13.2016.30
Reclamo contro la sospensione del procedimento di modifica di contributo alimentare per figli. Pregiudizio difficilmente riparabile non necessario. Provvedimento eccezionale in concreto fondato a fron
25 luglio 2016Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2016.30
Lugano
25 luglio 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Lardelli
e Celio
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2014.452 (modifica di contributo alimentare -
procedura semplificata) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 11 dicembre 2014 da
RE
1
patrocinato dall' PA 1
contro
CO 1
CO 2
entrambe patrocinate dall'
PA 2
e ora sul reclamo 18
marzo 2016 di RE 1 contro la decisione 4 marzo 2016 con la quale il Pretore ha
disposto la sospensione del procedimento;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 (28.01.2002) è figlia
di RE 1 e di CO 2. Con contratto 18 agosto 2006, omologato il 22 agosto 2006
dalla Commissione tutoria regionale (ora Autorità regionale di protezione, ARP)
RE 1 si è – fra l'altro – impegnato a versare alla madre affidataria, detentrice
dell'autorità parentale, per il mantenimento della figlia dal 13° anno di età
in poi fr. 800.– mensili oltre gli AF.
Sorte serie difficoltà e
problematiche nella gestione delle relazioni personali tra madre e figlia e
preso atto dell'intervenuto trasferimento con effetto dal 10 ottobre 2014 della
figlia presso il padre, con decisione 19 novembre 2014 l'ARP ha riconosciuto l'esercizio
congiunto dell'autorità parentale ai genitori e, in via cautelare, ha affidato CO
1 alle cure e alla custodia del padre RE 1 nell'attesa degli accertamenti del caso.
B. Previa autorizzazione
ad agire datata 17 novembre 2014, con petizione 11 dicembre 2014 RE 1 ha
chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, in via cautelare la sospensione,
rispettivamente nel merito la soppressione dal mese di ottobre 2014 in poi del
contributo di mantenimento di cui al citato contratto e, tanto in via cautelare
quanto nel merito, il contestuale riconoscimento di un contributo alimentare per
la figlia posto a carico della madre da quantificare a dipendenza dell'esito
dell'istruttoria e comprensivo degli assegni familiari.
C. A evasione della
richiesta cautelare e impregiudicato il merito della vertenza, in sede di udienza
26 marzo 2015 RE 1 ha dichiarato di sovvenire provvisoriamente al mantenimento
della figlia senza contributo in denaro da parte della madre. Dal canto suo CO
2 si è impegnata a destinare l'assegno familiare da lei incassato per attività da
svolgere con la figlia nel contesto dell'esercizio delle relazioni personali.
Lo stesso giorno il Pretore ha omologato e dichiarato immediatamente esecutivo
questo loro accordo.
D. All'udienza del 13
ottobre 2015 il Pretore ha dato atto della grave e preoccupante animosità nelle
relazioni personali tra figlia e madre e tra i due genitori, e della conseguente
tensione e frustrazione in capo alla figlia, aspetti che andavano assolutamente
risolti e di cui si stava occupando l'ARP. Dal canto suo il Pretore, visto il
procrastinarsi della situazione, ha modificato con effetto immediato l'assetto
cautelare vigente nel senso di porre a carico della madre un contributo
alimentare per CO 1 di fr. 300.– mensili oltre l'assegno familiare, riservato
l'incasso diretto da parte del padre. Il Pretore si è impegnato a contattare l'ARP
per il coordinamento delle procedure e rinviato a separato giudizio il seguito
istruttorio. Entrambe le parti hanno accettato la proposta così come formulata
dal primo giudice.
E. Con decreto
supercautelare 6 novembre 2015, immediatamente esecutivo, il Pretore ha ordinato
al datore di lavoro di CO 2 di trattenere dal salario a lei versato il
contributo alimentare di fr. 300.– per CO 1, oltre eventuali assegni familiari,
e di rifonderlo al padre.
