13.2016.20
Reclamo contro decisione di diniego di gratuito patrocinio emessa ad intervenuta rescissione del mandato di rappresentanza. Contestuale reclamo proposto dalla patrocinatrice legale in veste di interve
16 agosto 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2016.20
Lugano
16 agosto 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Lardelli
e Celio
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. SO.2012.611 (misure a protezione dell'unione
coniugale) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza 1° giugno 2012 da
RE
1
patrocinata dall'avv. __________
e ora, limitatamente a
questa sede di giudizio, in subdelega dall' PA 1 ,
contro
e ora sul reclamo 29
febbraio 2015 (recte: 2016) di RE 1, rispettivamente dell'avv. PA 1 nel
ruolo di interveniente adesiva, contro la decisione 12 febbraio 2016 con cui il
Pretore aggiunto non ha ammesso l'avv. PA 1 al patrocinio d'ufficio della
ricorrente, dichiarando irricevibile la relativa domanda di tassazione della
nota professionale;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti
in matrimonio l'11 settembre 1987. Dalla loro unione sono nati i figli __________
(29 agosto 1989) e __________ (21 marzo 1994). Con istanza 1° giugno 2012,
introdotta davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona, RE 1 ha chiesto l'adozione
di misure a protezione dell'unione coniugale nel senso di una regolamentazione
della vita separata e del mantenimento della famiglia. L'istante ha nel
contempo postulato l'ammissione al gratuito patrocinio e la nomina a
patrocinatrice d'ufficio dell'avv. PA 1.
Fatti
B. Con decreto
supercautelare 12 giugno 2012 il Pretore ha autorizzato le parti a vivere
separati e attribuito l'abitazione coniugale in uso alla moglie. A complemento
di quest'assetto all'udienza del 28 agosto 2012 le parti hanno concordato il mantenimento
provvisorio di moglie e figlia – quest'ultima ancora agli studi – che il
Pretore aggiunto ha omologato. Il 7 dicembre 2012, previa sospensione della
causa, le parti hanno sottoposto al Pretore aggiunto un ulteriore accordo sui
contributi alimentari, impegnandosi entro 6 mesi a elaborare una convenzione di
divorzio. Alla scadenza si riservano il riavvio della causa e la ridiscussione
sul mantenimento a dipendenza di mezzi e bisogni nel frattempo accertati.
Il procedimento è quindi stato
sospeso dal Pretore aggiunto con ordinanza del 7 dicembre 2012.
C. Con scritto 10
febbraio 2016 l'avv. PA 1 ha trasmesso alla Pretura la sua nota professionale per
la tassazione, dando atto che il mandato era terminato.
Con decisione 12 febbraio
2016 il Pretore aggiunto ha ritenuto impossibile, vista l'avvenuta rescissione del
mandato, la nomina a patrocinatrice d'ufficio della citata legale, e respinto
la relativa richiesta. Conseguentemente, egli ha dichiarato irricevibile la domanda
di tassazione della nota d'onorario.
Il 18 febbraio 2016 il
Pretore aggiunto ha respinto una richiesta di revisione presentata dall'avv. PA
1.
D. Con reclamo 29
febbraio 2016 RE 1 – rappresentata dall'avv. PA 1, agente in subdelega
dell'attuale nuova patrocinatrice – insorge contro la precitata decisione. Nel
contempo l'avv. PA 1 formula pure istanza di intervento adesivo nella lite. Con
il gravame si chiede l'annullamento della decisione 12 febbraio 2016 e il rinvio
degli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. In via subordinata si postula
l'ammissione al gratuito patrocinio e la nomina dell'avv. PA 1 quale
patrocinatrice d'ufficio per la procedura di protezione dell'unione coniugale
oltre, infine, la tassazione della nota professionale 10 febbraio 2016.
La controparte non è stata
chiamata a esprimersi sul reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l'art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio
è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3
prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l'art. 321 cpv. 2
CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il giorno 17 febbraio 2016. Il termine per il reclamo
è così scaduto il 29 febbraio 2016, protratto per l'art. 142 cpv. 3 CPC al
primo giorno feriale seguente. Rimesso alla posta lunedì 29 febbraio il reclamo
è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Conformemente
all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata
del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
La reclamante reputa la
decisione impugnata arbitraria, determinanti per l'ammissione al gratuito
patrocinio essendo soltanto gli art. 117 e 118 CPC. Pertanto, in quanto fondata
sull'intervenuta rescissione del mandato all'avv. PA 1, la reiezione
dell'istanza costituisce una manifesta violazione della legge. In particolare,
la conclusione anzitempo del mandato non può invalidare il lavoro svolto fino
ad allora, poiché a essere determinante è il periodo durante il quale la necessaria
assistenza legale è stata prestata. Di fatto la procedura di protezione dell'unione
coniugale era terminata, l'attività in capo alla nuova legale avv. __________ riguardando
la vertenza di divorzio o separazione. E, adempiuti i presupposti di cui agli art.
