Lexipedia

Decisione

13.2013.94

Tassazione nota d'onorario del patrocinatore che opera in regime di gratuito patrocinio. Dispendio di tempo. Trasferte

30 luglio 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 5 agosto 2013 il

Pretore ha interpellato le parti chiedendo se vi fosse ancora un interesse alla

lite. Con scritti 16 agosto 2013 PI 2 e PI 1 hanno personalmente comunicato di

procedere allo stralcio della lite. Il 26 agosto 2013 lo Studio legale __________

di __________ ha quindi trasmesso al Pretore la nota professionale e i dettagli

sul dispendio orario, le spese e l’IVA. Con decisione 18 ottobre 2013 il

Pretore ha tassato la citata nota, riconoscendo un’indennità di fr. 2'207.60, di

cui: fr. 1'740.– di onorario fino al 31 dicembre 2010, fr. 245.40 di spese e

fr. 150.90 di IVA al 7.6% (su fr. 1'985.40), oltre a fr. 60.– di onorario dal

1° gennaio 2011, fr. 6.– di spese e fr. 5.30 di IVA all’8% (su fr. 66.–).

C. Con reclamo 31

ottobre 2013 l’avv. RE 1 insorge contro la decisione 18 ottobre 2013 e ne chiede

la riforma nel senso di riconoscere un’indennità di fr. 3'358.55, ossia: fr.

2'295.– di onorario fino al 31 dicembre 2010, fr. 229.50 di spese (il 10%), fr.

100.– per spese di trasferta e fr. 199.45 di IVA al 7.6% (su fr. 2'624.50), oltre

a fr. 450.– di onorario dal 1° gennaio 2011, fr. 45.– di spese (10%) e fr.

39.60 di IVA all’8% (su fr. 495.–). Il reclamante reputa necessarie le

prestazioni precedenti il 27 marzo 2008 per complessive 3 ore e 5 minuti e pure

quelle effettuate tra il 4 ottobre 2012 e l’8 novembre 2012 per un totale di 2

ore e 10 minuti. Per le spese di trasferta deve inoltre valere fr. 1.–/km, come

già stabiliva la vTOA, e non fr. 0.70/km.

D. Pendente il reclamo con

istanza 3 marzo 2014 PI 1 ha riattivato la causa, aggiornato i dati relativi alla

situazione

economica della famiglia e

prodotto il nuovo formulario municipale per l’assistenza giudiziaria. Il 27

marzo 2014 anche PI 2 ha chiesto di essere ammesso all’assistenza giudiziaria

con il gratuito patrocinio dell’avv. __________. L’accordo stipulato dalle

parti all’udienza cautelare e di merito seguita il 28 aprile 2014 è stato

omologato dal Pretore il medesimo giorno. Nel contempo egli ha stralciato dai

ruoli la causa e ripartito a metà la tassa di giustizia (di fr. 50.–) e le

spese (di fr. 30.–), riservata la decisione sul gratuito patrocinio a favore di

PI 1, quella di PI 2 essendo invece stata ritirata.

Considerandi

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il Codice di diritto processuale svizzero (CPC) che

disciplina, tra l’altro, l’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio

(art. 117-123 CPC). L’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione

davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata

in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di

conseguenza, considerato che l’istanza è stata introdotta il 3 aprile 2008, al

procedimento in esame torna applicabile il sistema di tassazione delle note d’onorario

secondo il CPC-TI e la Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria del 3 giugno 2002 (vLag). La rimunerazione del gratuito patrocinatore

non deve essere compresa nella decisione sulle spese giudiziarie unitamente al

merito della vertenza come stabilisce il nuovo CPC (art. 104 cpv. 1 e 122 cpv.

1.

lett. a e b CPC) e può essere tassata separatamente giusta la vLag, come nel

presente caso.

Per quanto attiene i

rimedi di diritto, l’art. 405 CPC stabilisce invece che alle impugnazioni si

applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. La

loro ammissibilità deve così essere esaminata in applicazione del CPC svizzero.

