Lexipedia

Decisione

13.2014.12

Locazione. Rappresentanza processuale professionale. Associazione di categoria

28 maggio 2014Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

B. L’attrice essendosi

costituita in giudizio tramite l’associazione per la protezione degli inquilini

denominata RE 1, con ordinanza 10 dicembre 2013 il Pretore aggiunto ha disposto

la verifica della legittimazione dell’associazione in questione a fungere da

rappresentante processuale giusta l’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC. Con scritto 16

dicembre 2013 RE 1 ha contestato questi accertamenti, trasmettendo nondimeno i

propri statuti e ribadendo il suo ruolo di rappresentante professionale.

Trattato quale reclamo, lo scritto in questione è stato trasmesso per

competenza a questa Camera che, il 20 dicembre 2013,

ha emesso un giudizio di inammissibilità del gravame (inc. n. 13.2013.111) perché

non era stato addotto e neppure reso verosimile che l’atto istruttorio disposto

dal primo giudice comportasse il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile,

presupposto per poter entrare nel merito del gravame (art. 319 lett. b cifra 2

CPC).

C. Con decisione 14

gennaio 2014 il Pretore aggiunto, richiamato l’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC ha

negato la capacità di RE 1 a rappresentare in giudizio AT 1 nell’ambito della

procedura semplificata ai sensi degli art. 243 segg. CPC in quanto

l’associazione in questione non poteva essere considerata un’associazione di

categoria secondo l’art. 12 LACPC autorizzata a sottoscrivere contratti-quadro

in materia di locazione e d’affitto. Nel contempo il primo giudice ha assegnato

un termine di 10 giorni all’attrice affinché proponesse un nuovo esemplare

della petizione sottoscritto personalmente o da persona legittimata a

rappresentarla.

D. Con reclamo 21

gennaio 2014 RE 1 insorge contro la citata decisione chiedendone, previa

concessione dell’effetto sospensivo al gravame, l’annullamento e il rinvio dell’incarto

al primo giudice per evasione.

La richiesta di effetto

sospensivo è stata respinta con decreto presidenziale di questa Camera datato

22 gennaio 2014.

L’attrice e il convenuto

non sono stati invitati a presentare osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. La causa in esame, promossa

da AT 1, è attinente ad una controversia in materia di locazione e d’affitto

giusta l’art. 243 cpv. 2 lett. c CPC retta quindi dalla procedura semplificata.

2. La decisione

impugnata nega a RE 1 la legittimazione a rappresentare l’attrice e assegna a

quest’ultima un termine di 10 giorni per proporre personalmente la petizione

oppure per rivolgersi ad un nuovo rappresentante professionale autorizzato ad

agire in giudizio. Il reclamo è presentato dall’“associazione RE 1 domiciliata

a __________ rappresentata dal suo segretario __________” (pag. 1), senza che

sia fatto riferimento di sorta all’attrice. Insorgente è quindi RE 1, che non è

parte in causa, ciò che impone di esaminare preliminarmente se essa abbia un interesse

e la legittimazione ad impugnare la decisione in questione. L’interesse è da

riconoscere, considerato che il terzo formalmente non parte ad un procedimento –

quale è RE 1 – è in effetti legittimato a far uso dei mezzi di ricorso ogni

qual volta una decisione lede direttamente i suoi diritti. Ciò è il caso quando

una persona è impedita a partecipare ad un procedimento giudiziario (Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2a ed., 2013, n. 35 seg. ad “Vorbemerkungen zu den Art. 308-318”;

Kunz, in:

Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde,

Kommentar, Basilea 2013, n. 65, 74 segg. e 76 ad “Vor Art. 308 ff.”) laddove, come

nella controversia che ci occupa, RE 1 era stata debitamente autorizzata dall’attrice

“ad agire in ogni procedura giudiziaria” (doc. A nel mezzo) giusta l’art. 68

cpv. 3 CPC (Kunz, op. cit., n. 55

ad art. 311).

3. Il giudice esamina

d’ufficio l’esistenza dei presupposti processuali (art. 60 CPC). L’elenco di

tali presupposti è contenuto nell’art. 59 CPC, che non è però esaustivo, come

risulta in modo chiaro dall’uso dell’avverbio “segnatamente” (Domej, in: Oberhammer/Domej/Haas,

Kurzkommentar, ZPO, 2a ed.,

2014, n. 15 ad art. 59; Zürcher,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2a ed., 2013, n. 9

ad art. 59; Zingg, Berner

Kommentar, 2012, n. 25 ad art. 59 CPC). Seppure non menzionata esplicitamente

nella citata norma, anche la validità della rappresentanza e la legittimazione

dei rappresentanti delle parti costituiscono un presupposto processuale.

La decisione sui

presupposti processuali (nella terminologia tedesca “Prozessentscheid über eine

prozessuale Vorfrage”) è una decisione finale a’sensi dell’art. 236 CPC

(“prozesserledigender Entscheid”) quando il giudice, constatatane la mancanza,

non entra nel merito della lite (Domej,

op. cit., n. 7 ad art. 59; Zürcher,

op. cit., n. 26 ad art. 60). Ne va diversamente quando, come nel caso concreto,

l’esame pregiudiziale di un presupposto processuale attinente ad un singolo

aspetto del procedimento si traduce in una decisione che non pone fine alla

lite, la quale ha natura di una decisione incidentale (“Zwischenentscheid”)

giusta l’art. 237 CPC (Domej, op.

cit., n. 6 ad art. 59; Zürcher,

op. cit., n. 27 ad art. 60; Trezzini,

in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale

civile svizzero, 2011, pag. 198 segg. ad art. 60, pag. 1053 ad art. 237), segnatamente

un “Prozesszwischenentscheid” (Reetz/Theiler,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 2a ed.,

2013, n. 28 ad art. 308), come tale impugnabile a titolo indipendente (cpv. 2).

Ci si potrebbe invero chiedere se quando, come fatto nel caso concreto, il

giudice nega al rappresentante di una parte la capacità di rappresentare in

giudizio, nei confronti del rappresentante la decisione non sia da considerare

finale. La questione non riveste comunque particolare importanza in questa sede

e può rimanere aperta.

4. Le decisioni finali

e incidentali di prima istanza sono impugnabili con appello giusta l’art. 308

cpv. 1 lett. a CPC rispettivamente con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. a

CPC (Reetz/Theiler, op. cit., n. 8

e 25 ad art. 308). Quelle pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili

unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta

nella decisione è di almeno fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò sarebbe il

caso in concreto, giacché l’azione dell’attrice chiede di annullare la disdetta,

data il 31 agosto 2013 e con effetto al 30 novembre 2014 (doc. Q), di un contratto

di locazione di durata indeterminata per un locale ad uso commerciale avente

una pigione mensile di fr. 650.– (doc. B pag. 1, I1, J). In effetti, ritenuta

la scadenza fissata al 30 novembre di ogni anno, il valore di causa si attesta

a fr. 17'550.– (fr. 650.– x 27 mesi), importo complessivo ancora dovuto fino al

30 novembre 2015, prossimo termine di disdetta (Trezzini,

op. cit., pag. 380 ad art. 92). Così stando le cose, è discutibile la

competenza della terza Camera civile a occuparsi del gravame in oggetto, ma la

stessa se ne occupa in applicazione dell’art. 48c cifra 2 LOG. Il fatto che il

gravame sia intitolato “reclamo” non è di pregiudizio alla ricorrente, con

l’appello che si limita a censurare un’errata applicazione del diritto

(reclamo, pag. 5 seg.), senza contestare l’accertamento dei fatti.

La questione essendo trattata

in procedura semplificata il termine per impugnare la decisione è di 30 giorni

(art. 311 cpv. 1 e art. 321 cpv. 1 CPC). Ciò detto, la decisione 14 gennaio

2014 essendo pervenuta all’attrice l’indomani, il gravame, rimesso alla posta

il 21 gennaio 2014, è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

5. Il Pretore aggiunto ha

dapprima accertato che non v’è contestazione sul fatto che RE 1 abbia agito quale

rappresentante dell’attrice a titolo professionale in un procedimento

giudiziario di locazione e d’affitto. Ha in seguito rilevato che la rappresentanza

processuale professionale può essere riconosciuta solo a rappresentanti o

impiegati di associazioni di categoria che adempiono ai requisiti per la

sottoscrizione di un contratto-quadro di locazione ai sensi della Legge

federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell’obbligatorietà

generale del 23 giugno 1995 (RS 221.213.15) e che, giusta l’art. 3 cpv. 2 della

medesima legge, quali associazioni di categoria sono da considerare le

associazioni e organizzazioni che secondo i loro statuti perseguono da almeno

dieci anni l’obiettivo principale di tutelare locatori o locatari (lett. a),

rispettivamente rappresentano almeno il 5% dei locatari o locatori del campo di

applicazione o i cui membri hanno concluso direttamente o indirettamente almeno

il 10% dei contratti individuali di locazione (lett. b). Il primo giudice ha

poi constatato che RE 1 era stata costituita il 22 ottobre 2013, sicché non adempiva

ai requisiti di legge e, di conseguenza, non poteva patrocinare in giudizio.

Nondimeno egli non ha dichiarato inammissibile l’azione, assegnando all’attrice

un termine per sanare il difetto.

6. Giova dapprima rilevare

che la reclamante non censura gli accertamenti di fatto del primo giudice, e

nemmeno sostiene di adempiere ai requisiti di legge imposti alle associazioni e

organizzazioni riconosciute giusta l’art. 3 della Legge federale sui contratti-quadro

di locazione e sul conferimento dell’obbligatorietà generale del 23 giugno 1995,

sicché non è necessario soffermarsi su tali questioni.

La reclamante non lesina

per contro critiche sotto il profilo del diritto. A suo modo di vedere l’art.

68 cpv. 2 lett. d CPC autorizza le associazioni di inquilini a fungere da

rappresentante per i propri affiliati nelle vertenze derivanti dai contratti di

locazione, mentre l’art. 12 LACPC non indica che le stesse debbano essere altresì

autorizzate a firmare dei contratti quadro ai sensi della relativa legge

federale, la quale peraltro nulla dice riguardo alla legittimazione a

rappresentare di associazioni di inquilini. L’interessata rimprovera poi al Pretore

aggiunto di avere tratto la sua conclusione dando affidamento all’opinione

espressa da un unico autore, conclusione lesiva della Costituzione svizzera segnatamente

della libertà economica (art. 27) soggetta a restrizioni solo se espressamente

previste nella costituzione medesima (art. 94), dolendosi del monopolio

riconosciuto e garantito nel Canton Ticino all’Associazione __________, l’unica

autorizzata finora alla rappresentanza professionale qualificata.

7. La rappresentanza

professionale in giudizio è disciplinata dal CPC, il cui art. 68 cpv. 2 lett. d

stabilisce che dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro possono

segnatamente intervenire dei rappresentanti professionalmente qualificati se il

Considerandi

diritto cantonale lo prevede. Il legislatore cantonale gode quindi di

competenza esclusiva in quest’ambito (Domej,

op. cit., n. 9 ad art. 68; Staehelin/

Schweizer, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, 2a ed., 2013, n. 15 e 23 ad art. 68; Bohnet, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, CPC

commenté, Basilea 2011, n. 21 seg. ad art. 68; Sterchi,

in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, Band I, 2012, n. 9c ad art.

68).

Nella misura in cui la reclamante

sostiene che questa norma legittimi, in modo indistinto e generalizzato, i

rappresentanti di qualsiasi associazione di inquilini a rappresentare

professionalmente in giudizio i propri affiliati in controversie riguardanti i

contratti di locazione (reclamo, pag. 2 n. 6 seg. e pag. 5 n. 14b) il reclamo è

manifestamente infondato. L’art. 68 cpv. 2 lett. a CPC dispone infatti che

legittimati alla rappresentanza professionale dinanzi ai tribunali svizzeri

sono solo gli avvocati. Sono poi i cantoni che, facendo uso della facoltà loro

concessa dalla lettera d dell’art. 68 cpv. 2 CPC, possono estendere siffatta

legittimazione limitatamente ai settori della locazione e del lavoro.

7.1

Nel Canton Ticino, il

legislatore cantonale ha disciplinato la rappresentanza processuale nell’art.

12.

cpv. 1 lett. a LACPC, norma che, limitatamente alle cause condotte in

procedura semplificata (art. 243 e seguenti CPC) e in procedura sommaria (art.

248.

e seguenti CPC), ha disciplinato la rappresentanza processuale

professionale, estendendola

a) in materia di contratto

di locazione e d’affitto ai rappresentanti o impiegati di associazioni

professionali o di categoria, ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale o

loro impiegati e agli amministratori d’immobili oggetto della lite o loro

impiegati;

b) in materia di contratto

di lavoro, ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di

categoria, ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale o loro impiegati.

In

materia di locazione, la Commissione della legislazione ha ritenuto assodato

che la rappresentanza in giudizio era da riconoscere alle associazioni

professionali o di categoria che adempiono i requisiti per la stipulazione di

un contratto-quadro di locazione ai sensi della legge federale del 23 giugno

1995.

sui contratti- quadro di locazione e sul conferimento dell’obbligatorietà

generale, mentre era in dubbio se ammettere anche i sindacati. Ha quindi deciso

di estendere anche a questi ultimi la facoltà di rappresentare in giudizio,

onde consentire agli inquilini di continuare ad avvalersi della loro assistenza

anche nelle procedure in materia di locazione e di affitto, possibilità già

ammessa dal diritto cantonale allora in vigore (Rapporto n. 6313R del 9 giugno

2010.

sul messaggio del 22 dicembre 2009 concernente l’adeguamen-to della

legislazione cantonale all’introduzione del codice di diritto processuale

civile svizzero, pag. 30 ad art. 12). La possibilità di ammettere qualsivoglia

associazione professionale o di categoria non è per contro mai neppure stata

ventilata.

Così

stando le cose, non si può rimproverare al Pretore aggiunto di aver applicato

in modo errato il diritto, quanto fatto corrispondendo alla volontà del

legislatore.

8.

Di transenna si

rileva che quanto fatto nell’ambito della locazione è peraltro in linea con le

soluzioni adottate in altri settori dove il legislatore ticinese ha disciplinato

la rappresentanza processuale negli ambiti in cui il diritto federale gli ha

riservato questa facoltà, limitandola a rappresentanti professionalmente

qualificati. Così, nella LACPC è stato ripreso il contenuto dell’art. 64a

CPC-TI, dove le “associazioni professionali o di categoria” ammesse a

rappresentare una parte in una causa avente per oggetto una controversia

derivante dal contratto di lavoro, erano solo le associazioni dei datori di

lavoro o dei lavoratori ai sensi dell’art. 356 CO, che possono essere parte ad

un contratto collettivo (sentenza II CCA inc. n. 12. 2005.219 del 14 marzo 2006,

confermata dal Tribunale federale con la sentenza 4P.101/ 2006 del 24 ottobre

2006).

Pure in ambito LEF il Cantone

Ticino ha disciplinato la rappresentanza sulla scorta degli artt.

27.

LEF e 68 cpv. 2 lett. c CPC. In applicazione degli art. 3 e 6 della legge

sull’esercizio delle professioni di fiduciario (LFid), l’attività di consulenza

e rappresentanza di creditori, dei debitori e dei terzi nell’ambito della legge

sull’esecuzione e sui fallimenti, incasso crediti e risanamento di situazioni

debitorie può, infatti, essere svolta solo da persone giuridiche, società di

persone e ditte individuali solo se al loro interno opera almeno un fiduciario

autorizzato che svolge la propria attività professionale nell’azienda ed ha il

diritto di firma iscritto nel registro di commercio.

8.1

Nell’ambito dei rapporti

della locazione e del lavoro – entrambi settori particolarmente sensibili dal

profilo sociale – le associazioni di categoria rivestono un’importanza

particolare, le stesse essendo coinvolte nella stipulazione di contratti-quadro

di locazione, rispettivamente dei contratti collettivi di lavoro e del conferimento

dell’obbligatorietà generale ai medesimi. Ciò ha indotto a introdurre dei

requisiti – stabiliti dalla legge, rispettivamente dalla giurisprudenza e dalla

dottrina –, che devono essere adempiuti perché le organizzazioni possano essere

considerate rappresentative e essere parte del contratto-quadro di locazione,

rispettivamente dei contratti collettivi di lavoro. Dovendosi concretizzare la

figura del rappresentante di categoria ammesso alla rappresentanza processuale,

appare quindi sensato ispirarsi ai medesimi criteri, tenendo conto ovviamente,

delle differenze specifiche.

Di

conseguenza, ancora una volta non si può rimproverare al Pretore aggiunto un’errata

applicazione del diritto per avere preso spunto dalla Legge federale sui

contratti-quadro di locazione e del conferimento dell’obbligatorietà generale

del 23 giugno 1995 per definire i criteri validi per stabilire se una sedicente

“associazione degli inquilini” soddisfi ai requisiti di “associazione

professionale o di categoria” secondo l’art. 12 cpv. 1 lett. a CPC e per

decidere se la reclamante sia atta a fungere da rappresentante professionale

qualificata di fronte ad un tribunale.

