13.2015.93
Cauzione processuale per spese ripetibili. Procedimento di merito dichiarato inammissibile in primo grado per mancata prestazione della cauzione. Stralcio del reclamo in quanto divenuto privo d'intere
16 febbraio 2016Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2015.93
Lugano
16 febbraio 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2013.147 (azione creditoria -
procedura ordinaria) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 12/13 agosto 2013 da
RE
1
patrocinata
dall' PA 1 PA 2
contro
CO 1
CO 2
entrambi
patrocinati dall' PA 3
e
CO 3
patrocinato
dall' PA 4
e ora sul reclamo 15
ottobre 2015 di RE 1 contro la decisione 2 ottobre 2015 con la quale il Pretore
le ha imposto una cauzione processuale di complessivi fr. 100'000.–, da versare
in due rate di fr. 50'000.– ciascuna;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 (1964), cittadina
americana, dalla seconda metà degli anni '80 ha condiviso in unione di fatto la
vita e il lavoro del cantante e compositore R__________ (1949), cittadino
britannico, deceduto a __________ il 26 settembre 2003. CO 1 (1978) e CO 2
(1979) sono i figli legittimi di R__________ nati da un suo precedente matrimonio.
Le disposizioni di ultima volontà del defunto sono state pubblicate in data 23
gennaio 2004 e 27 febbraio 2004, cui ha fatto seguito l'allestimento
dell'inventario successorio. CO 3 è stato nominato amministratore dell'eredità con
decisione 19 dicembre 2007 della prima Camera civile del Tribunale d'appello,
confermata dal Tribunale federale il 9 dicembre 2008.
CO 1 e CO 2 hanno impugnato
il testamento con un'azione di nullità, rispettivamente di riduzione, vertenza poi
sospesa nella prospettiva di una risoluzione extragiudiziale. Un progetto di accordo
(Global deed of Arrangement) era stato siglato nel 2007. Divergenze
sorte tra le parti ne avevano però impedito la sottoscrizione.
B. Con istanza di
conciliazione 17 ottobre 2012 RE 1 ha convenuto davanti alla Pretura del
Distretto di Lugano gli eredi CO 1 e CO 2 e l'amministratore dell'eredità CO 3.
Il 17 aprile 2013 all'interessata è stata rilasciata l'autorizzazione ad agire
(inc. n. CM.2012.670).
Con petizione 12/13 agosto
2013 RE 1 ha chiesto la condanna degli eredi a pagarle la metà del patrimonio
complessivo (stimato in almeno fr. 4'370'711.50 e US$ 126'603.50) riconducibile
al defunto R__________ e la metà di quanto percepito nei precedenti anni dagli
eredi e dall'amministratore dell'eredità a titolo di diritti d'autore, dividendi
e qualsiasi altro vantaggio economico o retribuzione, oltre ad un'indennità da
stabilire a titolo di danno per mala gestione e a fr. 150'000.– per costi
legali e di procedura già sopportati. In via subordinata ha chiesto la
liquidazione del patrimonio del defunto in ragione di metà tra gli eredi e l'attrice,
rispettivamente la nomina di un liquidatore con l'incarico di procedere in tal
senso, la condanna degli eredi a pagare una somma da stabilire quale risarcimento
danni per mala gestione e di fr. 150'000.– per i costi legali e di procedura
già sostenuti.
C. Con istanza 21
ottobre 2013 CO 1 e CO 2 hanno chiesto di imporre a RE 1 la prestazione di una
cauzione giusta l'art. 99 CPC di fr. 220'509.– a garanzia delle spese
ripetibili.
Con ordinanza 5 novembre
2013 il Pretore ha sospeso la causa di merito fino a crescita in giudicato
della decisione sulla cauzione rispettivamente fino all'avvenuto versamento
della cauzione.
D. L'udienza di
discussione sulla cauzione processuale si è tenuta l'11 dicembre 2013. CO 3 si
è rimesso al giudizio del Pretore. CO 1 e CO 2 hanno confermato la loro istanza.
