Lexipedia

Decisione

13.2013.1

Accordo transattivo. Interpretazione

12 aprile 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

domanda di interpretazione e rettificazione 31 agosto 2012 RE 1 ha chiesto al Pretore di modificare la decisione di stralcio “in modo tale da mantenere vigente

l’accordo sottoscritto in Pretura per decisione unanime degli eredi il 15

settembre 2011”.

Con

osservazioni 4 ottobre 2012 CO 1 e CO 2 hanno postulato la reiezione della

domanda di interpretazione e rettificazione.

Con

replica 17 ottobre 2012 e duplica 7 novembre 2012 le parti hanno ribadito le

rispettive posizioni.

L. Con

decisione 16 novembre 2012 il Pretore ha respinto l’istanza di interpretazione

e rettificazione e ha confermato il dispositivo n. 1 della decisione di stralcio

del 13 marzo 2012. La tassa e le spese di complessivi fr. 100.- sono state

poste a carico di RE 1, con l’obbligo di rifondere a CO 1 e CO 2 in comune fr. 500.- a titolo di ripetibili. Nelle proprie motivazioni, il Pretore ha in particolare

ritenuto che “l’accordo di divisione parziale di cui ai punti 1-3 del

verbale di udienza del 15 settembre 2011 non era perfetto poiché doveva essere

confermato dopo l’allestimento del piano di mutazione dei fondi, che tutti i

coeredi avrebbero dovuto sottoscrivere o comunque accettare. […] d’altra

parte, questa necessità era chiara anche all’istante, tant’è che il 7 febbraio 2012 ha sollecitato la ratifica dell’accordo da parte della sorella CO 2, ovvero «l’unica cosa che manca» per procedere alla chiusura della

divisione ereditaria e lo stralcio della procedura in Pretura” (decisione

impugnata, pag. 3).

M. Con

reclamo 17 dicembre 2012 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione

chiedendone la riforma nel senso di annullarla e interpretare la decisione di

stralcio 13 marzo 2012 nel senso di mantenere vigente l’accordo sottoscritto in

Pretura il __________. RE 1 chiede inoltre di esonerarlo dal pagamento delle

ripetibili di fr. 500.- a favore di CO 1 e CO 2.

Con

osservazioni 11 febbraio 2013 CO 1 e CO 2 postulano che il reclamo sia

respinto.

Con

“contro osservazioni” spontanee 1 marzo 2013 RE 1 ribadisce le proprie tesi e

domande.

considerato

in diritto: 1. La decisione 16 novembre 2012 con cui il Pretore ha respinto

l’istanza di interpretazione e rettificazione della decisione di stralcio 13

marzo 2012 è impugnabile mediante reclamo nel termine di 30 giorni alla terza

Camera civile del Tribunale d’appello (combinati art. 334 cpv. 3 e 321 cpv. 1

CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG).

Poiché la decisione impugnata è stata notificata a RE 1 il 19

novembre 2012, il gravame qui in esame, rimesso alla posta il 17 dicembre 2012,

è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

2. Gli istituti giuridici dell’interpretazione e della rettifica ex

art. 334 CPC non costituiscono mezzi d’impugnazione, bensì una via di diritto (Rechtsbehelfe)

intesa non ad alterare il contenuto della decisione, ma a chiarificarla laddove

il dispositivo fosse poco chiaro, ambiguo, incompleto o contraddittorio

rispetto ai considerandi. Oggetto della domanda di interpretazione o rettifica

è il dispositivo di una decisione, non invece le motivazioni che ne stanno alla

base, sebbene esse siano necessarie alla sua comprensione (Trezzini, Comm. CPC,

2011, art. 334, pag. 1435-1436; Sterchi,

in Hausheer/Walter, Berner Kommentar, Schweizerische

Zivilprozessordnung, vol. 2, 2012, n. 1 e 5 ad art. 334; Herzog, in Spühler/Tenchio/Infanger,

Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1-8 ad art. 334;

Carcagni Roesler, in Backer &

McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 e 4 ad art. 334; Schwander, in Brunner/Gasser/Schwander,

ZPO Kommentar, 2013, n. 3 e 5 ad art. 334; Freiburghaus/Afheldt,

in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2013, n. 3 e 5 ad art. 334; Brunner, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 1 ad

art. 334).

