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Decisione

13.2012.93

Sanzione disciplinare. Portata dell’art. 167 CPC

24 gennaio 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i medesimi dovevano essere restituiti. Se per la Pretura era pacifico che si

trattava degli atti originali dell’incarto, ciò non doveva necessariamente

apparire evidente al perito, il quale poteva anche ritenere che si trattasse di

documenti allestiti per lui nell’ottica del mandato quale perito.

Tenuto

conto che il sistema sanzionatorio dell’art. 167 CPC è inteso principalmente

quale mezzo di pressione per indurre i terzi a collaborare (vedi sopra, consid.

3.1), tale norma non appare applicabile alla fattispecie concreta, ove si è in

presenza di un errore che, per quanto deprecabile sia, non può essere

assimilato al rifiuto di collaborare.

5. Per

quanto concerne il dispositivo n. 2 della decisione impugnata, concernente

l’avvio di una procedura di reclamo e l’imposizione di sanzioni amministrative

da parte degli organi preposti dell’O__________, a ragione il reclamante osserva

che spetta semmai a quest’ultima autorità, e non al Pretore, valutare se

Considerandi

l’agire del reclamante sia gravemente lesivo di obblighi assolutamente

elementari oppure se egli abbia provveduto alla distruzione dei documenti in

ottemperanza alle direttive interne dell’O__________ relativamente al

trattamento di documentazione con dati sensibili e, se del caso adottare

sanzioni amministrative. Salva ovviamente la facoltà del Pretore di fare le

segnalazioni che ritiene opportune. La questione non necessita dunque di essere

ulteriormente approfondita.

6.

Visto

quanto precede il reclamo dev’essere accolto e la sanzione inflitta con decisione

26.

ottobre 2012 annullata. Non è pertanto necessario esaminare se, come

sostiene il reclamante, la sanzione medesima sia da considerare eccessiva.

Le spese

processuali sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili al

reclamante che non si è fatto rappresentare professionalmente in giudizio.

La

presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo

contenuta nel reclamo.

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il

reclamo 8 novembre 2012 del RE 1 è accolto. Di conseguenza il

Dispositivo

dispositivo n. 1 della decisione 26 ottobre 2012 è annullato.

2. La

domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

3. Le

spese processuali di fr. 250.-, sono poste a carico dello Stato. Non si

assegnano ripetibili.

4. Notificazione

(unitamente alle osservazioni 20, 26 e 27 novembre 2012 al reclamante):

-

-

- ….

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale

deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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