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Decisione

13.2015.45

Nel Canton Ticino, l'autorità che ha fissato le spese processuali è competente per deciderne il condono

14 luglio 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

13.2015.45

Lugano

14 luglio 2015/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull'istanza di

condono 15 dicembre 2014 di

IS

1

chiedente

il condono delle spese processuali poste a suo carico con la decisione su reclamo

di cui all'inc. 13.2014.34 emessa il 1° settembre 2014 dalla terza Camera

civile del Tribunale d'appello (dispositivo n. 2: spese processuali);

ritenuto

in

fatto e in diritto:

1. Con decisione 1°

settembre 2014 la terza Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto – per

quanto ricevibile – il reclamo presentato da IS 1 il 6 marzo 2014 avverso la

decisione 17 febbraio 2014 con cui il Segretario assessore della giurisdizione

di Mendrisio sud, concessole il gratuito patrocinio nell'ambito di una

procedura di conciliazione che la opponeva all'avv. __________, ha provveduto a

tassare la nota professionale del legale designatole quale patrocinatore

d'ufficio. Contestualmente, questa Camera ha posto a suo carico le relative

spese processuali di fr. 100.–.

Considerandi

2.

Con istanza 15

dicembre 2014, e sollecito 15/16 giugno 2015, IS 1 chiede ora il condono giusta

l'art. 112 cpv. 1 CPC delle menzionate spese processuali, affermando di non avere

mezzi economici per potervi fare fronte.

3.

È qui anzitutto da

esaminare la competenza ad occuparsi della domanda di condono in oggetto.

L'art. 112 cpv. 1 CPC prevede

che per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una

dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono. La legge

sull'organizzazione giudiziaria (LOG), la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)

e la legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero

(LACPC) sono silenti sull'argomento. L'art. 27a LTG (in vigore dal 14 novembre

2014), in virtù del quale il Consiglio di Stato può, se circostanze eccezionali

lo giustificano, dilazionare, sospendere o condonare del tutto o in parte le

tasse e le spese, è infatti applicabile unicamente alla giustizia penale (vedi

art. 425 CPP e art. 27a LTG; Messaggio n. 6823 del Consiglio di Stato del 25

giugno 2013 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del codice di procedura

civile e del codice di procedura penale federali e proposte di adeguamento pag.

14, e relativo Rapporto n. 6823R della Commissione della legislazione del 27

agosto 2014 pag. 9).

3.1

A chi spetti tale competenza,

se all'autorità giudiziaria o ad altri, neppure è definito in modo univoco. La versione

francese dell'art. 112 CPC, analogamente al testo italiano, prevede che “Le

tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement

dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais

judiciaires”. Diversa è invece

la versione tedesca per la quale “Gerichtskosten können gestundet oder bei

dauernder Mittellosigkeit erlassen werden”. Se, seguendo il testo

italiano la competenza spetta al giudice e secondo il testo in francese più

genericamente, ma comunque, al tribunale, la versione tedesca non indica invece

alcuna autorità competente.

3.2

Neppure un esame della genesi

della norma permette di chiarire definitivamente la questione. L'avamprogetto della

commissione peritale (del giugno 2003) prevedeva, all'art. 93 che “la riscossione

delle pretese per spese processuali può essere sospesa oppure, in caso di

indigenza duratura della parte gravata, abbandonata dal tribunale adito”,

rispettivamente “che le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la

partie est durablement depourvue de moyens, renoncer aux créances en frais de

tribunal” e, ancora: “Forderungen aus Gerichtskosten können vom Gericht

gestundet oder bei dauernder Mittellosigkeit erlassen werden”. La

competenza era quindi, in un primo tempo, attribuita ai tribunali.

3.3

Nel corso della procedura di

consultazione per l'elaborazione del CPC i cantoni Vallese, Turgovia, Soletta,

Sciaffusa, Giura e Appenzello esterno proponevano di non attribuirne a priori

la competenza decisionale sulle domande di dilazione/condono ai soli tribunali,

lasciando ai cantoni la facoltà di determinare l'autorità competente e, segnatamente,

di affidare l'incombenza a un'autorità amministrativa.

3.4

Nel messaggio del 28 giugno

2006, i testi italiano e francese risultano modificati solo dal punto di vista

redazionale. L'art. 110 (ora art. 112) prevede che “per il pagamento delle

spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza

permanente, il condono”, rispettivamente che “le tribunal peut accorder

un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de

moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires./span>.

Nella versione tedesca la competenza del tribunale è invece scomparsa: “Gerichtskosten

können gestundet oder bei dauernder Mittellosigkeit erlassen werden”.

3.5

Il rapporto esplicativo

concernente l'avamprogetto della commissione peritale del giugno 2003 spiegava

nelle tre versioni che era competente il tribunale (“il tribunale può

sospendere …, … le tribunal peut accorder un sursis …, … kann das Gericht … stunden”).

