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Decisione

13.2013.23

Impugnabilità del decreto di stralcio a seguito di transazione

25 aprile 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i vizi propri del contratto innominato che sta alla base della transazione, in

particolare i vizi del consenso oppure la nullità ex art. 20 CO, mentre non

potrà essere utilizzata tale via per semplicemente riesaminare i punti

disciplinati dalla transazione (cfr. Trezzini,

op. cit., art. 241, pagg. 1066-1067);

che, avendo

la reclamante chiesto che “le spese e le tasse vengano poste totalmente a

carico della parte convenuta” (reclamo, pag. 2), il gravame in questione è palesemente

volto al riesame di uno dei punti disciplinati nella transazione, ovvero, nello

specifico, la pattuizione in materia di spese;

che, di

conseguenza, in assenza dei motivi di revisione ex art. 328 cpv. 1 lett. c CPC,

il gravame in oggetto non può essere neppure considerato come una domanda di

revisione, ragione per cui non va trasmesso per competenza al Giudice di pace;

che, per

quanto attiene infine alla richiesta “che si proceda, come

concordato, allo spostamento dell’albero, senza ulteriori indugi” (reclamo,

pag. 2), la reclamante chiede in sostanza l’esecuzione della transazione

giudiziaria, compito che tuttavia non compete a questa Camera, bensì al giudice

dell’esecuzione giusta gli art. 335 e segg. CPC, motivo per cui anche sotto

questo profilo il gravame è da ritenersi inammissibile;

che,

comunque sia, la suddetta domanda risulta pure prematura, la controparte avendo

tempo sino al 31 maggio 2013 per adempiere a quanto convenuto nella transazione

giudiziaria (cfr. verbale d’udienza 1° febbraio 2013);

che le

spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC), sicché sarebbero da

porre a carico della reclamante;

che,

tuttavia, rilevata la particolarità della fattispecie e il fatto che la

reclamante non è assistita da un legale, eccezionalmente si prescinde dal porre

Considerandi

gli oneri processuali a suo carico;

che, non

avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano

ripetibili;

Per i quali motivi

Pronuncia: 1. Il

“reclamo” 7 febbraio 2013 di RE 1 è inammissibile.

2.

Non si

prelevano spese processuali.

3.

Notificazione:

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Comunicazione

alla Giudicatura di pace di __________.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione

del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause

a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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