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Decisione

13.2016.61

Tassazione nota d'onorario del patrocinatore d'ufficio. Causa di stato

13 dicembre 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

B. In questo contesto, con

istanza 24/27 luglio 2015 PI 2 ha chiesto l'ammissione al beneficio del

gratuito patrocinio con la designazione dell'avv. PA 2 quale suo rappresentante

legale. Questa sua domanda è stata accolta con decisione 26 agosto 2015.

In sede di udienza di discussione

30 luglio 2015 anche PI 1 ha postulato la concessione del gratuito patrocinio e

la nomina a sua patrocinatrice dell'avv. RE 1. Con decisione 15 gennaio 2016 il

Pretore ha riconosciuto a PI 1 il beneficio del gratuito patrocinio e la copertura

dei costi di rappresentanza dell'avv. RE 1 fino al 12 gennaio 2016 e, in

seguito, di quelli del legale che l'avrebbe sostituita.

C. Con scritto 25 marzo

2016 l'avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la sua nota professionale per la

tassazione di rito, quantificando la sua pretesa remunerativa in fr. 17'255.15

di cui un onorario di fr. 13'923.– (77.35 ore di lavoro alla tariffa oraria di

fr. 180.–), spese per fr. 2'054.– e infine fr. 1'278.15 di IVA (8%).

Con decisione 16 agosto

2016 il Pretore ha proceduto alla tassazione della menzionata nota d'onorario e

spese, riconoscendo all'avv. RE 1 un importo totale di fr. 5'248.80, e meglio

fr. 4'200.– di onorario, fr. 660.– di spese e fr. 388.80 di IVA (8%).

D. Con reclamo 29 agosto

2016 l'avv. RE 1 insorge contro la citata decisione e ne chiede la riforma nel

senso che le venga riconosciuta una remunerazione complessiva di fr. 16'646.05,

di cui fr. 13'923.– di onorario, fr. 1'490.– di spese (inclusi fr. 240.– per le

trasferte) e fr. 1'233.05 di IVA (8%). In via subordinata chiede il rinvio

dell'incarto al Pretore affinché le assegni un termine per scomporre l'importo

di fr. 13'923.– tra le singole prestazioni ed emani un nuovo giudizio.

Le parti in causa non sono

state chiamate ad esprimersi.

Considerandi

in diritto: 1. La legge non indica il

rimedio di diritto proponibile contro la decisione che fissa l'indennità dovuta

all'avvocato di un cliente posto al beneficio del gratuito patrocinio.

Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC),

a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con

reclamo giusta l'art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander,

ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, 3a

ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in:

Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 23 ad art. 122

con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che

non ha ritenuto insostenibile la via dell'art. 110 CPC). In quanto reclamo in

materia di spese, lo stesso non rientra nelle competenze della terza Camera

civile del Tribunale d'appello, ma essa se ne occupa eccezionalmente in

applicazione dell'art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

1.1

In virtù del compito che è

chiamato a svolgere, il patrocinatore d'ufficio instaura con lo Stato un

rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere

retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF

122.

I 1 consid. 3a). La decisione sulla sua remunerazione non rappresenta però un

punto accessorio della controversia di merito, poiché il giudice non statuisce

su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del

patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente

processuale e conseguente l'ammissione al gratuito patrocinio di una parte in

causa (sentenza TF 30 gennaio 2017 5D_149/2016 consid. 1.1, 26 maggio 2016

5A_120/2016, 26 febbraio 2016 5D_4/2016 consid. 1.1, 4 gennaio 2016 4A_382/2015

consid. 2.1). In tal senso, essa non può definirsi una decisione finale o

parte della decisione finale. Sicché, diversamente da quanto disposto

dall'art. 48 lett. b cifra 8a LOG, del reclamo se ne occupa la terza Camera

civile del Tribunale d'appello in applicazione dell'art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

1.2

Per applicazione analogica

dell'art. 119 cpv. 3 CPC (Trezzini, op.

cit., n. 23 ad art. 122; sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid.

2.