RE 1 vi si è opposta contestando che i presupposti di cui agli art. 99 segg. CPC
fossero adempiuti, vista anche l'esistenza dell'abitazione di __________ (Ticino),
assegnata in legato a RE 1. Considerata pretestuosa la richiesta dei convenuti,
ha poi ritenuto che l'ammontare della cauzione era esagerato e sproporzionato,
e comunque non sufficientemente dilazionato in base al corso della causa.
Il 28 aprile 2015 il
Pretore ha assegnato a RE 1 20 giorni, prorogati fino al 5 giugno 2015, per indicare
e documentare il suo esatto domicilio. Il 2 giugno 2015 l'interessata ha
trasmesso copia di una carta di soggiorno italiana.
E. Con decisione 2
ottobre 2015 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza dei convenuti condannando
RE 1 a versare sul conto della Pretura l'importo di fr. 100'000.–, o nella
forma di una garanzia bancaria irrevocabile di pari importo, di cui fr.
50'000.– entro 30 giorni e fr. 50'000.– dopo le prime arringhe, previa
assegnazione di un termine.
F. Con reclamo 15
ottobre 2015, e previa concessione dell'effetto sospensivo, RE 1 chiede la
riforma della decisione in questione, nel senso di rigettare l'istanza di
cauzione. In via subordinata chiede che la cauzione sia fissata in complessivi
fr. 15'000.–, di cui fr. 10'000.– da versare in contanti o tramite garanzia
bancaria entro 30 giorni e i restanti fr. 5'000.– a dipendenza dell'avanzamento
della vertenza.
Con scritto 4 novembre 2015
CO 3 si è rimesso alla decisione di questa Camera rinunciando a indennità per
ripetibili. Dal canto loro, con osservazioni 5 novembre 2015, CO 1 e CO 2 si
oppongono alla concessione dell'effetto sospensivo e chiedono di respingere il reclamo.
G. Con decisione 9
febbraio 2016, comunicata al Presidente di questa Camera il giorno 11 febbraio
2016, il Pretore ha dichiarato la petizione inammissibile per mancato pagamento
della 1a rata di fr. 50'000.– della cauzione per spese ripetibili
entro il termine suppletorio fissato nel frattempo all'attrice in applicazione
dell'art. 101 cpv. 3 CPC.
in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una
decisione in materia di prestazione di cauzione ai sensi degli art. 99 e segg.
CPC, che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321
cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di
dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d'appello.
La decisione qui in esame,
notificata il 5 ottobre 2015, è pervenuta alla reclamante l'indomani. Consegnato
alla cancelleria del Tribunale d'appello il giorno 15 ottobre 2015, il reclamo
risulta pertanto tempestivo.
2. Accanto alle
fattispecie di cui all'art. 241 CPC, l'art. 242 CPC prevede lo stralcio dal
ruolo della causa ogni qualvolta il procedimento termina per altri motivi senza
decisione del giudice. Ciò è il caso laddove le parti convengono che la causa è
divenuta priva d'oggetto oppure laddove la perdita d'oggetto è assolutamente
palese e indiscutibile (Trezzini in
Cocchi/Trezzini/
Bernasconi, Commentario
CPC, Lugano 2011, pag. 1069 seg. ad art. 242).
2.1 Accertato che l'attrice non
aveva provveduto al pagamento della 1a rata di fr. 50'000.– della
cauzione processuale entro il termine suppletorio assegnatole con ordinanza 16
novembre 2015 e prorogato di 10 giorni l'ultima volta con ordinanza 9 dicembre
2015 (cfr. art. 138 cpv. 3 e 145 cpv. 1 lett. c CPC), con decisione 9 febbraio
2016 il Pretore ha dichiarato la petizione 12/13 agosto 2013 dell'attrice (inc.
n. OR.2013.147) inammissibile. Copia di questo giudizio è stato trasmesso a questa
Camera, che si occupa del pendente reclamo interposto contro la decisione sulla
cauzione, reclamo per legge sprovvisto di effetto sospensivo (art. 325 cpv. 1
CPC). Ora, non risulta che il Pretore abbia subordinato la fissazione del
termine suppletorio giusta l'art. 101 cpv. 3 CPC alla crescita in giudicato
della decisione sulla cauzione processuale di complessivi fr. 100'000.–
(decisione impugnata, pag. 3). Mentre sulla richiesta di effetto sospensivo
contestuale al reclamo questa Camera non si è ancora espressa. E, invero, neppure
a fronte dell'assegnazione del termine suppletorio per versare la 1a
rata di fr. 50'000.– la reclamante ha mai sollecitato una decisione al riguardo.
