13.2014.12
Locazione. Rappresentanza processuale professionale. Associazione di categoria
28 maggio 2014Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2014.12
Lugano
28 maggio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Lardelli
e Celio
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2013.54 (controversia in materia di locazione)
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 5
dicembre 2013 da
AT 1
rappresentata da RE 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 21
gennaio 2014 presentato dall’associazione RE 1 contro la decisione 14 gennaio
2014 con la quale il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Città le ha
negato la legittimazione a rappresentare in giudizio AT 1;
ritenuto
in fatto: A. Entro il termine di 30
giorni assegnatole con autorizzazione ad agire 12 novembre 2013 dell’Ufficio di
conciliazione in materia di locazione di Locarno, con petizione 5 dicembre 2013
AT 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città,
chiedendo in via principale di annullare la disdetta 31 ottobre 2013 del
contratto di locazione di un locale ad uso commerciale, situato a __________,
con effetto a decorrere dal 30 novembre 2014, e in via subordinata la
protrazione del contratto per quattro anni.
Fatti
B. L’attrice essendosi
costituita in giudizio tramite l’associazione per la protezione degli inquilini
denominata RE 1, con ordinanza 10 dicembre 2013 il Pretore aggiunto ha disposto
la verifica della legittimazione dell’associazione in questione a fungere da
rappresentante processuale giusta l’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC. Con scritto 16
dicembre 2013 RE 1 ha contestato questi accertamenti, trasmettendo nondimeno i
propri statuti e ribadendo il suo ruolo di rappresentante professionale.
Trattato quale reclamo, lo scritto in questione è stato trasmesso per
competenza a questa Camera che, il 20 dicembre 2013,
ha emesso un giudizio di inammissibilità del gravame (inc. n. 13.2013.111) perché
non era stato addotto e neppure reso verosimile che l’atto istruttorio disposto
dal primo giudice comportasse il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile,
presupposto per poter entrare nel merito del gravame (art. 319 lett. b cifra 2
CPC).
C. Con decisione 14
gennaio 2014 il Pretore aggiunto, richiamato l’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC ha
negato la capacità di RE 1 a rappresentare in giudizio AT 1 nell’ambito della
procedura semplificata ai sensi degli art. 243 segg. CPC in quanto
l’associazione in questione non poteva essere considerata un’associazione di
categoria secondo l’art. 12 LACPC autorizzata a sottoscrivere contratti-quadro
in materia di locazione e d’affitto. Nel contempo il primo giudice ha assegnato
un termine di 10 giorni all’attrice affinché proponesse un nuovo esemplare
della petizione sottoscritto personalmente o da persona legittimata a
rappresentarla.
D. Con reclamo 21
gennaio 2014 RE 1 insorge contro la citata decisione chiedendone, previa
concessione dell’effetto sospensivo al gravame, l’annullamento e il rinvio dell’incarto
al primo giudice per evasione.
La richiesta di effetto
sospensivo è stata respinta con decreto presidenziale di questa Camera datato
22 gennaio 2014.
L’attrice e il convenuto
non sono stati invitati a presentare osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. La causa in esame, promossa
da AT 1, è attinente ad una controversia in materia di locazione e d’affitto
giusta l’art. 243 cpv. 2 lett. c CPC retta quindi dalla procedura semplificata.
2. La decisione
impugnata nega a RE 1 la legittimazione a rappresentare l’attrice e assegna a
quest’ultima un termine di 10 giorni per proporre personalmente la petizione
oppure per rivolgersi ad un nuovo rappresentante professionale autorizzato ad
agire in giudizio. Il reclamo è presentato dall’“associazione RE 1 domiciliata
a __________ rappresentata dal suo segretario __________” (pag. 1), senza che
sia fatto riferimento di sorta all’attrice. Insorgente è quindi RE 1, che non è
parte in causa, ciò che impone di esaminare preliminarmente se essa abbia un interesse
e la legittimazione ad impugnare la decisione in questione. L’interesse è da
riconoscere, considerato che il terzo formalmente non parte ad un procedimento –
quale è RE 1 – è in effetti legittimato a far uso dei mezzi di ricorso ogni
qual volta una decisione lede direttamente i suoi diritti. Ciò è il caso quando
una persona è impedita a partecipare ad un procedimento giudiziario (Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2a ed., 2013, n. 35 seg. ad “Vorbemerkungen zu den Art. 308-318”;
Kunz, in:
Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde,
Kommentar, Basilea 2013, n. 65, 74 segg. e 76 ad “Vor Art. 308 ff.”) laddove, come
nella controversia che ci occupa, RE 1 era stata debitamente autorizzata dall’attrice
“ad agire in ogni procedura giudiziaria” (doc. A nel mezzo) giusta l’art. 68
cpv. 3 CPC (Kunz, op. cit., n. 55
ad art. 311).
