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Decisione

13.2016.20

Reclamo contro decisione di diniego di gratuito patrocinio emessa ad intervenuta rescissione del mandato di rappresentanza. Contestuale reclamo proposto dalla patrocinatrice legale in veste di interve

16 agosto 2017Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con decreto

supercautelare 12 giugno 2012 il Pretore ha autorizzato le parti a vivere

separati e attribuito l'abitazione coniugale in uso alla moglie. A complemento

di quest'assetto all'udienza del 28 agosto 2012 le parti hanno concordato il mantenimento

provvisorio di moglie e figlia – quest'ultima ancora agli studi – che il

Pretore aggiunto ha omologato. Il 7 dicembre 2012, previa sospensione della

causa, le parti hanno sottoposto al Pretore aggiunto un ulteriore accordo sui

contributi alimentari, impegnandosi entro 6 mesi a elaborare una convenzione di

divorzio. Alla scadenza si riservano il riavvio della causa e la ridiscussione

sul mantenimento a dipendenza di mezzi e bisogni nel frattempo accertati.

Il procedimento è quindi stato

sospeso dal Pretore aggiunto con ordinanza del 7 dicembre 2012.

C. Con scritto 10

febbraio 2016 l'avv. PA 1 ha trasmesso alla Pretura la sua nota professionale per

la tassazione, dando atto che il mandato era terminato.

Con decisione 12 febbraio

2016 il Pretore aggiunto ha ritenuto impossibile, vista l'avvenuta rescissione del

mandato, la nomina a patrocinatrice d'ufficio della citata legale, e respinto

la relativa richiesta. Conseguentemente, egli ha dichiarato irricevibile la domanda

di tassazione della nota d'onorario.

Il 18 febbraio 2016 il

Pretore aggiunto ha respinto una richiesta di revisione presentata dall'avv. PA

1.

D. Con reclamo 29

febbraio 2016 RE 1 – rappresentata dall'avv. PA 1, agente in subdelega

dell'attuale nuova patrocinatrice – insorge contro la precitata decisione. Nel

contempo l'avv. PA 1 formula pure istanza di intervento adesivo nella lite. Con

il gravame si chiede l'annullamento della decisione 12 febbraio 2016 e il rinvio

degli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. In via subordinata si postula

l'ammissione al gratuito patrocinio e la nomina dell'avv. PA 1 quale

patrocinatrice d'ufficio per la procedura di protezione dell'unione coniugale

oltre, infine, la tassazione della nota professionale 10 febbraio 2016.

La controparte non è stata

chiamata a esprimersi sul reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l'art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio

è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3

prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l'art. 321 cpv. 2

CPC è di 10 giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il giorno 17 febbraio 2016. Il termine per il reclamo

è così scaduto il 29 febbraio 2016, protratto per l'art. 142 cpv. 3 CPC al

primo giorno feriale seguente. Rimesso alla posta lunedì 29 febbraio il reclamo

è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Conformemente

all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata

del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

La reclamante reputa la

decisione impugnata arbitraria, determinanti per l'ammissione al gratuito

patrocinio essendo soltanto gli art. 117 e 118 CPC. Pertanto, in quanto fondata

sull'intervenuta rescissione del mandato all'avv. PA 1, la reiezione

dell'istanza costituisce una manifesta violazione della legge. In particolare,

la conclusione anzitempo del mandato non può invalidare il lavoro svolto fino

ad allora, poiché a essere determinante è il periodo durante il quale la necessaria

assistenza legale è stata prestata. Di fatto la procedura di protezione dell'unione

coniugale era terminata, l'attività in capo alla nuova legale avv. __________ riguardando

la vertenza di divorzio o separazione. E, adempiuti i presupposti di cui agli art.

117.

e 118 CPC, il gratuito patrocinio deve essere concesso in entrambi i casi,

anche in presenza di un diverso avvocato.

Dal canto suo l'avv. PA 1 giustifica

la sua istanza di intervento adesivo in lite con il manifesto interesse giuridico

all'esito del reclamo, la retribuzione delle sue prestazioni professionali essendo

altrimenti a rischio.

Sul reclamo di RE 1

3.