2.2 Ciò detto, dovendosi oramai costatare
come sia stato dichiarato inammissibile il procedimento di merito promosso dall'attrice,
ne consegue che il reclamo avverso la decisione sulla cauzione ha perso incontestabilmente
ogni interesse. Sicché, diventato privo d'oggetto, il gravame deve essere
stralciato dai ruoli in applicazione dell'art. 242 CPC. Restano nondimeno da
decidere le spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili) attinenti il reclamo.
3. L'art. 107 cpv. 1
lett. e CPC stabilisce che se la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva
di oggetto e la legge non prevede altrimenti, il giudice può prescindere dai
criteri di ripartizione secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e procedere a un
giudizio secondo equità, considerando quindi i motivi alla base del reclamo, il
suo probabile esito finale e le cause che hanno condotto al suo stralcio (Naegeli/Richers in: Oberhammer/Domej/ Haas,
Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 10 ad art. 242; Leumann/Liebster in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed.,
2013, n. 9 ad art. 242; Killias in:
Berner Kommentar, ZPO, vol. 2, 2012, n. 23 ad art. 242).
4. Ora, l'art. 320 CPC
dispone che con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del
diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Giusta l'art. 326 cpv. 1 CPC non sono poi ammesse né nuove conclusioni, nuovi
fatti e nuovi mezzi di prova.
In sostanza il Pretore, esperite
le necessarie verifiche, ha escluso un domicilio in Ticino (Svizzera)
dell'attrice, che all'udienza di conciliazione era stato rettificato in __________
(USA). La copia della carta di soggiorno prodotta il 2 giugno 2015 attestava poi
solo di un suo ingresso in Italia il 23 marzo 2015, senza comprovare l'effettiva
residenza in quel paese. Ha poi rilevato che l'art. 17 della Convenzione
dell'Aia relativa alla procedura civile del 1° marzo 1954 (RS 0.274.12) – di
cui Svizzera e Italia erano parte – dispone l'esonero dalla cauzione per cittadini
di uno Stato membro, aventi domicilio in uno di essi. Considerato però che l'attrice
è cittadina statunitense e che gli Stati Uniti non hanno mai sottoscritto una
convenzione in tal senso, il Pretore ha accolto l'istanza di cauzione, che ha
fissato in fr. 100'000.–, da versare in due rate.
4.1 La reclamante ha allegato al
reclamo copia di una carta d'identità italiana a lei intestata (ma non valida
per l'espatrio) emessa il 2 luglio 2015 insieme al suo codice fiscale italiano (doc.
C) e copia del passaporto datato 13 luglio 2011 di __________, con cui ha affermato
di essere convolata a nozze a inizio 2015 (doc. D). Trattandosi di documenti prodotti
per la prima volta in questa sede, come tali sarebbero stati dichiarati inammissibili
per l'art. 326 cpv. 1 CPC. Ciò vale anche riguardo ai fatti che da essi la
reclamante pretendeva dedurre a sostegno del reclamo, e meglio il suo
comprovato e intervenuto trasferimento di domicilio da __________ (USA) in
Italia, e meglio a __________ (reclamo, pag. 3 n. 5 e pag. 4 n. 6). In aggiunta
sarebbe bastato peraltro rilevare che, a ben vedere, la carta d'identità nulla specificava
riguardo allo stato civile della reclamante (doc. C pag. 1) e che, semmai, il passaporto
di colui che era presentato quale coniuge attestava di un domicilio di
quest'ultimo a “__________ (ZAF)” (doc. D pag. 2) e non a __________ (Italia). Per
il resto, la soppressione della cauzione per sopravvenuta modifica delle
circostanze avrebbe dovuto essere sottoposta al giudice che l'aveva concessa,
nell'ambito di una richiesta giusta l'art. 100 cpv. 2 CPC.
