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Decisione

13.2015.107

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 gennaio 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con istanza 12 agosto

2014 la Comunione dei condomini del Condominio __________, e per essa i suoi

singoli membri, hanno convenuto in giudizio l'impresario PI 1, gli architetti RE

1 e RE 2 e il lattoniere PI 2, chiedendo l'assunzione a titolo cautelare di una

perizia volta ad accertare con urgenza i difetti all'immobile, l'origine degli

stessi, e i necessari rimedi per ovviarvi (art. 158 cpv. 1 lett. b, prima frase,

CPC), formulando i relativi quesiti peritali. Essi hanno altresì invocato un

interesse degno di protezione a che la perizia fornisse indicazioni sulle relative

responsabilità, così che potesse fungere da base per eventuali accordi risarcitori

o per l'avvio di una causa di risarcimento (art. 158 cpv. 1 lett. b, seconda

frase, CPC).

All'udienza di discussione

tenutasi il 26 settembre 2014 i convenuti arch. RE 1 e RE 2 hanno prodotto documenti

e proposto controquesiti peritali. PI 1 e PI 2 non hanno invece sollevato obiezioni.

C. Con decisione 10

marzo 2015 il Pretore ha designato la prof. __________ del Politecnico di __________

quale perito giudiziario. Il referto peritale è stato rassegnato il 29 maggio

2015. Su invito del Pretore, che aveva constatato l'assenza delle risposte ai

contro quesiti peritali, il 17 settembre 2015 l'interessata ha integrato la

parte mancante e ha prodotto un referto completo.

Nel frattempo, con istanza

20/22 luglio 2015, gli arch. RE 1 e RE 2 hanno trasmesso al Pretore una serie

di domande di delucidazione e complemento al referto peritale 29 maggio 2015, seguite

dall'opposizione 10 agosto 2015 dei membri della Condominio __________ e dalla

replica spontanea 2 settembre 2015 degli arch. RE 1 e RE 2.

D. Con decisione 10

novembre 2015 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza 20/22 luglio 2015

degli arch. RE 1 e RE 2, ammettendo una parte delle domande e stralciandone altre.

Fra queste anche quelle riconducibili agli ulteriori doc. da 5 a 11, tutti precedenti

all'istanza 12 agosto 2014 di assunzione cautelare della perizia e per i quali

non vi era mai stata una formale ed esplicita richiesta di produzione in causa.

E. Con appello 23

novembre 2015 gli arch. RE 1 e RE 2 chiedono ora la riforma di questa decisione

nel senso di ammettere integralmente i loro quesiti di delucidazione e completamento.

Parimenti essi postulano che la tassa di giustizia di fr. 300.– sia posta a

carico degli istanti, tenuti a versare loro complessivi fr. 7'500.– per ripetibili.

Con decisione 25 novembre

2015 il Presidente di questa Camera ha respinto la contestuale richiesta di

effetto sospensivo.

Gli istanti non sono stati

invitati a formulare osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione 10

novembre 2015 è stata emanata nell'ambito di un procedimento di assunzione di

prova a titolo cautelare giusta l'art. 158 CPC, a cui si applicano le

disposizioni in materia di provvedimenti cautelari (cpv. 2) e più in generale

la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC).

1.1

La decisione che respinge la

domanda di assunzione di prove a titolo cautelare nell'ambito di una procedura

indipendente pone fine a questa procedura e costituisce una decisione finale (DTF

138.

III 46 consid. 1.1, con ulteriori riferimenti; 138 III 76 consid. 1.2) ai

sensi dell'art. 308 cpv. 1 cpv. 1 lett. a CPC, impugnabile con appello alla

prima o seconda Camera civile (art. 48 lett. a cifra 1 e lett. b cifra 1 LOG),

rispettivamente, se il valore litigioso non raggiunge fr. 10'000.–, una

decisione finale giusta l'art. 319 lett. a CPC, impugnabile mediante reclamo

alla Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d cifra 1 LOG). Per contro, la

decisione che accoglie l'istanza di assunzione di prove a titolo cautelare non

pone giocoforza fine alla procedura, perché è ancora necessario amministrare la

prova medesima. In particolare, nel caso di allestimento di una perizia al di

fuori del procedimento di merito – come nella fattispecie – il giudice deve

poter compiere ulteriori atti, quali ad esempio la nomina di un (altro) perito,

la trasmissione dei relativi quesiti e delle domande supplementari delle controparti,

la pronuncia su un'eventuale domanda di ricusa contro di lui e l'invito alle

parti di chiedere la delucidazione o il completamento della perizia (art. 187

cpv. 4 CPC). Di conseguenza, la decisione che accoglie l'istanza di assunzione

di prove a titolo cautelare e ordina l'assunzione di una perizia nell'ambito di

una procedura indipendente non è una decisione finale, bensì una decisione

incidentale, e meglio una disposizione ordinatoria processuale ai sensi

dell'art. 319 lett. b cifra 2 CPC (IIICCA 13.2014.108 dell'8 gennaio 2015

consid. 1; sentenza del Tribunale federale 4A_248/2014 del 27 giugno 2014

consid. 1.3 con riferimenti), impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile

(art. 48 lett. c cifra 1 LOG).

1.2

Il Pretore, con la decisione

qui impugnata, ha deciso in merito all'ammissibilità della domanda di

delucidazione e completamento della perizia, ammettendo una parte dei quesiti e

respingendone altri. La procedura prosegue quindi con l'amministrazione della

prova e, di conseguenza, per i motivi già indicati al considerando precedente,

la decisione non può essere considerata finale, neppure nella misura in cui

respinge parte delle domande. Non si tratta quindi di una decisione finale impugnabile

con il rimedio giuridico dell'appello secondo l'art. 308 CPC e, pertanto, già

solo per questo l'appello di cui trattasi è inammissibile.