La reclamante

produce davanti a questa Camera un plico di documenti (doc. A a L). L'art. 326

cpv. 1 CPC esclude nuove conclusioni, l'allegazione di nuovi fatti o la

produzione di nuovi mezzi di prova, che non siano quelli considerati dal primo

giudice. Il doc. D (a differenza dei doc. A a C e E a G) non fa parte dell'incarto

processuale della Pretura: in quanto nuovo è quindi inammissibile. Le procure

doc. H (mandato legale conferito all'avv. __________) e doc. I (subdelega del

mandato dell'avv. __________ all'avv. PA 1) attestano invece la rappresentanza legale

della reclamante in questa sede e sono quindi ammissibili.

4.

Per l'art. 117 CPC

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all'art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D­_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) – ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l'esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore

d'ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in

parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte

(cpv. 3).

4.1

In virtù del compito pubblico

che egli svolge, il patrocinatore d'ufficio instaura con lo Stato un rapporto

giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in

base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 122 I 1 consid.

3a). L'ipotesi di una sua sostituzione non soggiace all'art. 398 cpv. 3 CO: il

patrocinatore d'ufficio in carica può in effetti farsi sostituire da un altro

avvocato solo previo consenso del giudice e con effetto per il futuro, e non ha

diritto a essere remunerato se la sostituzione difetta di questo consenso (Bühler, op. cit., n. 76 ad art. 118). In

difetto della preventiva autorizzazione del giudice nemmeno l'ipotesi di una

revoca unilaterale o d'intesa con il proprio assistito (giusta l'art. 404 CO)

entra in considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118).

Nel Canton Ticino l'onorario

dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo

il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.– l'ora (art. 4 cpv. 1

Rtar). Giusta l'art. 5 Rtar poi, salvo diversa decisione del giudice, nelle

cause di protezione dell'unione coniugale e in quelle di divorzio su richiesta

comune o su richiesta unilaterale, l'onorario massimo riconosciuto è di fr.

4'200.– (fr. 5'000.– fino al 31 dicembre 2014). Quando le prestazioni

effettuate raggiungono tale importo, o quello massimo fissato dal giudice, l'avvocato

ha l'obbligo di informare immediatamente il Pretore (art. 8 cpv. 1 Rtar).

4.2

La reclamante reputa la

decisione impugnata arbitraria e manifestamente lesiva del diritto per il fatto

che, dato atto di come l'istanza 1° giugno 2012 a favore di quest'ultima non

fosse ancora stata decisa, il Pretore aggiunto non aveva nominato l'avv. PA 1 quale

sua patrocinatrice d'ufficio poiché l'assistenza legale fornitale era oramai già

cessata (reclamo, pag. 5 n. 11). Ma il rimprovero è infondato. Certo il Pretore

aggiunto ha atteso il 12 febbraio 2016 per pronunciarsi sulla richiesta di patrocinio

di cui all'istanza 1° giugno 2012. Premesso che la procedura è rimasta sospesa

a far tempo da dicembre 2012, risulta dalla nota onorari e spese che la legale

ha continuato a prodigare i suoi servizi e la reclamante a beneficiarne senza

mai sollecitare una decisione al riguardo. A mente dell'interessata il Pretore

aggiunto doveva procedere alla nomina indipendentemente dall'intervenuta revoca

del mandato, determinante essendo il fatto che la legale l'aveva rappresentata nella

procedura di protezione dell'unione coniugale (reclamo, pag. 5 n. 11). Se non

che, prevalendosi dell'istituto del gratuito patrocinio e quindi del diritto a vedersi

remunerate dallo Stato le prestazioni di rappresentanza di cui aveva

beneficiato, il legame in essere fra lei e la patrocinatrice da una parte e lo

Stato dall'altra va esaminato a dipendenza dei limiti previsti dal diritto

pubblico e non delle norme sul mandato. Ora, il 10 febbraio 2016 l'avv. PA 1 ha

informato la Pretura che “la signora RE 1 ha declinato il mandato” (doc.

E). Tuttavia, per quanto si è detto (sopra, consid. 4.1), senza il preventivo

accordo del Pretore aggiunto in un regime di gratuito patrocinio l'assistenza

legale non può interrompersi per libera scelta né della patrocinata, né della

legale medesima e neppure per loro comune intesa. Di modo che, la censura è

infondata.