), il termine per proporre reclamo giusta l'art. 110 CPC è quello di dieci

giorni previsto per la procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC), ovvero quella valida

in regime di gratuito patrocinio. La decisione impugnata è stata notificata

alla reclamante il giorno 19 agosto 2016 (cfr. busta d'intimazione e

tracciamento degli invii, annessi al reclamo). Di modo che, rimesso alla posta

il giorno 29 agosto 2016, da questo punto di vista il gravame risulta

senz'altro tempestivo e ammissibile.

2.

Conformemente

all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata

del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

Il Pretore ha qualificato

di lacunosa la nota professionale della reclamante poiché indicava, senza alcuna

distinzione, solo il dispendio orario totale di 77.35 ore. A prescindere da

ciò, l'interessata non aveva informato il Pretore di avere raggiunto l'onorario

massimo di fr. 4'200.– e di essere quindi autorizzata a superarlo. Considerato

che l'incarico aveva comunque comportato un oggettivo dispendio di tempo

importante, il Pretore ha ritenuto giustificato riconoscerle la cifra massima di

fr. 4'200.–, aumentata poi del 10% a copertura delle spese (fr. 420.–), di fr.

240.

– per i costi di trasferta e infine di fr. 388.80 di IVA (8% di fr. 4'860) (decisione

impugnata, pag. 3 seg.).

Dal canto suo la

reclamante contesta il mancato riconoscimento dell'onorario da lei richiesto per

il solo fatto di avere omesso di informare il Pretore che le proprie

prestazioni avevano raggiunto la cifra di fr. 4'200.–. Imputa al Pretore la violazione

dell'art. 122 CPC, dell'art. 9 Cost. per arbitrario apprezzamento dei fatti e formalismo

eccessivo, e pure del principio della buona fede sancito dall'art. 152 CPC

(correttamente art. 52 CPC) (reclamo, pag. 4 n. 4). Si duole infine della

lesione dell'art. 56 CPC il Pretore non avendola interpellata e, previa assegnazione

di un termine, invitata a ripartire il dispendio di tempo complessivo tra le singole

prestazioni da lei effettuate (reclamo, pag. 9 seg. n. 6).

3.

La retribuzione del

patrocinatore d'ufficio è determinata - come già detto (sopra, consid. 1.1) - in

base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale in conseguenza del rapporto

giuridico retto dal diritto pubblico che s'instaura tra lui e lo Stato.

3.1

Il Pretore decide la

remunerazione del patrocinatore d'ufficio e, trattandosi di costi che gravano

la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in:

Berner Kommentar, vol. 1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi

sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali. È proprio perché

il gratuito patrocinio impone il principio di una gestione oculata del relativo

costo, che l'adozione di strumenti volti a contenerlo diventa ammissibile: e uno

fra questi è la fissazione di un importo massimo forfettario (Trezzini, op. cit., n. 1 seg. ad art.

118). L'importo forfettario libera da un esame delle singole poste di dispendio

di tempo, anche se nell'esito deve comunque garantire la retribuzione di un

tempo complessivo di massima alla tariffa oraria di almeno fr. 180.– (Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 6 ad art. 122;

sentenza del TF 5D_62/2016 del 1° luglio 2016 consid. 4.2,5D_213/2015 dell'8

marzo 2016 consid. 7.1.4). In presenza di un importo forfettario prefissato, è quindi

possibile stimare il dispendio di tempo complessivo generalmente ammesso per

evadere una determinata controversia. Ciò detto, quando la richiesta di

onorario si scosta da questi parametri spetta allo stesso patrocinatore

d'ufficio dimostrare e spiegare che la conduzione diligente dell'incarico da

lui ricevuto non consente più di far rientrare il suo operato entro quei limiti

standard: in tal senso però, la semplice elencazione delle singole prestazioni

svolte non costituisce prova sufficiente a questo scopo (Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen-berger,

Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5a ad art. 122; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 6 ad art. 122;

sentenza del TF 5D_62/2016 del 1° luglio 2016 consid. 4.2,5D_213/2015 dell'8

marzo 2016 consid. 7.1.5).

3.2

Ora, nel Canton Ticino l'onorario

dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo

il tempo di lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 del

Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007.

[Rtar]). Giusta l'art. 5 Rtar, salvo diversa decisione del giudice, nelle

cause di stato, e meglio quelle di protezione dell'unione coniugale e di

divorzio su richiesta comune o richiesta unilaterale, l'onorario massimo

riconosciuto è di fr. 4'200.– (fr. 5'000.– fino al 31 dicembre 2014: Trezzini, op. cit., n. 11 ad art. 122; BU

52/2014 del 24 ottobre 2014 pag. 476 seg.). Negli altri ambiti la fissazione di

un importo massimo resta una facoltà del giudice (art. 3 cpv. 2 Rtar). Quando

le prestazioni effettuate raggiungono l'importo di fr. 4'200.– o quello massimo

fissato dal giudice, l'avvocato ha l'obbligo di informare immediatamente il giudice

(art. 8 cpv. 1 Rtar).

4.

La reclamante non

contesta il principio secondo cui la remunerazione del patrocinatore d'ufficio

possa essere legittimamente quantificata in base a tariffe forfettarie quale è

appunto l'importo di fr. 4'200.– sancito dall'art. 5 Rtar. Al lato pratico

reputa tuttavia l'indennizzo così riconosciutole lesivo del diritto federale poiché,

senza considerare le circostanze specifiche, nel singolo caso risulta sproporzionato

in rapporto alle prestazioni da lei effettivamente svolte. La prassi ancora non

si sarebbe espressa sulle conseguenze in caso di omissione dall'obbligo di

informare il giudice - sancito appunto dall'art. 8 Rtar - a raggiungimento di un

importo forfettario di massima. Al riguardo, l'interessata contesta le

conclusioni tratte da Bühler (op.

cit., n. 136a ad art. 122 e n. 18b ad art. 122) e che una norma di rango

inferiore quale è il regolamento Rtar possa rendere difficoltoso il diritto

sancito dagli art. 117 segg. CPC, in particolare dall'art. 122 CPC (reclamo,

pag. 5 n. 4.1).

4.1

L'art. 122 cpv. 1 lett. a CPC

stabilisce che il patrocinatore d'ufficio è adeguatamente remunerato dal

Cantone. Ora, questo concetto di adeguatezza conferisce ai Cantoni un ampio

margine di apprezzamento nella costruzione delle loro tariffe cantonali secondo

l'art. 96 CPC, margine che si applica sia alla determinazione del dispendio di

patrocinio fornito in ogni singolo caso concreto, che ai criteri remunerativi

in quanto tali (Trezzini, op.

cit., n. 4 ad art. 122 con rinvii; Huber,

op. cit., n. 22 ad art. 122; Rüegg/Rüegg,

op. cit., n. 5 ad art. 122; Emmel,

op. cit., n. 5 ad art. 122). Fra questi ultimi vanno appunto distinti da

un lato la quantificazione della remunerazione e, dall'altro, l'estensione dell'attività

di gratuito patrocinio remunerabile (Trezzini,

op. cit., n. 5 ad art. 122). Sicché, in linea generale, non si può sostenere

che il Regolamento cantonale Rtar osti all'applicazione dei principi sanciti

dall'art. 122 CPC e più in generale dell'art. 117 segg. CPC, per il solo fatto

di porre puntuali condizioni remunerative.

4.2

Ora, per quanto si è detto

(sopra, consid. 3.1 e 3.2), il Cantone Ticino stima un dispendio di tempo medio

e complessivo per evadere le cause di stato preventivato in poco più di 23 ore

di lavoro (fr. 4'200.– ad una tariffa oraria di fr. 180.–). Questa cifra può

invero essere aumentata da parte del giudice (art. 5 Rtar). Ed è appunto in

questo contesto che va ricondotta l'esigenza di imporre al patrocinatore

d'ufficio l'obbligo di informazione non appena raggiunto il limite di fr.