3. Il giudice esamina
d’ufficio l’esistenza dei presupposti processuali (art. 60 CPC). L’elenco di
tali presupposti è contenuto nell’art. 59 CPC, che non è però esaustivo, come
risulta in modo chiaro dall’uso dell’avverbio “segnatamente” (Domej, in: Oberhammer/Domej/Haas,
Kurzkommentar, ZPO, 2a ed.,
2014, n. 15 ad art. 59; Zürcher,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2a ed., 2013, n. 9
ad art. 59; Zingg, Berner
Kommentar, 2012, n. 25 ad art. 59 CPC). Seppure non menzionata esplicitamente
nella citata norma, anche la validità della rappresentanza e la legittimazione
dei rappresentanti delle parti costituiscono un presupposto processuale.
La decisione sui
presupposti processuali (nella terminologia tedesca “Prozessentscheid über eine
prozessuale Vorfrage”) è una decisione finale a’sensi dell’art. 236 CPC
(“prozesserledigender Entscheid”) quando il giudice, constatatane la mancanza,
non entra nel merito della lite (Domej,
op. cit., n. 7 ad art. 59; Zürcher,
op. cit., n. 26 ad art. 60). Ne va diversamente quando, come nel caso concreto,
l’esame pregiudiziale di un presupposto processuale attinente ad un singolo
aspetto del procedimento si traduce in una decisione che non pone fine alla
lite, la quale ha natura di una decisione incidentale (“Zwischenentscheid”)
giusta l’art. 237 CPC (Domej, op.
cit., n. 6 ad art. 59; Zürcher,
op. cit., n. 27 ad art. 60; Trezzini,
in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale
civile svizzero, 2011, pag. 198 segg. ad art. 60, pag. 1053 ad art. 237), segnatamente
un “Prozesszwischenentscheid” (Reetz/Theiler,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 2a ed.,
2013, n. 28 ad art. 308), come tale impugnabile a titolo indipendente (cpv. 2).
Ci si potrebbe invero chiedere se quando, come fatto nel caso concreto, il
giudice nega al rappresentante di una parte la capacità di rappresentare in
giudizio, nei confronti del rappresentante la decisione non sia da considerare
finale. La questione non riveste comunque particolare importanza in questa sede
e può rimanere aperta.
4. Le decisioni finali
e incidentali di prima istanza sono impugnabili con appello giusta l’art. 308
cpv. 1 lett. a CPC rispettivamente con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. a
CPC (Reetz/Theiler, op. cit., n. 8
e 25 ad art. 308). Quelle pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili
unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta
nella decisione è di almeno fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò sarebbe il
caso in concreto, giacché l’azione dell’attrice chiede di annullare la disdetta,
data il 31 agosto 2013 e con effetto al 30 novembre 2014 (doc. Q), di un contratto
di locazione di durata indeterminata per un locale ad uso commerciale avente
una pigione mensile di fr. 650.– (doc. B pag. 1, I1, J). In effetti, ritenuta
la scadenza fissata al 30 novembre di ogni anno, il valore di causa si attesta
a fr. 17'550.– (fr. 650.– x 27 mesi), importo complessivo ancora dovuto fino al
30 novembre 2015, prossimo termine di disdetta (Trezzini,
op. cit., pag. 380 ad art. 92). Così stando le cose, è discutibile la
competenza della terza Camera civile a occuparsi del gravame in oggetto, ma la
stessa se ne occupa in applicazione dell’art. 48c cifra 2 LOG. Il fatto che il
gravame sia intitolato “reclamo” non è di pregiudizio alla ricorrente, con
l’appello che si limita a censurare un’errata applicazione del diritto
(reclamo, pag. 5 seg.), senza contestare l’accertamento dei fatti.
