13.2014.47
Gratuito patrocinio. Remunerazione del patrocinatore. Retroattività
16 settembre 2014Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2014.47
Lugano
16 settembre 2014/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Lardelli
e Celio
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire sul reclamo 18 aprile 2014 presentato dall’
RE
1
contro
la decisione di tassazione della nota professionale emessa l’8 aprile 2014
dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nell’ambito della
causa inc. n. SO.2014.107 e CA.2014.9 (modifica di misure a protezione dell’unione
coniugale con richiesta di provvedimenti cautelari) promossa con istanza 18
febbraio 2014 da
PI
1
patrocinato
dall’RE 1
nei
confronti di
PI
2
patrocinata
dall’PA 2
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 18
febbraio 2014 promossa nei confronti di PI 2 e contro il figlio ormai
maggiorenne F__________, PI 1 ha postulato la modifica, già in via supercautelare
e cautelare, di misure a protezione dell’unione coniugale nel senso di una
riduzione dei contributi alimentari dovuti ai figli F__________ e L__________.
L’interessato ha altresì chiesto il beneficio del gratuito patrocinio con l’assistenza
dello Studio dell’__________, e quindi dell’avv. RE 1. In quanto rivolta nei
confronti del figlio F__________, la domanda di diminuzione dei contributi
alimentari è stata respinta in ordine, dovendosi al riguardo seguire la via
della procedura semplificata e del tentativo obbligatorio di conciliazione. Con
domanda 26 marzo 2014 anche PI 2 ha chiesto l’ammissione al gratuito patrocinio.
2. All’udienza tenutasi
il 26 marzo 2014, previa discussione, le parti hanno raggiunto un’intesa
riguardo alla riduzione del contributo alimentare per il figlio L__________,
modifica che il Pretore ha in quel contesto omologato. Il primo giudice ha
quindi riconosciuto all’istante il gratuito patrocinio nella persona dell’avv. RE
1, ponendo nondimeno a suo carico la tassa di giustizia e le spese (fr. 100.-) poiché
egli, in sede di udienza, aveva limitato la domanda di assistenza giudiziaria
al solo gratuito patrocinio, assumendosi le spese processuali. Il gratuito
patrocinio è stato parimenti concesso alla controparte.
3. Con raccomandata del
medesimo giorno l’avv. RE 1 ha trasmesso al Pretore la propria nota professionale
insieme ai dettagli sul dispendio orario, le spese e l’IVA. Con decisione 8 aprile
2014 il Pretore ha tassato la citata nota, riconoscendo un’indennità
complessiva di fr. 1'963.90, di cui: fr. 1'635.– di onorario dal 1° gennaio
2014, fr. 163.50 di spese soggette all’IVA, fr. 143.50 di IVA (8% su fr.
1'798.50) e fr. 21.50 di spese effettive non soggette a IVA. A fronte di un’istanza
di gratuito patrocinio datata 18 febbraio 2014, egli ha giudicato equo
remunerare le prestazioni esposte dalla legale dal 1° gennaio 2014, escludendo
di riflesso quelle esposte prima di allora.
4. Con reclamo 18
aprile 2014 l’avv. RE 1 impugna la citata decisione di cui chiede la riforma
nel senso di approvare integralmente la nota professionale da lei presentata, e
meglio fissando l’indennità a fr. 3'406.60 di cui fr. 2'849.40 di onorario, fr.
284.95 di spese soggette a IVA, fr. 250.75 d’IVA (8% su fr. 3'134.35) e fr.
21.50 di spese effettive non soggette a IVA. A suo modo di vedere l’indennità
per gratuito patrocinio doveva comprendere tutte le incombenze che, nell’intento
di raggiungere una soluzione extragiudiziale, precedevano l’inoltro della
relativa
istanza. Ciò era appunto
il caso in concreto, le trattative essendosi protratte per soli 3 mesi e mezzo,
durante i quali la reclamante era perfino stata assente per malattia.
