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Decisione

13.2013.2

Ripetibili. Rimunerazione del Patrocinatore della parte al beneficio del gratuito patrocinio. Ripetibili di impossibile incasso. Richiesta al Cantone di pagamento delle ripetibili

4 marzo 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con istanza di diffida ai debitori 8 agosto 2012 CO 1 ha chiesto di far ordine al datore di lavoro del marito, Fondazione __________, Ticino, di

trattenere dallo stipendio di RE 1 l’importo di fr. 1'000.- mensili e di riversarlo

a lei. In pari tempo ha postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’ PA 1.

L’istanza

di diffida ai debitori è stata accolta dal Pretore aggiunto con decreto

supercautelare 9 agosto 2012.

Con

osservazioni 8 ottobre 2012 RE 1 ha chiesto la reiezione dell’istanza sia in

ordine - per incompetenza del giudice adito - sia nel merito, postulando inoltre

la revoca del decreto supercautelare. Egli ha altresì chiesto di essere posto

al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’ PA 2.

Con

decisione cautelare 12 dicembre 2012 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza

di diffida ai debitori, revocato la decisione supercautelare e negato il

beneficio dell’assistenza giudiziaria a CO 1, caricandole fr. 200.- quali spese

processuali con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 1'000.- a titolo

di ripetibili. Con la medesima decisione RE 1 è stato ammesso al beneficio del

gratuito patrocinio.

B. In

data 17 dicembre 2012 l’avv. PA 2 ha inviato alla Pretura la propria nota

professionale per l’attività svolta quale patrocinatrice di RE 1, chiedendone

la tassazione. Con lettera 21 dicembre 2012 essa si è nuovamente rivolta alla

Pretura, rilevando che il pagamento delle ripetibili poste a carico di CO 1 non

erano incassabili, e ha chiesto che l’importo di fr. 1'000.- attribuitole a

titolo di ripetibili le fosse versato dallo Stato.

Con

decisione 27 dicembre 2012 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di

pagamento delle ripetibili, rilevando che non era stata comprovata in alcun

modo l’impossibilità, rispettivamente l’improbabilità di poter riscuotere dalla

controparte le surriferite ripetibili.

C. Con

reclamo 7 gennaio 2013 RE 1 chiede la riforma della decisione impugnata nel senso

di accogliere la richiesta di pagamento delle ripetibili da parte dello Stato.

La controparte e la Pretura non sono state invitate a inoltrare

osservazioni;

considerato

in diritto: 1. La decisione con la quale il Pretore aggiunto ha respinto la

richiesta di pagamento delle ripetibili da parte dello Stato è una decisione

concernente le spese giudiziarie (art. 95 e segg. CPC), anche se è stata

emanata dopo la decisione finale di merito (art. 104 cpv. 1 CPC). Giusta l’art.

110 CPC la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente

soltanto mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé era

soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 110,

pag. 447).

Nel caso

concreto, trattandosi di una procedura sommaria, il termine di impugnazione è

di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). La decisione impugnata è pervenuta alla

legale del reclamante il 28 dicembre 2012, sicché il reclamo in esame, datato 7

gennaio 2013 è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.

L’autorità competente a trattare il reclamo a titolo indipendente è la camera

competente a trattare l’impugnazione della decisione di merito, ma il gravame viene nondimeno trattato dalla terza Camera civile

in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

2. Nel

caso in esame il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta della patrocinatrice

del convenuto intesa a ottenere il pagamento delle ripetibili da parte dello

Stato, rimproverandole di non aver comprovato in alcun modo l’impossibilità

rispettivamente l’improbabilità di poter riscuotere dalla controparte le

ripetibili. Il reclamante contesta la decisione pretorile, rilevando che le

difficoltà economiche della controparte traspaiono dall’intero incarto e la

riscossione delle ripetibili risulta perlomeno improbabile, la patrocinatrice

dell’istante avendo dichiarato in occasione dell’udienza 12 dicembre 2012 che

la cliente non avrebbe potuto far fronte al pagamento delle ripetibili e il

termine assegnato con richiesta formale di pagamento essendo decorso

infruttuoso.

3. Di

principio, le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente

(art. 106 CPC). Le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (spese

ripetibili) rientrano anch’esse nel novero delle spese giudiziarie (art. 95

CPC), e sono pure ripartite secondo il medesimo principio. Per quanto ne

riguarda l’ammontare, nel Canton Ticino le ripetibili sono determinate in

applicazione del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e

di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007 (Rtar). Gioverà qui ricordare che la parte al beneficio del gratuito

patrocinio ha anch’essa diritto a un’indennità per ripetibili piena, e non solo

all’indennità ridotta prevista per i casi di assistenza giudiziaria (Bühler, Berner Kommentar, 2012, n. 62 ad

art. 122 CPC; Huber in

Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 13 ad art. 122; Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 122,

pag. 497, Rüegg, Basler Kommentar,

ZPO, 2010, n. 5-6 ad art. 122; cfr. anche Köchli

in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art.