La questione essendo trattata
in procedura semplificata il termine per impugnare la decisione è di 30 giorni
(art. 311 cpv. 1 e art. 321 cpv. 1 CPC). Ciò detto, la decisione 14 gennaio
2014 essendo pervenuta all’attrice l’indomani, il gravame, rimesso alla posta
il 21 gennaio 2014, è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
5. Il Pretore aggiunto ha
dapprima accertato che non v’è contestazione sul fatto che RE 1 abbia agito quale
rappresentante dell’attrice a titolo professionale in un procedimento
giudiziario di locazione e d’affitto. Ha in seguito rilevato che la rappresentanza
processuale professionale può essere riconosciuta solo a rappresentanti o
impiegati di associazioni di categoria che adempiono ai requisiti per la
sottoscrizione di un contratto-quadro di locazione ai sensi della Legge
federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell’obbligatorietà
generale del 23 giugno 1995 (RS 221.213.15) e che, giusta l’art. 3 cpv. 2 della
medesima legge, quali associazioni di categoria sono da considerare le
associazioni e organizzazioni che secondo i loro statuti perseguono da almeno
dieci anni l’obiettivo principale di tutelare locatori o locatari (lett. a),
rispettivamente rappresentano almeno il 5% dei locatari o locatori del campo di
applicazione o i cui membri hanno concluso direttamente o indirettamente almeno
il 10% dei contratti individuali di locazione (lett. b). Il primo giudice ha
poi constatato che RE 1 era stata costituita il 22 ottobre 2013, sicché non adempiva
ai requisiti di legge e, di conseguenza, non poteva patrocinare in giudizio.
Nondimeno egli non ha dichiarato inammissibile l’azione, assegnando all’attrice
un termine per sanare il difetto.
6. Giova dapprima rilevare
che la reclamante non censura gli accertamenti di fatto del primo giudice, e
nemmeno sostiene di adempiere ai requisiti di legge imposti alle associazioni e
organizzazioni riconosciute giusta l’art. 3 della Legge federale sui contratti-quadro
di locazione e sul conferimento dell’obbligatorietà generale del 23 giugno 1995,
sicché non è necessario soffermarsi su tali questioni.
La reclamante non lesina
per contro critiche sotto il profilo del diritto. A suo modo di vedere l’art.
68 cpv. 2 lett. d CPC autorizza le associazioni di inquilini a fungere da
rappresentante per i propri affiliati nelle vertenze derivanti dai contratti di
locazione, mentre l’art. 12 LACPC non indica che le stesse debbano essere altresì
autorizzate a firmare dei contratti quadro ai sensi della relativa legge
federale, la quale peraltro nulla dice riguardo alla legittimazione a
rappresentare di associazioni di inquilini. L’interessata rimprovera poi al Pretore
aggiunto di avere tratto la sua conclusione dando affidamento all’opinione
espressa da un unico autore, conclusione lesiva della Costituzione svizzera segnatamente
della libertà economica (art. 27) soggetta a restrizioni solo se espressamente
previste nella costituzione medesima (art. 94), dolendosi del monopolio
riconosciuto e garantito nel Canton Ticino all’Associazione __________, l’unica
autorizzata finora alla rappresentanza professionale qualificata.
7. La rappresentanza
professionale in giudizio è disciplinata dal CPC, il cui art. 68 cpv. 2 lett. d
stabilisce che dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro possono
segnatamente intervenire dei rappresentanti professionalmente qualificati se il
Considerandi
diritto cantonale lo prevede. Il legislatore cantonale gode quindi di
competenza esclusiva in quest’ambito (Domej,
op. cit., n. 9 ad art. 68; Staehelin/
Schweizer, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 2a ed., 2013, n. 15 e 23 ad art. 68; Bohnet, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, CPC
commenté, Basilea 2011, n. 21 seg. ad art. 68; Sterchi,
in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, Band I, 2012, n. 9c ad art.
68).
Nella misura in cui la reclamante
sostiene che questa norma legittimi, in modo indistinto e generalizzato, i
rappresentanti di qualsiasi associazione di inquilini a rappresentare
professionalmente in giudizio i propri affiliati in controversie riguardanti i
contratti di locazione (reclamo, pag. 2 n. 6 seg. e pag. 5 n. 14b) il reclamo è
manifestamente infondato. L’art. 68 cpv. 2 lett. a CPC dispone infatti che
legittimati alla rappresentanza professionale dinanzi ai tribunali svizzeri
sono solo gli avvocati. Sono poi i cantoni che, facendo uso della facoltà loro
concessa dalla lettera d dell’art. 68 cpv. 2 CPC, possono estendere siffatta
legittimazione limitatamente ai settori della locazione e del lavoro.
7.1
Nel Canton Ticino, il
legislatore cantonale ha disciplinato la rappresentanza processuale nell’art.
12.
cpv. 1 lett. a LACPC, norma che, limitatamente alle cause condotte in
procedura semplificata (art. 243 e seguenti CPC) e in procedura sommaria (art.