In concreto, il giudizio sulla tassazione della nota professionale dell’avv. RE

1.

è datato 18 ottobre 2013 e, precedendo il decreto di stralcio 28 aprile 2014

di cui resta pur sempre parte integrante, configura una decisione parziale

finale contro cui sono dati i rimedi di diritto previsti dal nuovo CPC.

2.

Pacifica la

legittimazione a ricorrere dell’avv. RE 1 (cfr. per analogia CdM inc. n.

19.2008.7

del 3 marzo 2011 consid. 6) socio dell’attuale Studio legale e

notarile __________ a __________ (reclamo, intestazione a pag. 1), già Studio

legale __________ designato per il gratuito patrocinio di PI 1 (sopra, consid. A),

3.

Ora, l’onorario dell’avvocato

di un cliente al beneficio del gratuito patrocinio (art. 122 cpv. 1 lett. a

CPC) è parte delle spese giudiziarie (art. 111 CPC; Tappy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer /Tappy, CPC

commenté, 2011, n. 21 ad art.122; Bühler in

Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 42 ad art. 122; Jent-Sørensen in Oberhammer/Domej/Haas,

Kurzkommentar, ZPO, 2a ed.,

2014, n. 3 ad art. 121), sulle quali il giudice statuisce di regola con la decisione

finale (art. 104 cpv. 1 CPC; Tappy, op.

cit., n. 3 ad art. 104; Schmid in

Oberhammer/Domej/Haas, Kurz-kommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 1 ad art. 104). La

decisione sulle spese è impugnabile unitamente alla sentenza finale, con

appello se il merito è appellabile, o, in caso contrario, con reclamo (art. 110

CPC; Tappy, op. cit., n. 21 ad art.122

e n. 4 e 5 ad art. 110; Schmid, op.

cit., n. 2 e 3 ad art. 110). L’art. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il

Dispositivo

dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente

il rimedio del reclamo, a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello

oppure a reclamo (A. Staehelin/D.

Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, n. 31 ad §26). La

proponibilità del solo reclamo ha quale effetto una limitazione del potere di

cognizione dell’autorità superiore, ma non modifica la natura della decisione

impugnata, che rimane una decisione finale.

Non trattandosi di una

decisione ordinatoria processuale (art. 319 lett. b CPC) bensì di una decisione

(parziale) finale (art. 319 lett. a CPC), la trattazione del reclamo non rientra

nella competenza della terza Camera civile, la quale nondimeno lo evade in

applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG. Considerato che la controversia

in esame è retta dalla procedura sommaria (271 lett. a CPC), il termine per

proporre reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto contro la decisione

impugnata recapitata lunedì 21 ottobre 2013 (doc. B e C allegati), il reclamo rimesso

alla posta il successivo 31 ottobre è tempestivo e, quindi, ammissibile.

4. Giusta l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

In tema di tassazione

delle note d’onorario dei patrocinatori operanti in regime di assistenza

giudiziaria, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’istanza

superiore esamina l’apprezzamento dell’istanza inferiore con riserbo e

interviene unicamente quando quest’ultima non ha onorato prestazioni che

rientrano nelle incombenze del difensore d’ufficio e l’indennità non è

rapportata in modo ragionevole al servizio prestato dall’avvocato (sentenza del

Tribunale federale 6B_109/2010 del 22 febbraio 2011 consid. 3.3,6B_136/2009

del 12 maggio 2009 consid. 2.2, DTF 122 I 1 consid. 3a).

