13.2014.108
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8 gennaio 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2014.108
Lugano
8 gennaio 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CA.2014.45 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con istanza 10 settembre 2014 da
CO
1
patrocinato dall'avv. PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall'avv. dott.
PA 1
e
ora sul reclamo 25 novembre 2014 di RE 1 contro la decisione 17 novembre 2014
del Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza cautelare 10
settembre 2014 CO 1 ha convenuto in causa RE 1 avanti il Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna, chiedendo l’assunzione a titolo cautelare di
una perizia volta ad accertare le cause delle infiltrazioni d'acqua nel proprio
appartamento, i lavori necessari per la loro eliminazione con i relativi costi
e il minor valore dell'appartamento.
Con osservazioni 20
settembre 2014 la convenuta si è opposta all'istanza, alla quale ha però
successivamente aderito in sede di duplica, opponendosi nondimeno ad alcuni
quesiti peritali.
Fatti
B. Con decisione 17
novembre 2014 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di assunzione di prove a
titolo cautelare e i relativi quesiti, ad eccezione della domanda n. 10.
Ha poi posto le spese processuali di fr. 800.- a carico dell'istante in
ragione di ¼ e per i rimanenti ¾ alla convenuta alla quale ha altresì imposto
il versamento di fr. 1'000.- di ripetibili a favore della controparte.
C. Con reclamo 25
novembre 2014 RE 1 si aggrava contro la menzionata decisione, chiedendone la
riforma nel senso di porre gli oneri processuali interamente a carico dell'istante.
Con osservazioni 15
dicembre 2014 CO 1 ha postulato la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. L'art. 110 CPC
dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo
indipendente unicamente mediante reclamo. La decisione impugnata è stata
emanata nell’ambito di un procedimento di assunzione di prove a titolo
cautelare ex art. 158 CPC, al quale si applicano le disposizioni in materia di
provvedimenti cautelari (art. 158 cpv. 2 CPC) e più in generale la procedura
sommaria (art. 248 lett. d CPC). Dinanzi a una decisione pronunciata su istanza
di assunzione di prove a titolo cautelare occorre esaminare di che tipo di
decisione si tratta, al fine di determinare la Camera competente a occuparsi
dell'impugnativa. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III
46 consid. 1.1, con ulteriori riferimenti; DTF 138 III 76 consid. 1.2), la
decisione che respinge la domanda di assunzione di prove a titolo cautelare
nell’ambito di una procedura indipendente pone fine a questa procedura. Come
tale è quindi una decisione finale ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC,
impugnabile mediante appello alla prima o seconda Camera civile (art. 48 lett.
a cifra 1 e lett. b cifra 1 LOG), oppure, se non è dato il valore
litigioso di fr. 10'000.-, una decisione finale giusta l’art. 319 lett. a
CPC, impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami (art. 48 lett.
d cifra 1 LOG). Per contro, la decisione che accoglie l’istanza di assunzione
di prove a titolo cautelare non pone invece giocoforza fine alla procedura, perché
è ancora necessario amministrare la prova in questione. In particolare, nel
caso di allestimento di una perizia al di fuori del procedimento di merito -
come nella presente fattispecie - il giudice deve poter compiere ulteriori
atti, quali per esempio nominare un altro perito prima che la procedura giunga
al termine o trasmettere al perito eventuali domande supplementari delle parti,
oppure ancora pronunciarsi sulla domanda di ricusa del perito; inoltre il
giudice deve dare modo alle parti di chiedere la delucidazione o il
completamento della perizia (art. 187 cpv. 4 CPC). Di conseguenza, una
decisione - come quella impugnata - che accoglie l’istanza di assunzione di
prove a titolo cautelare e ordina l’assunzione di una perizia nell’ambito di
una procedura indipendente non è una decisione finale, bensì una decisione incidentale,
e meglio una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319 lett.
b cifra 2 CPC, impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48
lett. c cifra 1 LOG), ciò anche se l'impugnativa concerne solo le spese.
2. Poiché la decisione
è pervenuta alla convenuta il 18 novembre 2014, il gravame qui in esame,
rimesso alla posta il 25 novembre 2014, è tempestivo e da questo punto di vista
ammissibile.
