13.2015.45
Nel Canton Ticino, l'autorità che ha fissato le spese processuali è competente per deciderne il condono
14 luglio 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
13.2015.45
Lugano
14 luglio 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull'istanza di
condono 15 dicembre 2014 di
IS
1
chiedente
il condono delle spese processuali poste a suo carico con la decisione su reclamo
di cui all'inc. 13.2014.34 emessa il 1° settembre 2014 dalla terza Camera
civile del Tribunale d'appello (dispositivo n. 2: spese processuali);
ritenuto
in
fatto e in diritto:
1. Con decisione 1°
settembre 2014 la terza Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto – per
quanto ricevibile – il reclamo presentato da IS 1 il 6 marzo 2014 avverso la
decisione 17 febbraio 2014 con cui il Segretario assessore della giurisdizione
di Mendrisio sud, concessole il gratuito patrocinio nell'ambito di una
procedura di conciliazione che la opponeva all'avv. __________, ha provveduto a
tassare la nota professionale del legale designatole quale patrocinatore
d'ufficio. Contestualmente, questa Camera ha posto a suo carico le relative
spese processuali di fr. 100.–.
Considerandi
2.
Con istanza 15
dicembre 2014, e sollecito 15/16 giugno 2015, IS 1 chiede ora il condono giusta
l'art. 112 cpv. 1 CPC delle menzionate spese processuali, affermando di non avere
mezzi economici per potervi fare fronte.
3.
È qui anzitutto da
esaminare la competenza ad occuparsi della domanda di condono in oggetto.
L'art. 112 cpv. 1 CPC prevede
che per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una
dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono. La legge
sull'organizzazione giudiziaria (LOG), la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)
e la legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero
(LACPC) sono silenti sull'argomento. L'art. 27a LTG (in vigore dal 14 novembre
2014), in virtù del quale il Consiglio di Stato può, se circostanze eccezionali
lo giustificano, dilazionare, sospendere o condonare del tutto o in parte le
tasse e le spese, è infatti applicabile unicamente alla giustizia penale (vedi
art. 425 CPP e art. 27a LTG; Messaggio n. 6823 del Consiglio di Stato del 25
giugno 2013 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del codice di procedura
civile e del codice di procedura penale federali e proposte di adeguamento pag.
14, e relativo Rapporto n. 6823R della Commissione della legislazione del 27
agosto 2014 pag. 9).
3.1
A chi spetti tale competenza,
se all'autorità giudiziaria o ad altri, neppure è definito in modo univoco. La versione
francese dell'art. 112 CPC, analogamente al testo italiano, prevede che “Le
tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement
dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais
judiciaires”. Diversa è invece
la versione tedesca per la quale “Gerichtskosten können gestundet oder bei
dauernder Mittellosigkeit erlassen werden”. Se, seguendo il testo
italiano la competenza spetta al giudice e secondo il testo in francese più
genericamente, ma comunque, al tribunale, la versione tedesca non indica invece
alcuna autorità competente.
3.2
Neppure un esame della genesi
della norma permette di chiarire definitivamente la questione. L'avamprogetto della
commissione peritale (del giugno 2003) prevedeva, all'art. 93 che “la riscossione
delle pretese per spese processuali può essere sospesa oppure, in caso di
indigenza duratura della parte gravata, abbandonata dal tribunale adito”,
rispettivamente “che le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la
partie est durablement depourvue de moyens, renoncer aux créances en frais de
tribunal” e, ancora: “Forderungen aus Gerichtskosten können vom Gericht
gestundet oder bei dauernder Mittellosigkeit erlassen werden”. La
competenza era quindi, in un primo tempo, attribuita ai tribunali.
3.3
Nel corso della procedura di
consultazione per l'elaborazione del CPC i cantoni Vallese, Turgovia, Soletta,
Sciaffusa, Giura e Appenzello esterno proponevano di non attribuirne a priori
la competenza decisionale sulle domande di dilazione/condono ai soli tribunali,
lasciando ai cantoni la facoltà di determinare l'autorità competente e, segnatamente,
di affidare l'incombenza a un'autorità amministrativa.
3.4
Nel messaggio del 28 giugno
2006, i testi italiano e francese risultano modificati solo dal punto di vista
redazionale. L'art. 110 (ora art. 112) prevede che “per il pagamento delle
spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza
permanente, il condono”, rispettivamente che “le tribunal peut accorder
un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de
moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires./span>.
Nella versione tedesca la competenza del tribunale è invece scomparsa: “Gerichtskosten
können gestundet oder bei dauernder Mittellosigkeit erlassen werden”.
3.5
Il rapporto esplicativo
concernente l'avamprogetto della commissione peritale del giugno 2003 spiegava
nelle tre versioni che era competente il tribunale (“il tribunale può
sospendere …, … le tribunal peut accorder un sursis …, … kann das Gericht … stunden”).
