13.2015.96
Reclamo contro la decisione in materia di spese. Ripartizione secondo equità
29 gennaio 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2015.96
Lugano
29 gennaio 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
viceceancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2014.924 (misure protettrici dell'unione coniugale) della Pretura
del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 22 agosto 2014 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
e
ora sul reclamo 9 ottobre 2015 di RE 1 contro il dispositivo n. 9 della
decisione 29 settembre 2015 del Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza di
adozione di misure protettrici dell’unione coniugale 22 agosto 2014 RE 1 ha
chiesto quanto segue:
1.1 Le
parti sono autorizzate a vivere separate.
1.2 Il
figlio __________ è affidato alle cure della madre.
1.3 Al
padre è concesso il più ampio diritto di visita da concordare preventivamente con
la madre …..
1.4 CO
1 verserà a RE 1 … un contributo alimentare a favore del figlio __________ di
fr. 2'411.60 a far tempo da luglio 2014.
1.5 CO
1 verserà a RE 1 … un contributo di mantenimento a suo favore di fr. 3'667.60
a far tempo da luglio 2014.
1.6 Il
conto __________ … è bloccato a titolo cautelativo…
1.8 L’abitazione
coniugale è assegnata in uso all’istante.
1.9 All’istante
è concesso il gratuito patrocinio.
Fatti
B. Con osservazioni 8 ottobre
2014 il convenuto ha chiesto l’accoglimento parziale delle domande, e meglio:
1.1 Le
parti sono autorizzate a vivere separate.
1.2 Il
figlio __________ è affidato per ora alle cure della madre, riservato il
mantenimento dell’autorità parentale congiunta dei genitori, l’ascolto del minore
ed esperita una perizia sulle capacità genitoriali della madre.
1.3 Al
padre è concesso il più ampio diritto di visita col figlio __________.
1.4 Nessun
contributo alimentare è dovuto da CO 1 a RE 1 e ciò con effetto retroattivo al
1° settembre 2014.
1.5. CO
1 verserà un contributo di mantenimento per il figlio __________ pari a non più
di fr. 500.- mensili a far tempo dal mese di settembre 2014.
1.6 Il
conto __________ ... intestato a CO 1 è sbloccato e rimesso immediatamente alla
libera disposizione dell’avente diritto.
1.8 L’abitazione
coniugale è assegnata in uso a RE 1, la quale inoltrerà immediatamente disdetta
del contratto di locazione.
1.9 A
CO 1 è concesso il gratuito patrocinio.
C. Con decisione 29
settembre 2015 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza, e deciso:
1. I
coniugi sono autorizzati a vivere separati.
Considerandi
2.
La
custodia del figlio __________ è assegnata alla madre.
3.
Al
padre è garantito il più ampio diritto di visita da esercitarsi secondo accordi
diretti fra gli interessati …
4.
CO
1.
è tenuto a versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo
alimentare a favore della moglie di fr. 381.35.
5.
CO
1.
è tenuto a versare nelle mani della madre, anticipatamente entro il 5 di ogni
mese, un contributo alimentare a favore del figlio __________ pari a fr.
1'910.-, assegno famigliare non compreso.
6.
Il
blocco del conto __________ ... intestato a CO 1 è mantenuto.
7.
L’abitazione
coniugale è assegnata in uso all’istante.
8.
La
domanda di assistenza giudiziaria formulata dall’istante è respinta.
9.
La
tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 550.- da anticipare
dall’istante, sono poste a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
D. Con reclamo 9 ottobre
2015.
RE 1 ha postulato la riforma dei dispositivi n. 8 e 9 della decisione
impugnata, nel senso di accogliere la domanda di gratuito patrocinio e di porre
la tassa di giustizia e le spese della decisione a carico del convenuto in
ragione di 6/7 e condannare lo stesso al versamento di fr. 2'500.- a titolo di
ripetibili. Essa ha altresì chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria per la procedura di reclamo.
Il reclamo non è stato
notificato a controparte per osservazioni.
