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Decisione

13.2014.47

Gratuito patrocinio. Remunerazione del patrocinatore. Retroattività

16 settembre 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

7. Di principio il

beneficio del gratuito patrocinio si estende agli atti compiuti dal richiedente

o dal suo patrocinatore a partire dall’introduzione della relativa istanza,

comprendendo tuttavia anche gli atti processuali che l’hanno preceduta e che si

sono resi necessari tanto per istruire e proporre l’azione quanto per redigere

la domanda di gratuito patrocinio (Trezzini

in Cocchi/ Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, pag. 485 ad art. 119; Jent-Sørensen, op. cit., n. 11 ad art. 119; Bühler, op. cit., n. 126 ad art. 119; Emmel in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen-berger,

Kommentar ZPO, 2a ed.,

2013, n. 3 ad art. 119; OGer ZH PF130056 del 5 dicembre 2013 consid. 2.4; KGer

GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3b; ZR 110/2011 n. 97 pag. 290

consid. 2.7). L’istanza di gratuito patrocinio può altresì essere presentata

nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (art. 113 cpv. 1

CPC).

Con l’art. 118 cpv. 1

lett. c e 119 cpv. 1 CPC, il nuovo codice di procedura civile ha introdotto il

principio secondo cui il gratuito patrocinio può comprendere anche la

designazione di un patrocinatore d’ufficio per la preparazione del processo, la

relativa istanza potendo in effetti già essere proposta prima della pendenza

della causa, facoltà questa che va oltre la garanzia minima sancita dall’art.

29 cpv. 3 Cost. (Trezzini, op.

cit., pag. 479 ad art. 119; Bühler, op.

cit., n. 89 ad art. 118; Emmel, op.

cit., n. 2 ad art. 119). Ciò detto, trattandosi di un diritto che, laddove ne precede

la litispendenza (art. 62 CPC), può unicamente sussistere nell’ottica di una

ben specifica e determinata procedura giudiziaria o di conciliazione, l’istanza

dovrà proporsi all’autorità competente per la futura e imminente vertenza, di

cui dovranno evidentemente venir contestualizzati gli estremi (Trezzini, op. cit., pag. 480 ad 119; Bühler, op. cit., n. 82 seg. ad art.

119; Emmel, op. cit., n. 89 ad

art. 118). In tal senso si pensi soprattutto all’elaborazione della convenzione

necessaria per il divorzio su richiesta comune (Messaggio concernente il Codice

di diritto processuale civile svizzero (CPC) in: FF 2006 6593, 6674). Va da sé

che l’istituto del gratuito patrocinio, essendo funzionale all’esistenza di una

causa, nell’eventualità in cui sia stato richiesto e quindi concesso prima

della litispendenza, se poi il processo non è presentato e l’attività del patrocinatore

d’ufficio così designato è rimasta allo stadio puramente extragiudiziale, il

beneficio del gratuito patrocinio non si attiva (Trezzini, op. cit., pag. 476 e seg. ad art. 118).

8. Tanto nell’uno come

nell’altro caso, trattandosi di prestazioni svolte prima del formale inoltro

dell’istanza di gratuito patrocinio – e che esulano dagli atti strettamente

connessi e necessari alla presentazione della medesima rispettivamente della contestuale

azione giudiziaria o istanza di conciliazione (sopra, consid. 7 ab inizio) – si

pone la questione della remunerazione retroattiva delle medesime (OGer ZH

VO140016 del 30 gennaio 2014 consid. 2.3, PF130056 del 5 dicembre 2013 consid.

2.4; KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3b). Ora, il gratuito

patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo solo a titolo eccezionale

(art. 119 cpv. 4 CPC; DTF 122 I 203; sentenza del Tribunale federale

5A_843/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 4.3; Bühler, op. cit., n. 129 ad art. 119; A.

Staehelin/D. Staehelin/ Grolimund, op.

cit., n. 65 ad §16; Tappy, op.

cit., n. 18 ad art. 119), principio che deve essere esaminato in modo

restrittivo alla luce delle particolarità del caso specifico (KGer GR

ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3d; IIa Camera civile della Corte suprema del

Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid. 2a). Sono in

particolare dati gli estremi per un’applicazione retroattiva dell’istanza

di gratuito patrocinio ogni qual volta il “ritardato” inoltro non dipende da un

atto di omissione imputabile al legale, rispettivamente quanto esso è la

conseguenza di un peggioramento imprevedibile della situazione economica del

patrocinato rispetto a quella che esisteva allorquando motivi d’urgenza hanno imposto

l’avvio immediato della causa o della procedura di conciliazione o ancora quando

il richiedente non è stato informato della possibilità di beneficiare dell’assistenza

giudiziaria (ZR 110/2011 n. 97 pag. 290 consid. 2.7; Bühler, op. cit., n. 131 ad art. 119, Jent-Sørensen, op. cit., n. 7 ad art. 119; Emmel, op. cit., n. 4 ad art. 119). In altre parole il mancato o ritardato sollecito del gratuito

patrocinio deve, sotto questo profilo, poter essere ricondotto ad un “motivo scusabile”

(Tappy, op. cit., n. 19 ad art.

