13.2012.86
Reclamo contro la richiesta di versamento dell’anticipo delle spese peritali. Interesse degno di protezione a impugnare la richiesta di anticipo delle spese
19 novembre 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
13.2012.86
Data decisione, Autorità:
19.11.2012, IIICC
Titolo:
Reclamo contro la richiesta di versamento dell’anticipo delle spese peritali. Interesse degno di protezione a impugnare la richiesta di anticipo delle spese
ANTICIPO
art. 158 CPC
Incarto n.
13.2012.86
Lugano
19 novembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.305
della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con istanza di prova a
futura memoria 24/28 dicembre 2010 da
RE 1
patrocinato dall’
PA 1
contro
CO 1
patrocinata dall’
PA 4
Intervenuti in lite:
PI 2
patr. dall’ __________
PI 1
patr. dall’ __________
E ora sul reclamo 21 settembre 2012 contro la
decisione 19 settembre 2012 con cui il Pretore ha ammesso tutti i quesiti peritali
presentati dalla convenuta CO 1 e dall’intervenuta in lite __________, ponendo
a carico dell’istante RE 1 l’anticipo dei relativi costi (dispositivo n. 2);
ritenuto
in fatto e diritto: che
con istanza di assunzione di prova peritale a futura memoria 24 dicembre 2010 RE
1 ha convenuto in giudizio CO 1, responsabile di opere di impermeabilizzazione
sul fondo n. __________ RFD di __________ di sua proprietà, chiedendo che il
perito confermi l’esistenza di infiltrazioni d’acqua e dica quali interventi
sono necessari per porvi rimedio;
che, su richiesta delle parti, la procedura è stata sospesa in sede
d’udienza 13 gennaio 2011 per dar modo alla convenuta di studiare un piano
d’intervento entro fine febbraio 2011, ed è poi stata riattivata con ordinanza
22 giugno 2011;
che
all’udienza 11 luglio 2011 la parte istante ha confermato la propria domanda, a
cui la convenuta non si è opposta, osservando di aver provveduto alle riparazioni
di propria competenza e segnalando che le ulteriori infiltrazioni d’acqua erano
da ricondurre a lavori eseguiti da altra impresa;
che con atto
11 giugno 2012 RE 1 ha denunciato la lite all’arch. PI 2 e alla PI 1, i quali
sono intervenuti in lite con atto 26 giugno, rispettivamente 2 luglio 2012;
che in
data 6 luglio 2012 il perito ha trasmesso il referto peritale;
che con istanza
30 luglio 2012 l’intervenuta in lite PI 1 ha chiesto la delucidazione e il completamento scritto della perizia, e altrettanto ha fatto la convenuta CO 1 con istanza
31 luglio 2012;
che con decisione
19 settembre 2012 il Pretore ha ammesso l’istanza e i relativi quesiti
presentati da CO 1 e PI 1, ponendo a carico dell’istante RE 1 l’anticipo dei
relativi costi (dispositivo n. 2);
che con
lettera 21 settembre 2012 l’istante ha chiesto al Pretore di modificare il
dispositivo n. 2 della summenzionata decisione, nel senso di porre i costi dei
quesiti peritali di delucidazione e completamento a carico di chi li ha
formulati, osservando che se il primo giudice avesse mantenuto la propria
decisione, egli si sarebbe rifiutato di anticipare i costi, rinunciando alla
delucidazione;
che in
data 24 settembre 2012 il Pretore ha trasmesso l’atto di parte istante al
Tribunale d’appello, lo stesso essendo da considerare quale reclamo
sull’anticipo delle spese peritali;
che con scritto
29 ottobre 2012 CO 1 ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni;
che con
osservazioni 12 novembre 2012 l’intervenuta in lite PI 1 ha considerato corretta la decisione di porre i costi a carico della parte che ha chiesto la prova
a futura memoria;
che con
osservazioni 13 novembre 2012 l’intervenuto in lite PI 2 ha evidenziato di aver versato in data 11 settembre 2012 fr. 594.- a titolo di spese peritali per i
tre quesiti posti, ragione per cui ritiene che anche la convenuta CO 1 e
l’intervenuta in lite PI 1 debbano pagare le spese peritali aggiuntive da loro
causate onde evitare una disparità di trattamento procedurale;
che, il
1° gennaio 2011, è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC);
che
l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in
vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;
che, di
conseguenza, il procedimento essendo stato avviato 28
dicembre 2010, allo stesso continua ad essere
applicabile il CPC-TI;
che l’art.