La modifica del testo di legge è stata considerata anche nel messaggio, tant'è

che il messaggio in italiano (pag. 6671) e in francese (pag. 6910) indicano

ancora la competenza dell'autorità giudiziaria, mentre nel testo in tedesco quest'indicazione

è sparita (“Gerichtskosten können gestundet oder erlassen werden”: pag.

7299). In sede di dibattito parlamentare la questione della competenza non è

stata oggetto di discussione.

3.6

Per i motivi che precedono, tocca

ai Cantoni definire la competenza, ma anche la procedura per l'esame di domande

di dilazione o di condono delle spese processuali (Sterchi, in Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 1 ad art.112;

Jenny in

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2a ed., 2013, n. 3

ad art. 112; Rüegg in Basler

Kommentar, ZPO, 2a ed.,

2013, n. 1a ad art. 112). In considerazione di quanto testé illustrato, è da

ritenere che la competenza per l'evasione delle domande di condono possa essere

attribuita anche ad autorità amministrative (Jenny,

op. cit., n. 3 ad art. 112; Sterchi,

op. cit., n. 1 ad art.112; contra: tappy, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, CPC commenté,

2011, n. 12 ad art. 112). In mancanza di una specifica normativa, si può

ritenere che nel Cantone Ticino sia l'autorità che ha (fra l'altro)

fissato le spese processuali ad essere competente per deciderne il condono (Rüegg, op. cit., n. 1a ad art. 112; tappy, op. cit., n. 12 ad art. 112). Di

modo che, in concreto, sulla domanda può pronunciarsi la terza Camera civile.

4.

La dilazione

(posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) e il condono

(rinuncia definitiva all'incasso, integrale o parziale) giusta l'art. 112 CPC sono

possibili una volta chiusa la procedura – quindi dopo il passaggio in giudicato

della decisione di merito, di un decreto d'archiviazione della causa o di altra

decisione che pone fine al procedimento (Messaggio n. 06.062 del Consiglio

federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg. [FF 2006

6602.

segg.], pag. 6671) – prima di allora potendosi ipotizzare il

gratuito patrocinio – che, se concesso, escluderebbe a priori la dilazione o il

condono – o la rinuncia al prelievo dell'anticipo (Rüegg, op. cit., n. 2 ad

art. 112; Sterchi, op. cit., n.

2.

e 4 ad art. 112; H. Schmid in

Oberhammer/Domej/ Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 10 segg. ad art. 111/112; Jenny, op. cit., n. 6 ad art. 112).

Invero parte della dottrina considera anche la possibilità di concedere una

dilazione o un condono già con la fissazione e la ripartizione delle spese

processuali medesime (tappy, op.

cit., n. 11 ad art. 112; H. Schmid, op.

cit., n. 13 ad art. 111/112; Fischer in

Baker & McKenzie,

ZPO, 2010, n. 4 ad art. 112), eventualità che però parrebbe più dipendere da

motivi eccezionali di opportunità. Certo è che la norma resta in ogni caso una

facoltà per il giudice (“Kann-Vorschrift”) e non instaura un diritto del

richiedente (H. Schmid, op. cit.,

n. 13 ad art. 111/112; Jenny, op.

cit., n. 2 ad art. 112; tappy, op.

cit., n. 4 ad art. 112).

4.1

Il condono esige la prova di

uno stato di indigenza permanente in senso stretto, che è dato se,

prevedibilmente, la situazione finanziaria del richiedente – inclusi anche redditi

e beni di cui potrebbe disporre in futuro – non permette di far fronte alle

spese processuali entro il termine di prescrizione di 10 anni (Jenny, op. cit., n. 5 ad art. 112), esponendolo

ad un disagio talmente grave che escluderebbe a priori e per vari anni ogni

minima prospettiva di miglioramento economico (tappy,

op. cit., n. 10 ad art. 112). Il richiedente non va favorito rispetto a

chi è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio – assoggettato per legge

all'obbligo di rimborso di 10 anni (art. 123 CPC) – permettendogli di aggirare

un precedente diniego di quell'aiuto (Rüegg,

op. cit., n. 1 ad art. 112; Jenny,

op. cit., n. 2 e 6 ad art. 112; Sterchi,

op. cit., n. 2 ad art. 112; Fischer, op. cit., n. 8 ad art. 112). Il condono è comunque escluso

se l'indigenza è stata causata dal richiedente medesimo, mentre che, se

temporanea, può giustificare una dilazione (Jenny,

op. cit., n. 5 ad art. 112).

5.

Ora, IS 1 giustifica

la sua domanda di condono poiché “attualmente non dispongo di mezzi

economici per sostenere alcuna tassa giudiziaria”, “attualmente non sono

nelle condizioni di assumere spese giudiziarie anche se minime ” e “l'ufficio

del sostegno sociale e dell'inserimento non si assume questa spesa”. Alla

richiesta allega la decisione di accoglimento della prestazione assistenziale

per ottobre e novembre 2011 insieme a quella per febbraio, marzo, aprile,

maggio e giugno 2015 (due fogli), l'estratto conto delle prestazioni per gli

anni 2012, 2013 e 2014 (tre fogli), le decisioni di tassazione per gli anni

fiscali 2011, 2012 e 2013 (tre fogli). Ma non basta.

