13.2015.107
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12 gennaio 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2015.107
Lugano
12 gennaio 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CA.2014.307 (assunzione di prove a
titolo cautelare) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 12 agosto 2014 da
CO 1 , composta da:
- CO 2
- CO 3
- CO 4
- CO 5
- CO 6
- CO 7
- CO 8
tutti patrocinati PA 1
contro
RE 1
RE 2
entrambi patrocinati PA 2
PI
1,
patrocinato
dall'PA 3
PI
2
e ora sull'appello 23
novembre 2015 dell'arch. RE 1 e dell'arch. RE 2 presentato contro la decisione
10 novembre 2015 con cui il Pretore ha statuito sulla loro istanza 20/22 luglio
2015 di completamento e delucidazione della perizia, di cui al referto datato 29
maggio 2015;
ritenuto
in fatto: A. CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5, CO
6, CO 7 e CO 8 sono i membri della Comunione dei condomini del Condominio __________,
di cui al fondo base n. __________ RFD __________ (frazione di __________) e su
cui si erge un immobile storico e noto di grande pregio culturale e
architettonico. PI 1, RE 1, RE 2, e PI 2 hanno preso parte, ognuno nelle
rispettive incombenze, ai lavori di restauro delle facciate, degli intonaci e
degli stucchi del citato immobile eseguiti tra aprile e novembre 2013. Il
collaudo eseguito a dicembre 2013 è stato considerato provvisorio in quanto l'opera
presentava dei difetti.
Fatti
B. Con istanza 12 agosto
2014 la Comunione dei condomini del Condominio __________, e per essa i suoi
singoli membri, hanno convenuto in giudizio l'impresario PI 1, gli architetti RE
1 e RE 2 e il lattoniere PI 2, chiedendo l'assunzione a titolo cautelare di una
perizia volta ad accertare con urgenza i difetti all'immobile, l'origine degli
stessi, e i necessari rimedi per ovviarvi (art. 158 cpv. 1 lett. b, prima frase,
CPC), formulando i relativi quesiti peritali. Essi hanno altresì invocato un
interesse degno di protezione a che la perizia fornisse indicazioni sulle relative
responsabilità, così che potesse fungere da base per eventuali accordi risarcitori
o per l'avvio di una causa di risarcimento (art. 158 cpv. 1 lett. b, seconda
frase, CPC).
All'udienza di discussione
tenutasi il 26 settembre 2014 i convenuti arch. RE 1 e RE 2 hanno prodotto documenti
e proposto controquesiti peritali. PI 1 e PI 2 non hanno invece sollevato obiezioni.
C. Con decisione 10
marzo 2015 il Pretore ha designato la prof. __________ del Politecnico di __________
quale perito giudiziario. Il referto peritale è stato rassegnato il 29 maggio
2015. Su invito del Pretore, che aveva constatato l'assenza delle risposte ai
contro quesiti peritali, il 17 settembre 2015 l'interessata ha integrato la
parte mancante e ha prodotto un referto completo.
Nel frattempo, con istanza
20/22 luglio 2015, gli arch. RE 1 e RE 2 hanno trasmesso al Pretore una serie
di domande di delucidazione e complemento al referto peritale 29 maggio 2015, seguite
dall'opposizione 10 agosto 2015 dei membri della Condominio __________ e dalla
replica spontanea 2 settembre 2015 degli arch. RE 1 e RE 2.
D. Con decisione 10
novembre 2015 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza 20/22 luglio 2015
degli arch. RE 1 e RE 2, ammettendo una parte delle domande e stralciandone altre.
Fra queste anche quelle riconducibili agli ulteriori doc. da 5 a 11, tutti precedenti
all'istanza 12 agosto 2014 di assunzione cautelare della perizia e per i quali
non vi era mai stata una formale ed esplicita richiesta di produzione in causa.
E. Con appello 23
novembre 2015 gli arch. RE 1 e RE 2 chiedono ora la riforma di questa decisione
nel senso di ammettere integralmente i loro quesiti di delucidazione e completamento.
Parimenti essi postulano che la tassa di giustizia di fr. 300.– sia posta a
carico degli istanti, tenuti a versare loro complessivi fr. 7'500.– per ripetibili.
Con decisione 25 novembre
2015 il Presidente di questa Camera ha respinto la contestuale richiesta di
effetto sospensivo.
Gli istanti non sono stati
invitati a formulare osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione 10
novembre 2015 è stata emanata nell'ambito di un procedimento di assunzione di
prova a titolo cautelare giusta l'art. 158 CPC, a cui si applicano le
disposizioni in materia di provvedimenti cautelari (cpv. 2) e più in generale
la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC).
1.1
La decisione che respinge la
domanda di assunzione di prove a titolo cautelare nell'ambito di una procedura
indipendente pone fine a questa procedura e costituisce una decisione finale (DTF
138.
III 46 consid. 1.1, con ulteriori riferimenti; 138 III 76 consid. 1.2) ai
sensi dell'art. 308 cpv. 1 cpv. 1 lett. a CPC, impugnabile con appello alla
prima o seconda Camera civile (art. 48 lett. a cifra 1 e lett. b cifra 1 LOG),
rispettivamente, se il valore litigioso non raggiunge fr. 10'000.–, una
decisione finale giusta l'art. 319 lett. a CPC, impugnabile mediante reclamo
alla Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d cifra 1 LOG). Per contro, la
decisione che accoglie l'istanza di assunzione di prove a titolo cautelare non
pone giocoforza fine alla procedura, perché è ancora necessario amministrare la
prova medesima. In particolare, nel caso di allestimento di una perizia al di
fuori del procedimento di merito – come nella fattispecie – il giudice deve
poter compiere ulteriori atti, quali ad esempio la nomina di un (altro) perito,
la trasmissione dei relativi quesiti e delle domande supplementari delle controparti,
la pronuncia su un'eventuale domanda di ricusa contro di lui e l'invito alle
parti di chiedere la delucidazione o il completamento della perizia (art. 187
cpv. 4 CPC). Di conseguenza, la decisione che accoglie l'istanza di assunzione
di prove a titolo cautelare e ordina l'assunzione di una perizia nell'ambito di
una procedura indipendente non è una decisione finale, bensì una decisione
incidentale, e meglio una disposizione ordinatoria processuale ai sensi
dell'art. 319 lett. b cifra 2 CPC (IIICCA 13.2014.108 dell'8 gennaio 2015
consid. 1; sentenza del Tribunale federale 4A_248/2014 del 27 giugno 2014
consid. 1.3 con riferimenti), impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile
(art. 48 lett. c cifra 1 LOG).
1.2
Il Pretore, con la decisione
qui impugnata, ha deciso in merito all'ammissibilità della domanda di
delucidazione e completamento della perizia, ammettendo una parte dei quesiti e
respingendone altri. La procedura prosegue quindi con l'amministrazione della
prova e, di conseguenza, per i motivi già indicati al considerando precedente,
la decisione non può essere considerata finale, neppure nella misura in cui
respinge parte delle domande. Non si tratta quindi di una decisione finale impugnabile
con il rimedio giuridico dell'appello secondo l'art. 308 CPC e, pertanto, già
solo per questo l'appello di cui trattasi è inammissibile.
2.
Dovendosi a
contrario e per i motivi di cui si è detto qualificare la decisione 10 novembre
2015.
qui impugnata quale disposizione ordinatoria processuale, si tratta ora di
esaminare la ricevibilità del gravame 23 novembre 2015 tenendo conto dei
requisiti validi per un reclamo ai sensi dell'art. 319 lett. b cifra 2 CPC.
Ora, per gli art. 319
lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC, una decisione ordinatoria processuale è
impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni. La decisione 10 novembre
2015.
con cui il Pretore ha statuito sull'istanza di delucidazione e di complemento
20/22 luglio 2015 è pervenuta ai convenuti arch. RE 1 e RE 2 l'indomani. Consegnato
alla Posta Svizzera il 23 novembre 2015 e trattato quale “reclamo”, il
gravame è tempestivo e da questo punto di vista senz'altro ammissibile.
3.
Il CPC prevede che con
il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l'applicazione errata
del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b). Inoltre, nei casi – quale quello in concreto – non
espressamente previsti dalla legge, il reclamo giusta l'art. 319 lett. b CPC è
ammissibile quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile
(cifra 2).
3.1
Il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile dev'essere concreto, di essenziale rilievo per
l'andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere
riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre
parole, la decisione in questione deve pregiudicare la posizione complessiva
del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere
posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere modificato con
una decisione di merito.
