13.2013.2
Ripetibili. Rimunerazione del Patrocinatore della parte al beneficio del gratuito patrocinio. Ripetibili di impossibile incasso. Richiesta al Cantone di pagamento delle ripetibili
4 marzo 2013Italiano10 min
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Numero d'incarto:
13.2013.2
Data decisione, Autorità:
04.03.2013, IIICC
Titolo:
Ripetibili. Rimunerazione del Patrocinatore della parte al beneficio del gratuito patrocinio. Ripetibili di impossibile incasso. Richiesta al Cantone di pagamento delle ripetibili
SPESE GIUDIZIARIE
art. 95 CPC
art. 106 CPC
Incarto n.
13.2013.2
Lugano
4 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Lardelli
segretaria:
Moresi
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2012.3442
della Pretura del Distretto di __________, promossa con istanza di diffida ai
debitori 8 agosto 2012 da
CO 1
patrocinata dall’
PA 1
contro
RE 1
patrocinato dall’
PA 2
Ed ora sul reclamo 7 gennaio 2013 di RE 1 contro la
decisione 27 dicembre 2012 con la quale il Pretore aggiunto ha respinto la sua richiesta
21 dicembre 2012 di pagamento da parte dello Stato delle ripetibili assegnategli
con decisione 12 dicembre 2012;
ritenuto
Fatti
A. Con istanza di diffida ai debitori 8 agosto 2012 CO 1 ha chiesto di far ordine al datore di lavoro del marito, Fondazione __________, Ticino, di
trattenere dallo stipendio di RE 1 l’importo di fr. 1'000.- mensili e di riversarlo
a lei. In pari tempo ha postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’ PA 1.
L’istanza
di diffida ai debitori è stata accolta dal Pretore aggiunto con decreto
supercautelare 9 agosto 2012.
Con
osservazioni 8 ottobre 2012 RE 1 ha chiesto la reiezione dell’istanza sia in
ordine - per incompetenza del giudice adito - sia nel merito, postulando inoltre
la revoca del decreto supercautelare. Egli ha altresì chiesto di essere posto
al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’ PA 2.
Con
decisione cautelare 12 dicembre 2012 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza
di diffida ai debitori, revocato la decisione supercautelare e negato il
beneficio dell’assistenza giudiziaria a CO 1, caricandole fr. 200.- quali spese
processuali con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 1'000.- a titolo
di ripetibili. Con la medesima decisione RE 1 è stato ammesso al beneficio del
gratuito patrocinio.
B. In
data 17 dicembre 2012 l’avv. PA 2 ha inviato alla Pretura la propria nota
professionale per l’attività svolta quale patrocinatrice di RE 1, chiedendone
la tassazione. Con lettera 21 dicembre 2012 essa si è nuovamente rivolta alla
Pretura, rilevando che il pagamento delle ripetibili poste a carico di CO 1 non
erano incassabili, e ha chiesto che l’importo di fr. 1'000.- attribuitole a
titolo di ripetibili le fosse versato dallo Stato.
Con
decisione 27 dicembre 2012 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di
pagamento delle ripetibili, rilevando che non era stata comprovata in alcun
modo l’impossibilità, rispettivamente l’improbabilità di poter riscuotere dalla
controparte le surriferite ripetibili.
C. Con
reclamo 7 gennaio 2013 RE 1 chiede la riforma della decisione impugnata nel senso
di accogliere la richiesta di pagamento delle ripetibili da parte dello Stato.
La controparte e la Pretura non sono state invitate a inoltrare
osservazioni;
considerato
in diritto: 1. La decisione con la quale il Pretore aggiunto ha respinto la
richiesta di pagamento delle ripetibili da parte dello Stato è una decisione
concernente le spese giudiziarie (art. 95 e segg. CPC), anche se è stata
emanata dopo la decisione finale di merito (art. 104 cpv. 1 CPC). Giusta l’art.
110 CPC la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente
soltanto mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé era
soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 110,
pag. 447).
Nel caso
concreto, trattandosi di una procedura sommaria, il termine di impugnazione è
di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). La decisione impugnata è pervenuta alla
legale del reclamante il 28 dicembre 2012, sicché il reclamo in esame, datato 7
gennaio 2013 è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.
L’autorità competente a trattare il reclamo a titolo indipendente è la camera
competente a trattare l’impugnazione della decisione di merito, ma il gravame viene nondimeno trattato dalla terza Camera civile
in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
2. Nel
caso in esame il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta della patrocinatrice
del convenuto intesa a ottenere il pagamento delle ripetibili da parte dello
Stato, rimproverandole di non aver comprovato in alcun modo l’impossibilità
rispettivamente l’improbabilità di poter riscuotere dalla controparte le
ripetibili. Il reclamante contesta la decisione pretorile, rilevando che le
difficoltà economiche della controparte traspaiono dall’intero incarto e la
riscossione delle ripetibili risulta perlomeno improbabile, la patrocinatrice
dell’istante avendo dichiarato in occasione dell’udienza 12 dicembre 2012 che
la cliente non avrebbe potuto far fronte al pagamento delle ripetibili e il
termine assegnato con richiesta formale di pagamento essendo decorso
infruttuoso.