3. Per l'art. 320 CPC,
con il reclamo si possono censurare l'applicazione errata del diritto (lett. a)
e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
4. In concreto RE 1 contesta
la decisione nella misura in cui sono state poste a suo carico una parte della
tassa di giustizia e l'indennità per ripetibili di fr. 1'000.– da versare alla
controparte. A mente della reclamante, nell'ambito dell'assunzione di una prova
a titolo cautelare non sono applicabili i principi di ripartizione delle spese
giudiziarie stabiliti dall'art. 106 CPC, le spese giudiziarie essendo da porre
a carico della parte richiedente, la quale ne potrà poi chiedere la rifusione
in un'eventuale causa di merito.
5. Per l'art. 106 CPC
le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente, ma il giudice
può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie
secondo equità segnatamente quando vi sono circostanze speciali che fanno
apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura (art. 107 CPC).
Nell'ambito dell'assunzione di una prova a titolo cautelare non vi sono di
regola né una parte vincente né una parte soccombente (DTF 139 III 33), ciò
Considerandi
considerato che la procedura è fatta in vista di un'eventuale causa di merito,
nell'ambito della quale sarà poi da decidere quale parte sarà soccombente in
relazione a una determinata pretesa. Per quanto riguarda l'attribuzione delle
spese, va rilevato che l'assunzione di una prova in via cautelare è nell'interesse
di chi la chiede, poiché gli dà la possibilità di assicurare un mezzo di prova
la cui assunzione potrebbe essere in pericolo, ma anche di valutare le
possibilità di successo di una futura causa di merito. Con l'istanza di
assunzione di prove in via cautelare la parte convenuta è invece costretta in
un procedimento ancor prima che nei suoi confronti sia stata iniziata una causa.
In siffatta situazione, stante la sua potenziale posizione di convenuta, è
pertanto da riconoscerle la facoltà di difendersi dalla richiesta di assunzione
di prove in via cautelare, senza che essa sia esposta anche al rischio dei
costi che ciò comporta. Laddove l'azione di merito non è ancora
pendente è quindi la parte che ha chiesto l'assunzione di prove in via cautelare
che deve farsi carico delle spese processuali e dell’obbligo di versare eventuali
ripetibili alla controparte (DTF 140 III 30 consid. 3.3 e 3.4; III CCA
7.10.2014
inc. 13.2014.29 Tappy in
Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 104;),
quest’ultima non potendo già a questo stadio essere considerata soccombente
giusta l’art. 106 cpv. 1 CPC (DTF 140 III 30 consid. 3.5 e 3.6). L'istante ha comunque
la possibilità di rimettere in discussione la ripartizione di queste spese
giudiziarie nell'ambito del processo di merito, qualora, per finire, dovesse risultare
vincente nel medesimo (DTF 140 III 30 consid.3.5; Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 104). In assenza una
tempestiva azione di merito, il dispositivo sulle spese dell’assetto cautelare
assumerebbe invece carattere definitivo (Schmid,
op. cit., n. 5 ad art. 104). In tal senso andavano del resto già dottrina
e giurisprudenza sviluppate vigente il codice di procedura civile cantonale, e
confermate da questa Camera anche con riferimento all’applicazione del codice
processuale svizzero (per un riassunto con riferimenti: IIICCA inc. 13.2011.37
del 28 luglio 2011).
6.
Per i motivi che
precedono, l'opinione del primo giudice che ha considerato soccombente la
convenuta per il fatto che essa si era inizialmente opposta all'istanza,
ponendo di conseguenza a suo carico una parte delle spese e delle ripetibili,
non può essere seguita, il principio della soccombenza non trovando
applicazione (DTF 140 III 30), le spese giudiziarie sorte in quel contesto sono
da porre a carico della parte istante. Decidendo diversamente il primo giudice
ha violato il diritto. La decisione va quindi annullata e riformata come
chiesto dalla reclamante. Per quanto concerne le ripetibili, l'importo di fr.
1'000.- chiesto dalla reclamante appare corretto e può essere confermato.
7.
Le spese
processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata
in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è
fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della
causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta gli art. 13 e 14 LTG,
nel caso concreto le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.-
e sono poste a carico di CO 1, il quale inoltre rifonderà alla reclamante
congrue ripetibili.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 25 novembre
2014.
di RE 1 è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 5 della decisione 17
novembre 2014 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna (inc. n.
CA.2014.45) è annullato e riformato come segue:
“5. La tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 800.- di questa decisione sono poste a carico di CO 1, il quale inoltre
rifonderà alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili.”
2.
Le spese processuali
di fr. 300.-, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, il
quale inoltre rifonderà a RE 1 fr. 500.- di ripetibili.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto
noto, il ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.