13.2013.23
Impugnabilità del decreto di stralcio a seguito di transazione
25 aprile 2013Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
13.2013.23
Data decisione, Autorità:
25.04.2013, IIICC
Titolo:
Impugnabilità del decreto di stralcio a seguito di transazione
RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
art. 110 CPC
art. 328 CPC
Incarto n.
13.2013.23
Lugano
25 aprile
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della terza Camera civile
del Tribunale d'appello
sedente quale giudice unico per statuire nella causa
inc. n. 06/2012 della Giudicatura di pace di __________ promossa con istanza di
conciliazione 18 novembre 2012 da
RE 1
contro
Comunione ereditaria fu __________ composta dagli eredi
CO 1 ,
CO 2 ,
CO 3 ,
CO 4
e ora
sul “reclamo” 7 febbraio 2013 di RE 1 contro il verbale di udienza 1° febbraio
2013;
ritenuto
in fatto: che
con istanza di conciliazione 18 novembre 2012 – poi completata su richiesta del
giudice ex art. 132 CPC – RE 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di __________
di convenire in causa la Comunione ereditaria fu __________, composta dagli
eredi CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4, al fine di discutere in merito allo spostamento
di un albero, piantato sul fondo di proprietà della CE fu __________, che non
rispetterebbe la distanza minima dal confine del mappale di proprietà di RE 1;
che
in occasione dell’udienza 1° febbraio 2013 le parti hanno sottoscritto dinanzi
al Giudice di pace la seguente transazione:
“La parte convenuta si impegna a:
spostare l’albero (tiglio) rispettando la distanza minima dal condine
[recte: confine] dal fondo n. __________ RFD __________, di proprietà RE 1,
entro il termine il 31 maggio 2013.
Tasse e spese Fr. 100.00 a carico della parte attrice
(verbale di udienza 1° febbraio 2013);
che con
“reclamo” 7 febbraio 2013 RE 1 si aggrava contro quanto stabilito nel predetto
verbale, chiedendo che “le spese e le tasse vengano poste totalmente a
carico della parte convenuta e che si proceda, come concordato, allo
spostamento dell’albero, senza ulteriori indugi” (“reclamo”, pag. 2);
che
l’atto non è stato intimato a controparte per osservazioni;
considerato
in diritto: che
la reclamante si duole anzitutto del fatto che le tasse e le spese di fr. 100.-
sono state poste a suo carico;
che, giusta
l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo
indipendente soltanto mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in
sé era soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini,
CPC Comm., 2010, art. 110, pag. 447);
che
l’autorità competente a trattare il reclamo a titolo indipendente è la camera
competente a trattare l’impugnazione della decisione di merito;
che il
gravame viene nondimeno trattato dalla terza Camera civile in applicazione
dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;
che, nel
caso concreto, la controversia è retta dalla procedura ordinaria, sicché il
termine di impugnazione della decisione in materia di spese è di 30 giorni
(art. 321 cpv. 1 CPC);
che la
reclamante ha ricevuto il verbale di udienza 1° febbraio 2013 – contenente la
querelata attribuzione delle tasse e spese di giustizia – brevi manu al
termine dell’udienza, sicché il gravame in esame, rimesso alla posta l’8
febbraio 2013, è tempestivo e da questo punto di vista
ammissibile;
che il
“reclamo” in oggetto, a ben vedere, non è in realtà diretto contro una
decisione in materia di spese stabilita dal giudice a’ sensi degli art. 104 e
segg. CPC, bensì contro la pattuizione delle parti inerente l’attribuzione delle
spese della procedura di conciliazione, contenuta nella transazione giudiziaria
di cui al verbale di udienza 1° febbraio 2013;
che la
transazione – compresa ogni singola pattuizione ivi contenuta – ha l’effetto di
una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC) e può pertanto essere
impugnata soltanto con una domanda di revisione (Trezzini, op. cit., art. 241, pag. 1066) da inoltrare al
giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza (cfr. art. 328 cpv. 1 CPC);
che,
vertendo in fin dei conti su una pattuizione in materia di spese ex art. 109
CPC anziché su una decisione in materia di spese ex art. 104 CPC, il “reclamo” in
oggetto deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile;
che si
pone tuttavia la questione a sapere se il gravame possa essere considerato alla
stregua di una domanda di revisione, la quale, in tale evenienza, andrebbe
trasmessa per competenza al Giudice di pace del circolo di __________;
che mediante
domanda di revisione la parte interessata può far valere segnatamente
l’inefficacia di una transazione giudiziaria (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC), invocando
Fatti
i vizi propri del contratto innominato che sta alla base della transazione, in
particolare i vizi del consenso oppure la nullità ex art. 20 CO, mentre non
potrà essere utilizzata tale via per semplicemente riesaminare i punti
disciplinati dalla transazione (cfr. Trezzini,
op. cit., art. 241, pagg. 1066-1067);
che, avendo
la reclamante chiesto che “le spese e le tasse vengano poste totalmente a
carico della parte convenuta” (reclamo, pag. 2), il gravame in questione è palesemente
volto al riesame di uno dei punti disciplinati nella transazione, ovvero, nello
specifico, la pattuizione in materia di spese;
che, di
conseguenza, in assenza dei motivi di revisione ex art. 328 cpv. 1 lett. c CPC,
il gravame in oggetto non può essere neppure considerato come una domanda di
revisione, ragione per cui non va trasmesso per competenza al Giudice di pace;
che, per
quanto attiene infine alla richiesta “che si proceda, come
concordato, allo spostamento dell’albero, senza ulteriori indugi” (reclamo,
pag. 2), la reclamante chiede in sostanza l’esecuzione della transazione
giudiziaria, compito che tuttavia non compete a questa Camera, bensì al giudice
dell’esecuzione giusta gli art. 335 e segg. CPC, motivo per cui anche sotto
questo profilo il gravame è da ritenersi inammissibile;
che,
comunque sia, la suddetta domanda risulta pure prematura, la controparte avendo
tempo sino al 31 maggio 2013 per adempiere a quanto convenuto nella transazione
giudiziaria (cfr. verbale d’udienza 1° febbraio 2013);
che le
spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC), sicché sarebbero da
porre a carico della reclamante;
che,
tuttavia, rilevata la particolarità della fattispecie e il fatto che la
reclamante non è assistita da un legale, eccezionalmente si prescinde dal porre
Considerandi
gli oneri processuali a suo carico;
che, non
avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano
ripetibili;
Per i quali motivi
Pronuncia: 1. Il
“reclamo” 7 febbraio 2013 di RE 1 è inammissibile.
2.
Non si
prelevano spese processuali.
3.
Notificazione:
-
-
-
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di __________.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause
a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster