13.2014.32
Reclamo in materia di spese giudiziarie. Potere di appezzamento. Causa concernenti beni immobili
7 gennaio 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2014.32
Lugano
7 gennaio 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OA.2010.814 (scioglimento e divisione di
comproprietà) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 4 febbraio 2009 da
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 3
marzo 2014 di RE 1 proposto avverso la decisione 29 gennaio 2014 del Pretore
aggiunto limitatamente ai dispositivi n. 2 e 3 sulle spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 4 febbraio
2009 CO 1 ha convenuto in giudizio il fratello RE 1 chiedendo lo scioglimento
della comproprietà, detenuta in ragione di 3/4 rispettivamente 1/4, sulla part.
n. __________ RFD di __________, tramite vendita ai pubblici incanti, e la
rifusione di fr. 14'280.70 oltre interessi. RE 1 non si è opposto allo scioglimento,
postulando che avvenisse mediante licitazione tra comproprietari, opponendosi
alla pretesa creditoria. Con azione riconvenzionale egli ha poi rivendicato fr.
55'763.99, richiesta parzialmente avversata dall’attore. Le parti hanno in
sostanza confermato le proprie antitetiche posizioni anche nel successivo
scambio di allegati.
Fatti
B. All’udienza
preliminare del 23 febbraio 2013 le parti hanno notificato i propri mezzi di
prova. CO 1 ha fra l’altro chiesto la perizia per determinare il valore
commerciale dell’immobile, ammessa con ordinanza 29 marzo 2010. Il referto
peritale 28 marzo 2012 ha stabilito in fr. 719'400.– il valore venale complessivo
del fondo part. __________ RFD __________.
Con ordinanza 12 giugno
2013 il Pretore aggiunto ha disgiunto le cause di scioglimento e divisione
della comproprietà (art. 650 cpv. 1 e 651 cpv. 2 CC) dalle azioni principale e
riconvenzionale di contribuzione a spese e oneri (art. 649 cpv. 2 CC), e dichiarato
chiusa l’istruttoria per le cause di scioglimento e divisione. Con conclusioni
scritte 6 agosto 2013 CO 1 ha ribadito le sue pretese. RE 1 è rimasto silente.
C. Con decisione 29
gennaio 2014 il Pretore aggiunto, in accoglimento della petizione, ha pronunciato
lo scioglimento della comproprietà in essere fra CO 1 e RE 1 e ne ha regolato
le modalità di divisione, da farsi mediante vendita all'asta fra i
comproprietari. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– e le spese dovute per l’azione
di scioglimento sono state poste a carico del convenuto obbligato a rifondere
all’attore fr. 10'000.– per ripetibili (dispositivo n. 2). La tassa di
giustizia di fr. 15'000.– e le relative spese (inclusi fr. 1'572.20 di spese
per la perizia) per l’azione di divisione sono state ripartite a metà,
compensando le ripetibili (dispositivo n. 3).
D. Con reclamo 3 marzo
2014 RE 1 insorge contro questa decisione limitatamente ai dispositivi n. 2 e 3.
Egli considera che il valore litigioso determinante debba corrispondere alla stima
ufficiale dell’immobile il giorno di invio della petizione. Per lo scioglimento
la tassa di giustizia andava inoltre ridotta a fr. 2'500.– e le ripetibili a fr.
800.–. La tassa di giustizia per i modi di divisione doveva invece essere
ricondotta a fr. 7'500.– massimi.
CO 1 chiede in via
principale di respingere il reclamo. In via subordinata avversa la riforma nel
senso che le ripetibili dell’azione di scioglimento sono ridotte al massimo a
fr. 5'555.–.
Considerandi
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), il
cui art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in
vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. L’azione
di scioglimento e divisione di comproprietà essendo stata avviata il 4 febbraio
2009, al procedimento torna applicabile il CPC-TI.
L’art. 405 cpv. 1
CPC stabilisce però che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione. Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non si applica solo alle decisioni
che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali e a
quelle oggetto di impugnativa (DTF 137 III 424 consid. 2.3.2; Domej in Oberhammer/Domej/Haas, KUKO
ZPO, 2a ed.,
2014, n. 3 ad art. 405). Ciò implica la cessazione dell’applicazione del
diritto previgente prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza
di avere una procedura ibrida a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI
tranne per il sistema di impugnazione che è retto dal CPC svizzero.
2.
L’art. 110 CPC
dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo
indipendente soltanto mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in
sé è soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini
in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, art. 110, pag. 447). Non
trattandosi in concreto di una decisione ordinatoria processuale bensì finale,
la trattazione del reclamo non rientra nella competenza della terza Camera civile,
la quale nondimeno lo evade in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG. Visto
che la controversia in esame è retta dalla procedura ordinaria (art. 165
CPC-TI), il termine di impugnazione della decisione in materia di spese è di 30
giorni (art. 321 cpv. 1 CPC) come per la risposta (art. 322 cpv. 2 CPC).
Il giudizio impugnato 29
gennaio 2014 è giunto al convenuto l’indomani. Rimesso alla posta lunedì 3
marzo 2014, il gravame è tempestivo per l’art. 142 cpv. 3 CPC e da questo punto
di vista ammissibile. Parimenti vale per le osservazioni 23 ottobre 2014, il
reclamo – notificato il 19 settembre 2014 – essendo pervenuto all’attore il giorno
23.
settembre.
3.
Per l’art. 320 CPC,
con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto
(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Per
costante giurisprudenza il Pretore dispone di ampia latitudine nella
determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili, nel senso che la sua
valutazione risulta per finire censurabile per eccesso o abuso del potere di
apprezzamento (IICCA 11 agosto 2005, inc. 12.2005.5, consid. 7; 24 marzo
2005, inc. 12.2004.15, consid. 3.1; Cocchi/
Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 32 e 51 ad art. 148).
4.
Il reclamante
afferma che il Pretore si è a torto affidato alla perizia giudiziaria 28 marzo
2012.
che accertava in fr. 719'400.– il valore venale della part. __________ RFD
di __________ (reclamo, pag. 4 n. 2.2). Non avendo l’attore indicato un valore
litigioso, il primo giudice doveva far capo al solo importo disponibile il 4
febbraio 2009, vale a dire la stima ufficiale del fondo (reclamo, pag. 4 n.
2.
). Arbitrario dipartirsi invece da un dato stabilito nel 2012, comprendente
anche l’incremento di valore del fondo nei tre anni precedenti (reclamo, pag. 5
n. 2.3).
4.1
Per l’art. 9 CPC-TI il valore
delle cause concernenti beni immobili si determina in base alla domanda. E se l’attore
non precisa il valore, o se il convenuto lo contesta, il giudice lo determina mediante
ordinanza, desumendolo dai registri pubblici, da perizie o informazioni, con
equo apprezzamento delle circostanze (art. 13 CPC-TI). In mancanza di indicazioni
il valore di stima può assurgere a valore minimo di un immobile (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art.
9). Ciò è segnatamente il caso – come risulta dalla prassi citata dal reclamante
– quando le parti non indicano un valore venale e il Pretore nulla accerta al
riguardo (ICCA inc. 11.2002.86 del 12 agosto 2002 citata in Cocchi/Trezzini, Appendice 2000/2004, 2005,
m. 6 ad art. 9).
4.2
Ora, diversamente da quanto
lascia intendere il reclamante (reclamo, pag. 4 n. 2.1), l’attore ha chiesto la
perizia giudiziaria per determinare il valore commerciale del fondo (verbale d’udienza
23.
febbraio 2010, pag. 3) che il Pretore ha appunto ammesso (ordinanza 29 marzo
2010). Al riguardo nulla ha obiettato il convenuto (verbale d’udienza 23
febbraio 2010, pag. 1), aderendo anzi al quesito dell’attore (“Qual è il
valore venale complessivo dell’immobile part. n. __________ RFD __________”:
act. XVII pag. 3 n. 5 e act. XVIII, pag. 3 n. 5). Pacifico per entrambi quindi
che il valore di stima ufficiale (peraltro del 2004) non fosse più attendibile.
Il reclamante non si oppone del resto a che il piede d’asta per la vendita
corrisponda a fr. 719'400.– (decisione impugnata, pag. 6 e 7). Peraltro, la
perizia ha altresì tenuto conto di un correttivo per mediare l’indiscusso aumento
di valore del fondo negli anni (referto peritale 28 marzo 2012, pag. 12). Non
vi era così motivo affinché il calcolo degli oneri processuali dovesse prescindere
dal valore venale di fr. 719'400.– (per la divisione) e da fr. 539'000.– (3/4
di fr. 719'400.– per lo scioglimento) (decisione impugnata, pag. 5
in basso). Le spese processuali fissate dal Pretore meritano così conferma.
Infondato, il reclamo va quindi respinto.
5.
Il reclamante
contesta l’importo di fr. 10'000.– per ripetibili posto a suo carico dal
Pretore limitatamente all’azione di scioglimento, e chiede di ridurlo a fr.
800.
– (reclamo, pag. 6 n. 3.1 e 3.5). Il calcolo non può dipendere dal solo
valore litigioso, oltretutto contestato (reclamo, pag. 7 n. 3.2). Esso deve
bensì essere commisurato alle effettive prestazioni svolte dal legale dell’attore
e che, avendo il reclamante aderito allo scioglimento, potevano avere richiesto
tutt’al più 2 o 3 ore (reclamo, pag. 8 n. 3.3). Di fatto era come se fosse
stata introdotta una richiesta congiunta di scioglimento di comproprietà (reclamo,
pag. 9 n. 3.4).
5.1
Giusta l’art. 11 cpv. 1 del
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar) in
pratiche con valore determinato o determinabile tra fr. 500'000.– e 1 Mio, le
ripetibili corrispondono ad un tasso dal 4% al 6%. Per l’art. 13 cpv. 1 Rtar,
nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni
eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le
particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l’autorità
competente può derogare alle disposizioni precedenti.
5.2
Già si è detto sul valore del
fondo in comproprietà (sopra, consid. 4.2). Ai fini dell’azione di scioglimento
resta così determinante la cifra di fr. 539'000.– per il calcolo delle ripetibili
da versare all’attore. Ciò posto, al tasso minimo del 4% le ripetibili assommerebbero
a fr. 21'560.–. Di modo che, al riguardo, un importo di fr. 10'000.– non può affatto
dirsi frutto di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento da parte
del Pretore.
Invero, e tutto ben
ponderato, la cifra non appare nemmeno sproporzionata nel senso dell’art. 13
Rtar. Certo il convenuto ha precisato che “pur osservando che la cessazione
della comproprietà in questo momento non è verosimilmente nell’interesse
delle parti, non si oppone allo scioglimento della comproprietà” evidenziando
nondimeno che era stata “voluta da CO 1” (risposta con domanda
riconvenzionale, pag. 3, pag. 19 n. 13, pag. 21 n. 1.1). Il reclamante ha parimenti
dato ampio spazio alle vicissitudini familiari e ai rapporti conflittuali entro
cui la comproprietà da sciogliere era sorta, contesto che a ben vedere non lo
lasciava affatto indifferente, inducendo anche la controparte ad una puntuale presa
di posizione. In proposito basta scorrere gli allegati di causa. Che poi, da
questo punto di vista, la vertenza non abbia presentato particolari difficoltà giuridiche
non ha reso meno laboriosa e articolata l’istruttoria. E pretendere che di ciò
sia fatta semplicemente astrazione e che ai fini della sola azione di
scioglimento l’onorario da corrispondere debba remunerare al massimo 2 o 3 ore
di lavoro risulta a ben vedere pretestuoso. Infine, per confutare l’ipotesi di una
fattispecie analoga ad una richiesta congiunta di scioglimento di comproprietà
basti ricordare qui il vano tentativo dopo lo scambio degli allegati di
risolvere bonalmente la controversia, a seguito di cui la causa, sospesa, era
stata riattivata (act. VI). Una volta di più la censura, infondata, va così respinta.
6.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 800.– (art. 14 LTG) sono poste a carico
del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Egli rifonderà all’attore un’adeguata
indennità per ripetibili in conformità al Rtar.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 3 marzo 2014 di RE 1
è respinto.
2.
Le spese processuali
di fr. 800.–, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico, con l’obbligo
di rifondere ad CO 1 fr. 1'500.– di ripetibili.
3.
Notificazione:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).