117.
e 118 CPC, il gratuito patrocinio deve essere concesso in entrambi i casi,
anche in presenza di un diverso avvocato.
Dal canto suo l'avv. PA 1 giustifica
la sua istanza di intervento adesivo in lite con il manifesto interesse giuridico
all'esito del reclamo, la retribuzione delle sue prestazioni professionali essendo
altrimenti a rischio.
Sul reclamo di RE 1
3.
La reclamante
produce davanti a questa Camera un plico di documenti (doc. A a L). L'art. 326
cpv. 1 CPC esclude nuove conclusioni, l'allegazione di nuovi fatti o la
produzione di nuovi mezzi di prova, che non siano quelli considerati dal primo
giudice. Il doc. D (a differenza dei doc. A a C e E a G) non fa parte dell'incarto
processuale della Pretura: in quanto nuovo è quindi inammissibile. Le procure
doc. H (mandato legale conferito all'avv. __________) e doc. I (subdelega del
mandato dell'avv. __________ all'avv. PA 1) attestano invece la rappresentanza legale
della reclamante in questa sede e sono quindi ammissibili.
4.
Per l'art. 117 CPC –
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all'art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) – ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l'esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore
d'ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in
parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte
(cpv. 3).
4.1
In virtù del compito pubblico
che egli svolge, il patrocinatore d'ufficio instaura con lo Stato un rapporto
giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in
base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 122 I 1 consid.
3a). L'ipotesi di una sua sostituzione non soggiace all'art. 398 cpv. 3 CO: il
patrocinatore d'ufficio in carica può in effetti farsi sostituire da un altro
avvocato solo previo consenso del giudice e con effetto per il futuro, e non ha
diritto a essere remunerato se la sostituzione difetta di questo consenso (Bühler, op. cit., n. 76 ad art. 118). In
difetto della preventiva autorizzazione del giudice nemmeno l'ipotesi di una
revoca unilaterale o d'intesa con il proprio assistito (giusta l'art. 404 CO)
entra in considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118).
Nel Canton Ticino l'onorario
dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo
il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.– l'ora (art. 4 cpv. 1
Rtar). Giusta l'art. 5 Rtar poi, salvo diversa decisione del giudice, nelle
cause di protezione dell'unione coniugale e in quelle di divorzio su richiesta
comune o su richiesta unilaterale, l'onorario massimo riconosciuto è di fr.
4'200.– (fr. 5'000.– fino al 31 dicembre 2014). Quando le prestazioni
effettuate raggiungono tale importo, o quello massimo fissato dal giudice, l'avvocato
ha l'obbligo di informare immediatamente il Pretore (art. 8 cpv. 1 Rtar).
4.2
La reclamante reputa la
decisione impugnata arbitraria e manifestamente lesiva del diritto per il fatto
che, dato atto di come l'istanza 1° giugno 2012 a favore di quest'ultima non
fosse ancora stata decisa, il Pretore aggiunto non aveva nominato l'avv. PA 1 quale
sua patrocinatrice d'ufficio poiché l'assistenza legale fornitale era oramai già
cessata (reclamo, pag. 5 n. 11). Ma il rimprovero è infondato. Certo il Pretore
aggiunto ha atteso il 12 febbraio 2016 per pronunciarsi sulla richiesta di patrocinio
di cui all'istanza 1° giugno 2012. Premesso che la procedura è rimasta sospesa
a far tempo da dicembre 2012, risulta dalla nota onorari e spese che la legale
ha continuato a prodigare i suoi servizi e la reclamante a beneficiarne senza
mai sollecitare una decisione al riguardo. A mente dell'interessata il Pretore
aggiunto doveva procedere alla nomina indipendentemente dall'intervenuta revoca
del mandato, determinante essendo il fatto che la legale l'aveva rappresentata nella
procedura di protezione dell'unione coniugale (reclamo, pag. 5 n. 11). Se non
che, prevalendosi dell'istituto del gratuito patrocinio e quindi del diritto a vedersi
remunerate dallo Stato le prestazioni di rappresentanza di cui aveva
beneficiato, il legame in essere fra lei e la patrocinatrice da una parte e lo
Stato dall'altra va esaminato a dipendenza dei limiti previsti dal diritto
pubblico e non delle norme sul mandato. Ora, il 10 febbraio 2016 l'avv. PA 1 ha
informato la Pretura che “la signora RE 1 ha declinato il mandato” (doc.
