13.2013.8
Rischio di pregiudizio difficilmente riparabile in relazione a un'ordinanza che autorizza il perito giudiziario ad acquisire agli atti ulteriori documenti per allestire la perizia
20 marzo 2013Italiano9 min
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Numero d'incarto:
13.2013.8
Data decisione, Autorità:
20.03.2013, IIICC
Titolo:
Rischio di pregiudizio difficilmente riparabile in relazione a un'ordinanza che autorizza il perito giudiziario ad acquisire agli atti ulteriori documenti per allestire la perizia
PERIZIA
art. 185 CPC
art. 319 CPC
Incarto n.
13.2013.8
13.2013.32
Lugano
20 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Lardelli
vicecancelliere:
Cortese
sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2012.20
della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con istanza di
provvedimenti cautelari (assunzione di prova a titolo cautelare) 8 giugno 2012
da
CO 1
patrocinata dall’
PA 2
contro
RE 1
patrocinata dall’
PA 1
E ora sul reclamo 18 gennaio 2013 della parte
convenuta contro le decisioni 7 gennaio 2013 con la quale il Pretore ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per produrre alla Pretura la documentazione
richiesta dal perito, rispettivamente per rispondere alla domanda formulata
dallo stesso, rispettivamente 14 gennaio 2013 con la quale ha autorizzato il
perito a reperire lui stesso la documentazione fotografica di cui necessitava;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza di provvedimenti cautelari 8 giugno 2012 CO 1 ha convenuto in giudizio la RE 1 chiedendo l’assunzione di una prova a futura memoria ai sensi
dell’art. 158 CPC in merito alle opere da quest’ultima eseguita, e meglio la
copertura (tetto) dell’immobile sito sul mappale n. __________ RFD di __________.
In
occasione dell’udienza di discussione 6 agosto 2012 la parte convenuta non si è
opposta alla domanda, impregiudicata la possibilità di far valere in sede di
merito ogni ragione ed eccezione.
B. Con
decisione 9 agosto 2012 il Pretore ha designato __________ quale perito
giudiziario, sottoponendogli i quesiti peritali, assegnandoli un termine di 15
giorni per allestire il preventivo delle presumibili spese di perizia. Egli ha
pure avvertito il perito che, se “… desidera far capo ad altra documentazione (in
possesso delle parti o di terzi), oppure desidera informazioni complementari
(dalle parti o da terzi), deve rivolgersi a questo giudice chiedendo di venire
autorizzato ad assumere quelle informazioni e quegli elementi di fatto che non
si trovano agli atti di causa”.
Con
scritto 24 ottobre 2012 il perito ha inviato il preventivo per l’anticipo delle
spese peritali, anticipo che è stato versato dalla parte istante.
C. Con
lettera 31 dicembre 2012 il perito ha chiesto al Pretore la produzione dalle
parti di ulteriore documentazione, nonché il chiarimento di alcuni punti
incerti da lui ritenuti “di basilare importanza” per “allestire la
perizia nel migliore dei modi”.
Con decisione
7 gennaio 2013 il Pretore ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per
produrre alla Pretura la documentazione richiesta dal perito, rispettivamente
per rispondere alla domanda formulata dallo stesso.
D. Con
lettera 14 gennaio 2013 il perito ha informato il Pretore di necessitare di una
documentazione fotografica dello svolgimento dei lavori di carpenteria, quale
certificato dei lavori svolti per meglio comprendere le varie fasi esecutive,
forniture supplementari e quale teste per le stratigrafie dei vari tetti.
Con
decisione 14 gennaio 2013 il Pretore ha autorizzato il perito a reperire lui
stesso la documentazione fotografica richiesta, ordinandogli di trasmetterne
copia alla Pretura e di annetterla al proprio referto.
E. Con
reclamo 18 gennaio 2013 la RE 1 si aggrava contro le decisioni 7 e 14 gennaio
2013, chiedendone la riforma nel senso di annullarle e di rinviare l’incarto al
Pretore affinché citi le parti ad un’udienza per incombenti.