5. L’art 3 vLag

garantisce a chi dimostra di non avere mezzi propri per provvedere agli oneri

di procedura o alle spese di patrocinio, il beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinatore. Quest’ultimo ha diritto al

riconoscimento delle prestazioni risultanti da una ragionevole conduzione del

mandato, segnatamente di quelle indispensabili per rapporto alla natura ed alla

complessità della causa e in nessun caso di quelle che egli avrebbe dovuto

evitare (art. 6 cpv. 1 vLag). Il patrocinatore ha diritto all’onorario secondo

la tariffa emanata da Consiglio di Stato (art. 6 cpv. 2 vLag), ovvero il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Non è contemplata l’assunzione

da parte dello Stato di prestazioni non indispensabili, destinate a opere di

sostegno morale o di aiuto sociale (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Appendice 2000/2004, nota 314 ad art. 6 vLag che rinvia a: sentenza

del Tribunale federale 5P.264/2000 del 14 agosto 2000 consid. 3c; DTF 117 Ia

22 consid. 4, 109 Ia 107 consid. 3b). Il beneficio dell’assistenza giudiziaria

ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda, fatta

eccezione per i necessari accertamenti preliminari (art. 15 cpv. 1 vLag): sono

tali quelli indispensabili al legale per redigere l’atto introduttivo della

lite, visto che una domanda di assistenza giudiziaria non può essere introdotta

anteriormente al primo atto di causa e che, oltre a permettere di capire i

termini e i contenuti della vertenza, consentono anche di valutare la

possibilità di un eventuale accordo giudiziale o stragiudiziale (CdM inc. n.

19.2007.7 dell’11 dicembre 2008 consid. 7, che rinvia al rapporto del 17 aprile

2002 sul messaggio n. 5123 del 22 maggio 2001 concernente la vLag, commento all’art.

15 vLag). Inoltre giusta l’art. 6 cpv. 2 del Rtar il patrocinatore ha diritto

al rimborso delle altre spese – oltre a quelle riconosciute in base al cpv. 1 –

sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, fra cui quelle di

trasferta.

6. Il reclamante

lamenta il mancato riconoscimento di complessive 3 ore e 5 minuti per

prestazioni svolte fino al 27 marzo 2008 (compreso), ossia precedenti l’inoltro

dell’istanza di adozione di misure a protezione dell’unione coniugale e della

domanda di gratuito patrocinio. A suo modo di vedere i colloqui personali e

telefonici con la cliente erano stati indispensabili nell’ottica di vagliare

documenti e informazioni necessari a formalizzare le sue pretese in giudizio

(reclamo, pag. 3 n. 2).

Il Pretore ha escluso che le

prestazioni oggetto di contestazione potessero essere remunerate in quanto

anteriori alla domanda di gratuito patrocinio e – oltretutto – neppure strettamente

connesse con l’allestimento delle due istanze (decisione impugnata, pag. 2

in basso). Questa sua argomentazione può essere solo parzialmente condivisa. In

applicazione dell’art. 15 cpv. 1 vLag l’inoltro di un procedimento giudiziario non

può – come visto (sopra, consid. 5) – ragionevolmente prescindere da contatti

interlocutori tra un patrocinatore e la persona che a questo scopo lo ha

appunto interpellato. E, sotto questo profilo, un lasso di tempo di 1 ora e 55 minuti

– invero comunque contenuto – corrispondente alle prestazioni effettuate tra il

3 marzo 2008 e il 27 marzo 2008 può senz’altro essere considerato strettamente

necessario alla vertenza giudiziaria che ha preso avvio con le istanze 28 marzo/3

aprile 2008. Pertanto il dispendio orario ritenuto dal Pretore deve essere

aumentato entro questi limiti. Da questo punto di vista la censura trova così

in parte accoglimento.

Il reclamante non può

invece essere seguito quando vuole far rientrare nel concetto di “necessari accertamenti

preliminari” (cfr. dettagli della nota professionale 26 agosto 2013 nel fascicolo

AG della Pretura) l’isolata conferenza telefonica dedicata alla cliente il 6

novembre 2007 (15 minuti), ma nemmeno quella del 18 gennaio 2008 intervenuta

fra lui e la banca “__________” (10 minuti) e l’incontro del 25 marzo 2008 avuto

“con cliente + suocera” (45 minuti). L’interessato non prova nemmeno a

ipotizzare la rilevanza avuta da queste terze persone in vista di un recupero

di informazioni utili e di interesse ai fini della causa giudiziaria avviata

dalla sua patrocinata. Di modo che, nella misura in cui ha decurtato tali prestazioni,

la decisione impugnata merita conferma.

