Lexipedia

Decisione

13.2016.15

Reclamo contro multa disciplinare inflitta a un teste

13 aprile 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Nel corso

dell’istruttoria, all’udienza 1° febbraio 2016 è stato sentito in qualità di

teste RE 1, amministratore della convenuta __________ SA, al quale è stato -

tra l’altro - chiesto di indicare il nominativo degli azionisti della __________

SA. Nonostante l’avvertenza che il rifiuto di rispondere sarebbe stato

considerato quale rifiuto indebito di collaborare con le conseguenze previste

dall’art. 167 CPC, egli ha rifiutato di rispondere alla domanda. Il Pretore gli

ha pertanto inflitto seduta stante una multa disciplinare di fr. 500.-.

C. Con reclamo 11

febbraio 2016 RE 1 chiede l’annullamento della decisione di multa.

Considerato

in diritto: 1. La decisione 1° febbraio

2016, con la quale il Pretore ha inflitto una multa ai sensi dell’art. 167 cpv.

1 lett. a CPC, è impugnabile, giusta i combinati art. 167 cpv. 3, 319 lett. b

cifra 1, 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c LOG, con reclamo nel termine di dieci giorni

alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

Nel caso concreto la

decisione impugnata è stata notificata a RE 1 il 1° febbraio 2016, sicché il

gravame qui in esame, consegnato alla posta l’11 febbraio 2016, è tempestivo e

da questo punto di vista ammissibile. Il reclamante, seppure non è parte nella

vertenza promossa da CO 1 contro __________, __________ SA e __________ è

legittimato a impugnare la decisione (art. 167 cpv. 3 CPC).

Considerandi

2.

Giusta l’art. 320

CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto

l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento

manifestamente errato dei fatti (lett. b).

2.1

L’art. 160 CPC prevede un

obbligo generale delle parti e dei terzi di cooperare all’assunzione delle

prove nel processo civile. Il giudice deve informare le parti e i terzi

sull’obbligo di cooperazione, sul diritto di rifiutarsi di cooperare e sulle

conseguenze in caso di mancata cooperazione (art. 161 CPC). In caso di rifiuto

indebito di cooperare di un terzo, il giudice può infliggergli una multa

disciplinare fino a 1'000.- franchi (art. 167 cpv. 1 lettera a CPC),

pronunciare la comminatoria penale secondo l’art. 292 CP (lettera b), ordinare

l’esecuzione coattiva (lettera c), rispettivamente addossargli le spese

giudiziarie causate dal rifiuto (lettera d).

2.2

Giusta l’art. 166 CPC il

terzo può rifiutarsi di collaborare all’accertamento di fatti che potrebbero

esporre lui stesso oppure una persona a lui vicina al rischio di essere

sottoposto a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente (cpv. 1

lett. a), rispettivamente nei casi in cui egli si rendesse colpevole della violazione

di un segreto secondo l’articolo 321 CP

(cpv. 1 lett. b). Il terzo può poi rifiutarsi di collaborare qualora possa

invocare altri segreti protetti dalla legge, ma solo quando l’interesse al

mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità (art.

166.

cpv. 2 CPC). In quest’ultimo caso egli deve rendere verosimile l’esistenza

di un interesse preponderante a conservare il segreto.

3.

Nel caso di cui

trattasi, il reclamante censura la decisione impugnata, rilevando che la

domanda - rivoltagli dal legale dell’attrice - neppure era stata motivata.

Sostiene poi che il suo agire non configura un rifiuto di collaborare ai sensi

dell’art. 167 lett. a CPC, poiché egli ha “semplicemente rispettato la volontà

degli azionisti per quanto attiene alla segretezza riferita alla loro

identità”. Inoltre egli rischiava di esporsi a una procedura civile o perlomeno

a delle conseguenze professionali. Da ultimo censura l’ammontare della multa,

adducendo che la controparte avrebbe potuto ottenere l’informazione voluta

tramite altri mezzi di prova, senza obbligare il reclamante a violare i suoi

impegni contrattuali.

3.1

Va qui rilevato che avanti il

Pretore il reclamante non ha fatto valere alcun segreto previsto dall’art. 321

CP, né altri segreti protetti dalla legge, limitandosi a sostenere che gli

azionisti stessi gli avevano detto di non rispondere. Neppure dopo essere stato

reso edotto dal Pretore che il rifiuto di rispondere sarebbe stato considerato

indebito, e informato delle connesse comminatorie di legge, egli ha invocato un

segreto o illustrato altri motivi a sostegno del proprio rifiuto. E neanche ha ipotizzato

in quella sede l’esistenza del rischio di essere sottoposto a un procedimento

penale o di dover rispondere civilmente. Tale argomento è in realtà stato addotto

con il reclamo ma, proposto per la prima volta in questa sede, oltre che nuovo

e quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), non è neppure stato sostanziato.

In siffatta situazione pertanto neppure vi era l’esigenza di spiegare al teste i

motivi della domanda, ritenuto che non risulta che egli si sia informato al

riguardo e nemmeno che abbia chiesto al Pretore di poter preventivamente

interpellare gli azionisti affinché si determinassero in proposito.

Per quanto concerne poi l’unico

argomento invocato, e meglio la volontà degli azionisti di non essere svelati, trattasi,

semmai, di un impegno di natura meramente contrattuale del reclamante,

insufficiente per invocare l’applicazione dell’art. 166 cpv. 2 CPC. (Rüetschi, Berner Kommentar, ZPO, 2012,

n. 58 ad art. 166 CPC).

3.2

Il reclamante sostiene che la

multa è sproporzionata perché la controparte poteva ottenere l’informazione

richiesta in altro modo, segnatamente senza obbligarlo a violare i suoi impegni

contrattuali.

Va qui rilevato anzitutto che,

nei limiti posti dall’art. 167 cpv. 1 lett. a CPC, l’autorità giudicante

dispone di un ampio potere di apprezzamento nel fissare l’ammontare della

sanzione, e l’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità

interviene solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere. Nel caso

concreto l’argomento sollevato dal reclamante non è tale da ritenere che il

primo giudice abbia ecceduto o finanche abusato del proprio potere

d’apprezzamento. Infatti, di principio - e salvo eccezioni che qui non ricorrono

- una parte è libera di scegliere i mezzi di prova che meglio ritiene adatti

per provare i fatti contestati, sicché l’argomento non pare di rilievo nella

commisurazione della multa.

4.

Visto quanto precede

il reclamo dev’essere respinto. Le spese processuali, disciplinate dalla legge

sulla tariffa giudiziaria (LTG) - la quale dispone che la tassa di giustizia è

fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della

causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - seguono la soccombenza e sono poste a carico del

reclamante.

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 11 febbraio

2016.

di RE 1 è respinto.

2.

Le spese processuali

di fr. 250.-, sono poste a carico di RE 1.

3.

Notificazione (unitamente

al reclamo 11 febbraio 2016 alle parti):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).