4'200.– (art. 8 cpv. 1 Rtar). Certo, questo presuppone che sia quest'ultimo ad attivarsi

in tal senso. Ma non a caso. Come visto, tanto la dottrina quanto la prassi federale

già riconoscono il principio secondo cui, in presenza di un importo forfettario

massimo, è il patrocinatore d'ufficio che deve provare che la specificità

dell'incarico affidatogli non giustifica più una remunerazione secondo i criteri

standard alla base dell'importo forfettario prestabilito (sopra, consid. 3.1). E,

di fatto, l'obbligo di informazione di cui all'art. 8 Rtar non è altro che la

trasposizione normativa di questo suo onere. Ciò consente al giudice di tenere

sotto controllo il rischio di sforamento e, con una visione d'insieme, di legittimare

la fissazione di un nuovo limite massimo laddove sussistano giustificati motivi.

Di conseguenza, da questo punto, neppure si giustifica la critica della reclamante

alle considerazioni evocate da Bühler,

laddove preclude il diritto ad una retribuzione superiore a quella forfettaria

prevista per legge, qualora il giudice non venisse avvisato di un suo superamento

(op. cit., n. 136a ad art. 122 e n. 18b ad art. 122).

4.3

Nel caso concreto, il Pretore

ha accertato che la reclamante non aveva ossequiato il citato obbligo di

informazione giusta l'art. 8 Rtar (decisione impugnata, pag. 3), e l'interessata

non contesta questo fatto in sé. A ciò si aggiunga invero che, nemmeno nel

contesto di invio della sua nota professionale la reclamante ha avuto premura

di accennare - fosse anche marginalmente - all'esistenza di effettive circostanze

atte a giustificare un suo onorario definitivo di fr. 13'923.– (77.35 ore a fr.

180.

– l'una), e questo nonostante l'importo massimo di fr. 4'200.– sancito dall'art.

5.

Rtar. Da questo punto di vista non basta in effetti - come spiegato (sopra,

consid. 3.1) - un elenco, seppur specifico, delle singole prestazioni. E, la

nota professione prodotta dalla reclamante rappresenta un elenco in tal senso mentre

il relativo scritto 25 marzo 2016 che lo accompagna si limitata a indicare che “a

conclusione della pratica, Vi accludo la mia nota per spese e competenze, con

l'invito a volerla tassare d'ufficio” (fascicolo n. 1 dell'inc. n.

SO.2015.136). Sicché, di fatto, l'interessata è in ogni caso venuta meno

all'onere della prova di cui - come poc'anzi spiegato (sopra, consid. 4.2) - era

investita.

4.4

Allorquando l'onorario è

prefissato sotto forma di importo forfettario noto al patrocinatore d'ufficio,

non spetta invece all'autorità chiamata a pronunciare la decisione di

remunerazione rendere conto dei motivi che non giustificano le singole prestazioni

all'origine della maggior pretesa rivendicata dal patrocinatore d'ufficio in

sede di nota professionale (sentenza del TF 5A_380/2014 del 30 settembre 2014

consid. 3.1). Pertanto, nelle circostanze così descritte, in definitiva il

Pretore non ha affatto leso il diritto federale per essersi limitato a riconoscere

alla reclamante l'onorario massimo forfettario di fr. 4'200.– giusta l'art. 5

Rtar, obbligatoriamente noto ad un patrocinatore legale che opera in regime di gratuito

patrocinio nel Cantone Ticino.

5.

La reclamante

obietta poi che la decisione impugnata è frutto di un accertamento manifestamente

errato dei fatti, in relazione a cui invoca il divieto di formalismo eccessivo e

la violazione dell'arbitrio giusta l'art. 9 Cost.. Questo perché il patrocinatore

d'ufficio della controparte aveva dal canto suo avvisato il Pretore dell'avvenuto

superamento dell'importo forfettario di fr. 4'200.– ad appena un mese dall'assunzione

della sua rappresentanza. E, il primo giudice ben lo aveva autorizzato a sforare

quel limite fino a concorrenza di fr. 10'000.–. Sicché, per analogia, lo stesso

principio doveva valere per lei (reclamo, pag. 6 seg. n. 4.2). Ma invano.

5.1

Il legale di controparte, a

fronte di un'istanza di gratuito patrocinio del 24 luglio 2015 e accolta con

decisione 26 agosto 2015, con scritto 21 agosto 2015 aveva informato il Pretore

di avere raggiunto la somma di fr. 4'200.–, il quale, viste le peculiarità del

caso specifico, con separata decisione 26 agosto 2015 aveva poi fissato a fr.

