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Decisione

13.2012.85

Cauzione processuale

11 ottobre 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i cittadini dei due Stati non sono tenuti che a quelle cauzioni e formalità che

sono prescritte per i nazionali medesimi;

che per

quanto sopra esposto, il reclamo, manifestamente infondato, deve essere

respinto;

che per

quanto concerne le spese processuali, le stesse non vengono prelevate nella

procedura decisionale per le controversie derivanti da un rapporto di lavoro

fino a un valore litigioso di fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC);

che nella

presente fattispecie, essendo la reclamante patrocinata da un legale, ci si

potrebbe domandare se le spese giudiziarie non siano da mettere a suo carico in

applicazione dell’art. 115 CPC, per il quale, in caso di malafede o

temerarietà, le spese possono essere addossate a una parte anche nelle

procedure gratuite;

che si

prescinde però eccezionalmente dal caricare spese processuali per la presente

decisione, il Giudice di Pace avendo motivato diversamente la reiezione della

domanda di versamento della cauzione;

che non

avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano

ripetibili;

Per i quali motivi

pronuncia 1. Il reclamo 2 ottobre 2012 di RE 1 è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

Considerandi

3.

Notificazione (unitamente al reclamo 2 ottobre 2012 alla

controparte):

-

-

Comunicazione alla Giudicatura di pace di Lugano

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

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Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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