13.2013.92
Reclamo in materia di spese. Dispositivo contenuto in una disposizione ordinatoria processuale
12 novembre 2014Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2013.92
Lugano
12 novembre 2014/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Lardelli
e Celio
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2012.317 (azione creditoria con domanda
riconvenzionale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 21 agosto 2012 da
CO
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
RE
1
e ora sul reclamo 22
ottobre 2013 di RE 1 avverso la decisione 7 ottobre 2013 con cui il Pretore,
determinatosi sull’ammissione dei quesiti peritali, ha addossato al convenuto spese
processuali e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. In forza dell’autorizzazione
ad agire 9 luglio 2012, con petizione 21 agosto 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, rivendicando il pagamento di una
mercede di fr. 22'464.– oltre accessori, spese della procedura di conciliazione
e preliminari, chiedendo altresì il rigetto definitivo dell’opposizione al relativo
precetto esecutivo, per prestazioni eseguite in veste di architetto.
Con memoriale 21 settembre
2012 RE 1 vi si è opposto chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento di
fr. 24'000.– oltre interessi e spese. Dopo la sospensione della causa dal 24
settembre al 12 novembre 2012, con osservazioni 13 dicembre 2012 CO 1 ha poi avversato
la domanda riconvenzionale, di cui ha postulato la reiezione.
Fatti
B. All’udienza del 31
gennaio 2013 le parti hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni,
ciascuna notificando i mezzi di prova. Per quanto qui di rilievo, CO 1 ha – fra
l’altro – chiesto l’allestimento di una perizia riferita agli interventi
progettati e realizzati e all’onorario dovutogli, prova che il Pretore ha
ammesso con disposizione ordinatoria processuale 23 luglio 2013 assegnandogli
30 giorni per trasmettere i quesiti peritali. Con disposizione ordinatoria
processuale 5 agosto 2013 il Pretore ha dichiarato inammissibili due quesiti
peritali che RE 1 aveva nel frattempo a sua volta formulato.
Il 2 settembre 2013 l’attore
ha presentato al Pretore il proprio quesito peritale. Il 17 settembre 2013 il
Considerandi
convenuto vi ha di nuovo opposto cinque quesiti peritali, avversati dal
procedente poiché inammissibili.
C. Con decisione 7
ottobre 2013, accolta la domanda peritale presentata dall’attore in quanto
chiara e rilevante ai fini del giudizio (dispositivo n. 1), il Pretore ha
evidenziato come le cinque contro domande del convenuto fossero di difficile
comprensione e senza attinenza con il quesito di controparte. Il primo giudice
le ha di conseguenza respinte e stralciate (dispositivo n. 2), rinviando in una
secondo tempo la designazione del perito (dispositivo n. 3). Nel contempo il
Pretore ha caricato al convenuto una tassa di giustizia di fr. 100.– e le
spese, oltre a fr. 200.– di ripetibili da rifondere all’attore (dispositivo n.
4).
D. Con reclamo 22 ottobre
2013.
il convenuto impugna la decisione 7 ottobre 2013 limitatamente al
Dispositivo
dispositivo sulle spese e le ripetibili, che chiede di annullare. Con istanza 9
novembre 2013 egli domanda poi il beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio, richiesta che ha completato con documenti il 29 novembre e
il 18 dicembre 2013, e ancora il 27 gennaio 2014.
Con osservazioni 20
ottobre 2014 l’attore propone la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. L’art. 110 CPC dispone che
la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto
mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad
appello oppure reclamo (Trezzini
in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, art. 110, pag. 447). Essendo
l’impugnazione diretta contro il dispositivo sulle spese e ripetibili contenuto
in una disposizione ordinatoria processuale, la trattazione del reclamo rientra
nella competenza della terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG) mentre
il termine di impugnazione è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
Il giudizio impugnato,
notificato il 10 ottobre 2013, è pervenuto al reclamante il 15 ottobre 2013.
Rimesso alla posta il giorno 23 ottobre (timbro sulla busta originale d’invio),
il gravame è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile. Per effetto
dell’art. 142 cpv. 3 CPC ciò vale pure per le osservazioni spedite lunedì 20
ottobre 2014 a fronte di un reclamo ricevuto giovedì 9 ottobre 2014.
2. Per l’art. 320 CPC,
con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett.
a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). In concreto il
reclamante contesta la sua condanna al pagamento della tassa di giustizia di
fr. 100.– e delle spese, oltre che delle ripetibili di fr. 200.– dovute alla
controparte. Oltre che arbitraria in quanto lesiva all’art. 104 CPC, quel
pronunciato non poggiava nemmeno sull’art. 108 CPC (reclamo, pag. 3 n. 4).
3. Il reclamante
afferma invero di avere a sua volta – con la domanda riconvenzionale – postulato
l’esecuzione di una perizia (reclamo, pag. 2 n. 2). La questione – a ben vedere
dubbia giacché a prima vista nulla sembra emergere dal dibattimento del 31
gennaio 2013 (verbale, pag. 9, 15 e 17) – non merita tuttavia disamina visto
che egli non contesta “la decisione di merito del pretore” (reclamo,
pag. 2 n. 3 prima frase) nella misura in cui le sue “cinque domande peritali”
sono state respinte (decisione impugnata, dispositivo n. 2). Parimenti irrilevanti
pure le considerazioni circa una sua impossibilità ad impugnare la disposizione
ordinatoria processuale come tale (reclamo, pag. 2 n. 3).
