Lexipedia

Decisione

13.2014.105

Reclamo in materia di spese giudiziarie. Ripartizione e potere di apprezzamento

8 gennaio 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con decisione 6

ottobre 2014 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, annullato la

delibera n. 5 dell'assemblea dei condomini e caricato le spese processuali

nella misura del 95% all'attore al quale ha imposto l'obbligo di rifondere alla

controparte fr. 9'000.- per ripetibili (dispositivo n. 2).

C. Con reclamo 6

novembre 2014 RE 1 postula la riforma della decisione impugnata nel senso di

porre le spese processuali in ragione di 3/4 a carico della convenuta con

l'obbligo della stessa di rifondere a lui fr. 7'000.- di ripetibili parziali.

Con osservazioni 16

dicembre 2014 la convenuta ha chiesto la reiezione integrale del gravame.

Considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), il

cui art. 404 cpv. 1 prevede che fino alla loro conclusione davanti alla

giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in

vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza,

l’azione di annullamento delle delibere assembleari essendo stata avviata il 16

dicembre 2009, al procedimento in esame torna applicabile il CPC-TI. Nondimeno,

l'art. 405 cpv. 1 CPC prevede che alle impugnazioni si applica il diritto in

vigore al momento della comunicazione della decisione sicché il sistema di

impugnazione è retto dal CPC svizzero.

2. L’art. 110 CPC

dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo

indipendente soltanto mediante reclamo -rimedio con il quale possono essere

censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e

l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b) - ciò a prescindere se

la controversia in sé era soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 110,

pag. 447). Considerato che la controversia in questione è retta dalla procedura

ordinaria, il termine di impugnazione della decisione in materia di spese è di

30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC).

La trattazione dei reclami

contro decisioni in materia di spese competerebbe nel caso in esame alla prima

Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. a) n. 8a LOG), ma se ne

occupa la terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;

Poiché la sentenza impugnata

è pervenuta all'attore l'8 ottobre 2014, gravame qui in esame, rimesso alla

posta il 6 novembre 2014 , è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

3. Giusta l’art. 148

CPC-TI - applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 404 CPC - il giudice

condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra le tasse, le spese

giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1), ritenuto che, se vi è soccombenza

reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli può ripartirle parzialmente o

per intero fra loro (cpv. 2). Per costante giurisprudenza il Pretore dispone di

ampia latitudine nella determinazione degli oneri processuali e delle

ripetibili, nel senso che la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o

abuso del potere di apprezzamento (IICCA 11 agosto 2005, inc. 12.2005.5,

consid. 7; 24 marzo 2005, inc. 12.2004.15, consid. 3.1; Cocchi/Trezzini, CPC–TI, 2000,

m. 32 e 51 ad art. 148).

4. Con la decisione

impugnata, il Pretore, ha posto la tassa e le spese di giustizia a carico

dell'attore nella misura del 95% condannandolo inoltre al pagamento di

fr. 9'000.- a titolo di ripetibili ridotte. Il reclamante contesta la ripartizione

degli oneri processuali, sostenendo che il primo giudice avrebbe dovuto

caricarle solo in ragione di 1/4 a lui e per il resto alla convenuta, da

condannare a versargli fr. 7'000.- di ripetibili parziali. Rileva che la

domanda di causa che postulava l'annullamento delle delibere in merito alle

trattande n. 5 e n. 7 e stata accolta limitatamente alla trattanda n. 5 e

rigettata per la trattanda n. 7. Di conseguenza egli risulta vincente nella

misura del 50%. Ponendo il 95% delle spese a carico dell'attore il Pretore ha

quindi abusato del suo potere d'apprezzamento.

5. In merito

all'annullamento della delibera concernente la trattanda n. 5 (approvazione

della nuova tabella dei millesimi per la ripartizione delle spese), il Pretore

ha ammesso unicamente la contestazione relativa alla voce 313 (elettricità vani

comuni), che ha considerato iniqua e quindi da correggere, respingendo per

contro le contestazioni relative alle voci 312 (spese di riscaldamento), 315

(servizio di portineria), 317 (spese ascensore) e 324 (spese di manutenzione

giardino). Il valore delle contestazioni è stato indicato dall'attore medesimo

in fr. 163'195.- (conclusioni pag. 15). Considerando che l'unica contestazione

accolta riguarda le spese di elettricità dei vani comuni, il cui ammontare è di

fr. 10'175 (conclusioni pag. 15), ne risulta una soccombenza dell'attore pari

al 93.77% del valore in gioco. Vero è che la delibera è stata interamente

annullata, non potendolo essere solo parzialmente ma, comunque sia, il Pretore

ha ammesso le contestazioni relative alla stessa solo in minima parte. Tenendo

conto non solo dell'esito dell'impugnativa ma anche di quello delle varie

censure sollevate, non si può rimproverare al Pretore un accertamento

manifestamente errato dei fatti. Neppure egli ha ecceduto né abusato del potere

di apprezzamento, né ancora il suo giudizio può essere ritenuto arbitrario,

quando solo si tenga conto anche dell'integrale reiezione della domanda di

annullamento della delibera relativa alla trattanda n. 7 (assegnazione in uso

riservato dei posti esterni e delle cantine), non computata nel valore

litigioso.

6. Visto quanto

precede, la domanda del reclamante che postula una diversa ripartizione degli

oneri processuali va respinta.

Le spese

processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) - la

quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore,

della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - seguono la

soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su

reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.- e,

nel caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste

a carico del reclamante, soccombente. Alla resistente vengono assegnate ripetibili

in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e

di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19

dicembre 2007).

Per i quali motivi,

richiamati in particolare gli arti. 104, 110, 117 e segg., 319 e 321 CPC e

per le spese la LTG e il Rtar,

pronuncia: 1. Il reclamo 6 novembre 2014 di RE

1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese processuali

in fr. 500.- sono poste a carico del reclamante, il quale inoltre rifonderà

alla CO 1, fr. 750.- di ripetibili.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono

fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una

decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere

giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento

soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro

decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni

pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono

causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).