7. Il reclamante reputa

incomprensibile ed arbitraria (reclamo, pag. 3 n. 3

in basso) la conclusione del Pretore con riferimento alle prestazioni eseguite

tra il 4 ottobre 2012 e l’8 novembre 2012 (compresi), pari ad un dispendio di

tempo di 2 ore e 10 minuti (reclamo, pag. 4 seg. n. 3), stralciate dal primo

giudice poiché tutte posteriori di circa 4 anni il decreto supercautelare 25

aprile 2008 oltre che prive di riscontro nel procedimento giudiziario (decisione

impugnata, pag. 3 nel mezzo). Al riguardo il reclamante rileva che, proprio

perché sollecitato dalla cliente dopo ben quattro anni con una richiesta di

modifica dell’assetto cautelare in essere fra le parti, si era reso necessario

un nuovo e approfondito colloquio con l’interessata in vista di un riesame

della situazione economica e familiare della medesima. Che poi di ciò non vi

erano stati effetti tangibili nella procedura in corso era dovuto al semplice

fatto che nel frattempo i coniugi si erano ricongiunti, tant’è che avevano per

finire espresso il loro consenso allo stralcio della causa (reclamo, pag. 4 n.

3). Ma invano. Certo PI 1 può anche avere avuto l’intenzione dopo 4 anni dall’ultimo

atto di causa di adeguare l’assetto cautelare in essere con la controparte e,

in tal senso, essersi rivolta al proprio patrocinatore d’ufficio in vista di un

consiglio e di un aggiornamento dei fabbisogni della famiglia. È altrettanto

verosimile che a causa dell’intervenuto ricongiungimento delle parti il

procedimento non abbia potuto dare riscontro al riguardo. Nondimeno, di tutte

queste circostanze, il reclamante non si è minimamente preoccupato di informare

il Pretore. A fronte di un lasso di tempo così lungo (4 anni circa dal decreto

25 aprile 2008) il reclamante non ha segnatamente mai ritenuto opportuno

ragguagliare il primo giudice sulla situazione in essere fra i due coniugi, nemmeno

a fronte di una regolamentazione della vita separata sorretta unicamente da un

assetto cautelare finanche parziale (sopra, consid. A e B). E non risulta neppure

che gli abbia comunicato l’avvenuto loro ricongiungimento. È invece lo stesso

Pretore che, constatata una completa inattività, di moto proprio ha interpellato

le parti preventivando l’eventualità di uno stralcio dai ruoli della causa per

assenza di interesse alla lite dall’“emissione del decreto supercautelare

25 aprile 2008” (scritto del 5 agosto 2013). E solo a quel momento, sentita

la sua patrocinata e dopo che quest’ultima insieme al marito si erano premurate

di inviare personalmente uno scritto con cui postulavano lo stralcio della causa

“in quanto non sussiste più motivo di lite” (scritto 16 agosto 2013), il

reclamante ha trasmesso in Pretura la sua nota professionale 26 agosto 2013

(nel fascicolo AG) e si è visto riconoscere per l’attività svolta 20 minuti

(decisione impugnata, pag. 3 verso il basso). Tutto ciò considerato, l’apprezzamento

del primo giudice non risulta quindi né eccessivo né abusivo. In proposito il

reclamo va così respinto.

8. A detta del

reclamante le spese di trasferta devono essere conteggiate dipartendosi da una

base di calcolo di fr. 1.–/km, come già stabiliva la vTOA, e non di soli fr.

0.70/km (reclamo, pag. 5 n. 4). Ora la vTOA – Tariffa dell’Ordine degli avvocati

del 7 dicembre 1984 – che regolava gli onorari e il rimborso spese dovuti dal

cliente all’avvocato e che era parte integrante del mandato in essere fra loro (art.

