13.2013.94
Tassazione nota d'onorario del patrocinatore che opera in regime di gratuito patrocinio. Dispendio di tempo. Trasferte
30 luglio 2014Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2013.94
Lugano
30 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della terza Camera civile del
Tribunale d'appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 31 ottobre 2013
presentato dall’
RE
1
contro
la decisione 18 ottobre 2013 del Pretore del Distretto di Blenio emessa nell’ambito della
causa inc. n. DI.2008.13 (misure a protezione dell’unione
coniugale) promossa con istanza 3 aprile 2008 da
PI
1
patrocinata
dall’avv. RE 1
nei confronti di
PI
2
patrocinato
dall’avv.
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 3 aprile 2008
promossa nei confronti di PI 2 davanti al Pretore del Distretto di Blenio, PI 1
ha postulato l’adozione, già in via supercautelare e cautelare, di misure a
protezione dell’unione coniugale. Con istanza del medesimo giorno PI 1 ha inoltre
chiesto l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dello Studio legale __________. La vertenza, sospesa il 10 aprile
2008, è stata riattivata il 21 aprile 2008. Dell’accordo transattivo raggiunto
dalla parti all’udienza di discussione del 25 aprile 2008 il Pretore ha dato
atto nel decreto “supercautelare” emesso lo stesso giorno, sospendendo la
procedura per le restanti questioni ancora controverse. Con decreto 28 aprile
2008 PI 1 è stata ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio dello Studio legale __________.
Fatti
B. Il 5 agosto 2013 il
Pretore ha interpellato le parti chiedendo se vi fosse ancora un interesse alla
lite. Con scritti 16 agosto 2013 PI 2 e PI 1 hanno personalmente comunicato di
procedere allo stralcio della lite. Il 26 agosto 2013 lo Studio legale __________
di __________ ha quindi trasmesso al Pretore la nota professionale e i dettagli
sul dispendio orario, le spese e l’IVA. Con decisione 18 ottobre 2013 il
Pretore ha tassato la citata nota, riconoscendo un’indennità di fr. 2'207.60, di
cui: fr. 1'740.– di onorario fino al 31 dicembre 2010, fr. 245.40 di spese e
fr. 150.90 di IVA al 7.6% (su fr. 1'985.40), oltre a fr. 60.– di onorario dal
1° gennaio 2011, fr. 6.– di spese e fr. 5.30 di IVA all’8% (su fr. 66.–).
C. Con reclamo 31
ottobre 2013 l’avv. RE 1 insorge contro la decisione 18 ottobre 2013 e ne chiede
la riforma nel senso di riconoscere un’indennità di fr. 3'358.55, ossia: fr.
2'295.– di onorario fino al 31 dicembre 2010, fr. 229.50 di spese (il 10%), fr.
100.– per spese di trasferta e fr. 199.45 di IVA al 7.6% (su fr. 2'624.50), oltre
a fr. 450.– di onorario dal 1° gennaio 2011, fr. 45.– di spese (10%) e fr.
39.60 di IVA all’8% (su fr. 495.–). Il reclamante reputa necessarie le
prestazioni precedenti il 27 marzo 2008 per complessive 3 ore e 5 minuti e pure
quelle effettuate tra il 4 ottobre 2012 e l’8 novembre 2012 per un totale di 2
ore e 10 minuti. Per le spese di trasferta deve inoltre valere fr. 1.–/km, come
già stabiliva la vTOA, e non fr. 0.70/km.
D. Pendente il reclamo con
istanza 3 marzo 2014 PI 1 ha riattivato la causa, aggiornato i dati relativi alla
situazione
economica della famiglia e
prodotto il nuovo formulario municipale per l’assistenza giudiziaria. Il 27
marzo 2014 anche PI 2 ha chiesto di essere ammesso all’assistenza giudiziaria
con il gratuito patrocinio dell’avv. __________. L’accordo stipulato dalle
parti all’udienza cautelare e di merito seguita il 28 aprile 2014 è stato
omologato dal Pretore il medesimo giorno. Nel contempo egli ha stralciato dai
ruoli la causa e ripartito a metà la tassa di giustizia (di fr. 50.–) e le
spese (di fr. 30.–), riservata la decisione sul gratuito patrocinio a favore di
PI 1, quella di PI 2 essendo invece stata ritirata.
