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Decisione

13.2012.98

Contestazione della validità dell’autorizzazione a procedere. Limiti del potere d’esame del giudice

1 marzo 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. In

pari tempo, la CO 1 ha presentato un’istanza di conciliazione relativa alla procedura

creditoria volta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento delle

spese condominiali ancora scoperte (inc. CM.2012.65).

All’udienza

di conciliazione 3 luglio 2012 è comparso, per la parte istante, F__________, il

quale si è legittimato mediante procura rilasciatagli da RA 1, amministratore

del condominio. La parte convenuta invece non si è presentata. Il Pretore,

constatata l’assenza della convenuta, ha rilasciato all’istante l’autorizzazione

ad agire.

C. Con

petizione 14 agosto 2012 la CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 chiedendone la

condanna al pagamento degli importi di fr. 1'938.30 e fr. 5'352.60 oltre

accessori, pari alle spese condominiali ancora scoperte (inc. SE.2012.42).

Con scritto

17 settembre 2012 RE 1 ha chiesto al Pretore di dichiarare la petizione

irricevibile. La convenuta rileva che l’amministratore del condominio non era

presente all’udienza di conciliazione, alla quale è comparso in sua vece F__________.

Poiché la comparsa personale dell’istante costituisce un presupposto

processuale, la procedura sarebbe di conseguenza da dichiarare irricevibile e

da stralciare dai ruoli in applicazione degli art. 204 e 206 CPC.

Con

osservazioni 26 settembre 2012 la CO 1 ha contestato la richiesta della convenuta evidenziando che F__________ ha presentato all’udienza 3 luglio 2012 una

procura sottoscritta da RA 1 con la quale egli lo autorizzava ad agire per suo

conto.

Con

scritto 8 ottobre 2012 RE 1 ha ribadito la propria richiesta, dolendosi di non

essere stata preventivamente informata della rappresentanza e del contenuto

della procura, ciò che costituirebbe un ulteriore vizio di procedura.

D. Con

decisione 18 ottobre 2012 il Pretore ha respinto la

domanda della convenuta di dichiarare la petizione irricevibile, ritenendo dato

il presupposto di una valida conciliazione preventiva. Secondo

il primo giudice, la parte istante era validamente comparsa all’udienza di

conciliazione 3 luglio 2012, l’assemblea dei comproprietari avendo autorizzato

l’amministratore RA 1 ad avviare la procedura d’incasso, il procedimento d’iscrizione

dell’ipoteca legale e la relativa azione creditoria, ed F__________ avendo

presentato una valida procura.

E. Con

reclamo 19 novembre 2012 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione chiedendone

l’annullamento e domandando di dichiarare irricevibile la petizione per mancanza

di una valida conciliazione preventiva nonché di stralciare dai ruoli la

procedura di cui all’inc. SE.2012.42.

Con

osservazioni 13 dicembre 2012 la CO 1 ha contestato le argomentazioni della reclamante chiedendo la conferma della sentenza del Pretore.

Per

completezza d’esposizione si rileva ancora che in data 28 settembre 2012 è

stata costituita la RA 1, la quale ha ripreso attivo e passivo della I__________,

che è stata radiata dal registro di commercio.

considerato

in diritto: 1. Il giudice esamina d’ufficio l’esistenza dei presupposti

processuali (art. 60), vale a dire verifica se siano date le condizioni per

poter entrare nel merito della vertenza. I presupposti processuali sono

elencati all’art. 59 CPC. Tale elenco non è tuttavia esaustivo, come risulta in

modo chiaro dall’uso dell’avverbio “segnatamente” (Zingg, Berner Kommentar, 2012, n. 25 ad

art. 59 CPC; Zürcher, in

Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2013,

n. 9 ad art. 59). Seppure non menzionata esplicitamente nella citata norma, anche

l’autorizzazione ad agire (che dev’essere allegata alla petizione: art. 221

cpv. 2 CPC) costituisce un presupposto processuale (“condizione di

ricevibilità”: Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale del

28 giugno 2006, pag. 6705; Zingg,

op. cit., n. 161 ad art. 59 CPC; Zürcher,

op. cit., n. 57 ad art. 59; Honegger,

in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, op. cit., 2013, n. 10 ad art. 197).

2. La decisione sui

presupposti processuali (nella terminologia tedesca “Prozessentscheid

über eine prozessuale Vorfrage”) è una decisione finale a’sensi

dell’art 236 CPC (prozesserledigender Entscheid) quando il giudice,

constatatane la mancanza, non entra nel merito della lite. Diversamente, la

decisione con la quale egli ammette l’esistenza dei presupposti processuali è

una decisione incidentale (Zwischenentscheid) giusta l’art. 237 CPC (Zürcher, op. cit., n. 26 seg. ad art. 60).

