13.2012.95
Ordinanza sulle prove. Reclamo. Pregiudizio difficilmente riparabile
10 dicembre 2012Italiano10 min
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Numero d'incarto:
13.2012.95
Data decisione, Autorità:
10.12.2012, IIICC
Titolo:
Ordinanza sulle prove. Reclamo. Pregiudizio difficilmente riparabile
AZIONE DI DIVISIONE
RECLAMO
SCIOGLIMENTO DELLA COMPROPRIETÀ
art. 651 CC
art. 319 let. b CPC
Incarto n.
13.2012.95
Lugano
10 dicembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.723 (azione
di scioglimento di comproprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
2, promossa con istanza (recte: petizione) 11 novembre 2008 da
CO 1
CO 2
entrambe patrocinate dall’ PA 2
contro
PI 1 Rivera
patrocinata dall’avv. PA 3
RE 1
patrocinata dall’ PA 1
E ora sul reclamo 9 novembre 2012 di RE 1 contro
l’ordinanza 23 ottobre 2012 con la quale il Pretore ha ammesso la prova
peritale chiesta da PI 1, assegnandole un termine di 15 giorni per formulare i
relativi quesiti;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza (recte: petizione) 11 novembre 2008 CO 1 e CO 2 hanno convenuto in
giudizio PI 1 e RE 1 chiedendo lo scioglimento della comproprietà e la vendita
ai pubblici incanti degli immobili n. __________ RFD di P__________, n. __________
RFD di R__________, n. __________, __________, __________ e __________ RFP di C__________,
n. __________ e __________ RFD di N__________, nonché n. __________ RFD di Ca__________.
In
occasione dell’udienza per incombenti 11 novembre 2009 le parti si sono
accordate di effettuare una perizia sui valori immobiliari dei summenzionati
mappali e si sono impegnate a trovare una soluzione bonale circa lo
scioglimento della proprietà sulla base dei valori indicati dal perito.
Con
ordinanza 17 maggio 2011 il Pretore ha preso atto che le parti non sono
riuscite a trovare un accordo definitivo per lo scioglimento delle comproprietà
ed ha assegnato alle convenute un termine di trenta giorni per presentare gli
allegati di risposta.
Con
risposta 20 luglio 2011 RE 1 ha postulato il parziale accoglimento della
petizione, chiedendo lo scioglimento delle comproprietà e l’attribuzione a sè della
part. __________ RFD di Ca__________, con obbligo di versare un conguaglio agli
altri comproprietari.
Con
risposta 30 agosto 2011 PI 1 ha di principio aderito alla petizione.
B. In
occasione dell’udienza preliminare del 12 ottobre 2011 le parti hanno confermato
le rispettive allegazioni e domande e hanno notificato i mezzi di prova, che
sono in parte stati assunti.
C. Con
ordinanza 23 ottobre 2012 il Pretore ha ammesso la prova peritale chiesta da PI
1, assegnandole un termine di 15 giorni per formulare i relativi quesiti.
D. Con
reclamo 9 novembre 2012 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione
chiedendone la riforma nel senso di annullarla e non dar luogo alla prova
peritale chiesta da PI 1.
E. Con lettera
27 novembre 2012 le attrici hanno comunicato di rinunciare a formulare osservazioni.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC). L’art. 404 CPC prevede che fino alla loro
conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al
momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto
procedurale previgente. Di conseguenza, l’azione di scioglimento della
comproprietà essendo stata avviata con atto 11 novembre
2008, al procedimento in esame continua ad essere
applicabile il CPC-TI.
L’art.
405 cpv. 1 CPC stabilisce però che alle impugnazioni si applica il diritto in
vigore al momento della comunicazione della decisione. Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile
soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle
decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF 137 III 424,
consid. 2.3.2). Ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto
previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi
prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una
procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI, tranne per il
sistema di impugnazione che è retto dal CPC svizzero.
2. L’ordinanza sulle prove 23 ottobre 2012 di cui trattasi è una
disposizione ordinatoria processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione
dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1
LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera
civile del Tribunale d’appello.
Nel caso
concreto la decisione impugnata è stata intimata per lettera raccomandata il 2
novembre 2012 ed è pervenuta al legale della reclamante 5 novembre seguente,
sicché il gravame qui in esame, datato 9 novembre 2012, è tempestivo e da
questo punto di vista ammissibile.
3. Il
CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto
l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente
previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile
soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile
(cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche
mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal
reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio, l’enunciazione
di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319,
pag. 1407).
3.1 Il CPC non
prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto,
nel caso concreto la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile per il fatto che il Pretore abbia ammesso la
perizia chiesta da PI 1.
