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Decisione

13.2012.86

Reclamo contro la richiesta di versamento dell’anticipo delle spese peritali. Interesse degno di protezione a impugnare la richiesta di anticipo delle spese

19 novembre 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

di singoli atti susseguentisi, non costituisce un’applicazione errata del

diritto;

che di

conseguenza il reclamo andrebbe comunque respinto;

che le

spese processuali per la presente procedura, disciplinate dalla legge sulla

tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale

dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della

natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la

soccombenza;

che

giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del

Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-, nel caso

concreto le stesse vanno stabilite in complessivi fr. 300.- e sono poste a

carico del reclamante, soccombente;

che

avendo la controparte e gli intervenuti in lite inoltrato osservazioni, vengono

loro assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi

di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007);

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il

reclamo 21 settembre 2012 di RE 1 è inammissibile.

2. Le

spese processuali di fr. 300.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo

carico, con l’obbligo di versare altresì alla

controparte CO 1 e agli intervenuti in lite arch. PI 2 e PI 1 fr. 200.-

Considerandi

ciascuno a titolo di ripetibili.

3.

Notificazione (unitamente alle osservazioni alle altre parti):

-

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di __________

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore

litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo

nell’eventuale ricorso.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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