10'000.– il suo nuovo limite massimo (fascicolo n. 2 nell'inc. n. SO.2015.136).

E, oltre a dare atto del comportamento diligente di questo avvocato, nel

giudizio impugnato il Pretore ha avuto cura di rilevare che di ciò la

reclamante ben era al corrente, giacché la sua stessa nota professionale indicava

l'avvenuta notifica di quella decisione (decisione impugnata, pag. 3). Il primo

giudice ha d'altro canto evidenziato che la reclamante non aveva invece adempiuto

all'obbligo di avviso giusta l'art. 8 Rtar (decisione impugnata, pag. 3). E in

relazione a ciò, dagli atti risulta che la reclamante ha presentato l'istanza

di gratuito patrocinio il 30 luglio 2015 con l'impegno a integrarla quanto

prima della necessaria documentazione (verbale 30 luglio 2015 nel fascicolo n.

2.

nell'inc. n. SO.2015.136). L'interessata ha quindi trasmesso il 9 novembre

2015.

il relativo certificato municipale (fascicolo n. 5 nell'inc. n. SO.2015.136)

e ulteriori informazioni il 9 dicembre 2015 (relativo scritto nel fascicolo n.

5.

nell'inc. n. SO.2015.136) previo sollecito del Pretore (ordinanza 16 novembre

2015.

nel fascicolo n. 2 nell'inc. n. SO.2015. 136). Il 12 gennaio 2016 ha quindi

comunicato al primo giudice di non più rappresentare il proprio assistito

(scritto 12 gennaio 2016 nel fascicolo n. 5 nell'inc. n. SO.2015. 136), per poi

infine trasmettere il 25 marzo 2016 la sua nota professionale (fascicolo n. 1

nell'inc. n. SO.2015. 136). Di modo che, in un siffatto contesto, il rimprovero

al Pretore di un accertamento manifestamente errato dei fatti non è solo mal

posto ma è finanche ai limiti del pretesto. Per il resto, la reclamante ancora avrebbe

dovuto spiegare come, nel contesto di una pretesa applicazione analogica, sia ravvisabile

un accertamento manifestamente errato di fatti.

5.2

Peraltro, come già

evidenziato (sopra, consid. 4.2), incombe al patrocinatore d'ufficio, a cui è

noto l'importo forfettario massimo a titolo di onorario, giustificare la

pertinenza di una richiesta superiore. Ma, per i motivi di cui si è detto, la

reclamante è venuta meno a questo suo obbligo (sopra, consid. 4.3 e 4.4), a

danno dei suoi stessi interessi e contrariamente a ciò che avrebbe dettato una

conduzione diligente di un incarico di rappresentanza in regime di gratuito

patrocinio. Le conseguenze di tale omissione possono certo risultare severe per

la reclamante, che in tal senso si duole di arbitrio e di formalismo eccessivo.

Nondimeno, l'esigenza di avere sotto controllo il rischio di sforamento giustifica

ampiamente un siffatto rigore e richiama i patrocinatori d'ufficio alle

responsabilità del ruolo da essi svolto, anche sopportando eventuali conseguenze

di una negligenza a loro imputabile.

6.

Obietta ancora la

reclamante che, sapendo il Pretore che lei aveva effettuato medesime - se non addirittura

maggiori - prestazioni rispetto a quelle del legale di controparte, in virtù

del principio della buona fede giusta l'art. 52 CPC lei era senz'altro autorizzata

a ritenere che l'aumento a fr. 10'000.– concesso il 26 agosto 2015 alla

controparte valesse anche per lei (reclamo, pag. 7 seg. n. 4.3). Se non che, il

26.

agosto 2015 l'assistito della reclamante neanche beneficiava di una

decisione che accoglieva la sua istanza di gratuito patrocinio del 30 luglio

2015, il relativo certificato municipale essendo stato trasmesso al Pretore soltanto

il 9 novembre 2015, seguito poi da ulteriori documenti prodotti il 9 dicembre

2015.

