Lexipedia

Decisione

13.2017.108

Reclamo contro decisione che nega la sospensione di un procedimento. Rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile necessario

9 maggio 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con risposta 20

novembre 2014 la convenuta ha fatto atto di acquiescenza limitatamente

all’importo di fr. 43'400.-, e per il resto ha chiesto la reiezione della

petizione.

C. Con istanza 24 agosto

2017 RE 1 ha chiesto la sospensione del procedimento, sostenendo di aver

inviato una segnalazione al Ministero pubblico, essendo stato constatato che vi

erano dei bollettini di consegna del materiale che erano stati falsificati. La

parte attrice si è opposta alla sospensione della causa.

Con ordinanza 6 settembre

2017 il Pretore ha respinto l’istanza di sospensione della procedura. Il primo

giudice ha rilevato che il perito, individuate manifeste discrepanze tra i

bollettini prodotti dalle parti in causa e quelli forniti dalle imprese che si

erano occupate del trasporto del materiale, ha eseguito i suoi accertamenti

facendo astrazione dai documenti ritenuti inaffidabili. Da qui l’inutilità di

attendere l’esito del procedimento penale.

D. Con istanza 18

ottobre 2017 la convenuta ha nuovamente chiesto la sospensione della procedura,

ritenendo verosimile l’ipotesi dei reati di truffa processuale e di falsità in

documenti.

E. Con decisione 20

ottobre 2017 il Pretore ha respinto l’istanza, i motivi addotti non

giustificando la sospensione della procedura.

F. Con reclamo 30

ottobre 2017 RE 1 chiede di annullare la decisione impugnata e di ordinare la

sospensione della causa sino a conclusione del procedimento penale.

Il gravame non è stato

notificato alla controparte.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione sulla

sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione

ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione degli art.

319.

lett. b e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile

mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 322 cpv. 2 CPC).

La decisione 20 ottobre

2017.

è pervenuta il 23 ottobre 2017 alla reclamante. Rimesso alla posta il 30 ottobre

2017, il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

In sede di reclamo

non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la

produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Di conseguenza il doc.

D allegato al reclamo (rapporto d’esecuzione 6 luglio 2017 della polizia

giudiziaria) va estromesso dagli atti.

3.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio

di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

L’art. 126 CPC prevede il

rimedio del reclamo unicamente contro le decisioni di sospensione del

procedimento (cpv. 2), non invece contro le decisioni che rifiutano la

sospensione. Di conseguenza, nel caso concreto, trattandosi di un caso non

espressamente previsto dalla legge, la reclamante doveva perlomeno rendere

verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

4.

A mente della

reclamante, il pregiudizio difficilmente riparabile è dato perché, essendo

verosimile l’uso di documenti falsi, vi sarebbe il rischio di dover chiedere la

revisione della sentenza della pretura, ciò che comporterebbe perdite di tempo

e costi processuali. Essa lamenta pure una violazione del diritto di essere

sentiti, la motivazione della decisione essendo carente.

Il Pretore ha respinto

l’istanza di sospensione perché i motivi addotti non giustificavano la

sospensione. Vero è che la motivazione è succinta e il primo giudice non ha

fornito maggiori spiegazioni. È però qui anzitutto da considerare che, trattandosi

di una decisione ordinatoria processuale, le esigenze di motivazione sono minime,

sicché il Pretore neppure era tenuto a diffondersi maggiormente sulla

questione. Ciò vale a maggior ragione considerato che l’identica domanda era

già stata respinta dal Pretore con l’ordinanza 6 settembre 2017, la cui

motivazione non viene in alcun modo scalfita da quanto risulta nel verbale 17

ottobre 2017 della Polizia cantonale e mantiene tutta la sua attualità.

5.

Abbondanzialmente va

rilevato che la decisione impugnata regge comunque alle critiche della reclamante.

In effetti, considerato che le particolari modalità di redazione dei documenti

è stata ammessa da __________, responsabile della società attrice, il Pretore terrà

conto di questa circostanza e si pronuncerà, sempre che sia necessario, sull’utilizzabilità

dei documenti medesimi. Inoltre, come ben rilevato dal Pretore nell’ordinanza 6

settembre 2017, il perito, individuate manifeste discrepanze tra i bollettini

prodotti dalle parti in causa e quelli forniti dalle imprese che si erano

occupate del trasporto del materiale, per i suoi accertamenti ha fatto

astrazione dai documenti ritenuti inaffidabili. Di conseguenza, non appare

rilevante per il procedimento civile se le particolari modalità di redazione

dei documenti costituisca anche un reato penale e il procedimento penale neppure

pare suscettibile di influire sui pretesi diritti degli attori oggetto della

causa civile.

La decisione impugnata non rileva quindi né

da un manifestamente errato accertamento dai fatti né da un’errata applicazione

del diritto.

6.

Il gravame,

manifestamente inammissibile, può essere evaso dalla Camera nella composizione

a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Le spese processuali,

fissate in fr. 800.- in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e

complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.-

e fr. 10'000.- per le decisioni su reclamo), seguono la soccombenza della

reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non avendo la controparte dovuto inoltrare

osservazioni, non si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 30 ottobre

2017.

di RE 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

di fr. 800.- sono poste a carico di RE 1.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 30 ottobre 2017 alla controparte):

- e ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Poiché

il valore litigioso è di € 292’2011.64, contro la presente sentenza è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF.