13.2017.102
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
29 maggio 2018Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2017.102/103
Lugano
29 maggio 2018/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CA.2016.12/13 (misure a protezione
dell'unione coniugale con richieste cautelari) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 20
giugno 2016 da
RE
1
già patrocinata dall' PA 1
ora
patrocinata dall' D__________
contro
CO
1
patrocinato dall' PA 2
e nella causa inc. n.
DM.2017.12 (procedura di divorzio comune con accordo parziale) da entrambi promossa
con richiesta 24 maggio 2017;
e ora sul reclamo 19
ottobre 2017 di RE 1 contro la decisione 6 ottobre 2017 con la quale il Pretore
ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio del 20 giugno 2016 (inc. n.
SO.2017.112);
ritenuto
in fatto: che con istanza 20
giugno 2016 RE 1, ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia
il marito CO 1 chiedendo l'adozione di misure a protezione dell'unione
coniugale, già in via supercautelare e cautelare, oltre all'ammissione al
gratuito patrocinio inclusi i costi di rappresentanza nella persona dell'avv. PA
1;
che con decreto 21 giugno
2016 il Pretore ha respinto la richiesta di adozione di misure già in via
supercautelare;
che, appurata l'esistenza
tra le parti di trattative tese a raggiungere un accordo sulla regolamentazione
della vita separata, con disposizione ordinatoria processuale 30 giugno 2016 il
Pretore ha sospeso la causa, poi riattivata il 18 aprile 2017;
che con osservazioni 28
aprile 2017 CO 1 ha formulato le sue richieste;
che, preso atto della volontà
delle parti di dare avvio a breve alla procedura di divorzio, in sede di udienza
24 maggio 2017 il Pretore ha stralciato dai ruoli la procedura di protezione
dell'unione coniugale per intervenuta transazione, omologando il relativo accordo
provvisorio così raggiunto (inc. n. CA.2016.13);
che quel medesimo giorno,
su richiesta delle parti, il Pretore ha dato avvio alla procedura di divorzio
su richiesta comune con accordo parziale (inc. n. DM.2017.12);
che la causa è stata
sospesa il 9 giugno 2017 per trattative e quindi riattivata il 6 luglio 2017
(inc. n. DM.2017.12);
che il 10 luglio 2017 l'avv.
PA 1 ha informato il Pretore dell'intervenuta revoca del mandato da parte della
cliente;
che con decisione 6
ottobre 2017 il Pretore ha respinto l'istanza di gratuito patrocinio presentata
da RE 1, non ritenendo dati i presupposti di indigenza giusta l'art. 117 CPC
(inc. n. SO.2017.112);
che con reclamo 19 ottobre
2017 RE 1, per il tramite dell'avv. PA 1, ne chiede ora la riforma nel senso di
essere posta al beneficio del gratuito patrocinio dal 20 giugno 2016, con il
patrocinio legale nella persona dell'avv. PA 1 dal 20 giugno 2016 al 10 luglio
2017;
che anche per il reclamo
l'interessata postula la concessione del gratuito patrocinio, inclusa la designazione
dell'avv. PA 1 quale sua rappresentante legale;
che la controparte non è
stata chiamata ad esprimersi;
considerato
in diritto: che giusta l'art. 121
CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo;
che la domanda di gratuito
patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art.
119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d'impugnazione giusta l'art. 321
cpv. 2 CPC è di 10 giorni;
che la decisione impugnata
è pervenuta all'avv. PA 1 il 9 ottobre 2017 (doc. A al reclamo), motivo per cui
spedito il 19 ottobre 2017 (cfr. timbro sulla busta originale) il reclamo è tempestivo
e, da questo punto di vista, ammissibile;
che, di per sé, non
ricadono sotto l'art. 326 cpv. 1 CPC i nuovi documenti, prodotti in relazione alla
domanda di gratuito patrocinio presentata davanti a questa Camera (reclamo,
pag. 9);
che il diritto
all'assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönliche
Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che
adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari
e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del Tribunale
federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio 2005);
che invano l'avv. PA 1 si
pretende legittimata a rappresentare RE 1 in forza del mandato di patrocinio
che quest'ultima le aveva a suo tempo conferito (reclamo, pag. 2) “in ogni
pratica di mpuc e separazione dal marito” (doc. B al reclamo);
che in effetti il citato
mandato di rappresentanza è cessato con effetto 10 luglio 2017 (inc. n.
SO.2017.112: scritto 10 luglio 2017 dell'avv. PA 1; reclamo, pag. 3 in basso);
che posto come l'interessata
sia attualmente rappresentata dall'avv. D__________ (inc. n. DM.2017.12:
scritto 17 luglio 2017) - oltretutto postulando la designazione di quest'ultima
quale gratuita patrocinatrice per il contestuale reclamo proposto avverso una
parallela e analoga decisione di diniego di gratuito patrocinio altresì datata
6 ottobre 2017 (inc. n. 13.2017.100) - nulla agli atti indica invero che RE 1
abbia incaricato l'avv. PA 1 di interporre reclamo contro la decisione qui
impugnata che respinge l'istanza di gratuito patrocinio 20 giugno 2016 con la
designazione di quest'ultima a sua rappresentante legale;
che, pertanto, in quanto
proposto a nome di RE 1 il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per
carenza del presupposto processuale della rappresentanza (Zingg, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n.
62 ad art. 59);
che per contro, a
differenza del titolare di tale diritto, il suo patrocinatore non può insorgere
a titolo personale avverso la decisione che nega il gratuito patrocinio al
proprio assistito, a meno che concorrano casi eccezionali, segnatamente se motivi
personali o professionali sono stati alla base della sua mancata nomina a patrocinatore
d'ufficio (Rüegg/Rüegg, Basler
Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasen-böhler/Leuenberger,
Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 121; Bühler, Berner Kommentar, ZPO, vol. I,
2012, n. 11 ad art. 121);
che, non essendovi indizi
circa un'ipotesi di mancata nomina a gratuito patrocinatore dettata da motivi
personali o professionali in capo all'avv. PA 1, quest'ultima difetta di per sé
della legittimazione a ricorrere a titolo personale contro il diniego di
gratuito patrocinio della sua ex assistita, sicché anche da questo punto di
vista il reclamo risulta inammissibile;
che giova d'altra parte
rilevare che, in virtù del compito pubblico che egli svolge, il patrocinatore
d'ufficio instaura con lo Stato un rapporto giuridico retto dal diritto
pubblico che lo legittima a essere retribuito in base alla pertinente
regolamentazione cantonale e federale (DTF 122 I 1 consid. 3a);
che alla stessa stregua di
un patrocinatore d'ufficio già designato (Bühler,
op. cit., n. 72 ad art. 118), visto il compito pubblico che anche un aspirante
gratuito patrocinatore mira ad assolvere, va ritenuto che la revoca unilaterale
o di comune intesa con il proprio assistito di un incarico di rappresentanza
legale non sottostà all'art. 404 CO bensì alla preventiva autorizzazione da
parte del giudice;
che, in concreto, con
scritto 10 luglio 2017 l'avv. PA 1 ha informato il Pretore del fatto “che la
signora RE 1 ha deciso di revocare il mandato di patrocinio a suo tempo
conferitomi” (inc. n. SO.2017.112) e, pur non fornendo particolari e
dettagli al riguardo, ha sollecitato una decisione sull'istanza di gratuito patrocinio;
che, in siffatte
circostanze, il Pretore non ha potuto che prendere atto dell'intervenuta interruzione
del mandato di rappresentanza (inc. n. SO.2017.112: scritto 12 luglio 2017, “mi
ha appena comunicato che non la difende più nella vertenza che la coinvolge con
il suo marito”), senza essere stato posto nella condizione di esprimere il suo
preventivo ed esplicito consenso;
che la richiesta a
posteriori di implicito e scontato consenso, ovvero allorquando il rapporto di patrocinio
legale in capo all'avv. PA 1 già è cessato, esclude a priori l'ammissione al
gratuito patrocinio di RE 1, spettando pertanto a quest'ultima farsi direttamente
carico del pagamento del relativo onorario dovuto alla legale;
che di conseguenza, indipendentemente
dalla questione a sapere se il presupposto di indigenza è dato o no, nell'esito
la decisione pretorile è corretta e non può che essere confermata;
che la procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non essendo, diversamente
dall'art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6), le spese
processuali sono fissate in fr. 300.– giusta l'art. 2 cpv. 1 LTG (valore,
natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni
su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e poste a carico dell'avv. PA 1 in
applicazione dell'art. 107 CPC, avendo presentato un reclamo che difettava del necessario
presupposto processuale della rappresentanza;
che anche la richiesta di
gratuito patrocinio contestuale al reclamo va respinta, visto che in difetto
dell'autorizzazione a rappresentare RE 1, il gravame non aveva sin dall'inizio probabilità
di esisto favorevole (art. 117 lett. b CPC);
che non si pone la
questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il
richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state raccolte
osservazioni;
che vista la procedura
sommaria (art. 48 cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG) oltre al presente esito di
inammissibilità (art. 48 cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG), il reclamo è evaso da
questa Camera nella composizione a giudice unico.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 19 ottobre 2017 di RE
1 è inammissibile.
2. La domanda di
gratuito patrocinio 19 ottobre 2017 di RE 1 è respinta.
3. Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste integralmente a carico dell'avv. PA
1.
4. Notificazione
(unitamente al reclamo 19 ottobre 2017 alla controparte):
–;
–;
–.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Vallemaggia.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause
a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).