F. Con ordinanza 4 marzo
2016 il Pretore ha richiamato l'assetto cautelare dei contributi alimentari riconosciuti
a CO 1 oltre alle relazioni personali vigenti, e preso atto della prossima
nascita del figlio di RE 1 e della compagna __________ da una parte, e di
quello di CO 2 e del suo compagno __________. In questa prospettiva il Pretore
ha sospeso il procedimento fino a decisione definitiva sull'affidamento di CO 1,
riservando un aggiornamento dei rispettivi dati di reddito e spese di RE 1 e di
CO 2.
G. Con reclamo 18 marzo
2016 RE 1 chiede di annullare la decisione di sospensione e di ordinare al
Pretore di fissare il termine per presentare le conclusioni di causa. Il reclamante
ha inoltre postulato il beneficio del gratuito patrocinio con l'assistenza
legale dell'avv. PA 1.
Con osservazioni 8 aprile
2016 CO 2 ha chiesto la reiezione del reclamo, non senza rilevare la
possibilità della controparte di far fronte alle spese di procedura.
Il 20 aprile 2016 RE 1 ha
formulato una replica spontanea, confermando il suo punto di vista.
in diritto: 1. La decisione 4 marzo 2016
con cui il Pretore ha sospeso il procedimento di modifica del contributo
alimentare è una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell'art. 124
CPC, la quale in applicazione degli art. 319 lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett.
c cifra 1 LOG è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza
Camera civile del Tribunale d'appello. Parimenti vale per le osservazioni al
reclamo (art. 322 cpv. 2 CPC). Inoltre, per l'art. 326 cpv. 1 CPC, in sede di
reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti
o la produzione di nuovi mezzi di prova.
La decisione impugnata è
pervenuta al reclamante l'8 marzo 2016. Rimesso alla posta il 18 marzo 2016 il
reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. Il
gravame è stato inviato alla convenuta il 4 aprile 2016. Recapitate alla cancelleria
del tribunale il giorno 8 aprile 2016, anche le osservazioni risultano
ammissibili. Altresì proponibile è poi la replica spontanea giunta il 10.giorno
dalla notifica delle osservazioni. Per contro, vanno estromesse dall'incarto in
quanto intempestive, rispettivamente costitutive di nuovi fatti e/o nuovi mezzi
di prova, le integrazioni trasmesse dal reclamante in data 12 aprile 2016, 18
aprile 2016 e 14 giugno 2016.
2. L'art. 126 cpv. 2
CPC stabilisce che la decisione di sospendere un procedimento giudiziario è
impugnabile mediante reclamo giusta l'art. 319 lett. b cifra 1 CPC. La norma è invece
silente riguardo alle decisioni che rifiutano la sospensione e che, trattandosi
di fattispecie non espressamente previste dalla legge, soggiacciono al rimedio
giuridico del reclamo solo se si rende verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2 CPC).
Nel caso concreto, il
reclamo è proposto avverso una decisione con la quale la causa è stata sospesa.
Di conseguenza il gravame è ammissibile senza l'obbligo di rendere verosimile un
pregiudizio difficilmente riparabile.
3. Con la decisione
impugnata il Pretore ha anzitutto richiamato l'ordinanza 17 febbraio 2016 e
preso atto degli scritti 29 febbraio 2016 di CO 2, 3 marzo 2016 di RE 1 e della
decisione n. 547/2016 del 2 marzo 2016 dell'ARP. Egli ha quindi rilevato come
il mantenimento di CO 1 e le relazioni personali fra lei e la madre fossero
regolati da un assetto cautelare e che a breve si prospettava una modifica
della situazione familiare tanto del padre di CO 1 quanto di quella della
madre, entrambi in attesa della nascita dei rispettivi nuovi figli. Il primo giudice
ha quindi ritenuto di sospendere il procedimento in applicazione degli art. 124
e 126 CPC, per riattivarlo non appena l'ARP si fosse pronunciata
sull'affidamento di CO 1 e una volta aggiornati i dati di reddito e spese del
padre e della madre.