Considerandi
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il Codice di diritto processuale svizzero (CPC) che
disciplina, tra l’altro, l’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio
(art. 117-123 CPC). L’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione
davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata
in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di
conseguenza, considerato che l’istanza è stata introdotta il 3 aprile 2008, al
procedimento in esame torna applicabile il sistema di tassazione delle note d’onorario
secondo il CPC-TI e la Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria del 3 giugno 2002 (vLag). La rimunerazione del gratuito patrocinatore
non deve essere compresa nella decisione sulle spese giudiziarie unitamente al
merito della vertenza come stabilisce il nuovo CPC (art. 104 cpv. 1 e 122 cpv.
1.
lett. a e b CPC) e può essere tassata separatamente giusta la vLag, come nel
presente caso.
Per quanto attiene i
rimedi di diritto, l’art. 405 CPC stabilisce invece che alle impugnazioni si
applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. La
loro ammissibilità deve così essere esaminata in applicazione del CPC svizzero.
In concreto, il giudizio sulla tassazione della nota professionale dell’avv. RE
1.
è datato 18 ottobre 2013 e, precedendo il decreto di stralcio 28 aprile 2014
di cui resta pur sempre parte integrante, configura una decisione parziale
finale contro cui sono dati i rimedi di diritto previsti dal nuovo CPC.
2.
Pacifica la
legittimazione a ricorrere dell’avv. RE 1 (cfr. per analogia CdM inc. n.
19.2008.7
del 3 marzo 2011 consid. 6) socio dell’attuale Studio legale e
notarile __________ a __________ (reclamo, intestazione a pag. 1), già Studio
legale __________ designato per il gratuito patrocinio di PI 1 (sopra, consid. A),
3.
Ora, l’onorario dell’avvocato
di un cliente al beneficio del gratuito patrocinio (art. 122 cpv. 1 lett. a
CPC) è parte delle spese giudiziarie (art. 111 CPC; Tappy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer /Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 21 ad art.122; Bühler in
Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 42 ad art. 122; Jent-Sørensen in Oberhammer/Domej/Haas,
Kurzkommentar, ZPO, 2a ed.,
2014, n. 3 ad art. 121), sulle quali il giudice statuisce di regola con la decisione
finale (art. 104 cpv. 1 CPC; Tappy, op.
cit., n. 3 ad art. 104; Schmid in
Oberhammer/Domej/Haas, Kurz-kommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 1 ad art. 104). La
decisione sulle spese è impugnabile unitamente alla sentenza finale, con
appello se il merito è appellabile, o, in caso contrario, con reclamo (art. 110
CPC; Tappy, op. cit., n. 21 ad art.122
e n. 4 e 5 ad art. 110; Schmid, op.
cit., n. 2 e 3 ad art. 110). L’art. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il
Dispositivo
dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente
il rimedio del reclamo, a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello
oppure a reclamo (A. Staehelin/D.
Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, n. 31 ad §26). La
proponibilità del solo reclamo ha quale effetto una limitazione del potere di
cognizione dell’autorità superiore, ma non modifica la natura della decisione
impugnata, che rimane una decisione finale.
Non trattandosi di una
decisione ordinatoria processuale (art. 319 lett. b CPC) bensì di una decisione
(parziale) finale (art. 319 lett. a CPC), la trattazione del reclamo non rientra
nella competenza della terza Camera civile, la quale nondimeno lo evade in
applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG. Considerato che la controversia
in esame è retta dalla procedura sommaria (271 lett. a CPC), il termine per
proporre reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto contro la decisione
impugnata recapitata lunedì 21 ottobre 2013 (doc. B e C allegati), il reclamo rimesso
alla posta il successivo 31 ottobre è tempestivo e, quindi, ammissibile.
4. Giusta l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
In tema di tassazione
delle note d’onorario dei patrocinatori operanti in regime di assistenza
giudiziaria, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’istanza
superiore esamina l’apprezzamento dell’istanza inferiore con riserbo e
interviene unicamente quando quest’ultima non ha onorato prestazioni che
rientrano nelle incombenze del difensore d’ufficio e l’indennità non è
rapportata in modo ragionevole al servizio prestato dall’avvocato (sentenza del
Tribunale federale 6B_109/2010 del 22 febbraio 2011 consid. 3.3,6B_136/2009
del 12 maggio 2009 consid. 2.2, DTF 122 I 1 consid. 3a).