119).

La concessione dell’effetto

retroattivo al gratuito patrocinio deve comunque essere oggetto di specifica ed

esplicita richiesta, circostanziata e debitamente motivata (ZR 110/2011 n. 97

pag. 290 consid. 2.8; OGer ZH PF130056 del 5 dicembre 2013

consid. 2.4; KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3d e 3e; IIa Camera civile

della Corte suprema del Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid. 2a)

sulla quale il giudice deve pronunciarsi nell’ambito della decisione sulla

domanda di gratuito patrocinio. La questione non può invece essere presentata e

posta in discussione per la prima volta nel contesto della decisione di

Considerandi

tassazione della nota del legale che ne segue (IIa Camera civile della Corte suprema del

Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid. 2a).

9.

Nel caso concreto la

reclamante rimprovera al Pretore di non averle riconosciuto integralmente la

remunerazione per le prestazioni da lei effettuate prima dell’inoltro dell’istanza

di modifica di misure a protezione dell’unione coniugale, consistite in colloqui,

scambi di e-mail con la legale di controparte oltre che con il proprio cliente,

analisi della situazione contabile e conteggio degli alimenti (reclamo, pag. 5

n. 2c).

9.1

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, in tema di tassazione delle note d’onorario dei

patrocinatori operanti in regime di assistenza giudiziaria, l’istanza superiore

esamina l’apprezza- mento dell’istanza inferiore con riserbo e interviene unicamente

quando quest’ultima non ha onorato prestazioni che rientrano nelle incombenze

del difensore d’ufficio e l’indennità non è rapportata in modo ragionevole al

servizio prestato dall’avvocato (DTF 122 I 1 consid. 3a; sentenza del Tribunale

federale 6B_951/ 2013 del 27 marzo 2014 consid. 4.2,6B_109/ 2010 del 22

febbraio 2011 consid. 3.3,6B_136/2009 del 12 maggio 2009 consid. 2.2).

9.2

A fronte di un’istanza

presentata il 18 febbraio 2014 il Pretore ha correttamente riconosciuto anche

le prestazioni svolte dal legale a far tempo dal 1° gennaio 2014, tenendo conto

del lavoro che l’inoltro di un’istanza di modifica di misure a protezione dell’unione

coniugale (contributi alimentari per i figli) e di una domanda di gratuito

patrocinio hanno ragionevolmente comportato per l’interessata (decisione

impugnata, pag. 2 in alto), ad esclusione invece di precedenti prestazioni

relative alla fase negoziale servita per valutare i margini di un possibile

accordo

extragiudiziale a scapito

della causa legale che è poi invece seguita. La reclamante non pretende che

quanto da lei effettuato prima del 31 dicembre 2013 possa rientrare fra gli

atti strettamente connessi con la presentazione dell’istanza di gratuito patrocinio

e dell’istanza di modifica di misure a protezione dell’unione coniugale. Richiamato

il principio della non retroattività dell'assistenza giudiziaria, su questo

punto la decisione impugnata non rileva quindi da un accertamento

manifestamente errato dei fatti o da un’applicazione errata del diritto, né si

deve ritenere che il Pretore abbia in qualche modo ecceduto o abusato del suo

potere d’apprezzamento e discrezionale. Di conseguenza, sotto questo profilo,

non si ravvisano ragioni valide per scostarsi dal giudizio impugnato.

9.3

È ancora da esaminare in

concreto se ricorra un caso eccezionale dell’art. 119 cpv. 4 CPC per

riconoscere anche le prestazioni svolte dalla reclamante tra il 3 novembre 2013

e il 31 dicembre 2014. La risposta non può che essere negativa, già per il fatto

che l’istanza volta all’ottenimento del gratuito patrocinio del 18 febbraio

2014.

non contiene alcuna richiesta di retroattività, e neppure può essere

intesa in tal senso la lettera 26 marzo 2014 accompagnatoria della nota

professionale, con la quale l’interessata ha evidenziato che “prima dell’inoltro

delle istanze vi sono state delle trattative tra i rispettivi legali, che

purtroppo non sono andate a buon fine”, tanto che la decisione 26 marzo 2014

con cui il Pretore ha concesso l'assistenza giudiziaria non accenna in qualche

modo a una retroattività della medesima al 4 novembre 2013 (verbale d’udienza,

pag. 2 in basso). Neppure il fatto che "il periodo utile" dedicato dalla

reclamante alle trattative per raggiungere un accordo extragiudiziale,

considerate le sue assenze per malattia, sia stato di "poco più di due

mesi" (reclamo pag. 5 in basso) costituisce poi un caso eccezionale ai

sensi dell'art. 119 cpv. 4 CPC.

10.

Il reclamo deve quindi

essere respinto. Le spese processuali, fissate in fr. 350.– (art. 14 LTG) sono

a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 18 aprile 2014 dell’avv.

RE 1 è respinto.

2.

Le spese processuali

di fr. 350.–, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.

3.

Notificazione (unitamente

al reclamo 18 aprile 2014 alla controparte):

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).