13.2016.61
Tassazione nota d'onorario del patrocinatore d'ufficio. Causa di stato
13 dicembre 2017Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2016.61
Lugano
13 dicembre 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Lardelli
e Celio
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. SO.2015.136 (misure a protezione dell'unione coniugale
con richieste cautelari) della Pretura
del Distretto di Leventina promossa con istanza 10/14 luglio 2015 da
PI
1
già
patrocinato dall'avv. RE 1 , e ora patrocinato dall'avv. PA 1
contro
PI
2
patrocinata
dall'avv. PA 2
e, rispettivamente,
nella causa inc. n. SO.2015.140 (misure a protezione dell'unione coniugale con
richieste cautelari) promossa con istanza 16/17 luglio 2015 da
PI
2
patrocinata
dall'avv. PA 2
contro
PI
1
già
patrocinato dall'avv. RE 1 , e ora patrocinato dall'avv. PA 1
e ora sul reclamo 29
agosto 2016 dell'avv. RE 1 contro la decisione 16 agosto 2016 con cui il
Pretore ha fissato la remunerazione dovutale quale patrocinatrice d'ufficio;
ritenuto
in fatto: A. PI 1 e PI 2 si sono uniti
in matrimonio il 19 luglio 1997 a __________. Dalla loro unione sono nati i figli
__________, __________ e __________. Con istanza 10/14 luglio 2015, introdotta
davanti alla Pretura del Distretto di Leventina, PI 1 ha chiesto l'adozione di
misure a protezione dell'unione coniugale e di provvedimenti cautelari. Analoga
richiesta è stata formulata da PI 2 con istanza 16/17 luglio 2015.
Fatti
B. In questo contesto, con
istanza 24/27 luglio 2015 PI 2 ha chiesto l'ammissione al beneficio del
gratuito patrocinio con la designazione dell'avv. PA 2 quale suo rappresentante
legale. Questa sua domanda è stata accolta con decisione 26 agosto 2015.
In sede di udienza di discussione
30 luglio 2015 anche PI 1 ha postulato la concessione del gratuito patrocinio e
la nomina a sua patrocinatrice dell'avv. RE 1. Con decisione 15 gennaio 2016 il
Pretore ha riconosciuto a PI 1 il beneficio del gratuito patrocinio e la copertura
dei costi di rappresentanza dell'avv. RE 1 fino al 12 gennaio 2016 e, in
seguito, di quelli del legale che l'avrebbe sostituita.
C. Con scritto 25 marzo
2016 l'avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la sua nota professionale per la
tassazione di rito, quantificando la sua pretesa remunerativa in fr. 17'255.15
di cui un onorario di fr. 13'923.– (77.35 ore di lavoro alla tariffa oraria di
fr. 180.–), spese per fr. 2'054.– e infine fr. 1'278.15 di IVA (8%).
Con decisione 16 agosto
2016 il Pretore ha proceduto alla tassazione della menzionata nota d'onorario e
spese, riconoscendo all'avv. RE 1 un importo totale di fr. 5'248.80, e meglio
fr. 4'200.– di onorario, fr. 660.– di spese e fr. 388.80 di IVA (8%).
D. Con reclamo 29 agosto
2016 l'avv. RE 1 insorge contro la citata decisione e ne chiede la riforma nel
senso che le venga riconosciuta una remunerazione complessiva di fr. 16'646.05,
di cui fr. 13'923.– di onorario, fr. 1'490.– di spese (inclusi fr. 240.– per le
trasferte) e fr. 1'233.05 di IVA (8%). In via subordinata chiede il rinvio
dell'incarto al Pretore affinché le assegni un termine per scomporre l'importo
di fr. 13'923.– tra le singole prestazioni ed emani un nuovo giudizio.
Le parti in causa non sono
state chiamate ad esprimersi.
Considerandi
in diritto: 1. La legge non indica il
rimedio di diritto proponibile contro la decisione che fissa l'indennità dovuta
all'avvocato di un cliente posto al beneficio del gratuito patrocinio.
Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC),
a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con
reclamo giusta l'art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander,
ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, 3a
ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in:
Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 23 ad art. 122
con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che
non ha ritenuto insostenibile la via dell'art. 110 CPC). In quanto reclamo in
materia di spese, lo stesso non rientra nelle competenze della terza Camera
civile del Tribunale d'appello, ma essa se ne occupa eccezionalmente in
applicazione dell'art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.1
In virtù del compito che è
chiamato a svolgere, il patrocinatore d'ufficio instaura con lo Stato un
rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere
retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF
122.
