Lexipedia

Decisione

13.2013.92

Reclamo in materia di spese. Dispositivo contenuto in una disposizione ordinatoria processuale

12 novembre 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza del 31

gennaio 2013 le parti hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni,

ciascuna notificando i mezzi di prova. Per quanto qui di rilievo, CO 1 ha – fra

l’altro – chiesto l’allestimento di una perizia riferita agli interventi

progettati e realizzati e all’onorario dovutogli, prova che il Pretore ha

ammesso con disposizione ordinatoria processuale 23 luglio 2013 assegnandogli

30 giorni per trasmettere i quesiti peritali. Con disposizione ordinatoria

processuale 5 agosto 2013 il Pretore ha dichiarato inammissibili due quesiti

peritali che RE 1 aveva nel frattempo a sua volta formulato.

Il 2 settembre 2013 l’attore

ha presentato al Pretore il proprio quesito peritale. Il 17 settembre 2013 il

Considerandi

convenuto vi ha di nuovo opposto cinque quesiti peritali, avversati dal

procedente poiché inammissibili.

C. Con decisione 7

ottobre 2013, accolta la domanda peritale presentata dall’attore in quanto

chiara e rilevante ai fini del giudizio (dispositivo n. 1), il Pretore ha

evidenziato come le cinque contro domande del convenuto fossero di difficile

comprensione e senza attinenza con il quesito di controparte. Il primo giudice

le ha di conseguenza respinte e stralciate (dispositivo n. 2), rinviando in una

secondo tempo la designazione del perito (dispositivo n. 3). Nel contempo il

Pretore ha caricato al convenuto una tassa di giustizia di fr. 100.– e le

spese, oltre a fr. 200.– di ripetibili da rifondere all’attore (dispositivo n.

4).

D. Con reclamo 22 ottobre

2013.

il convenuto impugna la decisione 7 ottobre 2013 limitatamente al

Dispositivo

dispositivo sulle spese e le ripetibili, che chiede di annullare. Con istanza 9

novembre 2013 egli domanda poi il beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio, richiesta che ha completato con documenti il 29 novembre e

il 18 dicembre 2013, e ancora il 27 gennaio 2014.

Con osservazioni 20

ottobre 2014 l’attore propone la reiezione del reclamo.

in diritto: 1. L’art. 110 CPC dispone che

la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto

mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad

appello oppure reclamo (Trezzini

in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, art. 110, pag. 447). Essendo

l’impugnazione diretta contro il dispositivo sulle spese e ripetibili contenuto

in una disposizione ordinatoria processuale, la trattazione del reclamo rientra

nella competenza della terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG) mentre

il termine di impugnazione è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

Il giudizio impugnato,

notificato il 10 ottobre 2013, è pervenuto al reclamante il 15 ottobre 2013.

Rimesso alla posta il giorno 23 ottobre (timbro sulla busta originale d’invio),

il gravame è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile. Per effetto

dell’art. 142 cpv. 3 CPC ciò vale pure per le osservazioni spedite lunedì 20

ottobre 2014 a fronte di un reclamo ricevuto giovedì 9 ottobre 2014.

2. Per l’art. 320 CPC,

con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett.

a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). In concreto il

reclamante contesta la sua condanna al pagamento della tassa di giustizia di

fr. 100.– e delle spese, oltre che delle ripetibili di fr. 200.– dovute alla

controparte. Oltre che arbitraria in quanto lesiva all’art. 104 CPC, quel

pronunciato non poggiava nemmeno sull’art. 108 CPC (reclamo, pag. 3 n. 4).

3. Il reclamante

afferma invero di avere a sua volta – con la domanda riconvenzionale – postulato

l’esecuzione di una perizia (reclamo, pag. 2 n. 2). La questione – a ben vedere

dubbia giacché a prima vista nulla sembra emergere dal dibattimento del 31

gennaio 2013 (verbale, pag. 9, 15 e 17) – non merita tuttavia disamina visto

che egli non contesta “la decisione di merito del pretore” (reclamo,

pag. 2 n. 3 prima frase) nella misura in cui le sue “cinque domande peritali”

sono state respinte (decisione impugnata, dispositivo n. 2). Parimenti irrilevanti

pure le considerazioni circa una sua impossibilità ad impugnare la disposizione

ordinatoria processuale come tale (reclamo, pag. 2 n. 3).

4. Giusta l’art. 104

cpv. 1 CPC il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella

decisione finale. In caso di decisione incidentale (art. 237 CPC) possono

essere ripartite le spese giudiziarie insorte fino a tal momento (art. 104 cpv.