4. Giusta l’art. 104
cpv. 1 CPC il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella
decisione finale. In caso di decisione incidentale (art. 237 CPC) possono
essere ripartite le spese giudiziarie insorte fino a tal momento (art. 104 cpv.
2 CPC). Si tratta in linea di massima di spese processuali dovute a terzi (art.
95 cpv. 2 lett. c a e CPC), determinabili e fatturabili separatamente, e che di
per sé non rientrano fra gli esborsi forfettari prelevati e dovuti allo Stato
in relazione al procedimento giudiziario come tale (art. 95 cpv. 2 lett. b CPC)
(tappy in Bohnet/Haldy/Jeandin/
Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 13 e 15 segg. ad art. 95; Sterchi in Berner Kommentar, ZPO, vol.
I, 2012, n. 1 e 7 ad art. 104; Schmid in
Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 13 ad art. 95). Per le
ripetibili si potranno considerare le spese necessarie (art. 95 cpv. 3 lett. a
CPC) e quelle di rappresentanza (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC) se individuabili (Sterchi, op. cit., n. 8 ad art. 104).
Nondimeno, le disposizione
ordinatorie processuali vanno distinte dal concetto di decisione incidentale
secondo l’art. 237 CPC (art. 308 cpv. 1 lett. a e 319 lett. a CPC in
contrapposizione con l’art. 319 lett. b CPC; Naegeli/Mayhall
in Oberhammer/Domej/ Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 2 e 4 ad art. 237; Staehelin in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2a ed., 2013, n. 8
ad art. 237) e, di regola, prescindono dall'assegnazione e ripartizione di
spese e ripetibili (Schmid, op.
cit., n. 4 ad art. 104; Trezzini, op.
cit., art. 104, pag. 427 in fondo; Sterchi,
op. cit., n. 9 ad art. 95 e n. 4 ad art. 104).
Giova infine ricordare che
eventuali spese giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha causate (art.
108 CPC). Al riguardo non basta tuttavia che il giudice motivi la tipologia del
comportamento che ha generato questi costi, ma deve specificare e quantificare
la misura delle stesse (Trezzini, op.
cit., art. 108, pag. 445 verso il basso).
5. Già si è detto che
la decisione impugnata è una disposizione ordinatoria processuale di modo che,
come tale, sembra ostare ad un pronunciato sulle spese e ripetibili. Non vi
sono poi indicazioni per ritenere che la “tassa di giustizia di fr. 100.– e
le spese della presente ordinanza” siano da intendere quali spese processuali
straordinarie ed indipendenti non comprese nell’importo forfettario prelevato
per l’intero procedimento. Nemmeno vi sono indizi per valutare, a questo
stadio, la pertinenza e l’entità delle ripetibili riconosciute all’attore per fr.
200.–. Non solo. Il Pretore ha di fatto respinto le cinque “domande” presentate
il 17 settembre 2013 dal convenuto poiché “del tutto indipendenti e slegate
da quella formulata dall’attore e come tali non possono rientrare in
quelle ammissibili a garanzia dell’assunzione in contraddittorio di una
prova offerta da controparte”, stralciandole di conseguenza (decisione
impugnata, pag. 2 in alto), ciò che non basta per ipotizzare che il Pretore
abbia così voluto porre a carico del convenuto delle spese e delle ripetibili causate
inutilmente. E la fattispecie di cui all’art. 108 CPC non può ritenersi
realizzata per la prima volta in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ciò detto, in assenza dei motivi
che hanno indotto il Pretore a disporre la condanna del convenuto al pagamento
di spese giudiziarie pendente la vertenza giudiziaria e nel contesto di una disposizione
ordinatoria processuale, in parziale accoglimento del reclamo il dispositivo n.
4 della decisione 7 ottobre 2013 è quindi annullato e l'incarto rinviato al
Pretore affinché si determini nuovamente (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).
6. Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 200.– (art. 14 LTG), sono a carico dell’attore
che, avendo resistito al reclamo, risulta soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Al
reclamante non si assegnano indennità giusta l’art. 95 cpv. 2 lett. c CPC (reclamo,
pag. 3 dispositivo n. 2). In effetti l’indennità d’inconvenienza è riconosciuta
solo in casi motivati (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_355/ 2013 del 22
ottobre 2013 consid. 4.2 con rinvii,5D_229/2011 del 16 aprile 2012 consid.
3.3), requisito che non è soddisfatto per il semplice fatto di “aver dovuto
far capo a consulenze professionale”. E nulla è chiesto a titolo di spese
necessarie (art. 95 cpv. 3 let. a CPC). Non dovendo sopportare oneri di
giudizio, la richiesta di assistenza giudiziaria (sopra, consid. D) presentata dal
reclamante dopo la 1a richiesta
di anticipo spese deve essere dichiarata priva d’oggetto.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 22 ottobre 2013 di RE 1 è parzialmente accolto. Di
conseguenza, il dispositivo n. 4 della decisione 7 ottobre 2013 della Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 3 (inc. SE.2012.317) è annullato e l’incarto rinviato
al Pretore per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2. La
domanda di assistenza giudiziaria 9 novembre 2013 di RE 1 è priva d’oggetto.
3. Le
spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano
indennità.
4. Notificazione:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).