13.2014.76
Reclamo in materia di spese. Assunzione di prove a titolo cautelare già pendente la procedura di merito. Disposizione ordinatoria processuale
24 aprile 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2014.76
Lugano
24 aprile 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2011.25 (azione creditoria con
domanda riconvenzionale) della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 8 novembre 2011 da
RE
1
patrocinata dall' PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall' PA 2
e ora sul reclamo 21
luglio 2014 di RE 1 avverso la decisione 8 luglio 2014 con cui, accolta la
richiesta di assunzione di prova a titolo cautelare formulata dalla società
convenuta, il Pretore ha posto spese processuali e ripetibili a carico della società
attrice;
ritenuto
in fatto: A. Fallito il tentativo di
conciliazione, con petizione 8 novembre 2011 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al
Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud rivendicando il pagamento di una
mercede fr. 32'255.80 oltre interessi e spese, per opere di carpenteria,
copritetto e lattoniere eseguite in appalto sul fondo n. __________ RFD di __________.
CO 1 si è opposta alla
richiesta e, in via riconvenzionale, ha postulato la condanna della società
attrice al pagamento di fr. 240'000.– oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2007
per danni dovuti a opere supplementari in contrasto con il contratto d'appalto,
ritardo nell'esecuzione dei lavori in genere e difetti riscontrati nelle opere
eseguite. I rispettivi argomenti e domande di giudizio sono stati mantenuti nello
scambio di allegati che ne è seguito.
B. Il 3 giugno 2014 CO 1
ha chiesto l'assunzione in via cautelare di una prova peritale volta ad accertare
Fatti
i danni alla copertura dello stabile e la pretesa difettosità delle opere imputate
a RE 1, che andavano via via ad aggravarsi e necessitavano quindi di interventi
urgenti. Quest'ultima vi si è opposta il 24 giugno 2014 escludendo difetti alle
opere da lei eseguite, peraltro nemmeno tempestivamente notificati, ed evidenziando
come eventuali problemi fossero semmai da ricondurre a ditte intervenute dopo
di lei sul cantiere.
Le parti hanno ribadito il
loro punto di vista al contraddittorio su questa istanza, che si è tenuto il 7
luglio 2014.
C. L'istanza è stata
accolta con decisione 8 luglio 2014. Per il Pretore i presupposti per l'allestimento
di una perizia cautelare sui difetti alla copertura del tetto erano adempiuti.
Dovendosi procedere a lavori di riparazione urgente, tale accertamento non poteva
essere posticipato. Quale mezzo di prova esposto a pericolo, egli ha disposto
l'esecuzione della perizia cautelare (dispositivo n. 1), ha formulato le
relative domande (dispositivo n. 2) e assegnato un breve termine alle parti per
eventuali proposte (dispositivo n. 3). Il Pretore ha posto la tassa di
giustizia di fr. 500.– a carico di RE 1, obbligandola a versare alla controparte
fr. 1'000.- per ripetibili (dispositivo n. 4).
D. Con reclamo 21 luglio
2014 RE 1 impugna la decisione limitatamente al dispositivo n. 4, da riformare
nel senso che le spese processuali per l'assunzione della perizia cautelare
siano anticipate da CO 1 e la fissazione delle spese giudiziarie sia rinviata
al giudizio di merito, protestate tasse, spese e ripetibili.
Con osservazioni 18 agosto
2014 CO 1 ne propone la reiezione.
Considerandi
in diritto: 1. L'art. 110 CPC dispone che
la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto
mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad
appello oppure a reclamo (Trezzini
in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, art. 110, pag. 447).
Essendo l'impugnazione in esame diretta contro il dispositivo sulle spese e
ripetibili contenuto in una decisione ordinatoria processuale (sotto, consid.
3), la trattazione del reclamo, da presentare nel termine di 10 giorni (art.
321.
cpv. 2 CPC), rientra nella competenza della terza Camera civile (art. 48
lett. c cifra 1 LOG).
Il giudizio impugnato,
notificato l'8 luglio 2014, è pervenuto alla reclamante l'indomani. Rimesso
alla posta lunedì 21 luglio 2014 (timbro sulla busta originale d'invio), il
gravame è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Notificato il 4 agosto 2014, esso è
giunto alla controparte al più presto il giorno dopo. Spedite lunedì 18 agosto
2014, primo giorno feriale utile (art. 142 cpv. 3 CPC), anche le osservazioni
(art. 322 cpv. 2 CPC) sono tempestive.
2.
Per l'art. 320 CPC,
con il reclamo si possono censurare l'applicazione errata del diritto (lett. a)
e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). In concreto la
società reclamante contesta la condanna al pagamento di una tassa di giustizia
di fr. 500.– e di ripetibili alla controparte di fr. 1'000.–. Sostiene che nell'assunzione
di una prova a titolo cautelare il concetto di soccombenza (art. 106 CPC) non vale
e che le spese giudiziarie vanno stabilite e ripartite con la decisione di
merito finale (art. 104 cpv. 1 e 3 CPC), riservato l'obbligo di anticipo per i
costi di l'assunzione della medesima (reclamo, pag. 3 seg. n. 2).
3.
L'assunzione di una
prova in via cautelare (art. 158 CPC) è possibile sia prima della litispendenza
di un procedimento giudiziario che dopo (A.Staehelin/D.Staehelin/Grolimund,
Zivilprozessrecht, 2 ed., 2013, §22 n.142; pag. 338; Brönnimann in Berner Kommentar, vol. II,
2012, n. 1 ad art. 158). Pendente un procedimento di merito, l'assunzione come
tale di una prova in via cautelare diventa ipotizzabile fino all'avvio della
fase probatoria ordinaria (cfr. commento all'art. 158 CPC: Messaggio concernente
il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) in: FF 2006 6593, 6687;
A.Staehelin/ D.Staehelin/Grolimund, op.
cit., pag. 338; Zürcher in
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar,
2011, n. 6 ad art. 158), e dev'essere trattata nell'ambito di una procedura
separata a sé stante in applicazione delle norme sui provvedimenti cautelari
(art. 158 cpv. 2 CPC; Brönnimann, op.
cit., n. 3 ad art. 158). Presentata pendente un procedimento di merito essa è
decisa – alla stregua di un'ordinanza sulle prove (art. 154 CPC) – con disposizione
ordinatoria processuale (Schweizer,
Vorsorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung und
Patentgesetz, in: ZZZ 2010 21/22 pag. 3 segg., 33; Schmid, in Oberhammer/Domej/ Haas, Kurzkommentar ZPO, 2a ed., 2014, n. 6 e
10.
ad art. 158; Fellmann in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 2a ed., 2013, n. 44c ad art. 158).
4.
Il giudice statuisce
sulle spese giudiziarie (spese processuali e spese ripetibili: art. 95 cpv. 1
CPC) di regola nella decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC). Trattandosi di
provvedimenti cautelari, egli può decidere se rinviare il giudizio sulle spese
al giudizio di merito (art. 104 cpv. 3 CPC) o pronunciarsi già in quel contesto
(art. 104 cpv. 3 CPC a contrario). La norma in questione è una “Kann-Vorschrift”
e lascia al giudice un certo margine di apprezzamento (Tappy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté,
2011, n. 11 e 14 ad art. 104).