4. Per l'art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto
(lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Giusta l'art. 126 cpv. 1
prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d'opportunità
lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso allorquando la decisione dipende dall'esito
di un altro procedimento (cpv. 1 seconda frase). Se non già prevista da una
norma di legge specifica, il giudice gode di un ampio margine di decisione,
fermo restando che la sospensione deve pur sempre restare un provvedimento
eccezionale da pronunciare qualora la procedura ne risulti semplificata (Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 1 e 2 ad
art. 126 CPC) e a cui nel dubbio si deve rinunciare (Staehelin, in: Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen
ZPO, 3a ed., 2016, n. 4 ad art. 126; Trezzini in: Cocchi/Trezzi-ni/Bernasconi, Commentario al
codice di diritto processuale svizzero, Lugano 2011, pag. 530 n. 1 ad art. 126
con rinvii). Alla base della decisione di sospensione ci dev'essere un motivo
oggettivo da ponderare tenuto conto dei contrapposti interessi delle parti e che
deve prevalere sull'imperativo di speditezza dei procedimenti giudiziari e
amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost., 124 cpv. 1 seconda frase CPC; Frei, in: Berner Kommentar, Schweizerische
ZPO, vol. I, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC; Weber,
op. cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin,
op. cit., n. 4 ad art. 126). L'esistenza
di un procedimento parallelo può giustificare la sospensione se evita di
giungere a decisioni contraddittorie, in particolare dandosi conflitti di
competenza, oppure se risolve questioni pregiudiziali (Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 4 a 6 ad art. 126); la sospensione può
poi consentire trattative fra le parti in vista di una soluzione amichevole (Frei, op. cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin, op.
cit., n. 3 ad art. 126; Weber, op.
cit., n. 12 ad art. 126); non basta invece la sola
aspettativa di vedersi chiarire questioni di diritto o di prova (Weber, op. cit., n. 7 ad art. 126).
5. Il reclamante rileva
anzitutto che la domanda di modifica dell'assetto alimentare per la figlia è
pendente da quasi un anno e mezzo durante il quale, seppur a fatica, egli ha
personalmente provveduto ai di lei bisogni e a quelli della sua nuova famiglia.
Visto il tempo trascorso, egli reputa giustificato poter disporre di un assetto
definitivo circa il contributo alimentare dovuto dalla madre per la figlia con
effetto dalla domanda di modifica (reclamo, pag. 4 nel mezzo), visto che il
bene di CO 1 contempla anche un adeguato mantenimento e chiari rapporti
alimentari tra i suoi due genitori (reclamo, pag. 4 verso il basso).
5.1 È indubbio che la situazione
come tale, in aggiunta al disagio e alle frizioni che ne conseguono, meritano
la massima comprensione e ben giustificano l'auspicio di una risoluzione
definitiva a breve della controversia in corso. Ma, evidentemente, non sempre una
siffatta aspettativa può trovare soddisfazione entro i termini desiderati.
5.2 L'affidamento di CO 1 alla
custodia e alla cura del padre RE 1 – ruolo sino ad allora assunto dalla madre CO
2 – è stato pronunciato a titolo cautelare dall'ARP con risoluzione n. 16677
del 19 novembre 2014 (doc. F, dispositivo n. 2). In questo contesto il 26 marzo
2015 il Pretore ha convalidato e omologato un primo accordo provvisorio
riguardo al mantenimento di CO 1, nel senso che il padre vi avrebbe provveduto senza
partecipazione finanziaria della madre e quest'ultima avrebbe impiegato l'AF
per attività da svolgere con la figlia (sopra, consid. C). Il 13 ottobre 2015 questo
accordo cautelare è stato modificato, fissando una partecipazione a carico della
madre di fr. 300.– in aggiunta all'AF (sopra, consid. D). Visto il mancato pagamento,
il pagamento di questo contributo è stato reso esecutivo il 6 novembre 2015 tramite
trattenuta sul salario (sopra, consid. E). L'Istituto delle assicurazioni
sociali ha dal canto suo soppresso con effetto dal 31 gennaio 2015, l'AF di fr.
200.– mensili incassato dalla madre, proprio a motivo del fatto che dal mese di
ottobre 2014 la figlia coabitava con il padre (scritto 6 ottobre 2015 CO 2/IAS
e allegato; scritto 3 novembre 2015 CO 2/IAS e allegati). Di fatto quindi, seppur
nel contesto di un assetto provvisorio, il Pretore non ha trascurato la problematica
relativa al mantenimento di CO 1, riconoscendole con l'assenso delle parti da
ottobre 2015 un contributo alimentare corrente minimo.