Considerandi

122). Quando però la parte al beneficio dell’assistenza giudiziaria risultata

vincente e le sono state attribuite ripetibili, ma essa non le può riscuotere presso

la controparte, il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal

Cantone (art. 122 cpv. 2 CPC). In questi casi la remunerazione è allora stabilita

in applicazione delle pertinenti regole del diritto cantonale(Bühler, op. cit., n. 71 ad art. 122 CPC; Emmel in

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2010, n. 11 ad art.

122). Ciò rientra infatti nei diritti minimi garantiti

dall’art. 29 cpv. 3 Cost., in quanto negare l’obbligo dello Stato di remunerare

l’importo delle ripetibili non incassate, significherebbe violare il principio

costituzionale dell’equa remunerazione del legale (Messaggio 06.062

concernente il CPC, pag. 6676 ad art. 120 cpv. 2; Trezzini, op.

cit., art. 122, pag. 496-497, con rinvii; DTF 102 I 322). Di conseguenza, se alla parte al beneficio del gratuito patrocinio

è stata riconosciuta un’indennità piena che non è però riuscita ad incassare

dalla controparte, essa può chiedere al giudice di fissare l’adeguata

remunerazione. L’eventuale differenza tra siffatta rimunerazione e l’indennità

piena (che è data quando l’importo stabilito a titolo di ripetibili è superiore

all’adeguata remunerazione” riconosciuta per il gratuito patrocinio) egli potrà

però unicamente riscuoterla dalla controparte, ma non dallo Stato (Bühler, op. cit., n. 79 ad art. 122 CPC; Huber, op. cit., n. 15 ad art. 122; Trezzini, op. cit., art. 122, pag. 497; Köchli, op. cit., n. 9 ad art. 122; Rüegg, op. cit., n. 4 ad art. 122).

Così stando le cose, non v’è base legale alcuna che legittimi la

richiesta allo Stato di pagare le ripetibili che non possono essere incassate

dalla controparte. Il reclamo, infondato, deve quindi essere respinto.

4.

Nel

caso concreto la remunerazione del patrocinatore non è stata fissata nella

sentenza finale. Qualora le ripetibili attribuite al convenuto dovessero

effettivamente risultare di impossibile incasso, egli dovrà chiedere al primo giudice

di fissare il compenso dovuto al patrocinatore in un complemento alla sentenza

(Emmel in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zur ZPO, 2010, n. 14 ad art. 122). Spetta comunque alla parte al

beneficio dell’assistenza giudiziaria rendere verosimile l’impossibilità di

riscuotere le ripetibili dalla controparte. In tal senso si può pretendere che essa

avvii perlomeno la procedura d’incasso, e ciò, dandosene il caso, anche

all’estero (Bühler, op. cit. n. 65

segg. Ad art. 122 CPC; Emmel, op.

cit. n. 13 ad art. 122; Jent-Sørensen in Oberhammer,

Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 5 ad art. 122;

Huber, op. cit., n. 14 ad art. 122).

4.1

Il Pretore

aggiunto ha respinto la domanda della patrocinatrice di ottenere il pagamento

delle ripetibili dallo Stato. La decisione appare corretta, considerato che,

oltre alla mancanza della base legale, neppure è stata avviata una procedura

d’incasso nei confronti di CO 1 e non sono state rese verosimili né l’impossibilità

né la difficoltà di riscossione. Tuttavia, la decisione processuale 20 dicembre

2012.

con la quale il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta della medesima

patrocinatrice di tassare la sua nota d’onorario con la motivazione che “con

l’assegnazione delle summenzionate ripetibili i costi del convenuto per la sua

difesa sono da considerarsi coperti”, appare un po’ frettolosa. Così

facendo, si dà infatti per scontato che l’adeguato compenso del legale sia

inferiore alla somma delle ripetibili assegnate, senza però che risulti una

qualsivoglia verifica della nota professionale esposta il 17 dicembre 2012, in particolare senza che vi siano indicazioni in merito alle prestazioni riconosciute e a quelle

respinte. Dandosene il caso - e meglio qualora dovesse risultare che le

ripetibili sono di impossibile incasso - il primo giudice dovrà quindi ritornare

sulla questione. Vero è che le decisioni 12 e 20 dicembre 2012 non sono state

impugnate, ma neppure la nota professionale è stata formalmente tassata, sicché

l’ PA 2 potrà riproporre la domanda, chiedendo al giudice di fissare la

remunerazione spettantele in un complemento di sentenza.

Vista la

particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal prelievo di

spese processuali per questa decisione e non si attribuiscono ripetibili alla

controparte, la quale non ha dovuto inoltrare osservazioni.

per i quali motivi, richiamati in particolare gli

arti. 95 e segg., 110, 117 e segg., 122, 319 e 321 CPC e per le spese la LTG e

il Rtar,

pronuncia 1. Il reclamo 7 gennaio 2013 di RE 1 è respinto.

2.

Non si prelevano né tasse né spese.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo alla controparte):

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è

ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).

Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune

conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,

o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.

91.

LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate

separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92

cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il

ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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