1 vTOA), è stata abolita con effetto dal 1° gennaio 2008 (sentenza del TF

4A_343/2007 del 26 marzo 2009 consid. 2.2.2; M.

Frigerio, Conseguenze dell’abrogazione materiale della tariffa dell’ordine

degli avvocati in: NRCP 2006 pag. 49-52,

in particolare pag. 49), ben prima che la vertenza giudiziaria che qui ci

occupa ha preso avvio. Da allora essa non svolge più alcuna funzione nemmeno a

titolo meramente sussidiario (M. Frigerio,

op. cit., pag. 51). Una volta ancora pertanto, laddove ha ritenuto di affidarsi

ai parametri validi in materia fiscale (fr. 0.70/km) e determinato in fr. 71.40

l’onere riconoscibile a titolo di spese di trasferta giusta l’art. 6 cpv. 2

Rtar (decisione impugnata, pag. 4 in alto), il Pretore non ha né ecceduto né

abusato del suo potere di apprezzamento. Anche al riguardo la decisione va

confermata e il reclamo respinto.

9. Per tutto quanto si

è detto, il reclamo merita parziale accoglimento nel senso che l’onorario fino

al 31 dicembre 2010 tiene conto di un dispendio di tempo di 11 ore e 35 minuti

(le 9 ore e 40 minuti ritenute dal Pretore, a cui si aggiungono 1 ora e 55

minuti: sopra, consid. 6), pari ad un’indennità di fr. 2'085.– ad una tariffa di

fr. 180.–/ora. Tale importo deve poi essere aumentato di fr. 208.50

a titolo di spese (10%: art. 6 cpv. 1 Rtar), fr. 71.40 di spese di trasferta

(sopra, consid. 8) e fr. 179.75 di IVA al 7.6% (su fr. 2'364.90). La somma

(spese e IVA comprese) assomma per finire a fr. 2'544.65. Invariata per contro l’indennità

fissata dal Pretore per il periodo dopo il 1° gennaio 2011 e pari a fr. 71.30

(spese e IVA incluse), ossia fr. 60.– di onorario, fr. 6.– di spese e fr. 5.30

di IVA all’8% (su fr. 66.–). La somma dovuta all’avv. RE 1 e per esso lo Studio

legale __________ si attesta così a complessivi fr. 2'615.95.

10. Le spese processuali,

disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) in vigore dal 1°

gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in

considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2

cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Giusta l’art. 14 LTG

la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è

fissata tra fr. 100.– e fr. 10'000.–. Nel caso concreto le spese vanno così

stabilite in fr. 300.– e ripartite secondo il vicendevole grado di soccombenza

(art. 106 cpv. 2 CPC), ossia per 1/3 a carico dello Stato e per i restanti 2/3 a

carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 31 ottobre 2013 dell’avv.

RE 1 è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza il

dispositivo n. 1 della decisione di tassazione 18 ottobre 2013 della Pretura

del Distretto di Blenio (inc. n. DI.2008.13), è annullato e riformato come

segue:

“A favore del patrocinatore avv. RE 1 e per esso lo

Studio legale __________ di __________, già Studio legale __________ di __________,

è riconosciuto l’importo di fr. 2'615.95, e meglio fr. 2'085.– di onorario fino al 31 dicembre 2010, fr.

208.50 di spese, fr. 71.40 di spese di trasferta e fr. 179.75 di IVA al 7.6%

(su fr. 2'364.90), oltre a fr. 60.– di onorario dal 1° gennaio 2011

in poi, fr. 6.– di spese e fr. 5.30 di IVA all’8% (su fr. 66.–).”

2. Le spese processuali

di fr. 300.–, già anticipati dal reclamante, sono poste per 1/3 a carico dello

Stato del Cantone Ticino e per i restanti 2/3 a carico dell’avv. RE 1. Non si

assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

– avv. ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Blenio e all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative

(UIPA), Torricella.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).