E. Con decisione 23
ottobre 2015 sono stati respinti sia la domanda di assistenza giudiziaria per
la procedura di reclamo, sia il reclamo contro il diniego dell’assistenza
giudiziaria da parte del Pretore aggiunto.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 110 CPC
dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo
indipendente soltanto mediante reclamo -rimedio con il quale possono essere
censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e
l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b) - ciò a prescindere se
la controversia in sé era soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 110,
pag. 447).
2.
Considerato che la
controversia in questione è retta dalla procedura sommaria (art. 271 CPC) , il
termine d’impugnazione della decisione in materia di spese è di 10 giorni (art.
321.
cpv. 1 CPC). Di conseguenza, la decisione impugnata essendo pervenuta
all’istante il 1° ottobre 2015, il reclamo, rimesso alla posta il 9 ottobre
2015, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
3.
Con la decisione
impugnata, il Pretore aggiunto ha posto la tassa di giustizia di fr. 250.- e le
spese di fr. 550.- a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, tenendo
conto del vicendevole grado di soccombenza.
La reclamante sostiene che
delle sette domande formulate cinque sono state accolte e due - quelle relative
ai contributi alimentari - parzialmente accolte, venendo respinta solo la
domanda di gratuito patrocinio, ininfluente questa per determinare la
soccombenza. Richiamato l’art. 106 CPC, a mente della reclamante, CO 1 è da
considerare soccombente per 6/7.
4.
Giusta l’art. 106
CPC, le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso
di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo
l’esito della procedura. L’art. 107 cpv. 1 lett. c CPC prevede però che il
giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese
giudiziarie secondo equità se si tratta di una causa del diritto di famiglia.
Per costante
giurisprudenza il Pretore dispone di ampia latitudine nella determinazione
degli oneri processuali e delle ripetibili, nel senso che la sua valutazione è
censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (III CCA 7
gennaio 2015 inc. 13.2014.32 e 8 gennaio 2015 inc. 13.2014.105).
5.
Nel caso in esame,
trattandosi di diritto di famiglia, il Pretore aggiunto ha ritenuto di
ispirarsi, in materia di ripartizione dei costi, ai principi sanciti dall’art.
107.
cpv. 1 lett. c CPC. Constatata l’esistenza di un sostanziale accordo su
parte delle problematiche, restavano da definire i contributi di mantenimento e
il blocco del conto __________. Per quanto concerne i contributi di
mantenimento, l’istante ha chiesto complessivamente fr. 6'079.20 (fr. 2'411.60
per sé e fr. 3'667.60 per il figlio). Con la decisione impugnata, il Pretore
aggiunto le ha attribuito complessivamente fr. 2'291.35, di cui fr. 381.35 per
sé e fr. 1'910.- per il figlio __________. Sulle questioni finanziarie essa è
quindi risultata soccombente nella misura del 37% circa.
Il primo giudice ha poi
disposto il blocco del conto __________, confermando su quest’aspetto la
decisione supercautelare.
In siffatta situazione,
caricando le spese giudiziarie in ragione di metà per ciascuna alle parti, il
Pretore aggiunto non ha ecceduto nel suo potere di apprezzamento, né peraltro
la reclamante lo sostiene, limitandosi a contrapporre alla valutazione
equitativa del primo giudice una valutazione puramente aritmetica, basata sul
rapporto tra domande formulate e domande accolte, ciò che non è lontanamente
sufficiente a far apparire iniqua la decisione impugnata.
Visto quanto precede, la
domanda della reclamante che postula una diversa ripartizione degli oneri
processuali va respinta.
6.
Le spese
processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) - la
quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore,
della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - seguono la
soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su
reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.- e,
nel caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste
a carico della reclamante, soccombente. Alla controparte non vengono assegnate ripetibili,
il reclamo non essendole stato preventivamente notificato.
Per i quali motivi,
richiamati in
particolare gli art. 106, 107, 110, 320 e 321 CPC e per le spese la LTG,
pronuncia: 1. Il reclamo 9 ottobre
2015.
di RE 1 contro il dispositivo n. 9 della decisione 29 settembre 2015 con
la quale il Pretore aggiunto ha posto le spese a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno è respinta.
2.
Le spese processuali
in fr. 300.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 9 ottobre 2015 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono
fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una
decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere
giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento
soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro
decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le
stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).