I 1 consid. 3a). La decisione sulla sua remunerazione non rappresenta però un
punto accessorio della controversia di merito, poiché il giudice non statuisce
su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del
patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente
processuale e conseguente l'ammissione al gratuito patrocinio di una parte in
causa (sentenza TF 30 gennaio 2017 5D_149/2016 consid. 1.1, 26 maggio 2016
5A_120/2016, 26 febbraio 2016 5D_4/2016 consid. 1.1, 4 gennaio 2016 4A_382/2015
consid. 2.1). In tal senso, essa non può definirsi una decisione finale o
parte della decisione finale. Sicché, diversamente da quanto disposto
dall'art. 48 lett. b cifra 8a LOG, del reclamo se ne occupa la terza Camera
civile del Tribunale d'appello in applicazione dell'art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2
Per applicazione analogica
dell'art. 119 cpv. 3 CPC (Trezzini, op.
cit., n. 23 ad art. 122; sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid.
2.
), il termine per proporre reclamo giusta l'art. 110 CPC è quello di dieci
giorni previsto per la procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC), ovvero quella valida
in regime di gratuito patrocinio. La decisione impugnata è stata notificata
alla reclamante il giorno 19 agosto 2016 (cfr. busta d'intimazione e
tracciamento degli invii, annessi al reclamo). Di modo che, rimesso alla posta
il giorno 29 agosto 2016, da questo punto di vista il gravame risulta
senz'altro tempestivo e ammissibile.
2.
Conformemente
all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata
del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
Il Pretore ha qualificato
di lacunosa la nota professionale della reclamante poiché indicava, senza alcuna
distinzione, solo il dispendio orario totale di 77.35 ore. A prescindere da
ciò, l'interessata non aveva informato il Pretore di avere raggiunto l'onorario
massimo di fr. 4'200.– e di essere quindi autorizzata a superarlo. Considerato
che l'incarico aveva comunque comportato un oggettivo dispendio di tempo
importante, il Pretore ha ritenuto giustificato riconoscerle la cifra massima di
fr. 4'200.–, aumentata poi del 10% a copertura delle spese (fr. 420.–), di fr.
240.
– per i costi di trasferta e infine di fr. 388.80 di IVA (8% di fr. 4'860) (decisione
impugnata, pag. 3 seg.).
Dal canto suo la
reclamante contesta il mancato riconoscimento dell'onorario da lei richiesto per
il solo fatto di avere omesso di informare il Pretore che le proprie
prestazioni avevano raggiunto la cifra di fr. 4'200.–. Imputa al Pretore la violazione
dell'art. 122 CPC, dell'art. 9 Cost. per arbitrario apprezzamento dei fatti e formalismo
eccessivo, e pure del principio della buona fede sancito dall'art. 152 CPC
(correttamente art. 52 CPC) (reclamo, pag. 4 n. 4). Si duole infine della
lesione dell'art. 56 CPC il Pretore non avendola interpellata e, previa assegnazione
di un termine, invitata a ripartire il dispendio di tempo complessivo tra le singole
prestazioni da lei effettuate (reclamo, pag. 9 seg. n. 6).
3.
La retribuzione del
patrocinatore d'ufficio è determinata - come già detto (sopra, consid. 1.1) - in
base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale in conseguenza del rapporto
giuridico retto dal diritto pubblico che s'instaura tra lui e lo Stato.
3.1
Il Pretore decide la
remunerazione del patrocinatore d'ufficio e, trattandosi di costi che gravano
la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in:
Berner Kommentar, vol. 1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi
sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali. È proprio perché
il gratuito patrocinio impone il principio di una gestione oculata del relativo
costo, che l'adozione di strumenti volti a contenerlo diventa ammissibile: e uno
fra questi è la fissazione di un importo massimo forfettario (Trezzini, op. cit., n. 1 seg. ad art.