5.3 Invano il reclamante reputa
realizzati i presupposti per una decisione anche sull'assetto definitivo del
mantenimento di CO 1. Nel caso in esame il 4 marzo 2016 – data della decisione
impugnata – una decisione definitiva riguardo all'affidamento di CO 1 al padre ancora
non esisteva, la situazione imponendo ulteriori approfondimenti da parte dell'ARP
(risoluzione n. 547/2016 del 2 marzo 2016, pag. 3), ciò che il reclamante non
contesta affatto (reclamo, pag. 4 seg.). Giova peraltro rammentare che sin
dall'avvio della procedura di modifica dei contributi, il reclamante medesimo
ha avuto cura di rilevare che “nell'ambito della procedura di merito, si
giustifica in ogni caso di sospendere la procedura fintanto che l'autorità
regionale di protezione non avrà deciso definitivamente in merito
all'affidamento di CO 1” (petizione, pag. 4 nel mezzo). Egli accenna d'altra
parte anche agli incontestabili mutamenti tanto nel suo contesto familiare, con
l'arrivo di un nuovo figlio – e le contestuali nozze con la futura madre __________
(scritto 3 marzo 2016 RE 1/Pretura Sezione 6, citato nella decisione impugnata)
– quanto in quello di CO 2, con la prossima nascita del secondo figlio (reclamo,
pag. 5). Questi eventi, sono entrambi atti ad influenzare sensibilmente le
rispettive capacità ed esigenze finanziarie e, forzatamente, imporranno un preventivo
aggiornamento dei relativi parametri. Invero, anche a fronte della incontrovertibile
coabitazione di CO 1 con il padre iniziata ad ottobre 2014, che continua a
perdurare, non avrebbe senso una decisione parziale sui contributi alimentari
definitivi condizionata ad una successiva riconsiderazione che debba tener conto
di una prospettiva, già nota al Pretore, di cambiamenti imminenti. Né l'ipotesi
di un procedimento che ne risulterebbe così frammentato, né quello di una
pronuncia di un dispositivo condizionato avrebbero tutelato maggiormente il
bene di CO 1 e portato necessaria chiarezza negli obblighi alimentari a suo
favore. Di modo che, tutto ciò considerato, anche questi ulteriori argomenti ritenuti
dal Pretore (sopra, consid. 3) hanno una loro pertinenza.
5.4 La decisione definitiva di
modifica dei contributi alimentare per CO 1 – e quindi la determinazione di chi
deve provvedervi e la misura entro cui deve essere fatto – è strettamente correlata
con la pronuncia sul suo definitivo affidamento e con i risvolti finanziari che
scaturiranno dalla nascita dei due rispettivi nuovi figli dei suoi genitori. Le
conseguenze che ne derivano sono a tal punto preminenti da portare in secondo
piano l'interesse ad una decisione che – per quanto spiegato – si sarebbe
rivelata precoce e sommaria, mentre l'imperativo di speditezza risulta in concreto
stemperato dal fatto che un assetto cautelare è comunque stato riconosciuto e reso
finanche operativo (sopra, consid. 5.2). Pertanto, anche a fronte
dell'eccezionalità di un provvedimento di sospensione di causa, nella
particolarità del caso concreto la decisione del Pretore non è, sotto questo
profilo, censurabile. Il reclamo va così respinto.