La modifica del testo di legge è stata considerata anche nel messaggio, tant'è
che il messaggio in italiano (pag. 6671) e in francese (pag. 6910) indicano
ancora la competenza dell'autorità giudiziaria, mentre nel testo in tedesco quest'indicazione
è sparita (“Gerichtskosten können gestundet oder erlassen werden”: pag.
7299). In sede di dibattito parlamentare la questione della competenza non è
stata oggetto di discussione.
3.6
Per i motivi che precedono, tocca
ai Cantoni definire la competenza, ma anche la procedura per l'esame di domande
di dilazione o di condono delle spese processuali (Sterchi, in Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 1 ad art.112;
Jenny in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2a ed., 2013, n. 3
ad art. 112; Rüegg in Basler
Kommentar, ZPO, 2a ed.,
2013, n. 1a ad art. 112). In considerazione di quanto testé illustrato, è da
ritenere che la competenza per l'evasione delle domande di condono possa essere
attribuita anche ad autorità amministrative (Jenny,
op. cit., n. 3 ad art. 112; Sterchi,
op. cit., n. 1 ad art.112; contra: tappy, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, CPC commenté,
2011, n. 12 ad art. 112). In mancanza di una specifica normativa, si può
ritenere che nel Cantone Ticino sia l'autorità che ha (fra l'altro)
fissato le spese processuali ad essere competente per deciderne il condono (Rüegg, op. cit., n. 1a ad art. 112; tappy, op. cit., n. 12 ad art. 112). Di
modo che, in concreto, sulla domanda può pronunciarsi la terza Camera civile.
4.
La dilazione
(posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) e il condono
(rinuncia definitiva all'incasso, integrale o parziale) giusta l'art. 112 CPC sono
possibili una volta chiusa la procedura – quindi dopo il passaggio in giudicato
della decisione di merito, di un decreto d'archiviazione della causa o di altra
decisione che pone fine al procedimento (Messaggio n. 06.062 del Consiglio
federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg. [FF 2006
6602.
segg.], pag. 6671) – prima di allora potendosi ipotizzare il
gratuito patrocinio – che, se concesso, escluderebbe a priori la dilazione o il
condono – o la rinuncia al prelievo dell'anticipo (Rüegg, op. cit., n. 2 ad
art. 112; Sterchi, op. cit., n.
2.
e 4 ad art. 112; H. Schmid in
Oberhammer/Domej/ Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 10 segg. ad art. 111/112; Jenny, op. cit., n. 6 ad art. 112).
Invero parte della dottrina considera anche la possibilità di concedere una
dilazione o un condono già con la fissazione e la ripartizione delle spese
processuali medesime (tappy, op.
cit., n. 11 ad art. 112; H. Schmid, op.
cit., n. 13 ad art. 111/112; Fischer in
Baker & McKenzie,
ZPO, 2010, n. 4 ad art. 112), eventualità che però parrebbe più dipendere da
motivi eccezionali di opportunità. Certo è che la norma resta in ogni caso una
facoltà per il giudice (“Kann-Vorschrift”) e non instaura un diritto del
richiedente (H. Schmid, op. cit.,
n. 13 ad art. 111/112; Jenny, op.
cit., n. 2 ad art. 112; tappy, op.
cit., n. 4 ad art. 112).
4.1
Il condono esige la prova di
uno stato di indigenza permanente in senso stretto, che è dato se,
prevedibilmente, la situazione finanziaria del richiedente – inclusi anche redditi
e beni di cui potrebbe disporre in futuro – non permette di far fronte alle
spese processuali entro il termine di prescrizione di 10 anni (Jenny, op. cit., n. 5 ad art. 112), esponendolo
ad un disagio talmente grave che escluderebbe a priori e per vari anni ogni
minima prospettiva di miglioramento economico (tappy,
op. cit., n. 10 ad art. 112). Il richiedente non va favorito rispetto a
chi è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio – assoggettato per legge
all'obbligo di rimborso di 10 anni (art. 123 CPC) – permettendogli di aggirare
un precedente diniego di quell'aiuto (Rüegg,
op. cit., n. 1 ad art. 112; Jenny,
op. cit., n. 2 e 6 ad art. 112; Sterchi,
op. cit., n. 2 ad art. 112; Fischer, op. cit., n. 8 ad art. 112). Il condono è comunque escluso
se l'indigenza è stata causata dal richiedente medesimo, mentre che, se
temporanea, può giustificare una dilazione (Jenny,
op. cit., n. 5 ad art. 112).
5.
Ora, IS 1 giustifica
la sua domanda di condono poiché “attualmente non dispongo di mezzi
economici per sostenere alcuna tassa giudiziaria”, “attualmente non sono
nelle condizioni di assumere spese giudiziarie anche se minime ” e “l'ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento non si assume questa spesa”. Alla
richiesta allega la decisione di accoglimento della prestazione assistenziale
per ottobre e novembre 2011 insieme a quella per febbraio, marzo, aprile,
maggio e giugno 2015 (due fogli), l'estratto conto delle prestazioni per gli
anni 2012, 2013 e 2014 (tre fogli), le decisioni di tassazione per gli anni
fiscali 2011, 2012 e 2013 (tre fogli). Ma non basta.