3. Di
principio, le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente
(art. 106 CPC). Le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (spese
ripetibili) rientrano anch’esse nel novero delle spese giudiziarie (art. 95
CPC), e sono pure ripartite secondo il medesimo principio. Per quanto ne
riguarda l’ammontare, nel Canton Ticino le ripetibili sono determinate in
applicazione del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre
2007 (Rtar). Gioverà qui ricordare che la parte al beneficio del gratuito
patrocinio ha anch’essa diritto a un’indennità per ripetibili piena, e non solo
all’indennità ridotta prevista per i casi di assistenza giudiziaria (Bühler, Berner Kommentar, 2012, n. 62 ad
art. 122 CPC; Huber in
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 13 ad art. 122; Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 122,
pag. 497, Rüegg, Basler Kommentar,
ZPO, 2010, n. 5-6 ad art. 122; cfr. anche Köchli
in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art.
Considerandi
122). Quando però la parte al beneficio dell’assistenza giudiziaria risultata
vincente e le sono state attribuite ripetibili, ma essa non le può riscuotere presso
la controparte, il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal
Cantone (art. 122 cpv. 2 CPC). In questi casi la remunerazione è allora stabilita
in applicazione delle pertinenti regole del diritto cantonale(Bühler, op. cit., n. 71 ad art. 122 CPC; Emmel in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2010, n. 11 ad art.
122). Ciò rientra infatti nei diritti minimi garantiti
dall’art. 29 cpv. 3 Cost., in quanto negare l’obbligo dello Stato di remunerare
l’importo delle ripetibili non incassate, significherebbe violare il principio
costituzionale dell’equa remunerazione del legale (Messaggio 06.062
concernente il CPC, pag. 6676 ad art. 120 cpv. 2; Trezzini, op.
cit., art. 122, pag. 496-497, con rinvii; DTF 102 I 322). Di conseguenza, se alla parte al beneficio del gratuito patrocinio
è stata riconosciuta un’indennità piena che non è però riuscita ad incassare
dalla controparte, essa può chiedere al giudice di fissare l’adeguata
remunerazione. L’eventuale differenza tra siffatta rimunerazione e l’indennità
piena (che è data quando l’importo stabilito a titolo di ripetibili è superiore
all’adeguata remunerazione” riconosciuta per il gratuito patrocinio) egli potrà
però unicamente riscuoterla dalla controparte, ma non dallo Stato (Bühler, op. cit., n. 79 ad art. 122 CPC; Huber, op. cit., n. 15 ad art. 122; Trezzini, op. cit., art. 122, pag. 497; Köchli, op. cit., n. 9 ad art. 122; Rüegg, op. cit., n. 4 ad art. 122).
Così stando le cose, non v’è base legale alcuna che legittimi la
richiesta allo Stato di pagare le ripetibili che non possono essere incassate
dalla controparte. Il reclamo, infondato, deve quindi essere respinto.
4.
Nel
caso concreto la remunerazione del patrocinatore non è stata fissata nella
sentenza finale. Qualora le ripetibili attribuite al convenuto dovessero
effettivamente risultare di impossibile incasso, egli dovrà chiedere al primo giudice
di fissare il compenso dovuto al patrocinatore in un complemento alla sentenza
(Emmel in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur ZPO, 2010, n. 14 ad art. 122). Spetta comunque alla parte al
beneficio dell’assistenza giudiziaria rendere verosimile l’impossibilità di
riscuotere le ripetibili dalla controparte. In tal senso si può pretendere che essa
avvii perlomeno la procedura d’incasso, e ciò, dandosene il caso, anche
all’estero (Bühler, op. cit. n. 65
segg. Ad art. 122 CPC; Emmel, op.
cit. n. 13 ad art. 122; Jent-Sørensen in Oberhammer,
Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 5 ad art. 122;
Huber, op. cit., n. 14 ad art. 122).
4.1
Il Pretore
aggiunto ha respinto la domanda della patrocinatrice di ottenere il pagamento
delle ripetibili dallo Stato. La decisione appare corretta, considerato che,
oltre alla mancanza della base legale, neppure è stata avviata una procedura
d’incasso nei confronti di CO 1 e non sono state rese verosimili né l’impossibilità
né la difficoltà di riscossione. Tuttavia, la decisione processuale 20 dicembre
2012.
con la quale il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta della medesima
patrocinatrice di tassare la sua nota d’onorario con la motivazione che “con
l’assegnazione delle summenzionate ripetibili i costi del convenuto per la sua
difesa sono da considerarsi coperti”, appare un po’ frettolosa. Così
facendo, si dà infatti per scontato che l’adeguato compenso del legale sia
inferiore alla somma delle ripetibili assegnate, senza però che risulti una
qualsivoglia verifica della nota professionale esposta il 17 dicembre 2012, in particolare senza che vi siano indicazioni in merito alle prestazioni riconosciute e a quelle
respinte. Dandosene il caso - e meglio qualora dovesse risultare che le
ripetibili sono di impossibile incasso - il primo giudice dovrà quindi ritornare
sulla questione. Vero è che le decisioni 12 e 20 dicembre 2012 non sono state
impugnate, ma neppure la nota professionale è stata formalmente tassata, sicché
l’ PA 2 potrà riproporre la domanda, chiedendo al giudice di fissare la
remunerazione spettantele in un complemento di sentenza.
Vista la
particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal prelievo di
spese processuali per questa decisione e non si attribuiscono ripetibili alla
controparte, la quale non ha dovuto inoltrare osservazioni.
per i quali motivi, richiamati in particolare gli
arti. 95 e segg., 110, 117 e segg., 122, 319 e 321 CPC e per le spese la LTG e
il Rtar,
pronuncia 1. Il reclamo 7 gennaio 2013 di RE 1 è respinto.
2.
Non si prelevano né tasse né spese.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo alla controparte):
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è
ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).
Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune
conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,
o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.
91.
LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92
cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il
ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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