3. Nel caso in rassegna, mediante

domanda di interpretazione e rettificazione della decisione di stralcio 13

marzo 2012, il convenuto RE 1 ha chiesto al Pretore di “mantenere vigente

l’accordo sottoscritto in Pretura per decisione unanime degli eredi il 15

settembre 2011” (reclamo, pag. 6), dilungandosi in argomentazioni relative alla pretesa

esistenza e obbligatorietà dell’accordo transattivo. Formulata in questi

termini, a ben vedere, l’istanza del

reclamante non è quindi volta a chiarire un dispositivo poco chiaro, ambiguo o

in contraddizione con i considerandi – il convenuto RE 1 non avendo neppure

indicato, tra l’altro, i punti contestati e le modifiche auspicate con

riferimento al dispositivo della decisione di stralcio (art. 334 cpv. 1 CPC) – bensì

a ottenere la riforma della decisione di stralcio ritenuta errata. Siffatto

Considerandi

intento andava in realtà semmai perseguito, a dipendenza del valore litigioso,

mediante appello ex art. 308 CPC o reclamo ex art. 319 lett. a CPC da proporre

nei termini di legge contro la decisione di stralcio. Impugnazione la cui

ammissibilità presuppone comunque la prova dell’esistenza di un interesse degno

di protezione, questione tutt’altro che scontata nel caso concreto, ciò

considerato che la decisione di stralcio in oggetto, per sua natura, non cresce

in giudicato materiale e non pregiudica quindi il merito della vertenza, ovvero,

nel caso specifico, l’eventuale esistenza e obbligatorietà dell’accordo

transattivo di cui al verbale di udienza 15 settembre 2011.

Alla luce

di quanto esposto sopra, considerato che il dispositivo n. 1 della decisione di

stralcio è chiaro, univoco e congruente con i considerandi, l’istanza di

interpretazione e rettificazione era da respingere per mancanza dei presupposti

dell’art. 334 CPC che sono alla base di una domanda d’interpretazione, senza

neppure entrare nel merito degli argomenti sollevati dal richiedente, il quale,

in realtà, ha utilizzato una via di diritto processuale (istanza di

interpretazione e rettifica) alla stregua di un mezzo di impugnativa quale è

l’appello o il reclamo, allorquando il termine di impugnazione di 30 giorni

(art. 311 cpv. 1 e 321 cpv. 1 CPC) della decisione di stralcio era ormai

ampiamente scaduto.

4.

Gioverà

precisare, a titolo abbondanziale, che la procedura avviata da CO 1 si

prefiggeva di dare all’accordo di divisione parziale sottoscritto dalle parti

in data 22 giugno 2011 – definito e messo a verbale dinanzi al Pretore in

occasione dell’udienza di conciliazione 15 settembre 2011 – la forma di una

transazione giudiziaria con effetto dunque di una decisione passata in

giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC), ciò che in sé è ammissibile, giacché

nell’ambito di una procedura di conciliazione le parti possono sempre chiedere

al conciliatore di mettere a verbale un accordo raggiunto privatamente (cfr. Trezzini, op. cit., art. 208, pagg.

935-936; Honegger, in

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 8 ad art. 208). Compito del conciliatore in siffatta procedura è però solo di prendere

atto della volontà delle parti, ovvero dell’eventuale accordo raggiunto da esse.

Il conciliatore non ha invece potere decisionale e segnatamente non è di sua

competenza – così come neppure compete al giudice del merito dinanzi al quale le

parti hanno raggiunto un’intesa (art. 124 cpv. 3 CPC) – applicare l’istituto dell’art.

334.

CPC per interpretare il contenuto di un accordo transattivo non chiaro. Difficoltà

interpretative legate a siffatto accordo devono essere risolte in un nuovo

processo (Killias, in Berner

Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. 2, 2012, n. 15 ad art. 241

e sentenza citata), ciò che ha da valere anche per la questione a sapere se, in

caso di disaccordo fra le parti, l’accordo transattivo sia perfetto.

5.

In

considerazione di quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il reclamo

dev’essere respinto.

Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa

giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la

tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della

complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta

l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale

d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le

spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a carico

del reclamante, soccombente.

Avendo le

controparti inoltrato osservazioni, sebbene mediante il medesimo allegato,

vengono loro assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007).

Per i quali motivi

Pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ammissibile, il reclamo 17 dicembre 2013 di RE 1 è respinto.

2.

Le spese processuali di fr. 500.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere altresì alle controparti CO 1 e CO 2 fr. 300.- a ciascuna a titolo di

ripetibili.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di __________

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione

del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause

a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster