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Decisione

13.2014.32

Reclamo in materia di spese giudiziarie. Potere di appezzamento. Causa concernenti beni immobili

7 gennaio 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

preliminare del 23 febbraio 2013 le parti hanno notificato i propri mezzi di

prova. CO 1 ha fra l’altro chiesto la perizia per determinare il valore

commerciale dell’immobile, ammessa con ordinanza 29 marzo 2010. Il referto

peritale 28 marzo 2012 ha stabilito in fr. 719'400.– il valore venale complessivo

del fondo part. __________ RFD __________.

Con ordinanza 12 giugno

2013 il Pretore aggiunto ha disgiunto le cause di scioglimento e divisione

della comproprietà (art. 650 cpv. 1 e 651 cpv. 2 CC) dalle azioni principale e

riconvenzionale di contribuzione a spese e oneri (art. 649 cpv. 2 CC), e dichiarato

chiusa l’istruttoria per le cause di scioglimento e divisione. Con conclusioni

scritte 6 agosto 2013 CO 1 ha ribadito le sue pretese. RE 1 è rimasto silente.

C. Con decisione 29

gennaio 2014 il Pretore aggiunto, in accoglimento della petizione, ha pronunciato

lo scioglimento della comproprietà in essere fra CO 1 e RE 1 e ne ha regolato

le modalità di divisione, da farsi mediante vendita all'asta fra i

comproprietari. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– e le spese dovute per l’azione

di scioglimento sono state poste a carico del convenuto obbligato a rifondere

all’attore fr. 10'000.– per ripetibili (dispositivo n. 2). La tassa di

giustizia di fr. 15'000.– e le relative spese (inclusi fr. 1'572.20 di spese

per la perizia) per l’azione di divisione sono state ripartite a metà,

compensando le ripetibili (dispositivo n. 3).

D. Con reclamo 3 marzo

2014 RE 1 insorge contro questa decisione limitatamente ai dispositivi n. 2 e 3.

Egli considera che il valore litigioso determinante debba corrispondere alla stima

ufficiale dell’immobile il giorno di invio della petizione. Per lo scioglimento

la tassa di giustizia andava inoltre ridotta a fr. 2'500.– e le ripetibili a fr.

800.–. La tassa di giustizia per i modi di divisione doveva invece essere

ricondotta a fr. 7'500.– massimi.

CO 1 chiede in via

principale di respingere il reclamo. In via subordinata avversa la riforma nel

senso che le ripetibili dell’azione di scioglimento sono ridotte al massimo a

fr. 5'555.–.

Considerandi

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), il

cui art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla

giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in

vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. L’azione

di scioglimento e divisione di comproprietà essendo stata avviata il 4 febbraio

2009, al procedimento torna applicabile il CPC-TI.

L’art. 405 cpv. 1

CPC stabilisce però che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al

momento della comunicazione della decisione. Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non si applica solo alle decisioni

che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali e a

quelle oggetto di impugnativa (DTF 137 III 424 consid. 2.3.2; Domej in Oberhammer/Domej/Haas, KUKO

ZPO, 2a ed.,

2014, n. 3 ad art. 405). Ciò implica la cessazione dell’applicazione del

diritto previgente prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza

di avere una procedura ibrida a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI

tranne per il sistema di impugnazione che è retto dal CPC svizzero.

2.

L’art. 110 CPC

dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo

indipendente soltanto mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in

sé è soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini

in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, art. 110, pag. 447). Non

trattandosi in concreto di una decisione ordinatoria processuale bensì finale,

la trattazione del reclamo non rientra nella competenza della terza Camera civile,

la quale nondimeno lo evade in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG. Visto

che la controversia in esame è retta dalla procedura ordinaria (art. 165

CPC-TI), il termine di impugnazione della decisione in materia di spese è di 30

giorni (art. 321 cpv. 1 CPC) come per la risposta (art. 322 cpv. 2 CPC).

Il giudizio impugnato 29

gennaio 2014 è giunto al convenuto l’indomani. Rimesso alla posta lunedì 3

marzo 2014, il gravame è tempestivo per l’art. 142 cpv. 3 CPC e da questo punto

di vista ammissibile. Parimenti vale per le osservazioni 23 ottobre 2014, il

reclamo – notificato il 19 settembre 2014 – essendo pervenuto all’attore il giorno

23.

settembre.

3.

Per l’art. 320 CPC,

con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto

(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Per

costante giurisprudenza il Pretore dispone di ampia latitudine nella

determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili, nel senso che la sua

valutazione risulta per finire censurabile per eccesso o abuso del potere di

apprezzamento (IICCA 11 agosto 2005, inc. 12.2005.5, consid. 7; 24 marzo

2005, inc. 12.2004.15, consid. 3.1; Cocchi/

Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 32 e 51 ad art. 148).

4.

Il reclamante

afferma che il Pretore si è a torto affidato alla perizia giudiziaria 28 marzo

2012.

che accertava in fr. 719'400.– il valore venale della part. __________ RFD

di __________ (reclamo, pag. 4 n. 2.2). Non avendo l’attore indicato un valore

litigioso, il primo giudice doveva far capo al solo importo disponibile il 4

febbraio 2009, vale a dire la stima ufficiale del fondo (reclamo, pag. 4 n.

2.

). Arbitrario dipartirsi invece da un dato stabilito nel 2012, comprendente

anche l’incremento di valore del fondo nei tre anni precedenti (reclamo, pag. 5

n. 2.3).

4.1

Per l’art. 9 CPC-TI il valore

delle cause concernenti beni immobili si determina in base alla domanda. E se l’attore

non precisa il valore, o se il convenuto lo contesta, il giudice lo determina mediante

ordinanza, desumendolo dai registri pubblici, da perizie o informazioni, con

equo apprezzamento delle circostanze (art. 13 CPC-TI). In mancanza di indicazioni

il valore di stima può assurgere a valore minimo di un immobile (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art.

9). Ciò è segnatamente il caso – come risulta dalla prassi citata dal reclamante

– quando le parti non indicano un valore venale e il Pretore nulla accerta al

riguardo (ICCA inc. 11.2002.86 del 12 agosto 2002 citata in Cocchi/Trezzini, Appendice 2000/2004, 2005,

m. 6 ad art. 9).

4.2

Ora, diversamente da quanto

lascia intendere il reclamante (reclamo, pag. 4 n. 2.1), l’attore ha chiesto la

perizia giudiziaria per determinare il valore commerciale del fondo (verbale d’udienza

23.

febbraio 2010, pag. 3) che il Pretore ha appunto ammesso (ordinanza 29 marzo

2010). Al riguardo nulla ha obiettato il convenuto (verbale d’udienza 23

febbraio 2010, pag. 1), aderendo anzi al quesito dell’attore (“Qual è il

valore venale complessivo dell’immobile part. n. __________ RFD __________”:

act. XVII pag. 3 n. 5 e act. XVIII, pag. 3 n. 5). Pacifico per entrambi quindi

che il valore di stima ufficiale (peraltro del 2004) non fosse più attendibile.

Il reclamante non si oppone del resto a che il piede d’asta per la vendita

corrisponda a fr. 719'400.– (decisione impugnata, pag. 6 e 7). Peraltro, la

perizia ha altresì tenuto conto di un correttivo per mediare l’indiscusso aumento

di valore del fondo negli anni (referto peritale 28 marzo 2012, pag. 12). Non

vi era così motivo affinché il calcolo degli oneri processuali dovesse prescindere

dal valore venale di fr. 719'400.– (per la divisione) e da fr. 539'000.– (3/4

di fr. 719'400.– per lo scioglimento) (decisione impugnata, pag. 5

in basso). Le spese processuali fissate dal Pretore meritano così conferma.

Infondato, il reclamo va quindi respinto.

5.

Il reclamante

contesta l’importo di fr. 10'000.– per ripetibili posto a suo carico dal

Pretore limitatamente all’azione di scioglimento, e chiede di ridurlo a fr.

800.

– (reclamo, pag. 6 n. 3.1 e 3.5). Il calcolo non può dipendere dal solo

valore litigioso, oltretutto contestato (reclamo, pag. 7 n. 3.2). Esso deve

bensì essere commisurato alle effettive prestazioni svolte dal legale dell’attore

e che, avendo il reclamante aderito allo scioglimento, potevano avere richiesto

tutt’al più 2 o 3 ore (reclamo, pag. 8 n. 3.3). Di fatto era come se fosse

stata introdotta una richiesta congiunta di scioglimento di comproprietà (reclamo,

pag. 9 n. 3.4).

5.1

Giusta l’art. 11 cpv. 1 del

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar) in

pratiche con valore determinato o determinabile tra fr. 500'000.– e 1 Mio, le

ripetibili corrispondono ad un tasso dal 4% al 6%. Per l’art. 13 cpv. 1 Rtar,

nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni

eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le

particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l’autorità

competente può derogare alle disposizioni precedenti.

5.2

Già si è detto sul valore del

fondo in comproprietà (sopra, consid. 4.2). Ai fini dell’azione di scioglimento

resta così determinante la cifra di fr. 539'000.– per il calcolo delle ripetibili

da versare all’attore. Ciò posto, al tasso minimo del 4% le ripetibili assommerebbero

a fr. 21'560.–. Di modo che, al riguardo, un importo di fr. 10'000.– non può affatto

dirsi frutto di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento da parte

del Pretore.

Invero, e tutto ben

ponderato, la cifra non appare nemmeno sproporzionata nel senso dell’art. 13

Rtar. Certo il convenuto ha precisato che “pur osservando che la cessazione

della comproprietà in questo momento non è verosimilmente nell’interesse

delle parti, non si oppone allo scioglimento della comproprietà” evidenziando

nondimeno che era stata “voluta da CO 1” (risposta con domanda

riconvenzionale, pag. 3, pag. 19 n. 13, pag. 21 n. 1.1). Il reclamante ha parimenti

dato ampio spazio alle vicissitudini familiari e ai rapporti conflittuali entro

cui la comproprietà da sciogliere era sorta, contesto che a ben vedere non lo

lasciava affatto indifferente, inducendo anche la controparte ad una puntuale presa

di posizione. In proposito basta scorrere gli allegati di causa. Che poi, da

questo punto di vista, la vertenza non abbia presentato particolari difficoltà giuridiche

non ha reso meno laboriosa e articolata l’istruttoria. E pretendere che di ciò

sia fatta semplicemente astrazione e che ai fini della sola azione di

scioglimento l’onorario da corrispondere debba remunerare al massimo 2 o 3 ore

di lavoro risulta a ben vedere pretestuoso. Infine, per confutare l’ipotesi di una

fattispecie analoga ad una richiesta congiunta di scioglimento di comproprietà

basti ricordare qui il vano tentativo dopo lo scambio degli allegati di

risolvere bonalmente la controversia, a seguito di cui la causa, sospesa, era

stata riattivata (act. VI). Una volta di più la censura, infondata, va così respinta.

6.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 800.– (art. 14 LTG) sono poste a carico

del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Egli rifonderà all’attore un’adeguata

indennità per ripetibili in conformità al Rtar.

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 3 marzo 2014 di RE 1

è respinto.

2.

Le spese processuali

di fr. 800.–, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico, con l’obbligo

di rifondere ad CO 1 fr. 1'500.– di ripetibili.

3.

Notificazione:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).