E). Tuttavia, per quanto si è detto (sopra, consid. 4.1), senza il preventivo
accordo del Pretore aggiunto in un regime di gratuito patrocinio l'assistenza
legale non può interrompersi per libera scelta né della patrocinata, né della
legale medesima e neppure per loro comune intesa. Di modo che, la censura è
infondata.
4.3
La reclamante obietta invero
che la cessazione del patrocinio coincide con quella della vertenza di protezione
dell'unione coniugale e che l'avv. __________ sarebbe subentrata al suo posto per
la sola procedura di divorzio o separazione (reclamo, pag. 6 n. 12 e 13; doc. F).
Di ciò non vi è però riscontro. Al Pretore aggiunto l'avv. PA 1 aveva chiesto per
conto della sua assistita di sospendere la causa, riservato alle parti “la
riattivazione della procedura, quindi la fissazione di un'udienza per la
discussione provvisionale” (act. IV). La sospensione è stata pronunciata lo
stesso giorno e non risulta che dopo di allora il procedimento sia stato formalmente
chiuso. Anzi la stessa procura rilasciata il 29 dicembre 2015 dalla reclamante alla
nuova legale menziona la “causa inc. n. 2012.611” (doc. I).
4.4
Non è a ben vedere a caso che,
in regime di gratuito patrocinio, l'interruzione del patrocinio d'ufficio e la
sostituzione del legale incaricato – o di cui si auspica la nomina – sia
subordinata all'approvazione del giudice. Quest'ultimo decide la remunerazione
del patrocinatore d'ufficio, che è parte integrante della liquidazione delle
spese giudiziarie (art. 104, 111 e 122 CPC; Bühler,
op. cit., n. 42 ad art. 122), e, trattandosi di costi che gravano la
cassa pubblica dello Stato (Bühler, op.
cit., n. 41b ad art. 122), egli deve quindi vigilare affinché vi sia un utilizzo
oculato e razionale delle risorse cantonali. In particolare, nelle cause di
stato vale il limite di fr. 4'200.– di onorario con l'obbligo per il patrocinatore
d'ufficio (e quindi anche di quello che assurge a tale ruolo) di rivolgersi al
giudice non appena raggiunto (sopra, consid. 4.1). Il rischio di sforamento può
così essere controllato e ponderato e, in un ottica d'insieme vista la stretta
e naturale connessione fra questo tipo di procedure, legittimare se si
giustifica la fissazione di un nuovo limite per chiudere la controversia. Pertanto,
diversamente da quanto lascia intendere la reclamante (reclamo, pag. 6 n. 12),
proprio la preventiva approvazione del giudice – per l'interruzione del
patrocinio d'ufficio prima e per l'onorario poi – evita una disparità di
trattamento fra quegli avvocati (e invero anche fra i loro assistiti) che si
occupano tanto della vertenza di protezione dell'unione coniugale quanto del
successivo divorzio o separazione, e quelli che per precisi motivi si occupano di
una sola di esse.
4.5
Per tutto quanto si è detto, a
fronte di un'istanza di gratuito patrocinio del 1°giugno 2012, ritenuto che il
Pretore aggiunto ancora non si era pronunciato sulla designazione dell'avv. PA
1.
quale patrocinatrice d'ufficio della reclamante, l'interruzione del
patrocinio andava preventivamente giustificata davanti al giudice – le ragioni addotte
con scritto 17 febbraio 2016 essendo sotto questo profilo generiche oltre che tardive
– e, comunque, da lui espressamente approvata. Questo avrebbe sì legittimato il
riconoscimento del suo patrocinio d'ufficio e la conseguente tassazione della
sua nota professionale e remunerazione delle sue prestazioni ad opera dello
Stato. Non soddisfa invece questi requisiti, la richiesta a posteriori insita
nella domanda di tassazione di implicito e scontato consenso, ovvero ad
avvenuta revoca del patrocinio. Il reclamo va così integralmente respinto e la
decisione del Pretore aggiunto confermata.
Sull'istanza di
intervento adesivo
5.
Contestualmente al
reclamo presentato per il tramite dell'avv. PA 1, quest'ultima formula davanti
a questa Camera istanza per un suo intervento adesivo in lite giusta l'art. 74
segg. CPC. Il suo manifesto interesse giuridico all'esito del reclamo lo
individua nel pericolo di non vedere retribuite le proprie prestazioni
professionali (reclamo, pag. 4 n. 10 e pag. 7 n. 13).
