13.2013.1
Accordo transattivo. Interpretazione
12 aprile 2013Italiano12 min
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Numero d'incarto:
13.2013.1
Data decisione, Autorità:
12.04.2013, IIICC
Titolo:
Accordo transattivo. Interpretazione
INTERPRETAZIONE E RETTIFICA
art. 334 CPC
Incarto n.
13.2013.1
Lugano
12 aprile
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Lardelli
vicecancelliere:
Cortese
sedente per statuire nella causa inc. n. CM.2011.96
della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con istanza 27 luglio
2011 da
CO 1
patrocinata
dall’ PA 1
contro
CO 2
patrocinata
dall’ PA 1
e
RE 1
E ora
sul reclamo 17 dicembre 2012 di RE 1 contro la decisione 16 novembre 2012 con
cui il Pretore ha respinto la sua istanza di interpretazione e rettificazione
31 agosto 2012 della decisione di stralcio 13 marzo 2012;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 27 luglio 2011 CO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di __________
di procedere, “nell’ambito delle sue facoltà e competenze”, alla
divisione e allo scioglimento della Comunione ereditaria fu B__________ sulla
base di diversi documenti, tra cui un accordo di divisione parziale sottoscritto
dagli eredi CO 1, CO 2 e RE 1 il 22 giugno 2011.
B. In
occasione dell’udienza di conciliazione 15 settembre 2011 le parti hanno
definito e messo a verbale un accordo transattivo volto alla divisione parziale
della successione, prevedendo in particolare al punto 4. che “la procedura
verrà stralciata dal ruolo dopo che l’ing. __________ avrà fatto pervenire al
pretore il piano di mutazione e dopo che le parti avranno confermato il loro
accordo presa conoscenza del piano di mutazione” (verbale di udienza 15
settembre 2011).
C. Con
scritto 4 ottobre 2011 RE 1 ha chiesto che nell’ambito dell’accordo transattivo
gli fosse riconosciuta anche un’asserita pretesa di fr. 25'000.- a carico della
coerede CO 1.
D. Con
osservazioni 12 dicembre 2011 CO 2 ha chiesto al Pretore una proroga del
termine per confermare l’accordo transattivo 15 settembre 2011, osservando che
“vi sono infatti degli aspetti sui quali vorrei ancora riflettere prima di
confermare, se del caso, il mio accordo”.
Con
osservazioni 13 dicembre 2011 CO 1 ha prodotto il piano di mutazione dell’ing. __________
controfirmato per accettazione da lei e da RE 1 e ha inoltre comunicato di aver
raggiunto un accordo con il fratello riguardo all’asserita pretesa di
quest’ultimo di fr. 25'000.-. Alla luce di tali circostanze CO 1 ha chiesto al Pretore di convocare le parti per procedere all’omologazione ed esecuzione
dell’accordo transattivo.
E. Preso
atto che all’udienza di discussione 1 febbraio 2012 è comparso soltanto l’ex
patrocinatore di RE 1 e “considerato che questa procedura era stata avviata
per dare una veste giuridica e processuale ad un eventuale accordo ma che in sé
non vi sono pretese per le quali dovere rilasciare ora un’autorizzazione ad
agire” (verbale di udienza 1 febbraio 2012), il Pretore ha invitato le
parti a comunicare entro 15 giorni se avessero obiezioni al fatto che la
procedura fosse stralciata dal ruolo, ritenuto che in caso di silenzio vi
avrebbe comunque provveduto.
F. Con
scritto 7 febbraio 2012, ritenendo che “la riunione de 1° febbraio non aveva
altra finalità che quella di confermare l’accordo fra gli eredi già avvenuto
per lo scioglimento della Comunione Ereditaria fu B__________”, RE 1 ha comunicato al Pretore di attendere “la conferma di mia sorella Consuelo, che mi pare, è
l’unica cosa che manca. Dopo di ciò, la Pretura potrà dichiarare sciolta la
Comunione Ereditaria fu B__________” secondo l’accordo transattivo di cui
al verbale d’udienza 15 settembre 2011.
G. Con
osservazioni 2 marzo 2012 CO 1 e CO 2 hanno comunicato al Pretore di aver
ceduto le proprie ragioni ereditarie ad A__________ – nipote di CO 1,
rispettivamente figlio di CO 2 – e chiesto nel contempo di sospendere la
procedura giudiziaria. CO 2 ha inoltre segnalato di non essere intenzionata ad
aderire, sottoscrivendo il piano di mutazione, ad alcun accordo.