5. L’onorario dell’avvocato
di un cliente al beneficio del gratuito patrocinio (art. 122 cpv. 1 lett. a
CPC) è parte delle spese giudiziarie (art. 111 CPC; Tappy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 21 ad art.122; Bühler in
Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 42 ad art. 122; Jent-Sørensen in Oberhammer/Domej/Haas,
Kurzkommentar, ZPO, 2a ed.,
2014, n. 3 ad art. 121), sulle quali il giudice statuisce di regola con la
decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC; Tappy,
op. cit., n. 3 ad art. 104; Schmid
in Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 1 ad art. 104). La
decisione sulle spese è impugnabile unitamente alla sentenza finale, con
appello se il merito è appellabile, o, in caso contrario, con reclamo (Tappy, op. cit., n. 21 ad
art.122 e n. 4 e 5 ad art. 110; Schmid,
op. cit., n. 2 e 3 ad art. 110). L’art. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il dispositivo sulle spese
sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo, a
prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (A.
Staehelin/D. Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,
2a ed., 2013, n. 31 ad §26). La proponibilità del solo reclamo ha quale
effetto una limitazione del potere di cognizione dell’autorità superiore, ma non modifica la natura della decisione impugnata,
che rimane una decisione finale.
Il giudizio sulla
tassazione della nota professionale dell’avv. RE 1, datato 8 aprile 2014, segue
l’omologazione con cui il Pretore ha conferito valore di giudicato all’accordo raggiunto
tra le parti in occasione dell’udienza di discussione del 26 marzo 2014. Emesso
in modo a sé stante, esso statuisce definitivamente sulla remunerazione delle
prestazioni di patrocinio d’ufficio operate dalla legale. Si tratta quindi di
una decisione finale (art. 319 lett. a CPC; Bühler,
op. cit., n. 45 ad art. 122; Jent-Sørensen,
op. cit., n. 1 ad art. 122) impugnabile con reclamo a titolo indipendente
(art. 110 CPC) la cui trattazione non compete alla terza Camera civile, che
tuttavia se ne occupa in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
La controversia essendo
retta dalla procedura sommaria (271 lett. a CPC), il termine per proporre
reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto contro la decisione 8
aprile 2014 notificata l’indomani, il reclamo rimesso alla posta il 18 aprile
2014 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
6. Giusta l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
La reclamante si duole di
un’errata applicazione dell’istituto del gratuito patrocinio che, nell’ottica
del nuovo CPC, reputa debba oramai per legge coprire le eventuali prestazioni
volte al raggiungimento di un accordo extragiudiziale, persino allorquando
abbiano preceduto la relativa formale istanza giusta l’art. 119 cpv. 1 CPC. A
torto il Pretore aveva quindi stralciato l’onorario e le spese da lei esposte per
le prestazioni effettuate tra il 4 novembre e il 31 dicembre 2013, limitandosi
a considerare l’attività lavorativa svolta dal 1° gennaio 2014
in poi.
Fatti
7. Di principio il
beneficio del gratuito patrocinio si estende agli atti compiuti dal richiedente
o dal suo patrocinatore a partire dall’introduzione della relativa istanza,
comprendendo tuttavia anche gli atti processuali che l’hanno preceduta e che si
sono resi necessari tanto per istruire e proporre l’azione quanto per redigere
la domanda di gratuito patrocinio (Trezzini
in Cocchi/ Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, pag. 485 ad art. 119; Jent-Sørensen, op. cit., n. 11 ad art. 119; Bühler, op. cit., n. 126 ad art. 119; Emmel in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen-berger,
Kommentar ZPO, 2a ed.,
2013, n. 3 ad art. 119; OGer ZH PF130056 del 5 dicembre 2013 consid. 2.4; KGer
GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3b; ZR 110/2011 n. 97 pag. 290
consid. 2.7). L’istanza di gratuito patrocinio può altresì essere presentata
nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (art. 113 cpv. 1
CPC).
Con l’art. 118 cpv. 1
lett. c e 119 cpv. 1 CPC, il nuovo codice di procedura civile ha introdotto il
principio secondo cui il gratuito patrocinio può comprendere anche la
designazione di un patrocinatore d’ufficio per la preparazione del processo, la
relativa istanza potendo in effetti già essere proposta prima della pendenza
della causa, facoltà questa che va oltre la garanzia minima sancita dall’art.
