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Decisione

13.2015.96

Reclamo contro la decisione in materia di spese. Ripartizione secondo equità

29 gennaio 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con osservazioni 8 ottobre

2014 il convenuto ha chiesto l’accoglimento parziale delle domande, e meglio:

1.1 Le

parti sono autorizzate a vivere separate.

1.2 Il

figlio __________ è affidato per ora alle cure della madre, riservato il

mantenimento dell’autorità parentale congiunta dei genitori, l’ascolto del minore

ed esperita una perizia sulle capacità genitoriali della madre.

1.3 Al

padre è concesso il più ampio diritto di visita col figlio __________.

1.4 Nessun

contributo alimentare è dovuto da CO 1 a RE 1 e ciò con effetto retroattivo al

1° settembre 2014.

1.5. CO

1 verserà un contributo di mantenimento per il figlio __________ pari a non più

di fr. 500.- mensili a far tempo dal mese di settembre 2014.

1.6 Il

conto __________ ... intestato a CO 1 è sbloccato e rimesso immediatamente alla

libera disposizione dell’avente diritto.

1.8 L’abitazione

coniugale è assegnata in uso a RE 1, la quale inoltrerà immediatamente disdetta

del contratto di locazione.

1.9 A

CO 1 è concesso il gratuito patrocinio.

C. Con decisione 29

settembre 2015 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza, e deciso:

1. I

coniugi sono autorizzati a vivere separati.

Considerandi

2.

La

custodia del figlio __________ è assegnata alla madre.

3.

Al

padre è garantito il più ampio diritto di visita da esercitarsi secondo accordi

diretti fra gli interessati …

4.

CO

1.

è tenuto a versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo

alimentare a favore della moglie di fr. 381.35.

5.

CO

1.

è tenuto a versare nelle mani della madre, anticipatamente entro il 5 di ogni

mese, un contributo alimentare a favore del figlio __________ pari a fr.

1'910.-, assegno famigliare non compreso.

6.

Il

blocco del conto __________ ... intestato a CO 1 è mantenuto.

7.

L’abitazione

coniugale è assegnata in uso all’istante.

8.

La

domanda di assistenza giudiziaria formulata dall’istante è respinta.

9.

La

tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 550.- da anticipare

dall’istante, sono poste a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

D. Con reclamo 9 ottobre

2015.

RE 1 ha postulato la riforma dei dispositivi n. 8 e 9 della decisione

impugnata, nel senso di accogliere la domanda di gratuito patrocinio e di porre

la tassa di giustizia e le spese della decisione a carico del convenuto in

ragione di 6/7 e condannare lo stesso al versamento di fr. 2'500.- a titolo di

ripetibili. Essa ha altresì chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza

giudiziaria per la procedura di reclamo.

Il reclamo non è stato

notificato a controparte per osservazioni.

E. Con decisione 23

ottobre 2015 sono stati respinti sia la domanda di assistenza giudiziaria per

la procedura di reclamo, sia il reclamo contro il diniego dell’assistenza

giudiziaria da parte del Pretore aggiunto.

Considerato

in diritto: 1. L’art. 110 CPC

dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo

indipendente soltanto mediante reclamo -rimedio con il quale possono essere

censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e

l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b) - ciò a prescindere se

la controversia in sé era soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 110,

pag. 447).

2.

Considerato che la

controversia in questione è retta dalla procedura sommaria (art. 271 CPC) , il

termine d’impugnazione della decisione in materia di spese è di 10 giorni (art.

321.

cpv. 1 CPC). Di conseguenza, la decisione impugnata essendo pervenuta

all’istante il 1° ottobre 2015, il reclamo, rimesso alla posta il 9 ottobre

2015, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

3.

Con la decisione

impugnata, il Pretore aggiunto ha posto la tassa di giustizia di fr. 250.- e le

spese di fr. 550.- a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, tenendo

conto del vicendevole grado di soccombenza.

La reclamante sostiene che

delle sette domande formulate cinque sono state accolte e due - quelle relative

ai contributi alimentari - parzialmente accolte, venendo respinta solo la

domanda di gratuito patrocinio, ininfluente questa per determinare la

soccombenza. Richiamato l’art. 106 CPC, a mente della reclamante, CO 1 è da

considerare soccombente per 6/7.

4.

Giusta l’art. 106

CPC, le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso

di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo

l’esito della procedura. L’art. 107 cpv. 1 lett. c CPC prevede però che il

giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese

giudiziarie secondo equità se si tratta di una causa del diritto di famiglia.

Per costante

giurisprudenza il Pretore dispone di ampia latitudine nella determinazione

degli oneri processuali e delle ripetibili, nel senso che la sua valutazione è

censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (III CCA 7

gennaio 2015 inc. 13.2014.32 e 8 gennaio 2015 inc. 13.2014.105).

5.

Nel caso in esame,

trattandosi di diritto di famiglia, il Pretore aggiunto ha ritenuto di

ispirarsi, in materia di ripartizione dei costi, ai principi sanciti dall’art.

107.

cpv. 1 lett. c CPC. Constatata l’esistenza di un sostanziale accordo su

parte delle problematiche, restavano da definire i contributi di mantenimento e

il blocco del conto __________. Per quanto concerne i contributi di

mantenimento, l’istante ha chiesto complessivamente fr. 6'079.20 (fr. 2'411.60

per sé e fr. 3'667.60 per il figlio). Con la decisione impugnata, il Pretore

aggiunto le ha attribuito complessivamente fr. 2'291.35, di cui fr. 381.35 per

sé e fr. 1'910.- per il figlio __________. Sulle questioni finanziarie essa è

quindi risultata soccombente nella misura del 37% circa.

Il primo giudice ha poi

disposto il blocco del conto __________, confermando su quest’aspetto la

decisione supercautelare.

In siffatta situazione,

caricando le spese giudiziarie in ragione di metà per ciascuna alle parti, il

Pretore aggiunto non ha ecceduto nel suo potere di apprezzamento, né peraltro

la reclamante lo sostiene, limitandosi a contrapporre alla valutazione

equitativa del primo giudice una valutazione puramente aritmetica, basata sul

rapporto tra domande formulate e domande accolte, ciò che non è lontanamente

sufficiente a far apparire iniqua la decisione impugnata.

Visto quanto precede, la

domanda della reclamante che postula una diversa ripartizione degli oneri

processuali va respinta.

6.

Le spese

processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) - la

quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore,

della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - seguono la

soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su

reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.- e,

nel caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste

a carico della reclamante, soccombente. Alla controparte non vengono assegnate ripetibili,

il reclamo non essendole stato preventivamente notificato.

Per i quali motivi,

richiamati in

particolare gli art. 106, 107, 110, 320 e 321 CPC e per le spese la LTG,

pronuncia: 1. Il reclamo 9 ottobre

2015.

di RE 1 contro il dispositivo n. 9 della decisione 29 settembre 2015 con

la quale il Pretore aggiunto ha posto le spese a carico delle parti in ragione

di metà ciascuno è respinta.

2.

Le spese processuali

in fr. 300.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 9 ottobre 2015 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono

fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una

decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere

giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento

soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro

decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le

stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).