H. Con
decisione 13 marzo 2012, preso atto che CO 2 non ha confermato l’accordo
transattivo 15 settembre 2011 neppure entro l’ultimo termine assegnatole su
richiesta 7 febbraio 2012 del coerede RE 1, il Pretore ha stralciato la
procedura dal ruolo, dando atto che non è stato possibile raggiungere un
accordo sulla divisione.
Fatti
I. Con
domanda di interpretazione e rettificazione 31 agosto 2012 RE 1 ha chiesto al Pretore di modificare la decisione di stralcio “in modo tale da mantenere vigente
l’accordo sottoscritto in Pretura per decisione unanime degli eredi il 15
settembre 2011”.
Con
osservazioni 4 ottobre 2012 CO 1 e CO 2 hanno postulato la reiezione della
domanda di interpretazione e rettificazione.
Con
replica 17 ottobre 2012 e duplica 7 novembre 2012 le parti hanno ribadito le
rispettive posizioni.
L. Con
decisione 16 novembre 2012 il Pretore ha respinto l’istanza di interpretazione
e rettificazione e ha confermato il dispositivo n. 1 della decisione di stralcio
del 13 marzo 2012. La tassa e le spese di complessivi fr. 100.- sono state
poste a carico di RE 1, con l’obbligo di rifondere a CO 1 e CO 2 in comune fr. 500.- a titolo di ripetibili. Nelle proprie motivazioni, il Pretore ha in particolare
ritenuto che “l’accordo di divisione parziale di cui ai punti 1-3 del
verbale di udienza del 15 settembre 2011 non era perfetto poiché doveva essere
confermato dopo l’allestimento del piano di mutazione dei fondi, che tutti i
coeredi avrebbero dovuto sottoscrivere o comunque accettare. […] d’altra
parte, questa necessità era chiara anche all’istante, tant’è che il 7 febbraio 2012 ha sollecitato la ratifica dell’accordo da parte della sorella CO 2, ovvero «l’unica cosa che manca» per procedere alla chiusura della
divisione ereditaria e lo stralcio della procedura in Pretura” (decisione
impugnata, pag. 3).
M. Con
reclamo 17 dicembre 2012 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione
chiedendone la riforma nel senso di annullarla e interpretare la decisione di
stralcio 13 marzo 2012 nel senso di mantenere vigente l’accordo sottoscritto in
Pretura il __________. RE 1 chiede inoltre di esonerarlo dal pagamento delle
ripetibili di fr. 500.- a favore di CO 1 e CO 2.
Con
osservazioni 11 febbraio 2013 CO 1 e CO 2 postulano che il reclamo sia
respinto.
Con
“contro osservazioni” spontanee 1 marzo 2013 RE 1 ribadisce le proprie tesi e
domande.
considerato
in diritto: 1. La decisione 16 novembre 2012 con cui il Pretore ha respinto
l’istanza di interpretazione e rettificazione della decisione di stralcio 13
marzo 2012 è impugnabile mediante reclamo nel termine di 30 giorni alla terza
Camera civile del Tribunale d’appello (combinati art. 334 cpv. 3 e 321 cpv. 1
CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG).
Poiché la decisione impugnata è stata notificata a RE 1 il 19
novembre 2012, il gravame qui in esame, rimesso alla posta il 17 dicembre 2012,
è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
2. Gli istituti giuridici dell’interpretazione e della rettifica ex
art. 334 CPC non costituiscono mezzi d’impugnazione, bensì una via di diritto (Rechtsbehelfe)
intesa non ad alterare il contenuto della decisione, ma a chiarificarla laddove
il dispositivo fosse poco chiaro, ambiguo, incompleto o contraddittorio
rispetto ai considerandi. Oggetto della domanda di interpretazione o rettifica
è il dispositivo di una decisione, non invece le motivazioni che ne stanno alla
base, sebbene esse siano necessarie alla sua comprensione (Trezzini, Comm. CPC,
2011, art. 334, pag. 1435-1436; Sterchi,
in Hausheer/Walter, Berner Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, vol. 2, 2012, n. 1 e 5 ad art. 334; Herzog, in Spühler/Tenchio/Infanger,
Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1-8 ad art. 334;
Carcagni Roesler, in Backer &
McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 e 4 ad art. 334; Schwander, in Brunner/Gasser/Schwander,
ZPO Kommentar, 2013, n. 3 e 5 ad art. 334; Freiburghaus/Afheldt,
in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2013, n. 3 e 5 ad art. 334; Brunner, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 1 ad
art. 334).