4.2 Invero la reclamante si è
lamentata della lesione del suo diritto di essere sentita. Il 2 giugno 2015
aveva trasmesso al Pretore copia della sua carta di soggiorno rilasciatale dalla
Questura di __________ in Italia (doc. 5), luogo dove – a suo dire – aveva ottenuto
domicilio e residenza a seguito del matrimonio celebrato il 21 marzo 2015, dichiarandosi
disposta a trasmettere non appena possibile copia della carta d'identità
(reclamo, pag. 2 n. 2). Il Pretore però si era limitato a notificarle lo
scritto con cui controparte sollecitava la decisione sulla cauzione, seguita il
2 ottobre 2015, senza indagare oltre sul suo domicilio (reclamo, pag. 2 n. 3 e
4).
Se non che, è con
ordinanza 28 aprile 2015 che il Pretore aveva interpellato l'attrice affinché provasse
con documenti il suo esatto luogo di domicilio (act. VIII) entro 20 giorni, termine
poi prorogato fino al 5 giugno 2015 (act. IX). Ora, il 2 giugno 2015 l'interessata
aveva trasmesso una copia della “carta di soggiorno di familiare di un
cittadino dell'unione” rilasciata a suo nome dalla Questura di __________, attestante
un suo ingresso in Italia il giorno 23 marzo 2015 per motivi familiari (doc. G).
Contestualmente l'attrice indicava il suo attuale domicilio in “__________,
Italia” (act. X), ciò di cui però – come peraltro anche il Pretore rileva
(decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo) – la citata carta di soggiorno non dava
alcun riscontro. Rimasta una mera allegazione di parte, la reclamante non
poteva seriamente considerare di avere adempiuto all'invito rivoltole dal Pretore.
E ancor meno pretendere che, prima di emettere la decisione 2 ottobre 2015, il
primo giudice le sollecitasse l'invio della preannunciata copia della carta
d'identità. Peraltro nello scritto 21 agosto 2015 che esortava una decisione
sulla cauzione, i convenuti spiegavano perché a loro modo di vedere, anche di
fronte alla citata “carta di soggiorno”, i presupposti per un suo
esonero non erano dati (act. XI). E, l'avvenuta notifica di tale atto (art. 136
lett. c CPC) non era controversa (reclamo, pag. 2 n. 3). Sui tali argomenti la reclamante
aveva così avuto modo di esprimere la sua opinione, la decisione del Pretore
essendo seguita dopo oltre un mese. Di modo che anche per questo si sarebbe
dovuto escludere la tesi di una lesione del suo diritto di essere sentito (cfr.
Weber in: Oberhammer/Domej/Haas,
Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 8 ad art. 124).
4.3 Esclusa
la pretesa violazione del diritto di essere sentita della reclamante, anche la
conseguente ipotesi di un accertamento manifestamente errato dei fatti
imputabile al Pretore per il fatto di avere ritenuto “__________ (USA)” in
luogo di __________ (Italia) quale domicilio dell'interessata (reclamo, pag. 3
n. 4) sarebbe stata respinta.
4.4 La reclamante è infine
insorta contro l'ammontare della cauzione, stabilita dal Pretore in due rate da
fr. 50'000.– ciascuna, ritenendolo eccessivo ed esagerato e finanche non
sufficientemente dilazionato. A detta dell'interessata l'abitazione di __________
(Ticino, Svizzera) riconosciutale a titolo di legato dal defunto convivente
copriva ampiamente l'eventuale pretesa per ripetibili dei convenuti (reclamo,
pag. 3 n. 6 e pag. 4 n. 7). Se non che il Pretore aveva precisato che il
corrispondente mappale n. __________ RFD di __________ risultava ancora
iscritto a nome del defunto convivente e che l'asserito legato era oggetto di
contestazione (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo). Rilevando che “manca
ancora il certificato ereditario e i beni non sono ancora stati divisi”
(reclamo, pag. 4 n. 6), la reclamante stessa avvalorava di fatto la conclusione
del primo giudice. D'altro canto poi una mera aspettativa ereditaria non garantiva
la sicurezza di un pagamento in contanti o di una garanzia bancaria irrevocabile
(art. 100 cpv. 1 CPC; Trezzini in:
Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, Commentario CPC, Lugano, 2011, pag. n. 416 ad art.