9.

La decisione

impugnata resiste alla critica anche laddove la reclamante rivendica la facoltà

di rappresentanza indipendentemente dall’organizzazione cantonale dei

tribunali, ossia senza riguardo al fatto che in Ticino non vi sia uno specifico

giudice della locazione e del lavoro (reclamo, pag. 4 n. 11). Il Pretore aggiunto

non ha, in effetti, fatto alcuna distinzione da questo punto di vista.

10.

La reclamante obietta

pure che né la legge federale sui contratti-quadro né la relativa ordinanza

dicono alcunché riguardo alla legittimazione a rappresentare delle associazioni

inquilini autorizzate a sottoscrivere un contratto-quadro (reclamo, pag. 5 n.

14c). La contestazione è infondata. In effetti, già si è detto (sopra, consid.

7.

e 7.1) dei termini entro cui la questione della rappresentanza professionale

qualificata di associazioni professionali o di categoria in materia di

contratto di locazione e d’affitto – limitatamente alle cause condotte in

procedura semplificata giusta gli art. 243 e seguenti CPC e in procedura

sommaria giusta gli art. 248 e seguenti CPC – trova spazio nel contesto del

diritto processuale civile svizzero (in particolare art. 68 cpv. 2 lett. d CPC)

e nella relativa legge di applicazione cantonale (segnatamente art. 12 cpv. 1

lett. a CPC). L’assenza di puntuali norme nella legge sui contratti-quadro è

pertanto priva di pertinenza.

11.

La reclamante afferma

che l’interpretazione data dal Pretore aggiunto è anticostituzionale e

arbitraria in quanto lesiva della sua libertà economica garantita dagli art. 27

e 94 Cost. (reclamo, n. 9 e 10 a pag. 3, n. 12

a pag. 4). Potrebbe qui invero porsi la questione a sapere come possa un’associazione

costituita “… specificatamente a tutela dei diritti degli inquilini, senza fine

di lucro e a base volontaristica, ai sensi dell’articolo 60 ss del CC Svizzero”

(art. 1 dello Statuto) invocare e rivendicare il proprio diritto alla libertà

economica. La questione non merita tuttavia di essere approfondita. Già si e

detto (sopra, consid. 7) che con l’art. 68 CPC il legislatore federale ha limitato

la rappresentanza professionale in giudizio agli avvocati (art. 68 cpv. 2 lett.

a CPC), lasciando però ai Cantoni la possibilità di estendere siffatta

rappresentanza ad altri rappresentanti professionali in certuni settori (art.

68.

cpv. 2 lett. b, c e d). La norma che la reclamante sostiene violare la

costituzione è quindi, semmai, l’art. 68 CPC, che ha introdotto le restrizioni

di cui trattasi. Gioverà qui ricordare in proposito che, trattandosi di una

norma di diritto federale, comunque sia la costituzionalità della stessa non

può essere sindacata da questo tribunale. Nella misura in cui la pretesa

violazione della costituzione deriverebbe dal diritto cantonale, mal si vede

come possa essere considerato lesivo del diritto costituzionale della libertà

economica il risultato a cui è giunto il primo giudice che, con la sua –

peraltro corretta – interpretazione dell’art. 12 LACPC, ha ritenuto che il

legislatore cantonale non ha voluto derogare ai limiti imposti dal diritto

federale nella misura pretesa dalla reclamante.

Una volta di più, il

giudizio impugnato resiste alle censure e merita conferma.

12.

Per i motivi di cui

sopra, il gravame è respinto. Le spese processuali, disciplinate dalla legge

sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è

fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della

causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la

tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata

tra 100 e fr. 10'000.–. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate

in fr. 250.– e sono poste a carico dell’associazione RE 1. Non si assegnano

ripetibili, le parti non essendo state invitate a presentare osservazioni.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il “reclamo” 21 gennaio 2014

dell’associazione RE 1 è respinto.

2.

Le spese processuali

di fr. 250.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano indennità o

ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 21 gennaio 2014 alle parti):

– ;

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.– negli altri casi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). Il ricorso è ammissibile

contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure

ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se

queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine

al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure

ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e

concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In

presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è

ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93.

LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF. La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).