3. Nel caso in rassegna, mediante
domanda di interpretazione e rettificazione della decisione di stralcio 13
marzo 2012, il convenuto RE 1 ha chiesto al Pretore di “mantenere vigente
l’accordo sottoscritto in Pretura per decisione unanime degli eredi il 15
settembre 2011” (reclamo, pag. 6), dilungandosi in argomentazioni relative alla pretesa
esistenza e obbligatorietà dell’accordo transattivo. Formulata in questi
termini, a ben vedere, l’istanza del
reclamante non è quindi volta a chiarire un dispositivo poco chiaro, ambiguo o
in contraddizione con i considerandi – il convenuto RE 1 non avendo neppure
indicato, tra l’altro, i punti contestati e le modifiche auspicate con
riferimento al dispositivo della decisione di stralcio (art. 334 cpv. 1 CPC) – bensì
a ottenere la riforma della decisione di stralcio ritenuta errata. Siffatto
Considerandi
intento andava in realtà semmai perseguito, a dipendenza del valore litigioso,
mediante appello ex art. 308 CPC o reclamo ex art. 319 lett. a CPC da proporre
nei termini di legge contro la decisione di stralcio. Impugnazione la cui
ammissibilità presuppone comunque la prova dell’esistenza di un interesse degno
di protezione, questione tutt’altro che scontata nel caso concreto, ciò
considerato che la decisione di stralcio in oggetto, per sua natura, non cresce
in giudicato materiale e non pregiudica quindi il merito della vertenza, ovvero,
nel caso specifico, l’eventuale esistenza e obbligatorietà dell’accordo
transattivo di cui al verbale di udienza 15 settembre 2011.
Alla luce
di quanto esposto sopra, considerato che il dispositivo n. 1 della decisione di
stralcio è chiaro, univoco e congruente con i considerandi, l’istanza di
interpretazione e rettificazione era da respingere per mancanza dei presupposti
dell’art. 334 CPC che sono alla base di una domanda d’interpretazione, senza
neppure entrare nel merito degli argomenti sollevati dal richiedente, il quale,
in realtà, ha utilizzato una via di diritto processuale (istanza di
interpretazione e rettifica) alla stregua di un mezzo di impugnativa quale è
l’appello o il reclamo, allorquando il termine di impugnazione di 30 giorni
(art. 311 cpv. 1 e 321 cpv. 1 CPC) della decisione di stralcio era ormai
ampiamente scaduto.
4.
Gioverà
precisare, a titolo abbondanziale, che la procedura avviata da CO 1 si
prefiggeva di dare all’accordo di divisione parziale sottoscritto dalle parti
in data 22 giugno 2011 – definito e messo a verbale dinanzi al Pretore in
occasione dell’udienza di conciliazione 15 settembre 2011 – la forma di una
transazione giudiziaria con effetto dunque di una decisione passata in
giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC), ciò che in sé è ammissibile, giacché
nell’ambito di una procedura di conciliazione le parti possono sempre chiedere
al conciliatore di mettere a verbale un accordo raggiunto privatamente (cfr. Trezzini, op. cit., art. 208, pagg.
935-936; Honegger, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 8 ad art. 208). Compito del conciliatore in siffatta procedura è però solo di prendere
atto della volontà delle parti, ovvero dell’eventuale accordo raggiunto da esse.
Il conciliatore non ha invece potere decisionale e segnatamente non è di sua
competenza – così come neppure compete al giudice del merito dinanzi al quale le
parti hanno raggiunto un’intesa (art. 124 cpv. 3 CPC) – applicare l’istituto dell’art.
334.
CPC per interpretare il contenuto di un accordo transattivo non chiaro. Difficoltà
interpretative legate a siffatto accordo devono essere risolte in un nuovo
processo (Killias, in Berner
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. 2, 2012, n. 15 ad art. 241
e sentenza citata), ciò che ha da valere anche per la questione a sapere se, in
caso di disaccordo fra le parti, l’accordo transattivo sia perfetto.
5.
In
considerazione di quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il reclamo
dev’essere respinto.
Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa
giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la
tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della
complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta
l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale
d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le
spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a carico
del reclamante, soccombente.
Avendo le
controparti inoltrato osservazioni, sebbene mediante il medesimo allegato,
vengono loro assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007).
Per i quali motivi
Pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, il reclamo 17 dicembre 2013 di RE 1 è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 500.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere altresì alle controparti CO 1 e CO 2 fr. 300.- a ciascuna a titolo di
ripetibili.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di __________
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause
a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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