13.2012.98
Contestazione della validità dell’autorizzazione a procedere. Limiti del potere d’esame del giudice
1 marzo 2013Italiano10 min
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Numero d'incarto:
13.2012.98
Data decisione, Autorità:
01.03.2013, IIICC
Titolo:
Contestazione della validità dell’autorizzazione a procedere. Limiti del potere d’esame del giudice
ALTRI PRESUPPOSTI PROCESSUALI
art. 60 CPC
art. 209 CPC
Incarto n.
13.2012.98
Lugano
1 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Lardelli
segretaria:
Moresi
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2012.31/42
della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con petizione 14
agosto 2012 da
CO 1
rappr. dall’RA 1
contro
RE 1
patrocinata dall’
PA 1
E ora sul reclamo 19 novembre 2012 di RE 1 contro la
decisione 18 ottobre 2012 con la quale il Pretore ha respinto la sua richiesta
di dichiarare la petizione irricevibile e di stralciare la causa dal ruolo per
assenza del presupposto processuale.
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 6 aprile 2012 la CO 1, rappresentata dalla ditta individuale RA 1, ha promosso nei confronti di RE 1 una procedura volta all’iscrizione provvisoria di un’ipoteca
legale per incassare i contributi condominiali arretrati pari a fr. 1'938.30 e
fr. 5'352.60 oltre accessori.
Il
Pretore ha dapprima accolto l’istanza con decisione supercautelare 10 aprile 2012. In seguito, preso atto delle osservazioni della convenuta - la quale, riservandosi di far
valere le proprie eccezioni nella causa di merito, non si è opposta
all’iscrizione provvisoria - egli ha ordinato in data 1° giugno 2012
l’iscrizione dell’ipoteca legale in via provvisoria, assegnando alla parte
attrice un termine scadente il 3 settembre 2012 per promuovere l’azione
giudiziaria di riconoscimento del diritto all’iscrizione dell’ipoteca legale
definitiva.
Con
petizione 6 giugno 2012 la CO 1 ha avviato l’azione giudiziaria di
riconoscimento del diritto all’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva (inc.
SE.2012.31).
Fatti
B. In
pari tempo, la CO 1 ha presentato un’istanza di conciliazione relativa alla procedura
creditoria volta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento delle
spese condominiali ancora scoperte (inc. CM.2012.65).
All’udienza
di conciliazione 3 luglio 2012 è comparso, per la parte istante, F__________, il
quale si è legittimato mediante procura rilasciatagli da RA 1, amministratore
del condominio. La parte convenuta invece non si è presentata. Il Pretore,
constatata l’assenza della convenuta, ha rilasciato all’istante l’autorizzazione
ad agire.
C. Con
petizione 14 agosto 2012 la CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 chiedendone la
condanna al pagamento degli importi di fr. 1'938.30 e fr. 5'352.60 oltre
accessori, pari alle spese condominiali ancora scoperte (inc. SE.2012.42).
Con scritto
17 settembre 2012 RE 1 ha chiesto al Pretore di dichiarare la petizione
irricevibile. La convenuta rileva che l’amministratore del condominio non era
presente all’udienza di conciliazione, alla quale è comparso in sua vece F__________.
Poiché la comparsa personale dell’istante costituisce un presupposto
processuale, la procedura sarebbe di conseguenza da dichiarare irricevibile e
da stralciare dai ruoli in applicazione degli art. 204 e 206 CPC.
Con
osservazioni 26 settembre 2012 la CO 1 ha contestato la richiesta della convenuta evidenziando che F__________ ha presentato all’udienza 3 luglio 2012 una
procura sottoscritta da RA 1 con la quale egli lo autorizzava ad agire per suo
conto.
Con
scritto 8 ottobre 2012 RE 1 ha ribadito la propria richiesta, dolendosi di non
essere stata preventivamente informata della rappresentanza e del contenuto
della procura, ciò che costituirebbe un ulteriore vizio di procedura.
D. Con
decisione 18 ottobre 2012 il Pretore ha respinto la
domanda della convenuta di dichiarare la petizione irricevibile, ritenendo dato
il presupposto di una valida conciliazione preventiva. Secondo
il primo giudice, la parte istante era validamente comparsa all’udienza di
conciliazione 3 luglio 2012, l’assemblea dei comproprietari avendo autorizzato
l’amministratore RA 1 ad avviare la procedura d’incasso, il procedimento d’iscrizione
dell’ipoteca legale e la relativa azione creditoria, ed F__________ avendo
presentato una valida procura.
E. Con
reclamo 19 novembre 2012 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione chiedendone
l’annullamento e domandando di dichiarare irricevibile la petizione per mancanza
di una valida conciliazione preventiva nonché di stralciare dai ruoli la
procedura di cui all’inc. SE.2012.42.
Con
osservazioni 13 dicembre 2012 la CO 1 ha contestato le argomentazioni della reclamante chiedendo la conferma della sentenza del Pretore.
Per
completezza d’esposizione si rileva ancora che in data 28 settembre 2012 è
stata costituita la RA 1, la quale ha ripreso attivo e passivo della I__________,
che è stata radiata dal registro di commercio.
considerato
in diritto: 1. Il giudice esamina d’ufficio l’esistenza dei presupposti
processuali (art. 60), vale a dire verifica se siano date le condizioni per
poter entrare nel merito della vertenza. I presupposti processuali sono
elencati all’art. 59 CPC. Tale elenco non è tuttavia esaustivo, come risulta in
modo chiaro dall’uso dell’avverbio “segnatamente” (Zingg, Berner Kommentar, 2012, n. 25 ad
art. 59 CPC; Zürcher, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2013,
n. 9 ad art. 59). Seppure non menzionata esplicitamente nella citata norma, anche
l’autorizzazione ad agire (che dev’essere allegata alla petizione: art. 221
cpv. 2 CPC) costituisce un presupposto processuale (“condizione di
ricevibilità”: Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale del
28 giugno 2006, pag. 6705; Zingg,
op. cit., n. 161 ad art. 59 CPC; Zürcher,
op. cit., n. 57 ad art. 59; Honegger,
in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, op. cit., 2013, n. 10 ad art. 197).
