
che,
sempre in applicazione della medesima norma, torna poi applicabile anche il
Trattato di domicilio consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868
(RS 0.142.114.541), il cui art. 7 prevede la parificazione dei cittadini dei
due Stati per la comparsa in giudizio, sicché per poter comparire in giudizio,
Fatti
i cittadini dei due Stati non sono tenuti che a quelle cauzioni e formalità che
sono prescritte per i nazionali medesimi;
che per
quanto sopra esposto, il reclamo, manifestamente infondato, deve essere
respinto;
che per
quanto concerne le spese processuali, le stesse non vengono prelevate nella
procedura decisionale per le controversie derivanti da un rapporto di lavoro
fino a un valore litigioso di fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC);
che nella
presente fattispecie, essendo la reclamante patrocinata da un legale, ci si
potrebbe domandare se le spese giudiziarie non siano da mettere a suo carico in
applicazione dell’art. 115 CPC, per il quale, in caso di malafede o
temerarietà, le spese possono essere addossate a una parte anche nelle
procedure gratuite;
che si
prescinde però eccezionalmente dal caricare spese processuali per la presente
decisione, il Giudice di Pace avendo motivato diversamente la reiezione della
domanda di versamento della cauzione;
che non
avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano
ripetibili;
Per i quali motivi
pronuncia 1. Il reclamo 2 ottobre 2012 di RE 1 è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
Considerandi
3.
Notificazione (unitamente al reclamo 2 ottobre 2012 alla
controparte):
-
-
Comunicazione alla Giudicatura di pace di Lugano
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
sulla pagina successiva
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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