Il
reclamo non è stato notificato alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. Le decisioni 7 e 14 gennaio 2013 sono entrambe delle disposizioni
ordinatorie processuali, le quali, in applicazione dei combinati art. 319
lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, sono impugnabili
con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello.
Nel caso
concreto le decisioni sono pervenute al legale di parte convenuta al più presto
l’8 rispettivamente il 15 gennaio 2013, sicché il gravame qui in esame, datato 18
gennaio 2013, è tempestivo, e da questo punto di vista ammissibile.
2. Trattandosi
di due diverse decisioni, la reclamante avrebbe dovuto impugnarle con due
gravami distinti, ma si prescinde eccezionalmente dall’ordinare la disgiunzione
dei reclami, i medesimi potendo essere esaminati congiuntamente per i motivi
qui di seguito esposti.
3. Il
CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto
l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente
previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile
soltanto quando v’è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile
(cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche
mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal
reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio,
l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319,
pag. 1407).
3.1 Il CPC non
prevede espressamente l’impugnabilità delle decisioni in esame. Pertanto, nel
caso concreto la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile.
3.2 In
conformità al principio di celerità perseguito dal nuovo Codice di procedura
civile (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006,
pag. 6602 e segg.), nel caso dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC occorre
ritenere dato un pregiudizio difficilmente riparabile tanto in presenza
di un pregiudizio giuridico, quanto in presenza di un pregiudizio di fatto. Determinante
non è però la natura del pregiudizio, bensì la sua rilevanza nel processo, che
dev’essere esaminata in concomitanza con la censura di errata applicazione del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e/o l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b). Inoltre il pregiudizio deve essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter – interamente o
parzialmente – essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole. In altre parole, le altre decisioni e le disposizioni
ordinatorie devono pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in
relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio
successivamente e che non è suscettibile di essere modificato mediante la
decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere
esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla
luce del principio di celerità perseguito dal CPC, ponderando il rischio di
generare il pregiudizio, la difficoltà nel ripararlo e le sue conseguenze sul
procedimento.
3.3 Nel caso in
rassegna la reclamante individua il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile
da una parte nel fatto che “la perizia prova a futura memoria avverrebbe
sulla base di documenti non sottoposti al contraddittorio” e dall’altra nel
pericolo di “influenzare il perito” (reclamo, pag. 4).
Per
quanto concerne la possibilità di prendere posizione sulla documentazione
richiesta dal perito e di esprimersi sul contenuto e la portata della medesima,
si rileva che la stessa sarà versata agli atti (ordinanza 7 gennaio 2013), così
come sarà agli atti la documentazione fotografica reperita direttamente dal
perito (ordinanza 14 gennaio 2013). Le parti avranno quindi la possibilità di
esaminare i nuovi documenti e, se del caso, esprimersi sugli stessi. Qualora
ciò non fosse il caso prima dell’allestimento della perizia, le parti avranno
comunque la possibilità di chiedere la delucidazione o il completamento della
perizia
in conformità all’art. 187 cpv. 4 CPC, dove potranno prendere posizione anche sui
nuovi documenti, salvaguardando così il loro diritto di essere sentite.
Non è poi
dato di comprendere in qual modo la ulteriore documentazione, ritenuta
necessaria dal perito per meglio valutare lo stato dell’opera oggetto di lite e
quindi per poter rispondere in modo più completo e preciso possibile ai quesiti
sottopostigli dal Pretore, sia atta a influenzare lo stesso perito per il fatto
che non è stata preventivamente sottoposta al contraddittorio.
In
concreto il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile non è quindi dato
e il gravame dev’essere dichiarato inammissibile.
4. Le
spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)
entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di
giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della
complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta
l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale
d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto,
le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a
carico della reclamante, soccombente.
Non si
assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto inoltrare osservazioni.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il
reclamo 18 gennaio 2013 della RE 1 è inammissibile.
2. Le
spese processuali di fr. 500.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo
carico.
3. Notificazione
(unitamente al reclamo 18 gennaio 2013 alla controparte):
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di __________
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause
a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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