2. La decisione sui
presupposti processuali (nella terminologia tedesca “Prozessentscheid
über eine prozessuale Vorfrage”) è una decisione finale a’sensi
dell’art 236 CPC (prozesserledigender Entscheid) quando il giudice,
constatatane la mancanza, non entra nel merito della lite. Diversamente, la
decisione con la quale egli ammette l’esistenza dei presupposti processuali è
una decisione incidentale (Zwischenentscheid) giusta l’art. 237 CPC (Zürcher, op. cit., n. 26 seg. ad art. 60).
Entrambe le decisioni sono impugnabili mediante appello
rispettivamente, quando non siano dati i presupposti dell’art. 308 CPC, mediante
reclamo (Killias, Berner
Kommentar, 2012, n. 37 ad art. 237 CPC.
2.1 Nel caso in
esame il valore litigioso è di complessivi fr. 7'290.90, ragione per cui il
rimedio contro la decisione impugnata è il reclamo nel termine di 30 giorni
secondo i combinati art. 319 lett. a e 321 cpv. 1 CPC. Non trattandosi di
decisione ordinatoria processuale, di per sé il presente reclamo non sarebbe di
Considerandi
competenza della terza Camera civile del tribunale d’appello, che se tuttavia ne
occupa in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 1 LOG.
2.2
La sentenza
impugnata è pervenuta alla parte convenuta il 19 ottobre 2012, sicché il
gravame qui in esame, datato 19 novembre 2012 – contrariamente a quanto
sostenuto dalla controparte nelle osservazioni – è tempestivo e da questo punto
di vista ammissibile.
3.
Con
il reclamo possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’accertamento
manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC).
Già si è
detto che il giudice esamina d’ufficio i presupposti processuali, segnatamente,
per quanto qui interessa, che la parte attrice disponga di un’autorizzazione ad
agire. Il giudice deve qui verificare che l’autorizzazione sia valida, ciò che
implica l’esame di varie questioni: anzitutto dev’essere rispettato il termine
di validità 3 mesi dell’autorizzazione medesima, prescritto dall’art. 209 cpv.
3.
CPC (o, dandosene il caso un termine più breve). Deve poi esservi identità
tra le parti nella procedura di conciliazione e nella procedura giudiziaria, e
deve pure essere identico l’oggetto della causa (art. 209 cpv. 2 lett. b CPC). Più
delicata è invece la questione se, nell’ambito della procedura giudiziaria, il
giudice debba considerare anche l’esistenza di eventuali vizi che potrebbero
inficiare la validità dell’autorizzazione ad agire. Va qui rilevato che la
procedura di conciliazione - ad eccezione di quanto previsto dagli art. 210-212
CPC - è chiuso con la conciliazione (art. 208 CPC), con il rilascio dell’autorizzazione
ad agire (art. 209 CPC) o con lo stralcio (art. 206 cpv. 1 e 3 CPC). È ben vero
che in caso di rilascio dell’autorizzazione ad agire la procedura di
conciliazione esplica i propri effetti ancora successivamente, fino alla
scadenza del termine per l’introduzione della procedura giudiziaria, ma anche oltre
qualora tale procedura sia avviata, e ciò considerato che la pendenza di causa
inizia con il deposito dell’istanza di conciliazione (art. 62 CPC). Ciononostante,
il procedimento giudiziario non è una continuazione del procedimento di
conciliazione, e il giudice decide quale prima istanza giudiziaria. Egli non ha
quindi funzione di istanza di ricorso in relazione al procedimento di
conciliazione (DTF 4C.335/2000, consid. 3; 117 II 504 consid. 2b), con la
conseguenza che la verifica di quanto accaduto nell’ambito della procedura di
conciliazione esula dalla sua competenza.
3.1
Nel caso in
rassegna la reclamante rimprovera al Pretore una violazione degli art. 204 e
206.
CPC, avendo considerato a torto che la procura presentata da F__________
poteva supplire alla mancata comparsa personale dell’amministratore della CO 1,
l’unico legittimato per legge a rappresentarla. F__________ avrebbe, infatti,
agito come semplice rappresentante privato ad hoc, non come organo della
società individuale. Se non che, per i motivi esposti al considerando
precedente, l’esame di siffatte censure esula dalle competenze del Pretore, il
quale neppure avrebbe dovuto entrare nel merito delle medesime. Così stando le
cose, la questione sfugge pure all’esame dell’autorità preposta alla
trattazione del reclamo.
Comunque
sia, gioverà ancora rilevare che, semmai, la convenuta avrebbe potuto - e
dovuto - contestare la validità della rappresentanza nell’ambito udienza di
conciliazione. Non avendo presenziato, essa ha omesso di sollevare
quest’eccezione e non può proporla ora per la prima volta nell’ambito del
procedimento giudiziario.
4.
Alla luce di quanto
sopra esposto, il reclamo di RE 1 dev’essere respinto. Le
spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la
quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore,
della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la
soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su
reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel
caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e
sono poste a carico della reclamante.
Alla controparte
non sono assegnate indennità d’inconvenienza, non richieste.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il
reclamo 19 novembre 2012 di RE 1 è respinto.
2.
Le
spese processuali in fr. 300.- sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente alle osservazioni 13 dicembre 2012 alla reclamante):
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di __________Locarno-Campagna
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il
ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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