248.
e seguenti CPC), ha disciplinato la rappresentanza processuale
professionale, estendendola
a) in materia di contratto
di locazione e d’affitto ai rappresentanti o impiegati di associazioni
professionali o di categoria, ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale o
loro impiegati e agli amministratori d’immobili oggetto della lite o loro
impiegati;
b) in materia di contratto
di lavoro, ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di
categoria, ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale o loro impiegati.
In
materia di locazione, la Commissione della legislazione ha ritenuto assodato
che la rappresentanza in giudizio era da riconoscere alle associazioni
professionali o di categoria che adempiono i requisiti per la stipulazione di
un contratto-quadro di locazione ai sensi della legge federale del 23 giugno
1995.
sui contratti- quadro di locazione e sul conferimento dell’obbligatorietà
generale, mentre era in dubbio se ammettere anche i sindacati. Ha quindi deciso
di estendere anche a questi ultimi la facoltà di rappresentare in giudizio,
onde consentire agli inquilini di continuare ad avvalersi della loro assistenza
anche nelle procedure in materia di locazione e di affitto, possibilità già
ammessa dal diritto cantonale allora in vigore (Rapporto n. 6313R del 9 giugno
2010.
sul messaggio del 22 dicembre 2009 concernente l’adeguamen-to della
legislazione cantonale all’introduzione del codice di diritto processuale
civile svizzero, pag. 30 ad art. 12). La possibilità di ammettere qualsivoglia
associazione professionale o di categoria non è per contro mai neppure stata
ventilata.
Così
stando le cose, non si può rimproverare al Pretore aggiunto di aver applicato
in modo errato il diritto, quanto fatto corrispondendo alla volontà del
legislatore.
8.
Di transenna si
rileva che quanto fatto nell’ambito della locazione è peraltro in linea con le
soluzioni adottate in altri settori dove il legislatore ticinese ha disciplinato
la rappresentanza processuale negli ambiti in cui il diritto federale gli ha
riservato questa facoltà, limitandola a rappresentanti professionalmente
qualificati. Così, nella LACPC è stato ripreso il contenuto dell’art. 64a
CPC-TI, dove le “associazioni professionali o di categoria” ammesse a
rappresentare una parte in una causa avente per oggetto una controversia
derivante dal contratto di lavoro, erano solo le associazioni dei datori di
lavoro o dei lavoratori ai sensi dell’art. 356 CO, che possono essere parte ad
un contratto collettivo (sentenza II CCA inc. n. 12. 2005.219 del 14 marzo 2006,
confermata dal Tribunale federale con la sentenza 4P.101/ 2006 del 24 ottobre
2006).
Pure in ambito LEF il Cantone
Ticino ha disciplinato la rappresentanza sulla scorta degli artt.
27.
LEF e 68 cpv. 2 lett. c CPC. In applicazione degli art. 3 e 6 della legge
sull’esercizio delle professioni di fiduciario (LFid), l’attività di consulenza
e rappresentanza di creditori, dei debitori e dei terzi nell’ambito della legge
sull’esecuzione e sui fallimenti, incasso crediti e risanamento di situazioni
debitorie può, infatti, essere svolta solo da persone giuridiche, società di
persone e ditte individuali solo se al loro interno opera almeno un fiduciario
autorizzato che svolge la propria attività professionale nell’azienda ed ha il
diritto di firma iscritto nel registro di commercio.
8.1
Nell’ambito dei rapporti
della locazione e del lavoro – entrambi settori particolarmente sensibili dal
profilo sociale – le associazioni di categoria rivestono un’importanza
particolare, le stesse essendo coinvolte nella stipulazione di contratti-quadro
di locazione, rispettivamente dei contratti collettivi di lavoro e del conferimento
dell’obbligatorietà generale ai medesimi. Ciò ha indotto a introdurre dei
requisiti – stabiliti dalla legge, rispettivamente dalla giurisprudenza e dalla
dottrina –, che devono essere adempiuti perché le organizzazioni possano essere
considerate rappresentative e essere parte del contratto-quadro di locazione,
rispettivamente dei contratti collettivi di lavoro. Dovendosi concretizzare la
figura del rappresentante di categoria ammesso alla rappresentanza processuale,
appare quindi sensato ispirarsi ai medesimi criteri, tenendo conto ovviamente,
delle differenze specifiche.