3.2 Nel caso in
rassegna, la reclamante sostiene che il rischio difficilmente riparabile
consista in una perdita di tempo ed in un aumento dei costi processuali, il
Pretore avendo ammesso una perizia sulla fattibilità della divisione in natura
della part. n. __________ di Ca__________ senza perdita di valore e con
accertamento del valore dei due lotti in caso di frazionamento, procedura che
potrebbe a suo avviso durare due o tre anni e costare circa fr. 10'000.-.
3.3 La
dilatazione dei tempi di causa, la conseguente mancanza di rispetto del
principio di celerità previsto dal CPC, nonché l’aumento dei costi dovuti all’espletamento
di una perizia giudiziaria possono in taluni casi costituire dei pregiudizi di
fatto (interesse economico) atti a creare un danno difficilmente riparabile ai
sensi della legge. Se nel caso concreto gli argomenti esposti dalla reclamante
siano sufficienti per fondare siffatto rischio, tanto da imporre la revoca dell’ordinanza
impugnata, è però questione che può rimanere indecisa. Va qui infatti ricordato
che per l’art. 651 cpv. 2 CC, se i comproprietari non
si accordano sul modo di scioglimento della comproprietà, il giudice ordina la
divisione della cosa in natura, e ove questa non si possa fare senza notevole
diminuzione del valore, con la licitazione fra i comproprietari o ai pubblici
incanti. Secondo la giurisprudenza e la dottrina il giudice dispone di un ampio
potere di apprezzamento nella scelta fra queste due modalità di divisione, e
non ha nessun obbligo di preferenza per la divisione in natura, la quale non beneficia
di alcun privilegio nei confronti dell’incanto (Meier-Hayoz,
Berner Kommentar, n. 24 ad art. 651 CC; Haab/Simonius/Scherrer/Zobl,
Kommentar zum Zivilgesetzbuch, n. 10 ad art. 651). Egli decide secondo la
natura della cosa e l’equità, tenendo conto delle circostanze concrete, in particolare
della divisibilità dei beni, delle condizioni personali, dei bisogni e dei
desideri dei comproprietari (DTF 100 II 193 consid. 2e; Rep. 1981 331; Meier-Hayoz, op. cit. n. 23 e segg. ad
art. 651 CC). In mancanza di un accordo sul modo di divisione,
il giudice non è vincolato dalle richieste delle parti e sceglierà liberamente
tra le modalità previste dall’art. 651 cpv. 2 CC (Meier-Hayoz, op. cit. n. 18 e 22 ad art.
651; Liver, Das Eigentum,
Schweizerisches Privatrecht, V/1, pag. 83). La giurisprudenza
e la dottrina hanno inoltre precisato che qualora i comproprietari non si accordino
sul modo di divisione, il giudice non è vincolato alle richieste delle parti, poiché
l’art. 651 CC deroga ai principi della massima dispositiva (Meier-Hayoz, op. cit. n. 23 ad art. 651;
Fatti
I CCA sentenza 25 ottobre 1995, inc. 11.95.96). Il
Pretore quindi non solo è libero di assumere tutte le prove che egli ritiene
necessarie per l’emanazione della decisione sulla domanda di scioglimento della
comproprietà, ma è suo compito accertare se la divisione in natura è possibile
senza diminuzione del valore. Qualora ciò sia possibile, egli deve poi verificare
quale sia il valore dei due lotti. Il modo di procedere adottato dal Pretore nel
caso concreto non costituisce pertanto un’errata applicazione del diritto. Di
conseguenza, il reclamo è, comunque sia, destinato all’insuccesso.
4. Per
quanto concerne le diverse questioni di natura formale/processuale sollevate
con il gravame (tempestività della richiesta di allestire la perizia, buona
fede processuale, valutazione anticipata delle prove) oppure attinenti il
merito della controversia (frazionamento, imprecisione della domanda di
frazionamento, modalità di divisione) con lo scopo di dimostrare che la perizia
richiesta da PI 1 è superflua, si rileva che, il Pretore non essendosi ancora espresso
sulle medesime, su tali aspetti il reclamo appare comunque prematuro.
5. Le
spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)
entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di
giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della
complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.
Giusta
l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale
d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto,
le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a
carico della reclamante, soccombente.
Avendo le
parti attrici rinunciato con lettera 27 novembre 2012 a presentare osservazioni, non vengono loro assegnate ripetibili.
La
presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di concessione dell’effetto
sospensivo.
Considerandi
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, il reclamo 9 novembre 2012 di RE 1 è respinto.
2.
La
domanda di effetto sospensivo è priva di oggetto.
3.
Le
spese processuali di fr. 500.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo
carico.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo a PI 1 e alla lettera 27 novembre 2012 alle controparti):
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause
a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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