Nondimeno, le disposizione
ordinatorie processuali prescindono di regola dall'assegnazione e ripartizione
di spese e ripetibili (Rüegg in
Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, ZPO, 2a ed., 2013, n. 5 ad art. 104; Schmid in Oberhammer/Domej/ Haas,
Kurzkommentar ZPO, 2a ed.,
2014, n. 4 ad art. 104; Trezzini, op.
cit., art. 104, pag. 427 in fondo; Sterchi
in Berner Kommentar, ZPO,
vol. I, 2012, n. 9 ad art. 95). E la tassa di giustizia rientra già nell'importo
forfettario che di per sé sarà prelevato con il giudizio di merito (art. 95
cpv. 2 lett. b CPC; Suter/ Von Holzen in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2a ed., 2013, n. 22
ad art. 95), a meno che l'assunzione anticipata della prova secondo l'art. 158
CPC non sia oggetto di un procedimento a sé stante e distinto da quello di
merito. Impregiudicato resta in ogni caso l'obbligo di anticipo dei costi per
l'assunzione della prova medesima giusta gli art. 95 cpv. 2 lett. c, 98 e 102
CPC.
5.
La convenuta
e attrice riconvenzionale ha proposto l'assunzione in via cautelare della
perizia il 3 giugno 2014, quindi nell'ambito della fase istruttoria della causa
di merito, che già era in corso e che aveva preso avvio il 14 giugno 2012.
L'interessata ha giustificato la sua richiesta poiché i pretesi difetti alla
copertura del tetto, conseguenti a lavori eseguiti male dall'attrice come allegato
con la domanda riconvenzionale (sopra, consid. A), “stanno provocando nuovi
danni crescenti”. Con la decisione impugnata il Pretore ha quindi ammesso
la perizia limitatamente all'entità e alla causa dei danni riconducibili a quei
difetti, oltre che all'aumento progressivo degli stessi e alle misure urgenti
da intraprendere, poiché al riguardo “un accertamento ad uno stadio
successivo del processo di merito rischi[a] di non poter più avvenire” (decisione
impugnata, pag. 4), riservando d'altra parte “a una successiva perizia nel
merito” l'indagine volta ad una riparazione definitiva rispettivamente a
determinare gli estremi di un'eventuale responsabilità (decisione impugnata,
pag. 4 nel mezzo e in basso). Di fatto essa si propone quindi un primo accertamento
che sarà poi completato e concluso in un successivo momento. La “perizia
cautelare” presentata ed istruita nella fase probatoria ordinaria s'inserisce
comunque a tutti gli effetti nel procedimento pendente diventandone parte
integrante. Al riguardo peraltro non risulta nemmeno che la relativa istanza sia
stata intesa quale domanda da evadere in un procedimento a sé stante e separato,
visto che è stato trattato con la medesima numerazione d'incarto (inc. n.
OR.2011.25). Considerato che la prova peritale già era stata chiesta dalla
convenuta con la risposta di causa (risposta 14 dicembre 2011, pag. 27/28), è
da chiedersi se fosse necessario chiederne l'assunzione in via cautelare o se
non sarebbe stato più semplice, la fase istruttoria già essendo stata avviata,
chiedere di anticiparne l'assunzione. Di modo che, quale disposizione
ordinatoria processuale che ordina l'esecuzione “parziale” di una perizia nell'ambito
di un'istruttoria in corso, la decisione impugnata osta ad una decisione su spese
e ripetibili, la cui attribuzione sarà da decidere giusta l'art. 104 cpv. 1 CPC
con la decisione finale.
Entro questi limiti il
reclamo va così accolto, obbligo e modalità per l'anticipo dei costi per l'assunzione
della perizia essendo invece regolato dal CPC (sopra, consid. 4).
6.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 400.– (art. 14 LTG), seguono il reciproco
grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC) e sono per metà a carico della reclamante,
e per il resto a carico della controparte, compensate le ripetibili.
Per i quali motivi
pronuncia: I. Il reclamo 21 luglio 2014 di RE
1.
è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 4 della decisione 8
luglio 2014 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud (inc.
OR.2011.25) è annullato e così riformato:
“4. Tassa di giustizia e ripetibili per la
presente istanza sono evase con il giudizio di merito.”
II. Le spese
processuali di fr. 400.–, già anticipate dalla reclamante, restano per metà a
suo carico e per il resto a carico di CO 1. Le ripetibili sono compensate.
III. Notificazione:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).