4.3

La reclamante obietta invero

che la cessazione del patrocinio coincide con quella della vertenza di protezione

dell'unione coniugale e che l'avv. __________ sarebbe subentrata al suo posto per

la sola procedura di divorzio o separazione (reclamo, pag. 6 n. 12 e 13; doc. F).

Di ciò non vi è però riscontro. Al Pretore aggiunto l'avv. PA 1 aveva chiesto per

conto della sua assistita di sospendere la causa, riservato alle parti “la

riattivazione della procedura, quindi la fissazione di un'udienza per la

discussione provvisionale” (act. IV). La sospensione è stata pronunciata lo

stesso giorno e non risulta che dopo di allora il procedimento sia stato formalmente

chiuso. Anzi la stessa procura rilasciata il 29 dicembre 2015 dalla reclamante alla

nuova legale menziona la “causa inc. n. 2012.611” (doc. I).

4.4

Non è a ben vedere a caso che,

in regime di gratuito patrocinio, l'interruzione del patrocinio d'ufficio e la

sostituzione del legale incaricato – o di cui si auspica la nomina – sia

subordinata all'approvazione del giudice. Quest'ultimo decide la remunerazione

del patrocinatore d'ufficio, che è parte integrante della liquidazione delle

spese giudiziarie (art. 104, 111 e 122 CPC; Bühler,

op. cit., n. 42 ad art. 122), e, trattandosi di costi che gravano la

cassa pubblica dello Stato (Bühler, op.

cit., n. 41b ad art. 122), egli deve quindi vigilare affinché vi sia un utilizzo

oculato e razionale delle risorse cantonali. In particolare, nelle cause di

stato vale il limite di fr. 4'200.– di onorario con l'obbligo per il patrocinatore

d'ufficio (e quindi anche di quello che assurge a tale ruolo) di rivolgersi al

giudice non appena raggiunto (sopra, consid. 4.1). Il rischio di sforamento può

così essere controllato e ponderato e, in un ottica d'insieme vista la stretta

e naturale connessione fra questo tipo di procedure, legittimare se si

giustifica la fissazione di un nuovo limite per chiudere la controversia. Pertanto,

diversamente da quanto lascia intendere la reclamante (reclamo, pag. 6 n. 12),

proprio la preventiva approvazione del giudice – per l'interruzione del

patrocinio d'ufficio prima e per l'onorario poi – evita una disparità di

trattamento fra quegli avvocati (e invero anche fra i loro assistiti) che si

occupano tanto della vertenza di protezione dell'unione coniugale quanto del

successivo divorzio o separazione, e quelli che per precisi motivi si occupano di

una sola di esse.

4.5

Per tutto quanto si è detto, a

fronte di un'istanza di gratuito patrocinio del 1°giugno 2012, ritenuto che il

Pretore aggiunto ancora non si era pronunciato sulla designazione dell'avv. PA

1.

quale patrocinatrice d'ufficio della reclamante, l'interruzione del

patrocinio andava preventivamente giustificata davanti al giudice – le ragioni addotte

con scritto 17 febbraio 2016 essendo sotto questo profilo generiche oltre che tardive

– e, comunque, da lui espressamente approvata. Questo avrebbe sì legittimato il

riconoscimento del suo patrocinio d'ufficio e la conseguente tassazione della

sua nota professionale e remunerazione delle sue prestazioni ad opera dello

Stato. Non soddisfa invece questi requisiti, la richiesta a posteriori insita

nella domanda di tassazione di implicito e scontato consenso, ovvero ad

avvenuta revoca del patrocinio. Il reclamo va così integralmente respinto e la

decisione del Pretore aggiunto confermata.

Sull'istanza di

intervento adesivo

5.

Contestualmente al

reclamo presentato per il tramite dell'avv. PA 1, quest'ultima formula davanti

a questa Camera istanza per un suo intervento adesivo in lite giusta l'art. 74

segg. CPC. Il suo manifesto interesse giuridico all'esito del reclamo lo

individua nel pericolo di non vedere retribuite le proprie prestazioni

professionali (reclamo, pag. 4 n. 10 e pag. 7 n. 13).

