13.2014.105
Reclamo in materia di spese giudiziarie. Ripartizione e potere di apprezzamento
8 gennaio 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2014.105
Lugano
8 gennaio 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OA.2009.791 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione 16 dicembre 2009 da
RE
1
patrocinato dall' PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall' PA 2
e
ora sul reclamo 6 novembre 2014 di RE 1 contro il dispositivo n. 2 della
decisione 6 ottobre 2014 del Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 16
dicembre 2009 RE 1 ha chiesto l'annullamento delle delibere dell'assemblea dei
condomini del CO 1 del 17 novembre 2009 relative alle trattande 5 e 7.3.
Con la risposta 8 marzo
2010 la convenuta si è opposta alle domande dell'attore.
Fatti
B. Con decisione 6
ottobre 2014 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, annullato la
delibera n. 5 dell'assemblea dei condomini e caricato le spese processuali
nella misura del 95% all'attore al quale ha imposto l'obbligo di rifondere alla
controparte fr. 9'000.- per ripetibili (dispositivo n. 2).
C. Con reclamo 6
novembre 2014 RE 1 postula la riforma della decisione impugnata nel senso di
porre le spese processuali in ragione di 3/4 a carico della convenuta con
l'obbligo della stessa di rifondere a lui fr. 7'000.- di ripetibili parziali.
Con osservazioni 16
dicembre 2014 la convenuta ha chiesto la reiezione integrale del gravame.
Considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), il
cui art. 404 cpv. 1 prevede che fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in
vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza,
l’azione di annullamento delle delibere assembleari essendo stata avviata il 16
dicembre 2009, al procedimento in esame torna applicabile il CPC-TI. Nondimeno,
l'art. 405 cpv. 1 CPC prevede che alle impugnazioni si applica il diritto in
vigore al momento della comunicazione della decisione sicché il sistema di
impugnazione è retto dal CPC svizzero.
2. L’art. 110 CPC
dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo
indipendente soltanto mediante reclamo -rimedio con il quale possono essere
censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e
l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b) - ciò a prescindere se
la controversia in sé era soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 110,
pag. 447). Considerato che la controversia in questione è retta dalla procedura
ordinaria, il termine di impugnazione della decisione in materia di spese è di
30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC).
La trattazione dei reclami
contro decisioni in materia di spese competerebbe nel caso in esame alla prima
Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. a) n. 8a LOG), ma se ne
occupa la terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;
Poiché la sentenza impugnata
è pervenuta all'attore l'8 ottobre 2014, gravame qui in esame, rimesso alla
posta il 6 novembre 2014 , è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
3. Giusta l’art. 148
CPC-TI - applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 404 CPC - il giudice
condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra le tasse, le spese
giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1), ritenuto che, se vi è soccombenza
reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli può ripartirle parzialmente o
per intero fra loro (cpv. 2). Per costante giurisprudenza il Pretore dispone di
ampia latitudine nella determinazione degli oneri processuali e delle
ripetibili, nel senso che la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o
abuso del potere di apprezzamento (IICCA 11 agosto 2005, inc. 12.2005.5,
consid. 7; 24 marzo 2005, inc. 12.2004.15, consid. 3.1; Cocchi/Trezzini, CPC–TI, 2000,
m. 32 e 51 ad art. 148).
4. Con la decisione
impugnata, il Pretore, ha posto la tassa e le spese di giustizia a carico
dell'attore nella misura del 95% condannandolo inoltre al pagamento di
fr. 9'000.- a titolo di ripetibili ridotte. Il reclamante contesta la ripartizione
degli oneri processuali, sostenendo che il primo giudice avrebbe dovuto
caricarle solo in ragione di 1/4 a lui e per il resto alla convenuta, da
condannare a versargli fr. 7'000.- di ripetibili parziali. Rileva che la
domanda di causa che postulava l'annullamento delle delibere in merito alle
trattande n. 5 e n. 7 e stata accolta limitatamente alla trattanda n. 5 e
rigettata per la trattanda n. 7. Di conseguenza egli risulta vincente nella
misura del 50%. Ponendo il 95% delle spese a carico dell'attore il Pretore ha
quindi abusato del suo potere d'apprezzamento.
5. In merito
all'annullamento della delibera concernente la trattanda n. 5 (approvazione
della nuova tabella dei millesimi per la ripartizione delle spese), il Pretore
ha ammesso unicamente la contestazione relativa alla voce 313 (elettricità vani
comuni), che ha considerato iniqua e quindi da correggere, respingendo per
contro le contestazioni relative alle voci 312 (spese di riscaldamento), 315
(servizio di portineria), 317 (spese ascensore) e 324 (spese di manutenzione
giardino). Il valore delle contestazioni è stato indicato dall'attore medesimo
in fr. 163'195.- (conclusioni pag. 15). Considerando che l'unica contestazione
accolta riguarda le spese di elettricità dei vani comuni, il cui ammontare è di
fr. 10'175 (conclusioni pag. 15), ne risulta una soccombenza dell'attore pari
al 93.77% del valore in gioco. Vero è che la delibera è stata interamente
annullata, non potendolo essere solo parzialmente ma, comunque sia, il Pretore
ha ammesso le contestazioni relative alla stessa solo in minima parte. Tenendo
conto non solo dell'esito dell'impugnativa ma anche di quello delle varie
censure sollevate, non si può rimproverare al Pretore un accertamento
manifestamente errato dei fatti. Neppure egli ha ecceduto né abusato del potere
di apprezzamento, né ancora il suo giudizio può essere ritenuto arbitrario,
quando solo si tenga conto anche dell'integrale reiezione della domanda di
annullamento della delibera relativa alla trattanda n. 7 (assegnazione in uso
riservato dei posti esterni e delle cantine), non computata nel valore
litigioso.
6. Visto quanto
precede, la domanda del reclamante che postula una diversa ripartizione degli
oneri processuali va respinta.
Le spese
processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) - la
quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore,
della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - seguono la
soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su
reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.- e,
nel caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste
a carico del reclamante, soccombente. Alla resistente vengono assegnate ripetibili
in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19
dicembre 2007).
Per i quali motivi,
richiamati in particolare gli arti. 104, 110, 117 e segg., 319 e 321 CPC e
per le spese la LTG e il Rtar,
pronuncia: 1. Il reclamo 6 novembre 2014 di RE
1 è respinto.
Considerandi
2.
Le spese processuali
in fr. 500.- sono poste a carico del reclamante, il quale inoltre rifonderà
alla CO 1, fr. 750.- di ripetibili.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono
fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una
decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere
giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento
soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro
decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni
pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono
causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).