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Decisione

13.2012.95

Ordinanza sulle prove. Reclamo. Pregiudizio difficilmente riparabile

10 dicembre 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA sentenza 25 ottobre 1995, inc. 11.95.96). Il

Pretore quindi non solo è libero di assumere tutte le prove che egli ritiene

necessarie per l’emanazione della decisione sulla domanda di scioglimento della

comproprietà, ma è suo compito accertare se la divisione in natura è possibile

senza diminuzione del valore. Qualora ciò sia possibile, egli deve poi verificare

quale sia il valore dei due lotti. Il modo di procedere adottato dal Pretore nel

caso concreto non costituisce pertanto un’errata applicazione del diritto. Di

conseguenza, il reclamo è, comunque sia, destinato all’insuccesso.

4. Per

quanto concerne le diverse questioni di natura formale/processuale sollevate

con il gravame (tempestività della richiesta di allestire la perizia, buona

fede processuale, valutazione anticipata delle prove) oppure attinenti il

merito della controversia (frazionamento, imprecisione della domanda di

frazionamento, modalità di divisione) con lo scopo di dimostrare che la perizia

richiesta da PI 1 è superflua, si rileva che, il Pretore non essendosi ancora espresso

sulle medesime, su tali aspetti il reclamo appare comunque prematuro.

5. Le

spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)

entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di

giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della

complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.

Giusta

l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale

d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto,

le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a

carico della reclamante, soccombente.

Avendo le

parti attrici rinunciato con lettera 27 novembre 2012 a presentare osservazioni, non vengono loro assegnate ripetibili.

La

presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di concessione dell’effetto

sospensivo.

Considerandi

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ammissibile, il reclamo 9 novembre 2012 di RE 1 è respinto.

2.

La

domanda di effetto sospensivo è priva di oggetto.

3.

Le

spese processuali di fr. 500.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo

carico.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo a PI 1 e alla lettera 27 novembre 2012 alle controparti):

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione

del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause

a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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