100).
Scopo della cauzione è
assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese ripetibili
per l'intero procedimento in corso, ed è (quindi) fissata sulla scorta dei
medesimi principi che reggono la determinazione delle ripetibili (Sterchi in: Berner Kommentar, ZPO, vol.
1, 2012, n. 9 ad art. 99 e n. 4 ad art. 100). Nel Cantone Ticino si applica il
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar;
art. 96 CPC). Nel quantificare la cauzione poi il giudice dispone di un ampio
potere di apprezzamento che, in seconda sede, può essere censurato solo in caso
di eccesso o di abuso, ipotesi da escludere se la somma attribuita rientra tra
Fatti
i minimi e i massimi di quel Regolamento (III CCA 13 agosto 2013 [inc. n.
13.2013. 63] consid. 3.1; 15 gennaio 2014 [inc. n. 13.2013.100] consid. 4.1). In
concreto il Pretore ha stabilito l'importo di fr. 100'000.– in base al citato Regolamento,
ritenuto un valore di causa non inferiore a fr. 4 Mio (decisione impugnata,
pag. 2 in basso) adeguato a quanto chiesto con la petizione (sopra, consid. B).
La cifra di fr. 100'000.– corrisponde a un tasso percentuale del 2.5% ed è
quindi conforme ai parametri di cui all'art. 11 cpv. 1 Rtar che, per valori dai
fr. 2 Mio ai 5 Mio, lo situa tra il 2% e il 4%, ciò che sarebbe bastato per
respingere le censure della reclamante che lo riteneva eccessivo. Il Pretore
poi aveva già tenuto conto della dilazione posticipando il versamento della seconda
rata di fr. 50'000.– a dopo le prime arringhe (decisione impugnata, pag. 3).
Sicché anche sotto questo profilo il rimprovero della reclamante sarebbe stato
Considerandi
respinto.
4.5
In definitiva, e per quanto ammissibile,
le censure del reclamo – in parte ai limiti del pretesto e su cui questa Camera
si è comunque dovuta pronunciare – sarebbero state respinte poiché infondate. Lo
stralcio della causa di merito va ricondotto alla mancata prestazione della 1a
rata della cauzione (sopra, consid. 2). Tutto ciò considerato, si giustifica di
porre le spese processuali del presente decreto di stralcio integralmente a
carico della reclamante. La tassa di giustizia può così essere fissata in fr.
600.
– (in sede di reclamo va da fr. 100.– a fr. 10'000.–: art. 14 LTG). Una
riduzione giusta l'art. 21 LTG non entra in considerazione questa Camera – per
i motivi di cui si è detto – essendosi comunque dovuta chinare sulle censure
della reclamante. Ai convenuti CO 1 e CO 2, che hanno resistito al reclamo
proponendo 9 pagine di osservazioni con argomentazioni pertinenti, la
reclamante corrisponderà un'adeguata indennità per ripetibili giusta gli art.
10.
segg. Rtar e a dipendenza di una cauzione di fr. 100'000.–. Avendovi
rinunciato, non si assegnano ripetibili a CO 3.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 15 ottobre 2015 di RE
1, insieme alla contestuale richiesta di effetto sospensivo, sono stralciate
dal ruolo in quanto divenute prive d'oggetto.
2. Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 600.–, già anticipate da RE 1 sono poste a suo
carico, con l'obbligo di corrispondere a CO 1 e a CO 2, complessivi fr. 2'500.–
a titolo di ripetibili. Non si assegnano ripetibili a CO 3.
3. Notificazione:
– ;
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione con i limiti dell'art. 93 LTF. Nelle cause
a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).