Di
conseguenza, ancora una volta non si può rimproverare al Pretore aggiunto un’errata
applicazione del diritto per avere preso spunto dalla Legge federale sui
contratti-quadro di locazione e del conferimento dell’obbligatorietà generale
del 23 giugno 1995 per definire i criteri validi per stabilire se una sedicente
“associazione degli inquilini” soddisfi ai requisiti di “associazione
professionale o di categoria” secondo l’art. 12 cpv. 1 lett. a CPC e per
decidere se la reclamante sia atta a fungere da rappresentante professionale
qualificata di fronte ad un tribunale.
9.
La decisione
impugnata resiste alla critica anche laddove la reclamante rivendica la facoltà
di rappresentanza indipendentemente dall’organizzazione cantonale dei
tribunali, ossia senza riguardo al fatto che in Ticino non vi sia uno specifico
giudice della locazione e del lavoro (reclamo, pag. 4 n. 11). Il Pretore aggiunto
non ha, in effetti, fatto alcuna distinzione da questo punto di vista.
10.
La reclamante obietta
pure che né la legge federale sui contratti-quadro né la relativa ordinanza
dicono alcunché riguardo alla legittimazione a rappresentare delle associazioni
inquilini autorizzate a sottoscrivere un contratto-quadro (reclamo, pag. 5 n.
14c). La contestazione è infondata. In effetti, già si è detto (sopra, consid.
7.
e 7.1) dei termini entro cui la questione della rappresentanza professionale
qualificata di associazioni professionali o di categoria in materia di
contratto di locazione e d’affitto – limitatamente alle cause condotte in
procedura semplificata giusta gli art. 243 e seguenti CPC e in procedura
sommaria giusta gli art. 248 e seguenti CPC – trova spazio nel contesto del
diritto processuale civile svizzero (in particolare art. 68 cpv. 2 lett. d CPC)
e nella relativa legge di applicazione cantonale (segnatamente art. 12 cpv. 1
lett. a CPC). L’assenza di puntuali norme nella legge sui contratti-quadro è
pertanto priva di pertinenza.
11.
La reclamante afferma
che l’interpretazione data dal Pretore aggiunto è anticostituzionale e
arbitraria in quanto lesiva della sua libertà economica garantita dagli art. 27
e 94 Cost. (reclamo, n. 9 e 10 a pag. 3, n. 12
a pag. 4). Potrebbe qui invero porsi la questione a sapere come possa un’associazione
costituita “… specificatamente a tutela dei diritti degli inquilini, senza fine
di lucro e a base volontaristica, ai sensi dell’articolo 60 ss del CC Svizzero”
(art. 1 dello Statuto) invocare e rivendicare il proprio diritto alla libertà
economica. La questione non merita tuttavia di essere approfondita. Già si e
detto (sopra, consid. 7) che con l’art. 68 CPC il legislatore federale ha limitato
la rappresentanza professionale in giudizio agli avvocati (art. 68 cpv. 2 lett.
a CPC), lasciando però ai Cantoni la possibilità di estendere siffatta
rappresentanza ad altri rappresentanti professionali in certuni settori (art.
68.
cpv. 2 lett. b, c e d). La norma che la reclamante sostiene violare la
costituzione è quindi, semmai, l’art. 68 CPC, che ha introdotto le restrizioni
di cui trattasi. Gioverà qui ricordare in proposito che, trattandosi di una
norma di diritto federale, comunque sia la costituzionalità della stessa non
può essere sindacata da questo tribunale. Nella misura in cui la pretesa
violazione della costituzione deriverebbe dal diritto cantonale, mal si vede
come possa essere considerato lesivo del diritto costituzionale della libertà
economica il risultato a cui è giunto il primo giudice che, con la sua –
peraltro corretta – interpretazione dell’art. 12 LACPC, ha ritenuto che il
legislatore cantonale non ha voluto derogare ai limiti imposti dal diritto
federale nella misura pretesa dalla reclamante.
Una volta di più, il
giudizio impugnato resiste alle censure e merita conferma.
12.
Per i motivi di cui
sopra, il gravame è respinto. Le spese processuali, disciplinate dalla legge
sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è
fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della
causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la
tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata
tra 100 e fr. 10'000.–. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate
in fr. 250.– e sono poste a carico dell’associazione RE 1. Non si assegnano
ripetibili, le parti non essendo state invitate a presentare osservazioni.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il “reclamo” 21 gennaio 2014
dell’associazione RE 1 è respinto.
2.
Le spese processuali
di fr. 250.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano indennità o
ripetibili.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 21 gennaio 2014 alle parti):
– ;
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.– negli altri casi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). Il ricorso è ammissibile
contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93.
LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF. La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).