13.2016.15
Reclamo contro multa disciplinare inflitta a un teste
13 aprile 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2016.15
Lugano
13 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2012.22 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
promossa con petizione 19 ottobre 2012 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
__________
__________
SA,
__________
tutti
patrocinati dall’ PA 1
e
ora sul reclamo di
RE 1
patrocinato dall’ PA 1
contro
la decisione 1° febbraio 2016 con la quale gli è stata inflitta una multa
disciplinare di fr. 500.-;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 19 ottobre
2012 CO 1 ha chiesto la condanna di __________, di __________ SA e di __________
al pagamento della somma di fr. 433'500.- oltre accessori quale mercede per un
contratto d’appalto, nonché l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale
degli artigiani già iscritta in via provvisoria per il medesimo importo sulle
varie quote PPP del fondo base n. __________ RFD di __________.
Le convenute si sono
opposte con risposta 17 gennaio 2013 e hanno chiesto, in via riconvenzionale,
la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 344'691.85 per inadempienza del
contratto d’appalto.
Fatti
B. Nel corso
dell’istruttoria, all’udienza 1° febbraio 2016 è stato sentito in qualità di
teste RE 1, amministratore della convenuta __________ SA, al quale è stato -
tra l’altro - chiesto di indicare il nominativo degli azionisti della __________
SA. Nonostante l’avvertenza che il rifiuto di rispondere sarebbe stato
considerato quale rifiuto indebito di collaborare con le conseguenze previste
dall’art. 167 CPC, egli ha rifiutato di rispondere alla domanda. Il Pretore gli
ha pertanto inflitto seduta stante una multa disciplinare di fr. 500.-.
C. Con reclamo 11
febbraio 2016 RE 1 chiede l’annullamento della decisione di multa.
Considerato
in diritto: 1. La decisione 1° febbraio
2016, con la quale il Pretore ha inflitto una multa ai sensi dell’art. 167 cpv.
1 lett. a CPC, è impugnabile, giusta i combinati art. 167 cpv. 3, 319 lett. b
cifra 1, 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c LOG, con reclamo nel termine di dieci giorni
alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
Nel caso concreto la
decisione impugnata è stata notificata a RE 1 il 1° febbraio 2016, sicché il
gravame qui in esame, consegnato alla posta l’11 febbraio 2016, è tempestivo e
da questo punto di vista ammissibile. Il reclamante, seppure non è parte nella
vertenza promossa da CO 1 contro __________, __________ SA e __________ è
legittimato a impugnare la decisione (art. 167 cpv. 3 CPC).
Considerandi
2.
Giusta l’art. 320
CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto
l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b).
2.1
L’art. 160 CPC prevede un
obbligo generale delle parti e dei terzi di cooperare all’assunzione delle
prove nel processo civile. Il giudice deve informare le parti e i terzi
sull’obbligo di cooperazione, sul diritto di rifiutarsi di cooperare e sulle
conseguenze in caso di mancata cooperazione (art. 161 CPC). In caso di rifiuto
indebito di cooperare di un terzo, il giudice può infliggergli una multa
disciplinare fino a 1'000.- franchi (art. 167 cpv. 1 lettera a CPC),
pronunciare la comminatoria penale secondo l’art. 292 CP (lettera b), ordinare
l’esecuzione coattiva (lettera c), rispettivamente addossargli le spese
giudiziarie causate dal rifiuto (lettera d).
2.2
Giusta l’art. 166 CPC il
terzo può rifiutarsi di collaborare all’accertamento di fatti che potrebbero
esporre lui stesso oppure una persona a lui vicina al rischio di essere
sottoposto a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente (cpv. 1
lett. a), rispettivamente nei casi in cui egli si rendesse colpevole della violazione
di un segreto secondo l’articolo 321 CP
(cpv. 1 lett. b). Il terzo può poi rifiutarsi di collaborare qualora possa
invocare altri segreti protetti dalla legge, ma solo quando l’interesse al
mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità (art.