Entrambe le decisioni sono impugnabili mediante appello

rispettivamente, quando non siano dati i presupposti dell’art. 308 CPC, mediante

reclamo (Killias, Berner

Kommentar, 2012, n. 37 ad art. 237 CPC.

2.1 Nel caso in

esame il valore litigioso è di complessivi fr. 7'290.90, ragione per cui il

rimedio contro la decisione impugnata è il reclamo nel termine di 30 giorni

secondo i combinati art. 319 lett. a e 321 cpv. 1 CPC. Non trattandosi di

decisione ordinatoria processuale, di per sé il presente reclamo non sarebbe di

Considerandi

competenza della terza Camera civile del tribunale d’appello, che se tuttavia ne

occupa in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 1 LOG.

2.2

La sentenza

impugnata è pervenuta alla parte convenuta il 19 ottobre 2012, sicché il

gravame qui in esame, datato 19 novembre 2012 – contrariamente a quanto

sostenuto dalla controparte nelle osservazioni – è tempestivo e da questo punto

di vista ammissibile.

3.

Con

il reclamo possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’accertamento

manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC).

Già si è

detto che il giudice esamina d’ufficio i presupposti processuali, segnatamente,

per quanto qui interessa, che la parte attrice disponga di un’autorizzazione ad

agire. Il giudice deve qui verificare che l’autorizzazione sia valida, ciò che

implica l’esame di varie questioni: anzitutto dev’essere rispettato il termine

di validità 3 mesi dell’autorizzazione medesima, prescritto dall’art. 209 cpv.

3.

CPC (o, dandosene il caso un termine più breve). Deve poi esservi identità

tra le parti nella procedura di conciliazione e nella procedura giudiziaria, e

deve pure essere identico l’oggetto della causa (art. 209 cpv. 2 lett. b CPC). Più

delicata è invece la questione se, nell’ambito della procedura giudiziaria, il

giudice debba considerare anche l’esistenza di eventuali vizi che potrebbero

inficiare la validità dell’autorizzazione ad agire. Va qui rilevato che la

procedura di conciliazione - ad eccezione di quanto previsto dagli art. 210-212

CPC - è chiuso con la conciliazione (art. 208 CPC), con il rilascio dell’autorizzazione

ad agire (art. 209 CPC) o con lo stralcio (art. 206 cpv. 1 e 3 CPC). È ben vero

che in caso di rilascio dell’autorizzazione ad agire la procedura di

conciliazione esplica i propri effetti ancora successivamente, fino alla

scadenza del termine per l’introduzione della procedura giudiziaria, ma anche oltre

qualora tale procedura sia avviata, e ciò considerato che la pendenza di causa

inizia con il deposito dell’istanza di conciliazione (art. 62 CPC). Ciononostante,

il procedimento giudiziario non è una continuazione del procedimento di

conciliazione, e il giudice decide quale prima istanza giudiziaria. Egli non ha

quindi funzione di istanza di ricorso in relazione al procedimento di

conciliazione (DTF 4C.335/2000, consid. 3; 117 II 504 consid. 2b), con la

conseguenza che la verifica di quanto accaduto nell’ambito della procedura di

conciliazione esula dalla sua competenza.

3.1

Nel caso in

rassegna la reclamante rimprovera al Pretore una violazione degli art. 204 e

206.

CPC, avendo considerato a torto che la procura presentata da F__________

poteva supplire alla mancata comparsa personale dell’amministratore della CO 1,

l’unico legittimato per legge a rappresentarla. F__________ avrebbe, infatti,

agito come semplice rappresentante privato ad hoc, non come organo della

società individuale. Se non che, per i motivi esposti al considerando

precedente, l’esame di siffatte censure esula dalle competenze del Pretore, il

quale neppure avrebbe dovuto entrare nel merito delle medesime. Così stando le

cose, la questione sfugge pure all’esame dell’autorità preposta alla

trattazione del reclamo.

Comunque

sia, gioverà ancora rilevare che, semmai, la convenuta avrebbe potuto - e

dovuto - contestare la validità della rappresentanza nell’ambito udienza di

conciliazione. Non avendo presenziato, essa ha omesso di sollevare

quest’eccezione e non può proporla ora per la prima volta nell’ambito del

procedimento giudiziario.

4.

Alla luce di quanto

sopra esposto, il reclamo di RE 1 dev’essere respinto. Le

spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la

quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore,

della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la

soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su

reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel

caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e

sono poste a carico della reclamante.

Alla controparte

non sono assegnate indennità d’inconvenienza, non richieste.

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il

reclamo 19 novembre 2012 di RE 1 è respinto.

2.

Le

spese processuali in fr. 300.- sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente alle osservazioni 13 dicembre 2012 alla reclamante):

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di __________Locarno-Campagna

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il

ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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