29 cpv. 3 Cost. (Trezzini, op.
cit., pag. 479 ad art. 119; Bühler, op.
cit., n. 89 ad art. 118; Emmel, op.
cit., n. 2 ad art. 119). Ciò detto, trattandosi di un diritto che, laddove ne precede
la litispendenza (art. 62 CPC), può unicamente sussistere nell’ottica di una
ben specifica e determinata procedura giudiziaria o di conciliazione, l’istanza
dovrà proporsi all’autorità competente per la futura e imminente vertenza, di
cui dovranno evidentemente venir contestualizzati gli estremi (Trezzini, op. cit., pag. 480 ad 119; Bühler, op. cit., n. 82 seg. ad art.
119; Emmel, op. cit., n. 89 ad
art. 118). In tal senso si pensi soprattutto all’elaborazione della convenzione
necessaria per il divorzio su richiesta comune (Messaggio concernente il Codice
di diritto processuale civile svizzero (CPC) in: FF 2006 6593, 6674). Va da sé
che l’istituto del gratuito patrocinio, essendo funzionale all’esistenza di una
causa, nell’eventualità in cui sia stato richiesto e quindi concesso prima
della litispendenza, se poi il processo non è presentato e l’attività del patrocinatore
d’ufficio così designato è rimasta allo stadio puramente extragiudiziale, il
beneficio del gratuito patrocinio non si attiva (Trezzini, op. cit., pag. 476 e seg. ad art. 118).
8. Tanto nell’uno come
nell’altro caso, trattandosi di prestazioni svolte prima del formale inoltro
dell’istanza di gratuito patrocinio – e che esulano dagli atti strettamente
connessi e necessari alla presentazione della medesima rispettivamente della contestuale
azione giudiziaria o istanza di conciliazione (sopra, consid. 7 ab inizio) – si
pone la questione della remunerazione retroattiva delle medesime (OGer ZH
VO140016 del 30 gennaio 2014 consid. 2.3, PF130056 del 5 dicembre 2013 consid.
2.4; KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3b). Ora, il gratuito
patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo solo a titolo eccezionale
(art. 119 cpv. 4 CPC; DTF 122 I 203; sentenza del Tribunale federale
5A_843/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 4.3; Bühler, op. cit., n. 129 ad art. 119; A.
Staehelin/D. Staehelin/ Grolimund, op.
cit., n. 65 ad §16; Tappy, op.
cit., n. 18 ad art. 119), principio che deve essere esaminato in modo
restrittivo alla luce delle particolarità del caso specifico (KGer GR
ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3d; IIa Camera civile della Corte suprema del
Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid. 2a). Sono in
particolare dati gli estremi per un’applicazione retroattiva dell’istanza
di gratuito patrocinio ogni qual volta il “ritardato” inoltro non dipende da un
atto di omissione imputabile al legale, rispettivamente quanto esso è la
conseguenza di un peggioramento imprevedibile della situazione economica del
patrocinato rispetto a quella che esisteva allorquando motivi d’urgenza hanno imposto
l’avvio immediato della causa o della procedura di conciliazione o ancora quando
il richiedente non è stato informato della possibilità di beneficiare dell’assistenza
giudiziaria (ZR 110/2011 n. 97 pag. 290 consid. 2.7; Bühler, op. cit., n. 131 ad art. 119, Jent-Sørensen, op. cit., n. 7 ad art. 119; Emmel, op. cit., n. 4 ad art. 119). In altre parole il mancato o ritardato sollecito del gratuito
patrocinio deve, sotto questo profilo, poter essere ricondotto ad un “motivo scusabile”
(Tappy, op. cit., n. 19 ad art.
119).
La concessione dell’effetto
retroattivo al gratuito patrocinio deve comunque essere oggetto di specifica ed
esplicita richiesta, circostanziata e debitamente motivata (ZR 110/2011 n. 97
pag. 290 consid. 2.8; OGer ZH PF130056 del 5 dicembre 2013
consid. 2.4; KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3d e 3e; IIa Camera civile
della Corte suprema del Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid. 2a)
sulla quale il giudice deve pronunciarsi nell’ambito della decisione sulla
domanda di gratuito patrocinio. La questione non può invece essere presentata e
posta in discussione per la prima volta nel contesto della decisione di
Considerandi
tassazione della nota del legale che ne segue (IIa Camera civile della Corte suprema del
Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid. 2a).
9.