5.1

Certo non v'è dubbio che

l'interessata versa al momento in una situazione di indigenza, tant'è che

beneficia dell'aiuto finanziario erogato dall'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento. Del resto le sue difficoltà finanziarie avevano appunto

giustificato anche la concessione del gratuito patrocinio nel contesto della procedura

di conciliazione che l'ha opposta all'avv. __________ (sopra, consid. 1). Le

relative domande di gratuito patrocinio che hanno accompagnato la procedura di

reclamo davanti a questa Camera prima, e quella di ricorso al Tribunale

federale poi, contro la tassazione della nota professionale del suo

patrocinatore d'ufficio sono state tuttavia entrambe respinte a prescindere dal

presupposto di indigenza, e meglio per mancanza di possibilità di esito favorevole

dei gravami (l'uno respinto e, rispettivamente, l'altro dichiarato

inammissibile: III CCA 1° settembre 2014 [inc. n. 13.2014.34) consid. 11;

sentenza del Tribunale federale 8 ottobre 2014 [4D_68/2014] pag. 3), e senza

peraltro che fossero ravvisati motivi per soprassedere al prelievo di spese

processuali.

5.2

IS 1 beneficia di prestazioni

assistenziali dall'ottobre 2011, e ha quindi documentato la sua oggettiva indigenza.

Tuttavia questo non consente di escludere a priori una prospettiva futura

positiva, e meglio che il pagamento delle spese processuali da condonare –

fissate dalla decisione 1° settembre 2014 (sopra, consid. 1) – resti per

l'interessata comunque sostenibile a fronte di un lasso di tempo spalmato su

dieci anni. E, di fatto la stessa richiedente non pretende il contrario,

laddove dichiara di non potervi far fronte “attualmente” (domanda di condono

15.

dicembre 2014 e sollecito di condono 15/16 giugno 2015, nel mezzo). A

maggior ragione se solo si pensa che l'interessata non si preoccupa nemmeno di

illustrare la sua situazione personale e, a comprova della propria buona

volontà, neppure accenna a sforzi intrapresi nell'ottica di un miglioramento economico

futuro rispettivamente tenta di confortare una propria oggettiva impossibilità

ad agire in tal senso. Né risultano agli atti indicazioni che la riguardano dal

profilo esecutivo (ad es. estratto UE). Tutti aspetti questi essenziali ai fini

di una prognosi sui prossimi dieci anni. La stessa decisione di accoglimento

delle prestazioni assistenziali per i mesi da febbraio a giugno 2015 ne

subordina peraltro il rinnovo all'invio di giustificativi attestanti l'avvenuto

pagamento della pigione per gli stessi mesi insieme all'esito delle ricerche di

lavoro effettuate in quel periodo, oltre all'estratto dettagliato del conto

postale o bancario dal 1° novembre 2014 al 31 maggio 201(5).

5.3

Nel caso di specie si è

confrontati ad una persona che, nata il 31 ottobre 1968, è ancora relativamente

giovane e – per quanto dato di sapere – abile al lavoro. In assenza di altri

elementi nulla comprova un suo stato di indigenza permanente e duraturo tale da

giustificare il condono di spese processuali. Peraltro ritenere il contrario significherebbe

in concreto legittimare il raggiro dei presupposti già considerati e

specificati da questa Camera nel contesto della decisione 1° settembre 2014

(inc. n. 13.2014.34 consid. 11) per non ammettere IS 1 al beneficio del

gratuito patrocinio. In particolare, allora questa Camera aveva fra l'altro

reso attenta l'interessata che “il diritto di accesso ad una giustizia equa

non legittima l'utilizzo ad oltranza dell'istituto del gratuito patrocinio per

avvalersi in modo indistinto e reiterato di strumenti giudiziari che, per il

fatto di essere finanziati dall'ente pubblico e dalla collettività, impongono

un atteggiamento responsabile e di rigore”. Aggiungasi per il resto che, a

fronte di un siffatto scenario, non è nemmeno stata considerata l'eventualità

di soprassedere già a quel momento al prelievo di spese processuali.

Vista la particolarità del

caso di specie, si prescinde eccezionalmente dal prelevare spese processuali

per questa procedura, non senza ricordare all'istante che un suo atteggiamento

più responsabile e ragionevole avrebbe evitato un inutile dispendio di denaro e

che, in futuro, non potrà sempre e necessariamente confidare sull'indulgenza

ancora una volta qui riservatale.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda di condono 15

dicembre 2014 di IS 1 è respinta.

2. Non si prelevano

spese giudiziarie.

3. Notificazione:

– IS 1 .

Comunicazione all'Ufficio

dell'incasso e delle pene alternative, Torricella-Taverne.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).