2 CPC). Si tratta in linea di massima di spese processuali dovute a terzi (art.

95 cpv. 2 lett. c a e CPC), determinabili e fatturabili separatamente, e che di

per sé non rientrano fra gli esborsi forfettari prelevati e dovuti allo Stato

in relazione al procedimento giudiziario come tale (art. 95 cpv. 2 lett. b CPC)

(tappy in Bohnet/Haldy/Jeandin/

Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 13 e 15 segg. ad art. 95; Sterchi in Berner Kommentar, ZPO, vol.

I, 2012, n. 1 e 7 ad art. 104; Schmid in

Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 13 ad art. 95). Per le

ripetibili si potranno considerare le spese necessarie (art. 95 cpv. 3 lett. a

CPC) e quelle di rappresentanza (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC) se individuabili (Sterchi, op. cit., n. 8 ad art. 104).

Nondimeno, le disposizione

ordinatorie processuali vanno distinte dal concetto di decisione incidentale

secondo l’art. 237 CPC (art. 308 cpv. 1 lett. a e 319 lett. a CPC in

contrapposizione con l’art. 319 lett. b CPC; Naegeli/Mayhall

in Oberhammer/Domej/ Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 2 e 4 ad art. 237; Staehelin in

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2a ed., 2013, n. 8

ad art. 237) e, di regola, prescindono dall'assegnazione e ripartizione di

spese e ripetibili (Schmid, op.

cit., n. 4 ad art. 104; Trezzini, op.

cit., art. 104, pag. 427 in fondo; Sterchi,

op. cit., n. 9 ad art. 95 e n. 4 ad art. 104).

Giova infine ricordare che

eventuali spese giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha causate (art.

108 CPC). Al riguardo non basta tuttavia che il giudice motivi la tipologia del

comportamento che ha generato questi costi, ma deve specificare e quantificare

la misura delle stesse (Trezzini, op.

cit., art. 108, pag. 445 verso il basso).

5. Già si è detto che

la decisione impugnata è una disposizione ordinatoria processuale di modo che,

come tale, sembra ostare ad un pronunciato sulle spese e ripetibili. Non vi

sono poi indicazioni per ritenere che la “tassa di giustizia di fr. 100.– e

le spese della presente ordinanza” siano da intendere quali spese processuali

straordinarie ed indipendenti non comprese nell’importo forfettario prelevato

per l’intero procedimento. Nemmeno vi sono indizi per valutare, a questo

stadio, la pertinenza e l’entità delle ripetibili riconosciute all’attore per fr.

200.–. Non solo. Il Pretore ha di fatto respinto le cinque “domande” presentate

il 17 settembre 2013 dal convenuto poiché “del tutto indipendenti e slegate

da quella formulata dall’attore e come tali non possono rientrare in

quelle ammissibili a garanzia dell’assunzione in contraddittorio di una

prova offerta da controparte”, stralciandole di conseguenza (decisione

impugnata, pag. 2 in alto), ciò che non basta per ipotizzare che il Pretore

abbia così voluto porre a carico del convenuto delle spese e delle ripetibili causate

inutilmente. E la fattispecie di cui all’art. 108 CPC non può ritenersi

realizzata per la prima volta in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC).

Ciò detto, in assenza dei motivi

che hanno indotto il Pretore a disporre la condanna del convenuto al pagamento

di spese giudiziarie pendente la vertenza giudiziaria e nel contesto di una disposizione

ordinatoria processuale, in parziale accoglimento del reclamo il dispositivo n.

4 della decisione 7 ottobre 2013 è quindi annullato e l'incarto rinviato al

Pretore affinché si determini nuovamente (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).

6. Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 200.– (art. 14 LTG), sono a carico dell’attore

che, avendo resistito al reclamo, risulta soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Al

reclamante non si assegnano indennità giusta l’art. 95 cpv. 2 lett. c CPC (reclamo,

pag. 3 dispositivo n. 2). In effetti l’indennità d’inconvenienza è riconosciuta

solo in casi motivati (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_355/ 2013 del 22

ottobre 2013 consid. 4.2 con rinvii,5D_229/2011 del 16 aprile 2012 consid.

3.3), requisito che non è soddisfatto per il semplice fatto di “aver dovuto

far capo a consulenze professionale”. E nulla è chiesto a titolo di spese

necessarie (art. 95 cpv. 3 let. a CPC). Non dovendo sopportare oneri di

giudizio, la richiesta di assistenza giudiziaria (sopra, consid. D) presentata dal

reclamante dopo la 1a richiesta

di anticipo spese deve essere dichiarata priva d’oggetto.

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 22 ottobre 2013 di RE 1 è parzialmente accolto. Di

conseguenza, il dispositivo n. 4 della decisione 7 ottobre 2013 della Pretura

del Distretto di Lugano, Sezione 3 (inc. SE.2012.317) è annullato e l’incarto rinviato

al Pretore per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

2. La

domanda di assistenza giudiziaria 9 novembre 2013 di RE 1 è priva d’oggetto.

3. Le

spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano

indennità.

4. Notificazione:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).