2.

Dovendosi a

contrario e per i motivi di cui si è detto qualificare la decisione 10 novembre

2015.

qui impugnata quale disposizione ordinatoria processuale, si tratta ora di

esaminare la ricevibilità del gravame 23 novembre 2015 tenendo conto dei

requisiti validi per un reclamo ai sensi dell'art. 319 lett. b cifra 2 CPC.

Ora, per gli art. 319

lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC, una decisione ordinatoria processuale è

impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni. La decisione 10 novembre

2015.

con cui il Pretore ha statuito sull'istanza di delucidazione e di complemento

20/22 luglio 2015 è pervenuta ai convenuti arch. RE 1 e RE 2 l'indomani. Consegnato

alla Posta Svizzera il 23 novembre 2015 e trattato quale “reclamo”, il

gravame è tempestivo e da questo punto di vista senz'altro ammissibile.

3.

Il CPC prevede che con

il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l'applicazione errata

del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b). Inoltre, nei casi – quale quello in concreto – non

espressamente previsti dalla legge, il reclamo giusta l'art. 319 lett. b CPC è

ammissibile quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile

(cifra 2).

3.1

Il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile dev'essere concreto, di essenziale rilievo per

l'andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere

riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre

parole, la decisione in questione deve pregiudicare la posizione complessiva

del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere

posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere modificato con

una decisione di merito.

3.2

Le decisioni mediante le

quali il giudice decide sull'ammissibilità delle prove non sono di principio

atte a provocare un danno irreparabile (sentenza del Tribunale federale

5A_315/2012 del 28 agosto 2012 consid. 1.2.1;5A_855/2011 del 24 febbraio 2012

consid. 1.2;5A_435/2010 del 28 luglio 2010 consid. 1.1.1; Schmid in Oberhammer/Domej/Haas,

Kurzkommentar ZPO, 2a ed., Basilea 2014, n. 5 ad art. 154; e con

riferimento all'assunzione cautelare di prove fuori da un procedimento già

pendente: DTF 138 III 46 consid. 1.2; sentenza del Tribunale federale

4A_248/2014 del 27 giugno 2014 consid. 1.2.3;4A_712/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 2.2), e l'errata o mancata assunzione di una prova va contestata , di

regola, tramite l'impugnazione della decisione finale (Messaggio n. 06.062 del

Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero

del 28 giugno 2006, pag. 6748 i.f.).

4.

Ora, nella

fattispecie in esame, i convenuti arch. RE 1 e RE 2 non accennano minimamente all'esistenza

di un pregiudizio difficilmente riparabile causato dalla decisione impugnata. Invero

poi, sia riguardo ai documenti estromessi dall'incarto (appello, pag. 4 segg.

ad 4) sia alle domande di delucidazione e di completamento dichiarate

inammissibili (appello, pag. 6 segg. ad 5 e 6), gli interessati si limitano a

sostenerne la pertinenza e la rilevanza nell'ottica di “capire se il

comportamento dei progettisti [...] fosse sostenibile oppure no, e in quest'ultima

evenienza perché” e di “valutare l'operato dei progettisti in sede di

progettazione e di delibera di appalto” (appello, pag. 12 nel mezzo). Ma, nell'ambito

di una procedura indipendente di assunzione di prova a titolo cautelare ai

sensi dell'art. 158 cpv. 1 lett. b, seconda frase, CPC, non si decide ancora sulla

pretesa materiale che potrebbe essere al centro della futura vertenza giudiziaria.

In particolare, l'esito della qui controversa perizia – e delle relative

spiegazioni che il perito giudiziario avrà cura di dare in esecuzione alle

domande di delucidazione e completamento parzialmente accolte dal Pretore – ancora

non determina una definitiva e incontrovertibile responsabilità imputabile ai convenuti

per lavori di progettazione. Piuttosto essa sarà indicativa dei margini per l'avvio

di una procedura in tal senso, eventuali limiti e carenze del referto conclusivo

potendo per il resto essere verificati e approfonditi in quella sede. E anche questo

esclude l'ipotesi di un danno difficilmente riparabile (sentenza del Tribunale

federale 4A_248/2014 del 27 giugno 2014 consid. 1.2.3 e 1.3;5A_435/2010 del 28

luglio 2010 consid. 1.1.2; DTF 138 III 46 consid. 1.2). Neppure la condanna al

pagamento della tassa di giustizia rispettivamente il mancato riconoscimento di

spese ripetibili – che i qui insorgenti parimenti censurano (appello, pag. 12

seg. ad 8) – sono costituitivi di un danno difficilmente riparabile (DTF 138

III 46 consid. 1.2; 135 III 329 consid. 1.2). Se ne deve così dedurre che, in

mancanza di una delle sue premesse fondamentali, anche trattato quale reclamo ai

sensi dell'art. 319 lett. b cifra 2 CPC, il gravame in esame risulta inammissibile.

5.

Le spese processuali

dell'odierno giudizio, fissate in fr. 400.– (art. 2 cpv. 1 e 14 LTG), sono

poste in solido a carico dei convenuti arch. RE 1 e RE 2 risultati soccombenti

(art. 106 cpv. 1 e cpv. 3 CPC). Non si assegnano ripetibili, gli istanti non

avendo dovuto formulare osservazioni.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. L'appello 23 novembre 2015

degli arch. RE 1 e RE 2 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

di fr. 400.–, già anticipate dagli arch. RE 1 e RE 2, restano in solido a loro

carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente all'appello 23 novembre 2015 alla controparte):

– ;

– .

Comunicazione:

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3;

– ;

– .

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a

fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni

che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro

una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono

essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento

soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro

decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le

stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).