118). L'importo forfettario libera da un esame delle singole poste di dispendio
di tempo, anche se nell'esito deve comunque garantire la retribuzione di un
tempo complessivo di massima alla tariffa oraria di almeno fr. 180.– (Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 6 ad art. 122;
sentenza del TF 5D_62/2016 del 1° luglio 2016 consid. 4.2,5D_213/2015 dell'8
marzo 2016 consid. 7.1.4). In presenza di un importo forfettario prefissato, è quindi
possibile stimare il dispendio di tempo complessivo generalmente ammesso per
evadere una determinata controversia. Ciò detto, quando la richiesta di
onorario si scosta da questi parametri spetta allo stesso patrocinatore
d'ufficio dimostrare e spiegare che la conduzione diligente dell'incarico da
lui ricevuto non consente più di far rientrare il suo operato entro quei limiti
standard: in tal senso però, la semplice elencazione delle singole prestazioni
svolte non costituisce prova sufficiente a questo scopo (Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen-berger,
Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5a ad art. 122; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 6 ad art. 122;
sentenza del TF 5D_62/2016 del 1° luglio 2016 consid. 4.2,5D_213/2015 dell'8
marzo 2016 consid. 7.1.5).
3.2
Ora, nel Canton Ticino l'onorario
dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo
il tempo di lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 del
Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre
2007.
[Rtar]). Giusta l'art. 5 Rtar, salvo diversa decisione del giudice, nelle
cause di stato, e meglio quelle di protezione dell'unione coniugale e di
divorzio su richiesta comune o richiesta unilaterale, l'onorario massimo
riconosciuto è di fr. 4'200.– (fr. 5'000.– fino al 31 dicembre 2014: Trezzini, op. cit., n. 11 ad art. 122; BU
52/2014 del 24 ottobre 2014 pag. 476 seg.). Negli altri ambiti la fissazione di
un importo massimo resta una facoltà del giudice (art. 3 cpv. 2 Rtar). Quando
le prestazioni effettuate raggiungono l'importo di fr. 4'200.– o quello massimo
fissato dal giudice, l'avvocato ha l'obbligo di informare immediatamente il giudice
(art. 8 cpv. 1 Rtar).
4.
La reclamante non
contesta il principio secondo cui la remunerazione del patrocinatore d'ufficio
possa essere legittimamente quantificata in base a tariffe forfettarie quale è
appunto l'importo di fr. 4'200.– sancito dall'art. 5 Rtar. Al lato pratico
reputa tuttavia l'indennizzo così riconosciutole lesivo del diritto federale poiché,
senza considerare le circostanze specifiche, nel singolo caso risulta sproporzionato
in rapporto alle prestazioni da lei effettivamente svolte. La prassi ancora non
si sarebbe espressa sulle conseguenze in caso di omissione dall'obbligo di
informare il giudice - sancito appunto dall'art. 8 Rtar - a raggiungimento di un
importo forfettario di massima. Al riguardo, l'interessata contesta le
conclusioni tratte da Bühler (op.
cit., n. 136a ad art. 122 e n. 18b ad art. 122) e che una norma di rango
inferiore quale è il regolamento Rtar possa rendere difficoltoso il diritto
sancito dagli art. 117 segg. CPC, in particolare dall'art. 122 CPC (reclamo,
pag. 5 n. 4.1).
4.1
L'art. 122 cpv. 1 lett. a CPC
stabilisce che il patrocinatore d'ufficio è adeguatamente remunerato dal
Cantone. Ora, questo concetto di adeguatezza conferisce ai Cantoni un ampio
margine di apprezzamento nella costruzione delle loro tariffe cantonali secondo
l'art. 96 CPC, margine che si applica sia alla determinazione del dispendio di
patrocinio fornito in ogni singolo caso concreto, che ai criteri remunerativi
in quanto tali (Trezzini, op.
cit., n. 4 ad art. 122 con rinvii; Huber,
op. cit., n. 22 ad art. 122; Rüegg/Rüegg,
op. cit., n. 5 ad art. 122; Emmel,
op. cit., n. 5 ad art. 122). Fra questi ultimi vanno appunto distinti da
un lato la quantificazione della remunerazione e, dall'altro, l'estensione dell'attività
di gratuito patrocinio remunerabile (Trezzini,
op. cit., n. 5 ad art. 122). Sicché, in linea generale, non si può sostenere
che il Regolamento cantonale Rtar osti all'applicazione dei principi sanciti
dall'art. 122 CPC e più in generale dell'art. 117 segg. CPC, per il solo fatto
di porre puntuali condizioni remunerative.
