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Decisione

13.2015.93

Cauzione processuale per spese ripetibili. Procedimento di merito dichiarato inammissibile in primo grado per mancata prestazione della cauzione. Stralcio del reclamo in quanto divenuto privo d'intere

16 febbraio 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i minimi e i massimi di quel Regolamento (III CCA 13 agosto 2013 [inc. n.

13.2013. 63] consid. 3.1; 15 gennaio 2014 [inc. n. 13.2013.100] consid. 4.1). In

concreto il Pretore ha stabilito l'importo di fr. 100'000.– in base al citato Regolamento,

ritenuto un valore di causa non inferiore a fr. 4 Mio (decisione impugnata,

pag. 2 in basso) adeguato a quanto chiesto con la petizione (sopra, consid. B).

La cifra di fr. 100'000.– corrisponde a un tasso percentuale del 2.5% ed è

quindi conforme ai parametri di cui all'art. 11 cpv. 1 Rtar che, per valori dai

fr. 2 Mio ai 5 Mio, lo situa tra il 2% e il 4%, ciò che sarebbe bastato per

respingere le censure della reclamante che lo riteneva eccessivo. Il Pretore

poi aveva già tenuto conto della dilazione posticipando il versamento della seconda

rata di fr. 50'000.– a dopo le prime arringhe (decisione impugnata, pag. 3).

Sicché anche sotto questo profilo il rimprovero della reclamante sarebbe stato

Considerandi

respinto.

4.5

In definitiva, e per quanto ammissibile,

le censure del reclamo – in parte ai limiti del pretesto e su cui questa Camera

si è comunque dovuta pronunciare – sarebbero state respinte poiché infondate. Lo

stralcio della causa di merito va ricondotto alla mancata prestazione della 1a

rata della cauzione (sopra, consid. 2). Tutto ciò considerato, si giustifica di

porre le spese processuali del presente decreto di stralcio integralmente a

carico della reclamante. La tassa di giustizia può così essere fissata in fr.

600.

– (in sede di reclamo va da fr. 100.– a fr. 10'000.–: art. 14 LTG). Una

riduzione giusta l'art. 21 LTG non entra in considerazione questa Camera – per

i motivi di cui si è detto – essendosi comunque dovuta chinare sulle censure

della reclamante. Ai convenuti CO 1 e CO 2, che hanno resistito al reclamo

proponendo 9 pagine di osservazioni con argomentazioni pertinenti, la

reclamante corrisponderà un'adeguata indennità per ripetibili giusta gli art.

10.

segg. Rtar e a dipendenza di una cauzione di fr. 100'000.–. Avendovi

rinunciato, non si assegnano ripetibili a CO 3.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 15 ottobre 2015 di RE

1, insieme alla contestuale richiesta di effetto sospensivo, sono stralciate

dal ruolo in quanto divenute prive d'oggetto.

2. Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 600.–, già anticipate da RE 1 sono poste a suo

carico, con l'obbligo di corrispondere a CO 1 e a CO 2, complessivi fr. 2'500.–

a titolo di ripetibili. Non si assegnano ripetibili a CO 3.

3. Notificazione:

– ;

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione

del testo integrale della decisione con i limiti dell'art. 93 LTF. Nelle cause

a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).