6. Per il reclamante è invero
ingiustificata l'attesa dell'esito della procedura davanti alla ARP poiché, a
più riprese, CO 1 ha ribadito di non volere più vedere la madre; inoltre la
decisione sull'affidamento di CO 1 necessita di una verifica dei rispettivi
nuclei familiari di entrambi i genitori vista la prospettiva della nascita dei
nuovi figli (reclamo, pag. 4 seg. n. 7) con il rischio di un ulteriore
rallentamento della procedura (replica spontanea, pag. 1). Se non che, come
spiegato (sopra, consid. 5.3), proprio l'imminenza dei cambiamenti in capo alle
rispettive situazioni familiari del padre e della madre di CO 1, in particolare
le ripercussioni finanziarie che forzatamente ne conseguiranno, rientra fra i
motivi che supportano la sospensione pronunciata il 4 marzo 2016. A priori
peraltro, dandosi il caso, non è comunque esclusa l'ipotesi di una revoca
anticipata della sospensione da parte del Pretore (art. 124 CPC). Giova per il
resto rilevare che il diritto alle relazioni personali fra figli e genitori non
è unilaterale bensì reciproco (art. 273 CC) e che può essere limitato solo in
presenza di validi o gravi motivi (art. 274 CC). Il reclamo è quindi destituito
di fondamento.
7. Il reclamante
obietta infine che, nel frattempo, CO 2 ha riavviato la procedura esecutiva promossa
a suo carico per contributi alimentari arretrati da inizio 2014 in poi, circostanza
che potrebbe aggravare ulteriormente la sua capacità finanziaria (reclamo, pag.
8 in alto). Il rimprovero è nondimeno pretestuoso e fuorviante, oltre che
irrilevante ai fini della decisione di sospensione. Il citato procedimento
esecutivo riguarda in effetti contributi arretrati per CO 1 che il reclamante
avrebbe dovuto versare nelle mani di CO 2 tra gennaio ed agosto 2014 in base al
contratto di mantenimento valido a quel momento (doc. AA; sopra, consid. A). Dal
canto suo la causa sospesa dal Pretore rivendica una modifica dei contributi
alimentari da ottobre 2014 (petizione, pag. 7; sopra, consid. B). Sicché,
quelli diventati esigibili prima di allora sono in ogni caso e comunque dovuti,
potendosi tutt'al più ipotizzare un'estinzione per compensazione qualora il
creditore non vi si opponga (art. 125 n. 2 CO). Il reclamo risulta una volta di
più infondato.
8. Le spese processuali,
da stabilire giusta la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la
soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo
del Tribunale d'appello la tassa di giustizia – da fissare in considerazione
del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) –
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG) e, considerata la
particolarità del caso in esame, limitata al minimo legale di fr. 100.–. Il
reclamante rifonderà alla controparte un'indennità per ripetibili in base al
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 10 segg. Rtar), che può
quantificarsi in fr. 300.–, importo senz'altro sufficiente a retribuire la
redazione delle osservazioni 8 aprile 2016 (2 pagine) in una fattispecie
ampiamente nota.
La contestuale domanda di
gratuito patrocinio presentata dal reclamante davanti a questa Camera va
respinta. A comprova della propria indigenza il richiedente deve in effetti presentare
– spontaneamente – in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,
sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è
in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il
proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5
con rinvii). Se non che, sotto questo profilo, il reclamante si limita a rilevare
che “la situazione economica [...] non permette a quest'ultimo di far fronte
al pagamento dei costi relativi alla presente procedura” e a precisare di
essere “stato posto al beneficio del gratuito patrocinio nell'ambito della
procedura dinanzi all'ARP (doc. N) e tale richiesta è stata altresì formulata
dinanzi alla Pretura” (reclamo, pag. 5 n. 8). I documenti contenuti nel
fascicolo processuale della Pretura però non comprovano la sua situazione di
redditi e spese al 18 marzo 2016 (data del reclamo) bensì, semmai, quella valida
a febbraio 2015 per quanto attiene il reddito mensile (doc. R) e, soprattutto,
quella relativa all'anno 2014 per le spese (cfr. doc. P). D'altra parte poi
anche la decisione di cui al doc. N annesso al reclamo fa riferimento ad un
certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria datato 17
dicembre 2014. Di modo che, tutto ciò considerato, il presupposto dell'indigenza
(art. 117 lett. a CPC) non può ritenersi adempiuto.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 18 marzo 2016 di RE
1 è respinto.
2. La domanda di
gratuito patrocinio 18 marzo 2016 di RE 1 è respinta.
3. Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 100.–, sono poste a carico del reclamante.
Quest'ultimo rifonderà a CO 2 fr. 300.– a titolo di ripetibili.
4. Notificazione:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a
fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o
se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).