4.2
Ora, per quanto si è detto
(sopra, consid. 3.1 e 3.2), il Cantone Ticino stima un dispendio di tempo medio
e complessivo per evadere le cause di stato preventivato in poco più di 23 ore
di lavoro (fr. 4'200.– ad una tariffa oraria di fr. 180.–). Questa cifra può
invero essere aumentata da parte del giudice (art. 5 Rtar). Ed è appunto in
questo contesto che va ricondotta l'esigenza di imporre al patrocinatore
d'ufficio l'obbligo di informazione non appena raggiunto il limite di fr.
4'200.– (art. 8 cpv. 1 Rtar). Certo, questo presuppone che sia quest'ultimo ad attivarsi
in tal senso. Ma non a caso. Come visto, tanto la dottrina quanto la prassi federale
già riconoscono il principio secondo cui, in presenza di un importo forfettario
massimo, è il patrocinatore d'ufficio che deve provare che la specificità
dell'incarico affidatogli non giustifica più una remunerazione secondo i criteri
standard alla base dell'importo forfettario prestabilito (sopra, consid. 3.1). E,
di fatto, l'obbligo di informazione di cui all'art. 8 Rtar non è altro che la
trasposizione normativa di questo suo onere. Ciò consente al giudice di tenere
sotto controllo il rischio di sforamento e, con una visione d'insieme, di legittimare
la fissazione di un nuovo limite massimo laddove sussistano giustificati motivi.
Di conseguenza, da questo punto, neppure si giustifica la critica della reclamante
alle considerazioni evocate da Bühler,
laddove preclude il diritto ad una retribuzione superiore a quella forfettaria
prevista per legge, qualora il giudice non venisse avvisato di un suo superamento
(op. cit., n. 136a ad art. 122 e n. 18b ad art. 122).
4.3
Nel caso concreto, il Pretore
ha accertato che la reclamante non aveva ossequiato il citato obbligo di
informazione giusta l'art. 8 Rtar (decisione impugnata, pag. 3), e l'interessata
non contesta questo fatto in sé. A ciò si aggiunga invero che, nemmeno nel
contesto di invio della sua nota professionale la reclamante ha avuto premura
di accennare - fosse anche marginalmente - all'esistenza di effettive circostanze
atte a giustificare un suo onorario definitivo di fr. 13'923.– (77.35 ore a fr.
180.
– l'una), e questo nonostante l'importo massimo di fr. 4'200.– sancito dall'art.
5.
Rtar. Da questo punto di vista non basta in effetti - come spiegato (sopra,
consid. 3.1) - un elenco, seppur specifico, delle singole prestazioni. E, la
nota professione prodotta dalla reclamante rappresenta un elenco in tal senso mentre
il relativo scritto 25 marzo 2016 che lo accompagna si limitata a indicare che “a
conclusione della pratica, Vi accludo la mia nota per spese e competenze, con
l'invito a volerla tassare d'ufficio” (fascicolo n. 1 dell'inc. n.
SO.2015.136). Sicché, di fatto, l'interessata è in ogni caso venuta meno
all'onere della prova di cui - come poc'anzi spiegato (sopra, consid. 4.2) - era
investita.
4.4
Allorquando l'onorario è
prefissato sotto forma di importo forfettario noto al patrocinatore d'ufficio,
non spetta invece all'autorità chiamata a pronunciare la decisione di
remunerazione rendere conto dei motivi che non giustificano le singole prestazioni
all'origine della maggior pretesa rivendicata dal patrocinatore d'ufficio in
sede di nota professionale (sentenza del TF 5A_380/2014 del 30 settembre 2014
consid. 3.1). Pertanto, nelle circostanze così descritte, in definitiva il
Pretore non ha affatto leso il diritto federale per essersi limitato a riconoscere
alla reclamante l'onorario massimo forfettario di fr. 4'200.– giusta l'art. 5
Rtar, obbligatoriamente noto ad un patrocinatore legale che opera in regime di gratuito
patrocinio nel Cantone Ticino.
5.
La reclamante
obietta poi che la decisione impugnata è frutto di un accertamento manifestamente
errato dei fatti, in relazione a cui invoca il divieto di formalismo eccessivo e
la violazione dell'arbitrio giusta l'art. 9 Cost.. Questo perché il patrocinatore
d'ufficio della controparte aveva dal canto suo avvisato il Pretore dell'avvenuto
superamento dell'importo forfettario di fr. 4'200.– ad appena un mese dall'assunzione
della sua rappresentanza. E, il primo giudice ben lo aveva autorizzato a sforare
quel limite fino a concorrenza di fr. 10'000.–. Sicché, per analogia, lo stesso
principio doveva valere per lei (reclamo, pag. 6 seg. n. 4.2). Ma invano.