Nel caso concreto la
reclamante rimprovera al Pretore di non averle riconosciuto integralmente la
remunerazione per le prestazioni da lei effettuate prima dell’inoltro dell’istanza
di modifica di misure a protezione dell’unione coniugale, consistite in colloqui,
scambi di e-mail con la legale di controparte oltre che con il proprio cliente,
analisi della situazione contabile e conteggio degli alimenti (reclamo, pag. 5
n. 2c).
9.1
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, in tema di tassazione delle note d’onorario dei
patrocinatori operanti in regime di assistenza giudiziaria, l’istanza superiore
esamina l’apprezza- mento dell’istanza inferiore con riserbo e interviene unicamente
quando quest’ultima non ha onorato prestazioni che rientrano nelle incombenze
del difensore d’ufficio e l’indennità non è rapportata in modo ragionevole al
servizio prestato dall’avvocato (DTF 122 I 1 consid. 3a; sentenza del Tribunale
federale 6B_951/ 2013 del 27 marzo 2014 consid. 4.2,6B_109/ 2010 del 22
febbraio 2011 consid. 3.3,6B_136/2009 del 12 maggio 2009 consid. 2.2).
9.2
A fronte di un’istanza
presentata il 18 febbraio 2014 il Pretore ha correttamente riconosciuto anche
le prestazioni svolte dal legale a far tempo dal 1° gennaio 2014, tenendo conto
del lavoro che l’inoltro di un’istanza di modifica di misure a protezione dell’unione
coniugale (contributi alimentari per i figli) e di una domanda di gratuito
patrocinio hanno ragionevolmente comportato per l’interessata (decisione
impugnata, pag. 2 in alto), ad esclusione invece di precedenti prestazioni
relative alla fase negoziale servita per valutare i margini di un possibile
accordo
extragiudiziale a scapito
della causa legale che è poi invece seguita. La reclamante non pretende che
quanto da lei effettuato prima del 31 dicembre 2013 possa rientrare fra gli
atti strettamente connessi con la presentazione dell’istanza di gratuito patrocinio
e dell’istanza di modifica di misure a protezione dell’unione coniugale. Richiamato
il principio della non retroattività dell'assistenza giudiziaria, su questo
punto la decisione impugnata non rileva quindi da un accertamento
manifestamente errato dei fatti o da un’applicazione errata del diritto, né si
deve ritenere che il Pretore abbia in qualche modo ecceduto o abusato del suo
potere d’apprezzamento e discrezionale. Di conseguenza, sotto questo profilo,
non si ravvisano ragioni valide per scostarsi dal giudizio impugnato.
9.3
È ancora da esaminare in
concreto se ricorra un caso eccezionale dell’art. 119 cpv. 4 CPC per
riconoscere anche le prestazioni svolte dalla reclamante tra il 3 novembre 2013
e il 31 dicembre 2014. La risposta non può che essere negativa, già per il fatto
che l’istanza volta all’ottenimento del gratuito patrocinio del 18 febbraio
2014.
non contiene alcuna richiesta di retroattività, e neppure può essere
intesa in tal senso la lettera 26 marzo 2014 accompagnatoria della nota
professionale, con la quale l’interessata ha evidenziato che “prima dell’inoltro
delle istanze vi sono state delle trattative tra i rispettivi legali, che
purtroppo non sono andate a buon fine”, tanto che la decisione 26 marzo 2014
con cui il Pretore ha concesso l'assistenza giudiziaria non accenna in qualche
modo a una retroattività della medesima al 4 novembre 2013 (verbale d’udienza,
pag. 2 in basso). Neppure il fatto che "il periodo utile" dedicato dalla
reclamante alle trattative per raggiungere un accordo extragiudiziale,
considerate le sue assenze per malattia, sia stato di "poco più di due
mesi" (reclamo pag. 5 in basso) costituisce poi un caso eccezionale ai
sensi dell'art. 119 cpv. 4 CPC.
10.
Il reclamo deve quindi
essere respinto. Le spese processuali, fissate in fr. 350.– (art. 14 LTG) sono
a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 18 aprile 2014 dell’avv.
RE 1 è respinto.
2.
Le spese processuali
di fr. 350.–, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.
3.
Notificazione (unitamente
al reclamo 18 aprile 2014 alla controparte):
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).