5. L’art 3 vLag
garantisce a chi dimostra di non avere mezzi propri per provvedere agli oneri
di procedura o alle spese di patrocinio, il beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinatore. Quest’ultimo ha diritto al
riconoscimento delle prestazioni risultanti da una ragionevole conduzione del
mandato, segnatamente di quelle indispensabili per rapporto alla natura ed alla
complessità della causa e in nessun caso di quelle che egli avrebbe dovuto
evitare (art. 6 cpv. 1 vLag). Il patrocinatore ha diritto all’onorario secondo
la tariffa emanata da Consiglio di Stato (art. 6 cpv. 2 vLag), ovvero il
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Non è contemplata l’assunzione
da parte dello Stato di prestazioni non indispensabili, destinate a opere di
sostegno morale o di aiuto sociale (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Appendice 2000/2004, nota 314 ad art. 6 vLag che rinvia a: sentenza
del Tribunale federale 5P.264/2000 del 14 agosto 2000 consid. 3c; DTF 117 Ia
22 consid. 4, 109 Ia 107 consid. 3b). Il beneficio dell’assistenza giudiziaria
ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda, fatta
eccezione per i necessari accertamenti preliminari (art. 15 cpv. 1 vLag): sono
tali quelli indispensabili al legale per redigere l’atto introduttivo della
lite, visto che una domanda di assistenza giudiziaria non può essere introdotta
anteriormente al primo atto di causa e che, oltre a permettere di capire i
termini e i contenuti della vertenza, consentono anche di valutare la
possibilità di un eventuale accordo giudiziale o stragiudiziale (CdM inc. n.
19.2007.7 dell’11 dicembre 2008 consid. 7, che rinvia al rapporto del 17 aprile
2002 sul messaggio n. 5123 del 22 maggio 2001 concernente la vLag, commento all’art.
15 vLag). Inoltre giusta l’art. 6 cpv. 2 del Rtar il patrocinatore ha diritto
al rimborso delle altre spese – oltre a quelle riconosciute in base al cpv. 1 –
sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, fra cui quelle di
trasferta.
6. Il reclamante
lamenta il mancato riconoscimento di complessive 3 ore e 5 minuti per
prestazioni svolte fino al 27 marzo 2008 (compreso), ossia precedenti l’inoltro
dell’istanza di adozione di misure a protezione dell’unione coniugale e della
domanda di gratuito patrocinio. A suo modo di vedere i colloqui personali e
telefonici con la cliente erano stati indispensabili nell’ottica di vagliare
documenti e informazioni necessari a formalizzare le sue pretese in giudizio
(reclamo, pag. 3 n. 2).
Il Pretore ha escluso che le
prestazioni oggetto di contestazione potessero essere remunerate in quanto
anteriori alla domanda di gratuito patrocinio e – oltretutto – neppure strettamente
connesse con l’allestimento delle due istanze (decisione impugnata, pag. 2
in basso). Questa sua argomentazione può essere solo parzialmente condivisa. In
applicazione dell’art. 15 cpv. 1 vLag l’inoltro di un procedimento giudiziario non
può – come visto (sopra, consid. 5) – ragionevolmente prescindere da contatti
interlocutori tra un patrocinatore e la persona che a questo scopo lo ha
appunto interpellato. E, sotto questo profilo, un lasso di tempo di 1 ora e 55 minuti
– invero comunque contenuto – corrispondente alle prestazioni effettuate tra il
3 marzo 2008 e il 27 marzo 2008 può senz’altro essere considerato strettamente
necessario alla vertenza giudiziaria che ha preso avvio con le istanze 28 marzo/3
aprile 2008. Pertanto il dispendio orario ritenuto dal Pretore deve essere
aumentato entro questi limiti. Da questo punto di vista la censura trova così
in parte accoglimento.