5.1
Certo non v'è dubbio che
l'interessata versa al momento in una situazione di indigenza, tant'è che
beneficia dell'aiuto finanziario erogato dall'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento. Del resto le sue difficoltà finanziarie avevano appunto
giustificato anche la concessione del gratuito patrocinio nel contesto della procedura
di conciliazione che l'ha opposta all'avv. __________ (sopra, consid. 1). Le
relative domande di gratuito patrocinio che hanno accompagnato la procedura di
reclamo davanti a questa Camera prima, e quella di ricorso al Tribunale
federale poi, contro la tassazione della nota professionale del suo
patrocinatore d'ufficio sono state tuttavia entrambe respinte a prescindere dal
presupposto di indigenza, e meglio per mancanza di possibilità di esito favorevole
dei gravami (l'uno respinto e, rispettivamente, l'altro dichiarato
inammissibile: III CCA 1° settembre 2014 [inc. n. 13.2014.34) consid. 11;
sentenza del Tribunale federale 8 ottobre 2014 [4D_68/2014] pag. 3), e senza
peraltro che fossero ravvisati motivi per soprassedere al prelievo di spese
processuali.
5.2
IS 1 beneficia di prestazioni
assistenziali dall'ottobre 2011, e ha quindi documentato la sua oggettiva indigenza.
Tuttavia questo non consente di escludere a priori una prospettiva futura
positiva, e meglio che il pagamento delle spese processuali da condonare –
fissate dalla decisione 1° settembre 2014 (sopra, consid. 1) – resti per
l'interessata comunque sostenibile a fronte di un lasso di tempo spalmato su
dieci anni. E, di fatto la stessa richiedente non pretende il contrario,
laddove dichiara di non potervi far fronte “attualmente” (domanda di condono
15.
dicembre 2014 e sollecito di condono 15/16 giugno 2015, nel mezzo). A
maggior ragione se solo si pensa che l'interessata non si preoccupa nemmeno di
illustrare la sua situazione personale e, a comprova della propria buona
volontà, neppure accenna a sforzi intrapresi nell'ottica di un miglioramento economico
futuro rispettivamente tenta di confortare una propria oggettiva impossibilità
ad agire in tal senso. Né risultano agli atti indicazioni che la riguardano dal
profilo esecutivo (ad es. estratto UE). Tutti aspetti questi essenziali ai fini
di una prognosi sui prossimi dieci anni. La stessa decisione di accoglimento
delle prestazioni assistenziali per i mesi da febbraio a giugno 2015 ne
subordina peraltro il rinnovo all'invio di giustificativi attestanti l'avvenuto
pagamento della pigione per gli stessi mesi insieme all'esito delle ricerche di
lavoro effettuate in quel periodo, oltre all'estratto dettagliato del conto
postale o bancario dal 1° novembre 2014 al 31 maggio 201(5).
5.3
Nel caso di specie si è
confrontati ad una persona che, nata il 31 ottobre 1968, è ancora relativamente
giovane e – per quanto dato di sapere – abile al lavoro. In assenza di altri
elementi nulla comprova un suo stato di indigenza permanente e duraturo tale da
giustificare il condono di spese processuali. Peraltro ritenere il contrario significherebbe
in concreto legittimare il raggiro dei presupposti già considerati e
specificati da questa Camera nel contesto della decisione 1° settembre 2014
(inc. n. 13.2014.34 consid. 11) per non ammettere IS 1 al beneficio del
gratuito patrocinio. In particolare, allora questa Camera aveva fra l'altro
reso attenta l'interessata che “il diritto di accesso ad una giustizia equa
non legittima l'utilizzo ad oltranza dell'istituto del gratuito patrocinio per
avvalersi in modo indistinto e reiterato di strumenti giudiziari che, per il
fatto di essere finanziati dall'ente pubblico e dalla collettività, impongono
un atteggiamento responsabile e di rigore”. Aggiungasi per il resto che, a
fronte di un siffatto scenario, non è nemmeno stata considerata l'eventualità
di soprassedere già a quel momento al prelievo di spese processuali.
Vista la particolarità del
caso di specie, si prescinde eccezionalmente dal prelevare spese processuali
per questa procedura, non senza ricordare all'istante che un suo atteggiamento
più responsabile e ragionevole avrebbe evitato un inutile dispendio di denaro e
che, in futuro, non potrà sempre e necessariamente confidare sull'indulgenza
ancora una volta qui riservatale.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di condono 15
dicembre 2014 di IS 1 è respinta.
2. Non si prelevano
spese giudiziarie.
3. Notificazione:
– IS 1 .
Comunicazione all'Ufficio
dell'incasso e delle pene alternative, Torricella-Taverne.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).