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Decisione

13.2014.76

Reclamo in materia di spese. Assunzione di prove a titolo cautelare già pendente la procedura di merito. Disposizione ordinatoria processuale

24 aprile 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i danni alla copertura dello stabile e la pretesa difettosità delle opere imputate

a RE 1, che andavano via via ad aggravarsi e necessitavano quindi di interventi

urgenti. Quest'ultima vi si è opposta il 24 giugno 2014 escludendo difetti alle

opere da lei eseguite, peraltro nemmeno tempestivamente notificati, ed evidenziando

come eventuali problemi fossero semmai da ricondurre a ditte intervenute dopo

di lei sul cantiere.

Le parti hanno ribadito il

loro punto di vista al contraddittorio su questa istanza, che si è tenuto il 7

luglio 2014.

C. L'istanza è stata

accolta con decisione 8 luglio 2014. Per il Pretore i presupposti per l'allestimento

di una perizia cautelare sui difetti alla copertura del tetto erano adempiuti.

Dovendosi procedere a lavori di riparazione urgente, tale accertamento non poteva

essere posticipato. Quale mezzo di prova esposto a pericolo, egli ha disposto

l'esecuzione della perizia cautelare (dispositivo n. 1), ha formulato le

relative domande (dispositivo n. 2) e assegnato un breve termine alle parti per

eventuali proposte (dispositivo n. 3). Il Pretore ha posto la tassa di

giustizia di fr. 500.– a carico di RE 1, obbligandola a versare alla controparte

fr. 1'000.- per ripetibili (dispositivo n. 4).

D. Con reclamo 21 luglio

2014 RE 1 impugna la decisione limitatamente al dispositivo n. 4, da riformare

nel senso che le spese processuali per l'assunzione della perizia cautelare

siano anticipate da CO 1 e la fissazione delle spese giudiziarie sia rinviata

al giudizio di merito, protestate tasse, spese e ripetibili.

Con osservazioni 18 agosto

2014 CO 1 ne propone la reiezione.

Considerandi

in diritto: 1. L'art. 110 CPC dispone che

la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto

mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad

appello oppure a reclamo (Trezzini

in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, art. 110, pag. 447).

Essendo l'impugnazione in esame diretta contro il dispositivo sulle spese e

ripetibili contenuto in una decisione ordinatoria processuale (sotto, consid.

3), la trattazione del reclamo, da presentare nel termine di 10 giorni (art.

321.

cpv. 2 CPC), rientra nella competenza della terza Camera civile (art. 48

lett. c cifra 1 LOG).

Il giudizio impugnato,

notificato l'8 luglio 2014, è pervenuto alla reclamante l'indomani. Rimesso

alla posta lunedì 21 luglio 2014 (timbro sulla busta originale d'invio), il

gravame è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Notificato il 4 agosto 2014, esso è

giunto alla controparte al più presto il giorno dopo. Spedite lunedì 18 agosto

2014, primo giorno feriale utile (art. 142 cpv. 3 CPC), anche le osservazioni

(art. 322 cpv. 2 CPC) sono tempestive.

2.

Per l'art. 320 CPC,

con il reclamo si possono censurare l'applicazione errata del diritto (lett. a)

e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). In concreto la

società reclamante contesta la condanna al pagamento di una tassa di giustizia

di fr. 500.– e di ripetibili alla controparte di fr. 1'000.–. Sostiene che nell'assunzione

di una prova a titolo cautelare il concetto di soccombenza (art. 106 CPC) non vale

e che le spese giudiziarie vanno stabilite e ripartite con la decisione di

merito finale (art. 104 cpv. 1 e 3 CPC), riservato l'obbligo di anticipo per i

costi di l'assunzione della medesima (reclamo, pag. 3 seg. n. 2).

3.

L'assunzione di una

prova in via cautelare (art. 158 CPC) è possibile sia prima della litispendenza

di un procedimento giudiziario che dopo (A.Staehelin/D.Staehelin/Grolimund,

Zivilprozessrecht, 2 ed., 2013, §22 n.142; pag. 338; Brönnimann in Berner Kommentar, vol. II,

2012, n. 1 ad art. 158). Pendente un procedimento di merito, l'assunzione come

tale di una prova in via cautelare diventa ipotizzabile fino all'avvio della

fase probatoria ordinaria (cfr. commento all'art. 158 CPC: Messaggio concernente

il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) in: FF 2006 6593, 6687;

A.Staehelin/ D.Staehelin/Grolimund, op.

cit., pag. 338; Zürcher in

Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar,

2011, n. 6 ad art. 158), e dev'essere trattata nell'ambito di una procedura

separata a sé stante in applicazione delle norme sui provvedimenti cautelari

(art. 158 cpv. 2 CPC; Brönnimann, op.

cit., n. 3 ad art. 158). Presentata pendente un procedimento di merito essa è

decisa – alla stregua di un'ordinanza sulle prove (art. 154 CPC) – con disposizione

ordinatoria processuale (Schweizer,

Vorsorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung und

Patentgesetz, in: ZZZ 2010 21/22 pag. 3 segg., 33; Schmid, in Oberhammer/Domej/ Haas, Kurzkommentar ZPO, 2a ed., 2014, n. 6 e

10.

ad art. 158; Fellmann in

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 2a ed., 2013, n. 44c ad art. 158).

