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Decisione

13.2014.108

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 gennaio 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con decisione 17

novembre 2014 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di assunzione di prove a

titolo cautelare e i relativi quesiti, ad eccezione della domanda n. 10.

Ha poi posto le spese processuali di fr. 800.- a carico dell'istante in

ragione di ¼ e per i rimanenti ¾ alla convenuta alla quale ha altresì imposto

il versamento di fr. 1'000.- di ripetibili a favore della controparte.

C. Con reclamo 25

novembre 2014 RE 1 si aggrava contro la menzionata decisione, chiedendone la

riforma nel senso di porre gli oneri processuali interamente a carico dell'istante.

Con osservazioni 15

dicembre 2014 CO 1 ha postulato la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto: 1. L'art. 110 CPC

dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo

indipendente unicamente mediante reclamo. La decisione impugnata è stata

emanata nell’ambito di un procedimento di assunzione di prove a titolo

cautelare ex art. 158 CPC, al quale si applicano le disposizioni in materia di

provvedimenti cautelari (art. 158 cpv. 2 CPC) e più in generale la procedura

sommaria (art. 248 lett. d CPC). Dinanzi a una decisione pronunciata su istanza

di assunzione di prove a titolo cautelare occorre esaminare di che tipo di

decisione si tratta, al fine di determinare la Camera competente a occuparsi

dell'impugnativa. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III

46 consid. 1.1, con ulteriori riferimenti; DTF 138 III 76 consid. 1.2), la

decisione che respinge la domanda di assunzione di prove a titolo cautelare

nell’ambito di una procedura indipendente pone fine a questa procedura. Come

tale è quindi una decisione finale ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC,

impugnabile mediante appello alla prima o seconda Camera civile (art. 48 lett.

a cifra 1 e lett. b cifra 1 LOG), oppure, se non è dato il valore

litigioso di fr. 10'000.-, una decisione finale giusta l’art. 319 lett. a

CPC, impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami (art. 48 lett.

d cifra 1 LOG). Per contro, la decisione che accoglie l’istanza di assunzione

di prove a titolo cautelare non pone invece giocoforza fine alla procedura, perché

è ancora necessario amministrare la prova in questione. In particolare, nel

caso di allestimento di una perizia al di fuori del procedimento di merito -

come nella presente fattispecie - il giudice deve poter compiere ulteriori

atti, quali per esempio nominare un altro perito prima che la procedura giunga

al termine o trasmettere al perito eventuali domande supplementari delle parti,

oppure ancora pronunciarsi sulla domanda di ricusa del perito; inoltre il

giudice deve dare modo alle parti di chiedere la delucidazione o il

completamento della perizia (art. 187 cpv. 4 CPC). Di conseguenza, una

decisione - come quella impugnata - che accoglie l’istanza di assunzione di

prove a titolo cautelare e ordina l’assunzione di una perizia nell’ambito di

una procedura indipendente non è una decisione finale, bensì una decisione incidentale,

e meglio una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319 lett.

b cifra 2 CPC, impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48

lett. c cifra 1 LOG), ciò anche se l'impugnativa concerne solo le spese.

2. Poiché la decisione

è pervenuta alla convenuta il 18 novembre 2014, il gravame qui in esame,

rimesso alla posta il 25 novembre 2014, è tempestivo e da questo punto di vista

ammissibile.

3. Per l'art. 320 CPC,

con il reclamo si possono censurare l'applicazione errata del diritto (lett. a)

e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

4. In concreto RE 1 contesta

la decisione nella misura in cui sono state poste a suo carico una parte della

tassa di giustizia e l'indennità per ripetibili di fr. 1'000.– da versare alla

controparte. A mente della reclamante, nell'ambito dell'assunzione di una prova

a titolo cautelare non sono applicabili i principi di ripartizione delle spese

giudiziarie stabiliti dall'art. 106 CPC, le spese giudiziarie essendo da porre

a carico della parte richiedente, la quale ne potrà poi chiedere la rifusione

in un'eventuale causa di merito.