5.1
Il legale di controparte, a
fronte di un'istanza di gratuito patrocinio del 24 luglio 2015 e accolta con
decisione 26 agosto 2015, con scritto 21 agosto 2015 aveva informato il Pretore
di avere raggiunto la somma di fr. 4'200.–, il quale, viste le peculiarità del
caso specifico, con separata decisione 26 agosto 2015 aveva poi fissato a fr.
10'000.– il suo nuovo limite massimo (fascicolo n. 2 nell'inc. n. SO.2015.136).
E, oltre a dare atto del comportamento diligente di questo avvocato, nel
giudizio impugnato il Pretore ha avuto cura di rilevare che di ciò la
reclamante ben era al corrente, giacché la sua stessa nota professionale indicava
l'avvenuta notifica di quella decisione (decisione impugnata, pag. 3). Il primo
giudice ha d'altro canto evidenziato che la reclamante non aveva invece adempiuto
all'obbligo di avviso giusta l'art. 8 Rtar (decisione impugnata, pag. 3). E in
relazione a ciò, dagli atti risulta che la reclamante ha presentato l'istanza
di gratuito patrocinio il 30 luglio 2015 con l'impegno a integrarla quanto
prima della necessaria documentazione (verbale 30 luglio 2015 nel fascicolo n.
2.
nell'inc. n. SO.2015.136). L'interessata ha quindi trasmesso il 9 novembre
2015.
il relativo certificato municipale (fascicolo n. 5 nell'inc. n. SO.2015.136)
e ulteriori informazioni il 9 dicembre 2015 (relativo scritto nel fascicolo n.
5.
nell'inc. n. SO.2015.136) previo sollecito del Pretore (ordinanza 16 novembre
2015.
nel fascicolo n. 2 nell'inc. n. SO.2015. 136). Il 12 gennaio 2016 ha quindi
comunicato al primo giudice di non più rappresentare il proprio assistito
(scritto 12 gennaio 2016 nel fascicolo n. 5 nell'inc. n. SO.2015. 136), per poi
infine trasmettere il 25 marzo 2016 la sua nota professionale (fascicolo n. 1
nell'inc. n. SO.2015. 136). Di modo che, in un siffatto contesto, il rimprovero
al Pretore di un accertamento manifestamente errato dei fatti non è solo mal
posto ma è finanche ai limiti del pretesto. Per il resto, la reclamante ancora avrebbe
dovuto spiegare come, nel contesto di una pretesa applicazione analogica, sia ravvisabile
un accertamento manifestamente errato di fatti.
5.2
Peraltro, come già
evidenziato (sopra, consid. 4.2), incombe al patrocinatore d'ufficio, a cui è
noto l'importo forfettario massimo a titolo di onorario, giustificare la
pertinenza di una richiesta superiore. Ma, per i motivi di cui si è detto, la
reclamante è venuta meno a questo suo obbligo (sopra, consid. 4.3 e 4.4), a
danno dei suoi stessi interessi e contrariamente a ciò che avrebbe dettato una
conduzione diligente di un incarico di rappresentanza in regime di gratuito
patrocinio. Le conseguenze di tale omissione possono certo risultare severe per
la reclamante, che in tal senso si duole di arbitrio e di formalismo eccessivo.
Nondimeno, l'esigenza di avere sotto controllo il rischio di sforamento giustifica
ampiamente un siffatto rigore e richiama i patrocinatori d'ufficio alle
responsabilità del ruolo da essi svolto, anche sopportando eventuali conseguenze
di una negligenza a loro imputabile.
6.
Obietta ancora la
reclamante che, sapendo il Pretore che lei aveva effettuato medesime - se non addirittura
maggiori - prestazioni rispetto a quelle del legale di controparte, in virtù
del principio della buona fede giusta l'art. 52 CPC lei era senz'altro autorizzata
a ritenere che l'aumento a fr. 10'000.– concesso il 26 agosto 2015 alla
controparte valesse anche per lei (reclamo, pag. 7 seg. n. 4.3). Se non che, il
26.
agosto 2015 l'assistito della reclamante neanche beneficiava di una
decisione che accoglieva la sua istanza di gratuito patrocinio del 30 luglio
2015, il relativo certificato municipale essendo stato trasmesso al Pretore soltanto
il 9 novembre 2015, seguito poi da ulteriori documenti prodotti il 9 dicembre
2015.