3.2
Le decisioni mediante le
quali il giudice decide sull'ammissibilità delle prove non sono di principio
atte a provocare un danno irreparabile (sentenza del Tribunale federale
5A_315/2012 del 28 agosto 2012 consid. 1.2.1;5A_855/2011 del 24 febbraio 2012
consid. 1.2;5A_435/2010 del 28 luglio 2010 consid. 1.1.1; Schmid in Oberhammer/Domej/Haas,
Kurzkommentar ZPO, 2a ed., Basilea 2014, n. 5 ad art. 154; e con
riferimento all'assunzione cautelare di prove fuori da un procedimento già
pendente: DTF 138 III 46 consid. 1.2; sentenza del Tribunale federale
4A_248/2014 del 27 giugno 2014 consid. 1.2.3;4A_712/2011 del 13 febbraio 2012
consid. 2.2), e l'errata o mancata assunzione di una prova va contestata , di
regola, tramite l'impugnazione della decisione finale (Messaggio n. 06.062 del
Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero
del 28 giugno 2006, pag. 6748 i.f.).
4.
Ora, nella
fattispecie in esame, i convenuti arch. RE 1 e RE 2 non accennano minimamente all'esistenza
di un pregiudizio difficilmente riparabile causato dalla decisione impugnata. Invero
poi, sia riguardo ai documenti estromessi dall'incarto (appello, pag. 4 segg.
ad 4) sia alle domande di delucidazione e di completamento dichiarate
inammissibili (appello, pag. 6 segg. ad 5 e 6), gli interessati si limitano a
sostenerne la pertinenza e la rilevanza nell'ottica di “capire se il
comportamento dei progettisti [...] fosse sostenibile oppure no, e in quest'ultima
evenienza perché” e di “valutare l'operato dei progettisti in sede di
progettazione e di delibera di appalto” (appello, pag. 12 nel mezzo). Ma, nell'ambito
di una procedura indipendente di assunzione di prova a titolo cautelare ai
sensi dell'art. 158 cpv. 1 lett. b, seconda frase, CPC, non si decide ancora sulla
pretesa materiale che potrebbe essere al centro della futura vertenza giudiziaria.
In particolare, l'esito della qui controversa perizia – e delle relative
spiegazioni che il perito giudiziario avrà cura di dare in esecuzione alle
domande di delucidazione e completamento parzialmente accolte dal Pretore – ancora
non determina una definitiva e incontrovertibile responsabilità imputabile ai convenuti
per lavori di progettazione. Piuttosto essa sarà indicativa dei margini per l'avvio
di una procedura in tal senso, eventuali limiti e carenze del referto conclusivo
potendo per il resto essere verificati e approfonditi in quella sede. E anche questo
esclude l'ipotesi di un danno difficilmente riparabile (sentenza del Tribunale
federale 4A_248/2014 del 27 giugno 2014 consid. 1.2.3 e 1.3;5A_435/2010 del 28
luglio 2010 consid. 1.1.2; DTF 138 III 46 consid. 1.2). Neppure la condanna al
pagamento della tassa di giustizia rispettivamente il mancato riconoscimento di
spese ripetibili – che i qui insorgenti parimenti censurano (appello, pag. 12
seg. ad 8) – sono costituitivi di un danno difficilmente riparabile (DTF 138
III 46 consid. 1.2; 135 III 329 consid. 1.2). Se ne deve così dedurre che, in
mancanza di una delle sue premesse fondamentali, anche trattato quale reclamo ai
sensi dell'art. 319 lett. b cifra 2 CPC, il gravame in esame risulta inammissibile.
5.
Le spese processuali
dell'odierno giudizio, fissate in fr. 400.– (art. 2 cpv. 1 e 14 LTG), sono
poste in solido a carico dei convenuti arch. RE 1 e RE 2 risultati soccombenti
(art. 106 cpv. 1 e cpv. 3 CPC). Non si assegnano ripetibili, gli istanti non
avendo dovuto formulare osservazioni.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. L'appello 23 novembre 2015
degli arch. RE 1 e RE 2 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
di fr. 400.–, già anticipate dagli arch. RE 1 e RE 2, restano in solido a loro
carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione
(unitamente all'appello 23 novembre 2015 alla controparte):
– ;
– .
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3;
– ;
– .
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a
fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni
che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro
una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono
essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento
soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro
decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le
stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).