5.1

Chi rende verosimile un

interesse giuridico a che una controversia pendente venga decisa a favore

dell'una o dell'altra parte può in ogni tempo intervenire nel processo a titolo

adesivo e a tal fine farne istanza al giudice (art. 74 CPC). Il terzo partecipa

a proprio nome e nel proprio interesse al procedimento pendente a sostegno

della parte che vuole supportare (Zuber/Gross,

Berner Kommentar, vol. I, 2012, n. 1 segg. ad art. 74). L'intervento va

esercitato in sede cantonale e se è contestuale a un rimedio di diritto, la

decisione compete all'autorità di ricorso (Zuber/Gross,

op. cit., n. 27 ad art. 74 e n. 5 ad art. 75; Staehelin/Schweizer

in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2a

ed., 2013, n. 16 ad art. 74 e n. 6 ad art. 75).

L'interesse giuridico non

può avere solo carattere economico (Zuber/Gross,

op. cit., n. 24 ad art. 74; Staehelin/Schweizer,

op. cit., n. 33 ad art. 74) e non è dato in relazione a pretese strettamente

personali (“höchstpersönliche Ansprüche”) della parte a sostegno della

quale è chiesto l'intervento adesivo (Staehelin/

Schweizer, op. cit., n. 50 ad art. 74), fra cui rientra il suo diritto al

gratuito patrocinio (Bühler, Berner

Kommentar, vol. I, 2012, n. 17 ad Vorbemerkungen zu Art. 117-123).

Il patrocinatore non può comunque

sia insorgere a titolo personale avverso una decisione di diniego del gratuito

patrocinio per il suo assistito, a meno che concorrano casi eccezionali, segnatamente

se motivi personali o professionali sono alla base della sua mancata nomina a

patrocinatore d'ufficio (Bühler, op.

cit., n. 11 ad art. 121; Emmel in

Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2a ed.,

2013, n. 2 ad art. 121).

5.2

L'avv. PA 1 rivendica il suo

intervento adesivo nella controversia relativa alla sua mancata nomina quale patrocinatrice

d'ufficio di RE 1, che oppone quest'ultima allo Stato. Ma invano. La necessità

di vedersi coperte e retribuite le prestazioni fornite alla sua assistita tra

l'11 aprile 2012 e il 5 gennaio 2016 ha carattere puramente economico. In discussione

è poi un diritto strettamente personale – il gratuito patrocinio appunto –

della sua assistita. Di modo che, in difetto di un verosimile interesse

giuridico, già per questo l'istanza di intervento adesivo va respinta. Giova in

aggiunta rilevare che la legale nemmeno contesta la cessazione del suo mandato intervenuta

prima della decisione impugnata, che reputa comunque giustificata poiché la

procedura di misure a protezione dell'unione coniugale era chiusa e “il

mandato alla nuova patrocinatrice avv. __________ può quindi riferirsi solo

alla successiva procedura di divorzio o di separazione” (reclamo, pag. 6 n.

13). E questo non conforta neppure lontanamente un suo limitato diritto personale

ad impugnare mediante reclamo la sua mancata designazione a legale d'ufficio.

Sugli oneri

processuali

6.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall'art.

119.

cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Ciò detto, le spese

processuali, da stabilire giusta la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono

la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Soccombente risulta

tuttavia anche l'avv. PA 1 che si vede respingere la sua istanza di intervento

adesivo a sostegno della reclamante, e che deve quindi concorrere alle relative

spese di giudizio in applicazione dell'art. 106 cpv. 3 CPC (Zuber/Gross, op. cit., n. 36 seg. ad

art. 74 e 13 ad art. 106). Gli oneri processuali, stabiliti in fr. 300.–

conformemente agli art. 2 cpv. LTG e 14 LTG, vanno così ripartiti a metà fra la

reclamante e l'avv. PA 1. Non si assegnano ripetibili, la procedura di gratuito

patrocinio opponendo la richiedente allo Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo 29 febbraio 2016 di RE 1 è respinto.

2. L'istanza 29

febbraio 2016 di intervento adesivo in lite dell'avv. PA 1 è respinta.

3. Le spese processuali

del reclamo e della contestuale istanza di intervento adesivo, fissate in fr.

300.– e già anticipate, sono poste per metà a carico di RE 1 e per il resto a

carico dell'avv. PA 1. Non si assegnano ripetibili.

4. Notificazione

(unitamente al reclamo 29 febbraio 2016 alle controparti):

– ;

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario

è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.

30'000.–. Quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che

pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una

decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere

giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento

soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro

decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le

stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).