Il reclamante non può
invece essere seguito quando vuole far rientrare nel concetto di “necessari accertamenti
preliminari” (cfr. dettagli della nota professionale 26 agosto 2013 nel fascicolo
AG della Pretura) l’isolata conferenza telefonica dedicata alla cliente il 6
novembre 2007 (15 minuti), ma nemmeno quella del 18 gennaio 2008 intervenuta
fra lui e la banca “__________” (10 minuti) e l’incontro del 25 marzo 2008 avuto
“con cliente + suocera” (45 minuti). L’interessato non prova nemmeno a
ipotizzare la rilevanza avuta da queste terze persone in vista di un recupero
di informazioni utili e di interesse ai fini della causa giudiziaria avviata
dalla sua patrocinata. Di modo che, nella misura in cui ha decurtato tali prestazioni,
la decisione impugnata merita conferma.
7. Il reclamante reputa
incomprensibile ed arbitraria (reclamo, pag. 3 n. 3
in basso) la conclusione del Pretore con riferimento alle prestazioni eseguite
tra il 4 ottobre 2012 e l’8 novembre 2012 (compresi), pari ad un dispendio di
tempo di 2 ore e 10 minuti (reclamo, pag. 4 seg. n. 3), stralciate dal primo
giudice poiché tutte posteriori di circa 4 anni il decreto supercautelare 25
aprile 2008 oltre che prive di riscontro nel procedimento giudiziario (decisione
impugnata, pag. 3 nel mezzo). Al riguardo il reclamante rileva che, proprio
perché sollecitato dalla cliente dopo ben quattro anni con una richiesta di
modifica dell’assetto cautelare in essere fra le parti, si era reso necessario
un nuovo e approfondito colloquio con l’interessata in vista di un riesame
della situazione economica e familiare della medesima. Che poi di ciò non vi
erano stati effetti tangibili nella procedura in corso era dovuto al semplice
fatto che nel frattempo i coniugi si erano ricongiunti, tant’è che avevano per
finire espresso il loro consenso allo stralcio della causa (reclamo, pag. 4 n.
3). Ma invano. Certo PI 1 può anche avere avuto l’intenzione dopo 4 anni dall’ultimo
atto di causa di adeguare l’assetto cautelare in essere con la controparte e,
in tal senso, essersi rivolta al proprio patrocinatore d’ufficio in vista di un
consiglio e di un aggiornamento dei fabbisogni della famiglia. È altrettanto
verosimile che a causa dell’intervenuto ricongiungimento delle parti il
procedimento non abbia potuto dare riscontro al riguardo. Nondimeno, di tutte
queste circostanze, il reclamante non si è minimamente preoccupato di informare
il Pretore. A fronte di un lasso di tempo così lungo (4 anni circa dal decreto
25 aprile 2008) il reclamante non ha segnatamente mai ritenuto opportuno
ragguagliare il primo giudice sulla situazione in essere fra i due coniugi, nemmeno
a fronte di una regolamentazione della vita separata sorretta unicamente da un
assetto cautelare finanche parziale (sopra, consid. A e B). E non risulta neppure
che gli abbia comunicato l’avvenuto loro ricongiungimento. È invece lo stesso
Pretore che, constatata una completa inattività, di moto proprio ha interpellato
le parti preventivando l’eventualità di uno stralcio dai ruoli della causa per
assenza di interesse alla lite dall’“emissione del decreto supercautelare
25 aprile 2008” (scritto del 5 agosto 2013). E solo a quel momento, sentita
la sua patrocinata e dopo che quest’ultima insieme al marito si erano premurate
di inviare personalmente uno scritto con cui postulavano lo stralcio della causa
“in quanto non sussiste più motivo di lite” (scritto 16 agosto 2013), il
reclamante ha trasmesso in Pretura la sua nota professionale 26 agosto 2013
(nel fascicolo AG) e si è visto riconoscere per l’attività svolta 20 minuti
(decisione impugnata, pag. 3 verso il basso). Tutto ciò considerato, l’apprezzamento
del primo giudice non risulta quindi né eccessivo né abusivo. In proposito il
reclamo va così respinto.
8. A detta del
reclamante le spese di trasferta devono essere conteggiate dipartendosi da una
base di calcolo di fr. 1.–/km, come già stabiliva la vTOA, e non di soli fr.