5.1
Chi rende verosimile un
interesse giuridico a che una controversia pendente venga decisa a favore
dell'una o dell'altra parte può in ogni tempo intervenire nel processo a titolo
adesivo e a tal fine farne istanza al giudice (art. 74 CPC). Il terzo partecipa
a proprio nome e nel proprio interesse al procedimento pendente a sostegno
della parte che vuole supportare (Zuber/Gross,
Berner Kommentar, vol. I, 2012, n. 1 segg. ad art. 74). L'intervento va
esercitato in sede cantonale e se è contestuale a un rimedio di diritto, la
decisione compete all'autorità di ricorso (Zuber/Gross,
op. cit., n. 27 ad art. 74 e n. 5 ad art. 75; Staehelin/Schweizer
in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2a
ed., 2013, n. 16 ad art. 74 e n. 6 ad art. 75).
L'interesse giuridico non
può avere solo carattere economico (Zuber/Gross,
op. cit., n. 24 ad art. 74; Staehelin/Schweizer,
op. cit., n. 33 ad art. 74) e non è dato in relazione a pretese strettamente
personali (“höchstpersönliche Ansprüche”) della parte a sostegno della
quale è chiesto l'intervento adesivo (Staehelin/
Schweizer, op. cit., n. 50 ad art. 74), fra cui rientra il suo diritto al
gratuito patrocinio (Bühler, Berner
Kommentar, vol. I, 2012, n. 17 ad Vorbemerkungen zu Art. 117-123).
Il patrocinatore non può comunque
sia insorgere a titolo personale avverso una decisione di diniego del gratuito
patrocinio per il suo assistito, a meno che concorrano casi eccezionali, segnatamente
se motivi personali o professionali sono alla base della sua mancata nomina a
patrocinatore d'ufficio (Bühler, op.
cit., n. 11 ad art. 121; Emmel in
Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2a ed.,
2013, n. 2 ad art. 121).
5.2
L'avv. PA 1 rivendica il suo
intervento adesivo nella controversia relativa alla sua mancata nomina quale patrocinatrice
d'ufficio di RE 1, che oppone quest'ultima allo Stato. Ma invano. La necessità
di vedersi coperte e retribuite le prestazioni fornite alla sua assistita tra
l'11 aprile 2012 e il 5 gennaio 2016 ha carattere puramente economico. In discussione
è poi un diritto strettamente personale – il gratuito patrocinio appunto –
della sua assistita. Di modo che, in difetto di un verosimile interesse
giuridico, già per questo l'istanza di intervento adesivo va respinta. Giova in
aggiunta rilevare che la legale nemmeno contesta la cessazione del suo mandato intervenuta
prima della decisione impugnata, che reputa comunque giustificata poiché la
procedura di misure a protezione dell'unione coniugale era chiusa e “il
mandato alla nuova patrocinatrice avv. __________ può quindi riferirsi solo
alla successiva procedura di divorzio o di separazione” (reclamo, pag. 6 n.
13). E questo non conforta neppure lontanamente un suo limitato diritto personale
ad impugnare mediante reclamo la sua mancata designazione a legale d'ufficio.
Sugli oneri
processuali
6.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall'art.
119.
cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Ciò detto, le spese
processuali, da stabilire giusta la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono
la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Soccombente risulta
tuttavia anche l'avv. PA 1 che si vede respingere la sua istanza di intervento
adesivo a sostegno della reclamante, e che deve quindi concorrere alle relative
spese di giudizio in applicazione dell'art. 106 cpv. 3 CPC (Zuber/Gross, op. cit., n. 36 seg. ad
art. 74 e 13 ad art. 106). Gli oneri processuali, stabiliti in fr. 300.–
conformemente agli art. 2 cpv. LTG e 14 LTG, vanno così ripartiti a metà fra la
reclamante e l'avv. PA 1. Non si assegnano ripetibili, la procedura di gratuito
patrocinio opponendo la richiedente allo Stato.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo 29 febbraio 2016 di RE 1 è respinto.
2. L'istanza 29
febbraio 2016 di intervento adesivo in lite dell'avv. PA 1 è respinta.
3. Le spese processuali
del reclamo e della contestuale istanza di intervento adesivo, fissate in fr.
300.– e già anticipate, sono poste per metà a carico di RE 1 e per il resto a
carico dell'avv. PA 1. Non si assegnano ripetibili.
4. Notificazione
(unitamente al reclamo 29 febbraio 2016 alle controparti):
– ;
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario
è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.
30'000.–. Quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che
pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una
decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere
giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento
soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro
decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le
stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).