(sopra, consid. 5.1). Non solo. Ha poi messo il Pretore davanti al fatto
compiuto limitandosi, senza particolari spiegazioni, a trasmettergli il 25
marzo 2016 la sua nota professionale consistente in un mero elenco delle
proprie prestazioni (sopra, consid. 4.3). Sicché, a queste condizioni, risulta
finanche pretestuoso invocare la buona fede in virtù di una decisione - quella
del 26 agosto 2015 - che riguardava la copertura di prestazioni svolte dal
legale di controparte.
7.
La reclamante
contesta che la sua nota professionale possa definirsi lacunosa per il fatto di
limitarsi a esporre il dispendio di tempo complessivo. Reputa questa conclusione
arbitraria e lesiva dell'art. 122 CPC, visto che l'esigenza di una specifica
del dispendio di tempo non è contemplata né dal Codice di diritto processuale
svizzero (CPC) né dal Regolamento cantonale Rtar. A suo dire il Pretore si
doveva avvalere dello strumento dell'interpello sancito dall'art. 56 CPC, assegnandole
un termine per trasmettere il dettaglio orario delle prestazioni da lei
effettuate (reclamo, pag. 8 seg. n. 5). Le censure non hanno tuttavia pertinenza.
Certo la decisione impugnata menziona anche questa circostanza (pag. 3). Nondimeno,
il Pretore ha altresì spiegato che “indipendentemente da ciò” (decisione
impugnata, pag. 3), quindi non per questo motivo, non erano dati i presupposti
per riconoscere la remunerazione entro i termini rivendicati dalla reclamante (onorario,
spese e IVA). Determinante per stabilire la mercede complessiva in fr. 5'248.80
era stata la mancata informazione resa al primo giudice da parte della
reclamante riguardo all'avvenuto sforamento dell'onorario massimo di fr.
4'200.– previsto per le cause di stato (art. 5 Rtar), in spregio al relativo obbligo
sancito dal Regolamento cantonale (art. 8 Rtar). E, questo punto essendo già stato
lungamente affrontato (sopra, consid. 4, 5, 6), non occorre qui ripetersi oltre.
8.
Con riferimento al
rimborso delle spese sostenute dalla reclamante per il patrocinio d'ufficio
affidatole, il Pretore ha riconosciuto un importo di fr. 420.–, pari al 10%
dell'onorario ammesso fino a concorrenza di fr. 4'200.–, costi che ha poi
aumentato di fr. 240.– a titolo di spese di trasferta (decisione impugnata,
pag. 3). Dal canto suo la reclamante chiede che l'importo di fr. 420.– sia
aumentato a fr. 1'250.– (con la nota professionale chiedeva invero complessivi
fr. 2'054.–, inclusi fr. 240.– per le trasferte), in base all'art. 6 Rtar e in
conseguenza di un onorario di fr. 13'923.– (reclamo, pag. 10 n. 6). Ma invano.
A parte il fatto che un tasso percentuale del 5%, quale appunto è quello disposto
dall'art. 6 Rtar per importi che si situano tra fr. 10'000.– e fr. 20'000.–, consentirebbe
semmai di riconoscere fr. 696.15 di spese, a cui ancora si aggiungerebbero fr.
240.
– di costi di trasferta. Sia come sia, giova ad ogni modo rilevare che, come
visto, in esito al giudizio odierno, l'onorario di fr. 4'200.– ritenuto dal
primo giudice trova qui conferma. Sicché, anche su questo punto il reclamo risulta
infondato.
9.
Alla luce di tutte
queste considerazioni, il reclamo va così respinto. Le spese processuali sono a
carico della reclamante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le
decisioni su reclamo del Tribunale d'appello, la tassa di giustizia - da
fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa
(art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa
è stabilita in fr. 500.–, già anticipati dalla reclamante. Le parti in causa
non essendo state interpellate, non si pone la questione di eventuali ripetibili.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 29 agosto 2016
dell'avv. RE 1 è respinto.
2.
Le spese
processuali, fissate in fr. 500.– e già anticipate dalla reclamante, restano a
suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 29 agosto 2016 alle parti in causa:
– avv. ;
– avv.
– avv.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Leventina.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 72 segg. e 100 cpv. 1
LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.–
nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.–
negli altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).