(sopra, consid. 5.1). Non solo. Ha poi messo il Pretore davanti al fatto

compiuto limitandosi, senza particolari spiegazioni, a trasmettergli il 25

marzo 2016 la sua nota professionale consistente in un mero elenco delle

proprie prestazioni (sopra, consid. 4.3). Sicché, a queste condizioni, risulta

finanche pretestuoso invocare la buona fede in virtù di una decisione - quella

del 26 agosto 2015 - che riguardava la copertura di prestazioni svolte dal

legale di controparte.

7.

La reclamante

contesta che la sua nota professionale possa definirsi lacunosa per il fatto di

limitarsi a esporre il dispendio di tempo complessivo. Reputa questa conclusione

arbitraria e lesiva dell'art. 122 CPC, visto che l'esigenza di una specifica

del dispendio di tempo non è contemplata né dal Codice di diritto processuale

svizzero (CPC) né dal Regolamento cantonale Rtar. A suo dire il Pretore si

doveva avvalere dello strumento dell'interpello sancito dall'art. 56 CPC, assegnandole

un termine per trasmettere il dettaglio orario delle prestazioni da lei

effettuate (reclamo, pag. 8 seg. n. 5). Le censure non hanno tuttavia pertinenza.

Certo la decisione impugnata menziona anche questa circostanza (pag. 3). Nondimeno,

il Pretore ha altresì spiegato che “indipendentemente da ciò” (decisione

impugnata, pag. 3), quindi non per questo motivo, non erano dati i presupposti

per riconoscere la remunerazione entro i termini rivendicati dalla reclamante (onorario,

spese e IVA). Determinante per stabilire la mercede complessiva in fr. 5'248.80

era stata la mancata informazione resa al primo giudice da parte della

reclamante riguardo all'avvenuto sforamento dell'onorario massimo di fr.

4'200.– previsto per le cause di stato (art. 5 Rtar), in spregio al relativo obbligo

sancito dal Regolamento cantonale (art. 8 Rtar). E, questo punto essendo già stato

lungamente affrontato (sopra, consid. 4, 5, 6), non occorre qui ripetersi oltre.

8.

Con riferimento al

rimborso delle spese sostenute dalla reclamante per il patrocinio d'ufficio

affidatole, il Pretore ha riconosciuto un importo di fr. 420.–, pari al 10%

dell'onorario ammesso fino a concorrenza di fr. 4'200.–, costi che ha poi

aumentato di fr. 240.– a titolo di spese di trasferta (decisione impugnata,

pag. 3). Dal canto suo la reclamante chiede che l'importo di fr. 420.– sia

aumentato a fr. 1'250.– (con la nota professionale chiedeva invero complessivi

fr. 2'054.–, inclusi fr. 240.– per le trasferte), in base all'art. 6 Rtar e in

conseguenza di un onorario di fr. 13'923.– (reclamo, pag. 10 n. 6). Ma invano.

A parte il fatto che un tasso percentuale del 5%, quale appunto è quello disposto

dall'art. 6 Rtar per importi che si situano tra fr. 10'000.– e fr. 20'000.–, consentirebbe

semmai di riconoscere fr. 696.15 di spese, a cui ancora si aggiungerebbero fr.

240.

– di costi di trasferta. Sia come sia, giova ad ogni modo rilevare che, come

visto, in esito al giudizio odierno, l'onorario di fr. 4'200.– ritenuto dal

primo giudice trova qui conferma. Sicché, anche su questo punto il reclamo risulta

infondato.

9.

Alla luce di tutte

queste considerazioni, il reclamo va così respinto. Le spese processuali sono a

carico della reclamante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le

decisioni su reclamo del Tribunale d'appello, la tassa di giustizia - da

fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa

(art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa

è stabilita in fr. 500.–, già anticipati dalla reclamante. Le parti in causa

non essendo state interpellate, non si pone la questione di eventuali ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 29 agosto 2016

dell'avv. RE 1 è respinto.

2.

Le spese

processuali, fissate in fr. 500.– e già anticipate dalla reclamante, restano a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 29 agosto 2016 alle parti in causa:

– avv. ;

– avv.

– avv.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Leventina.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 72 segg. e 100 cpv. 1

LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.–

nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.–

negli altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).