5. Per l'art. 106 CPC

le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente, ma il giudice

può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie

secondo equità segnatamente quando vi sono circostanze speciali che fanno

apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura (art. 107 CPC).

Nell'ambito dell'assunzione di una prova a titolo cautelare non vi sono di

regola né una parte vincente né una parte soccombente (DTF 139 III 33), ciò

Considerandi

considerato che la procedura è fatta in vista di un'eventuale causa di merito,

nell'ambito della quale sarà poi da decidere quale parte sarà soccombente in

relazione a una determinata pretesa. Per quanto riguarda l'attribuzione delle

spese, va rilevato che l'assunzione di una prova in via cautelare è nell'interesse

di chi la chiede, poiché gli dà la possibilità di assicurare un mezzo di prova

la cui assunzione potrebbe essere in pericolo, ma anche di valutare le

possibilità di successo di una futura causa di merito. Con l'istanza di

assunzione di prove in via cautelare la parte convenuta è invece costretta in

un procedimento ancor prima che nei suoi confronti sia stata iniziata una causa.

In siffatta situazione, stante la sua potenziale posizione di convenuta, è

pertanto da riconoscerle la facoltà di difendersi dalla richiesta di assunzione

di prove in via cautelare, senza che essa sia esposta anche al rischio dei

costi che ciò comporta. Laddove l'azione di merito non è ancora

pendente è quindi la parte che ha chiesto l'assunzione di prove in via cautelare

che deve farsi carico delle spese processuali e dell’obbligo di versare eventuali

ripetibili alla controparte (DTF 140 III 30 consid. 3.3 e 3.4; III CCA

7.10.2014

inc. 13.2014.29 Tappy in

Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 104;),

quest’ultima non potendo già a questo stadio essere considerata soccombente

giusta l’art. 106 cpv. 1 CPC (DTF 140 III 30 consid. 3.5 e 3.6). L'istante ha comunque

la possibilità di rimettere in discussione la ripartizione di queste spese

giudiziarie nell'ambito del processo di merito, qualora, per finire, dovesse risultare

vincente nel medesimo (DTF 140 III 30 consid.3.5; Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 104). In assenza una

tempestiva azione di merito, il dispositivo sulle spese dell’assetto cautelare

assumerebbe invece carattere definitivo (Schmid,

op. cit., n. 5 ad art. 104). In tal senso andavano del resto già dottrina

e giurisprudenza sviluppate vigente il codice di procedura civile cantonale, e

confermate da questa Camera anche con riferimento all’applicazione del codice

processuale svizzero (per un riassunto con riferimenti: IIICCA inc. 13.2011.37

del 28 luglio 2011).

6.

Per i motivi che

precedono, l'opinione del primo giudice che ha considerato soccombente la

convenuta per il fatto che essa si era inizialmente opposta all'istanza,

ponendo di conseguenza a suo carico una parte delle spese e delle ripetibili,

non può essere seguita, il principio della soccombenza non trovando

applicazione (DTF 140 III 30), le spese giudiziarie sorte in quel contesto sono

da porre a carico della parte istante. Decidendo diversamente il primo giudice

ha violato il diritto. La decisione va quindi annullata e riformata come

chiesto dalla reclamante. Per quanto concerne le ripetibili, l'importo di fr.

1'000.- chiesto dalla reclamante appare corretto e può essere confermato.

7.

Le spese

processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata

in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è

fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della

causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta gli art. 13 e 14 LTG,

nel caso concreto le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.-

e sono poste a carico di CO 1, il quale inoltre rifonderà alla reclamante

congrue ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 25 novembre

2014.

di RE 1 è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 5 della decisione 17

novembre 2014 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna (inc. n.

CA.2014.45) è annullato e riformato come segue:

“5. La tassa di giustizia e le spese di complessivi

fr. 800.- di questa decisione sono poste a carico di CO 1, il quale inoltre

rifonderà alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili.”

2.

Le spese processuali

di fr. 300.-, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, il

quale inoltre rifonderà a RE 1 fr. 500.- di ripetibili.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto

noto, il ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.