166.
cpv. 2 CPC). In quest’ultimo caso egli deve rendere verosimile l’esistenza
di un interesse preponderante a conservare il segreto.
3.
Nel caso di cui
trattasi, il reclamante censura la decisione impugnata, rilevando che la
domanda - rivoltagli dal legale dell’attrice - neppure era stata motivata.
Sostiene poi che il suo agire non configura un rifiuto di collaborare ai sensi
dell’art. 167 lett. a CPC, poiché egli ha “semplicemente rispettato la volontà
degli azionisti per quanto attiene alla segretezza riferita alla loro
identità”. Inoltre egli rischiava di esporsi a una procedura civile o perlomeno
a delle conseguenze professionali. Da ultimo censura l’ammontare della multa,
adducendo che la controparte avrebbe potuto ottenere l’informazione voluta
tramite altri mezzi di prova, senza obbligare il reclamante a violare i suoi
impegni contrattuali.
3.1
Va qui rilevato che avanti il
Pretore il reclamante non ha fatto valere alcun segreto previsto dall’art. 321
CP, né altri segreti protetti dalla legge, limitandosi a sostenere che gli
azionisti stessi gli avevano detto di non rispondere. Neppure dopo essere stato
reso edotto dal Pretore che il rifiuto di rispondere sarebbe stato considerato
indebito, e informato delle connesse comminatorie di legge, egli ha invocato un
segreto o illustrato altri motivi a sostegno del proprio rifiuto. E neanche ha ipotizzato
in quella sede l’esistenza del rischio di essere sottoposto a un procedimento
penale o di dover rispondere civilmente. Tale argomento è in realtà stato addotto
con il reclamo ma, proposto per la prima volta in questa sede, oltre che nuovo
e quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), non è neppure stato sostanziato.
In siffatta situazione pertanto neppure vi era l’esigenza di spiegare al teste i
motivi della domanda, ritenuto che non risulta che egli si sia informato al
riguardo e nemmeno che abbia chiesto al Pretore di poter preventivamente
interpellare gli azionisti affinché si determinassero in proposito.
Per quanto concerne poi l’unico
argomento invocato, e meglio la volontà degli azionisti di non essere svelati, trattasi,
semmai, di un impegno di natura meramente contrattuale del reclamante,
insufficiente per invocare l’applicazione dell’art. 166 cpv. 2 CPC. (Rüetschi, Berner Kommentar, ZPO, 2012,
n. 58 ad art. 166 CPC).
3.2
Il reclamante sostiene che la
multa è sproporzionata perché la controparte poteva ottenere l’informazione
richiesta in altro modo, segnatamente senza obbligarlo a violare i suoi impegni
contrattuali.
Va qui rilevato anzitutto che,
nei limiti posti dall’art. 167 cpv. 1 lett. a CPC, l’autorità giudicante
dispone di un ampio potere di apprezzamento nel fissare l’ammontare della
sanzione, e l’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità
interviene solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere. Nel caso
concreto l’argomento sollevato dal reclamante non è tale da ritenere che il
primo giudice abbia ecceduto o finanche abusato del proprio potere
d’apprezzamento. Infatti, di principio - e salvo eccezioni che qui non ricorrono
- una parte è libera di scegliere i mezzi di prova che meglio ritiene adatti
per provare i fatti contestati, sicché l’argomento non pare di rilievo nella
commisurazione della multa.
4.
Visto quanto precede
il reclamo dev’essere respinto. Le spese processuali, disciplinate dalla legge
sulla tariffa giudiziaria (LTG) - la quale dispone che la tassa di giustizia è
fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della
causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - seguono la soccombenza e sono poste a carico del
reclamante.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 11 febbraio
2016.
di RE 1 è respinto.
2.
Le spese processuali
di fr. 250.-, sono poste a carico di RE 1.
3.
Notificazione (unitamente
al reclamo 11 febbraio 2016 alle parti):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).