0.70/km (reclamo, pag. 5 n. 4). Ora la vTOA – Tariffa dell’Ordine degli avvocati
del 7 dicembre 1984 – che regolava gli onorari e il rimborso spese dovuti dal
cliente all’avvocato e che era parte integrante del mandato in essere fra loro (art.
1 vTOA), è stata abolita con effetto dal 1° gennaio 2008 (sentenza del TF
4A_343/2007 del 26 marzo 2009 consid. 2.2.2; M.
Frigerio, Conseguenze dell’abrogazione materiale della tariffa dell’ordine
degli avvocati in: NRCP 2006 pag. 49-52,
in particolare pag. 49), ben prima che la vertenza giudiziaria che qui ci
occupa ha preso avvio. Da allora essa non svolge più alcuna funzione nemmeno a
titolo meramente sussidiario (M. Frigerio,
op. cit., pag. 51). Una volta ancora pertanto, laddove ha ritenuto di affidarsi
ai parametri validi in materia fiscale (fr. 0.70/km) e determinato in fr. 71.40
l’onere riconoscibile a titolo di spese di trasferta giusta l’art. 6 cpv. 2
Rtar (decisione impugnata, pag. 4 in alto), il Pretore non ha né ecceduto né
abusato del suo potere di apprezzamento. Anche al riguardo la decisione va
confermata e il reclamo respinto.
9. Per tutto quanto si
è detto, il reclamo merita parziale accoglimento nel senso che l’onorario fino
al 31 dicembre 2010 tiene conto di un dispendio di tempo di 11 ore e 35 minuti
(le 9 ore e 40 minuti ritenute dal Pretore, a cui si aggiungono 1 ora e 55
minuti: sopra, consid. 6), pari ad un’indennità di fr. 2'085.– ad una tariffa di
fr. 180.–/ora. Tale importo deve poi essere aumentato di fr. 208.50
a titolo di spese (10%: art. 6 cpv. 1 Rtar), fr. 71.40 di spese di trasferta
(sopra, consid. 8) e fr. 179.75 di IVA al 7.6% (su fr. 2'364.90). La somma
(spese e IVA comprese) assomma per finire a fr. 2'544.65. Invariata per contro l’indennità
fissata dal Pretore per il periodo dopo il 1° gennaio 2011 e pari a fr. 71.30
(spese e IVA incluse), ossia fr. 60.– di onorario, fr. 6.– di spese e fr. 5.30
di IVA all’8% (su fr. 66.–). La somma dovuta all’avv. RE 1 e per esso lo Studio
legale __________ si attesta così a complessivi fr. 2'615.95.
10. Le spese processuali,
disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) in vigore dal 1°
gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in
considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2
cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Giusta l’art. 14 LTG
la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è
fissata tra fr. 100.– e fr. 10'000.–. Nel caso concreto le spese vanno così
stabilite in fr. 300.– e ripartite secondo il vicendevole grado di soccombenza
(art. 106 cpv. 2 CPC), ossia per 1/3 a carico dello Stato e per i restanti 2/3 a
carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 31 ottobre 2013 dell’avv.
RE 1 è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza il
dispositivo n. 1 della decisione di tassazione 18 ottobre 2013 della Pretura
del Distretto di Blenio (inc. n. DI.2008.13), è annullato e riformato come
segue:
“A favore del patrocinatore avv. RE 1 e per esso lo
Studio legale __________ di __________, già Studio legale __________ di __________,
è riconosciuto l’importo di fr. 2'615.95, e meglio fr. 2'085.– di onorario fino al 31 dicembre 2010, fr.
208.50 di spese, fr. 71.40 di spese di trasferta e fr. 179.75 di IVA al 7.6%
(su fr. 2'364.90), oltre a fr. 60.– di onorario dal 1° gennaio 2011
in poi, fr. 6.– di spese e fr. 5.30 di IVA all’8% (su fr. 66.–).”
2. Le spese processuali
di fr. 300.–, già anticipati dal reclamante, sono poste per 1/3 a carico dello
Stato del Cantone Ticino e per i restanti 2/3 a carico dell’avv. RE 1. Non si
assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
– avv. ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Blenio e all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative
(UIPA), Torricella.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).