4.

Il giudice statuisce

sulle spese giudiziarie (spese processuali e spese ripetibili: art. 95 cpv. 1

CPC) di regola nella decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC). Trattandosi di

provvedimenti cautelari, egli può decidere se rinviare il giudizio sulle spese

al giudizio di merito (art. 104 cpv. 3 CPC) o pronunciarsi già in quel contesto

(art. 104 cpv. 3 CPC a contrario). La norma in questione è una “Kann-Vorschrift”

e lascia al giudice un certo margine di apprezzamento (Tappy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté,

2011, n. 11 e 14 ad art. 104).

Nondimeno, le disposizione

ordinatorie processuali prescindono di regola dall'assegnazione e ripartizione

di spese e ripetibili (Rüegg in

Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, ZPO, 2a ed., 2013, n. 5 ad art. 104; Schmid in Oberhammer/Domej/ Haas,

Kurzkommentar ZPO, 2a ed.,

2014, n. 4 ad art. 104; Trezzini, op.

cit., art. 104, pag. 427 in fondo; Sterchi

in Berner Kommentar, ZPO,

vol. I, 2012, n. 9 ad art. 95). E la tassa di giustizia rientra già nell'importo

forfettario che di per sé sarà prelevato con il giudizio di merito (art. 95

cpv. 2 lett. b CPC; Suter/ Von Holzen in

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2a ed., 2013, n. 22

ad art. 95), a meno che l'assunzione anticipata della prova secondo l'art. 158

CPC non sia oggetto di un procedimento a sé stante e distinto da quello di

merito. Impregiudicato resta in ogni caso l'obbligo di anticipo dei costi per

l'assunzione della prova medesima giusta gli art. 95 cpv. 2 lett. c, 98 e 102

CPC.

5.

La convenuta

e attrice riconvenzionale ha proposto l'assunzione in via cautelare della

perizia il 3 giugno 2014, quindi nell'ambito della fase istruttoria della causa

di merito, che già era in corso e che aveva preso avvio il 14 giugno 2012.

L'interessata ha giustificato la sua richiesta poiché i pretesi difetti alla

copertura del tetto, conseguenti a lavori eseguiti male dall'attrice come allegato

con la domanda riconvenzionale (sopra, consid. A), “stanno provocando nuovi

danni crescenti”. Con la decisione impugnata il Pretore ha quindi ammesso

la perizia limitatamente all'entità e alla causa dei danni riconducibili a quei

difetti, oltre che all'aumento progressivo degli stessi e alle misure urgenti

da intraprendere, poiché al riguardo “un accertamento ad uno stadio

successivo del processo di merito rischi[a] di non poter più avvenire” (decisione

impugnata, pag. 4), riservando d'altra parte “a una successiva perizia nel

merito” l'indagine volta ad una riparazione definitiva rispettivamente a

determinare gli estremi di un'eventuale responsabilità (decisione impugnata,

pag. 4 nel mezzo e in basso). Di fatto essa si propone quindi un primo accertamento

che sarà poi completato e concluso in un successivo momento. La “perizia

cautelare” presentata ed istruita nella fase probatoria ordinaria s'inserisce

comunque a tutti gli effetti nel procedimento pendente diventandone parte

integrante. Al riguardo peraltro non risulta nemmeno che la relativa istanza sia

stata intesa quale domanda da evadere in un procedimento a sé stante e separato,

visto che è stato trattato con la medesima numerazione d'incarto (inc. n.

OR.2011.25). Considerato che la prova peritale già era stata chiesta dalla

convenuta con la risposta di causa (risposta 14 dicembre 2011, pag. 27/28), è

da chiedersi se fosse necessario chiederne l'assunzione in via cautelare o se

non sarebbe stato più semplice, la fase istruttoria già essendo stata avviata,

chiedere di anticiparne l'assunzione. Di modo che, quale disposizione

ordinatoria processuale che ordina l'esecuzione “parziale” di una perizia nell'ambito

di un'istruttoria in corso, la decisione impugnata osta ad una decisione su spese

e ripetibili, la cui attribuzione sarà da decidere giusta l'art. 104 cpv. 1 CPC

con la decisione finale.

Entro questi limiti il

reclamo va così accolto, obbligo e modalità per l'anticipo dei costi per l'assunzione

della perizia essendo invece regolato dal CPC (sopra, consid. 4).

6.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.– (art. 14 LTG), seguono il reciproco

grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC) e sono per metà a carico della reclamante,

e per il resto a carico della controparte, compensate le ripetibili.

Per i quali motivi

pronuncia: I. Il reclamo 21 luglio 2014 di RE

1.

è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 4 della decisione 8

luglio 2014 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud (inc.

OR.2011.25) è annullato e così riformato:

“4. Tassa di giustizia e ripetibili per la

presente istanza sono evase con il giudizio di merito.”

II. Le spese

processuali di fr. 400.–, già anticipate dalla reclamante, restano per metà a

suo carico e per il resto a carico di CO 1. Le ripetibili sono compensate.

III. Notificazione:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio sud.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).