405 cpv. 1 CPC stabilisce però che alle impugnazioni si applica il diritto in
vigore al momento della comunicazione della decisione;
che
secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC
non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento,
bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF
dell’8 agosto 2011, inc.5A_320/2011, consid. 2.3.2);
che ciò
implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del
passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il
procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a
cui continua ad essere applicabile il CPC-TI, tranne per il sistema di
impugnazione che è retto dal CPC svizzero;
che la richiesta
di anticipo delle spese, fondata nel caso concreto sull’art. 147 CPC-TI, è
regolata, nel codice di diritto processuale civile svizzero, dall’art. 98 CPC,
in applicazione del quale il giudice può esigere che l’istante anticipi un
importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili;
che
l’art. 103 CPC dispone che le decisioni in materia di anticipazione delle spese
sono impugnabili mediante reclamo, da proporre, trattandosi di disposizioni di
natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità
giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC);
che,
pertanto, essendo la decisione di cui trattasi stata notificata il 19 settembre
2012, il reclamo 21 settembre 2012 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;
che, per
l’art. 320 CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto
l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che nel
caso concreto il Pretore ha posto l’anticipo delle spese a carico dell’istante,
ciò considerato che la prova a futura memoria è stata da lui richiesta e quindi
ammessa nel suo interesse;
che il
reclamante censura la decisione impugnata rilevando come CO 1 e PI 1 non abbiano
chiesto che le spese siano messe a carico dell’istante, ragione per cui la
decisione andrebbe “ultra petita” o sarebbe comunque stata emanata senza che l’istante
potesse esprimersi, evidenziando poi che le istanze di delucidazione e/o
completazione sarebbero state presentate nell’esclusivo interesse degli
intervenuti in lite;
che il
reclamo è inammissibile già per il fatto che il reclamante non ha alcun
interesse a impugnare la decisione in oggetto, la stessa non avendo alcuna
conseguenza sulla sua posizione processuale;
che, in
effetti, qualora egli omettesse di versare l’anticipo delle spese, non gliene
deriverebbe discapito alcuno, considerato che in siffatta evenienza non si
procederebbe al completamento della perizia, fatto salvo il caso in cui
controparte sia disposta ad anticiparne i costi;
che,
comunque sia, anche nel merito la decisione meriterebbe tutela;
che
giusta l’art. 147 CPC-TI ciascuna delle parti deve versare, nel corso del
processo, le spese degli atti che compie e che chiede, e anticiparle quando
l’anticipazione è posta a suo carico dal codice o le è chiesta dal giudice;
che,
avendo la parte istante chiesto l’assunzione di una perizia a futura memoria, la
decisione di chiedere alla medesima l’anticipo delle spese per il completamento
della perizia, considerando la prova nel suo complesso invece che nell’ottica
Fatti
di singoli atti susseguentisi, non costituisce un’applicazione errata del
diritto;
che di
conseguenza il reclamo andrebbe comunque respinto;
che le
spese processuali per la presente procedura, disciplinate dalla legge sulla
tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale
dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della
natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la
soccombenza;
che
giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del
Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-, nel caso
concreto le stesse vanno stabilite in complessivi fr. 300.- e sono poste a
carico del reclamante, soccombente;
che
avendo la controparte e gli intervenuti in lite inoltrato osservazioni, vengono
loro assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi
di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007);
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il
reclamo 21 settembre 2012 di RE 1 è inammissibile.
2. Le
spese processuali di fr. 300.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo
carico, con l’obbligo di versare altresì alla
controparte CO 1 e agli intervenuti in lite arch. PI 2 e PI 1 fr. 200.-
Considerandi
ciascuno a titolo di ripetibili.
3.
Notificazione (unitamente alle osservazioni alle altre parti):
-
-
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-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di __________
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore
litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo
nell’eventuale ricorso.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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