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Decisione

13.2017.113

Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio. Diritto di essere sentito per motivazione della decisione. Presupposto d'indigenza (sostanza mobiliare). Istanza di gratuito patrocinio per il reclamo re

7 giugno 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I 221 consid. 5 con rinvii).

5. Riferendosi alla

dichiarazione d'imposta 2016 prodotta quale doc. O (pag. 8), la reclamante spiega

che il valore della sostanza mobiliare per titoli e capitali assomma a fr.

24'182.–, di cui fr. 4'298.– quale deposito di garanzia affitto per il contratto

di locazione dell'abitazione coniugale, fr. 12'451.– quale saldo su un conto

bancario del figlio B__________, fr. 5'213.– quale saldo su un conto bancario della

figlia N__________, fr. 107.– quale saldo su un conto bancario di risparmio e

fr. 2'103.– [recte: 2'113.–] quale saldo su un conto corrente postale dei

coniugi (reclamo, pag. 6 seg.). Completa inoltre la sostanza una polizza di

assicurazione vita del valore di fr. 11'991.– e l'auto del valore di fr.

12'000.– (reclamo, pag. 6). A detta dell'interessata possono considerarsi alla

stregua di sostanza disponibile unicamente il saldo del conto di risparmio di

fr. 107.– e quello del conto corrente di fr. 2'113.–, importi comunque insufficienti

per sostenere eventuali spese legali (reclamo, pag. 7).

5.1 Nondimeno. Dalla stessa

dichiarazione emerge anche che il conto privato Postfinance, attestante un

saldo al 31 dicembre 2016 di fr. 2'113.–, ha prodotto nel corso dell'anno un reddito

lordo di fr. 11.60 (doc. O pag. 8), a fronte di un tasso d'interesse remunerativo

per quel tipo di conto passato da 0.01% a 0.0% il 1° agosto 2016 (cfr.

comunicato stampa Postfinance del 13 giugno 2016). A prescindere da ciò, con

riferimento ai conti bancari di risparmio occorre rilevare che due di essi sono

rubricati rispettivamente con la specifica “B” e “N” per un avere

complessivo di fr. 17'664.– (doc. O pag. 8). Diversamente da quanto lascia intendere

la reclamante (reclamo, pag. 7), questo non basta però ad affermare che i figli

B__________ e N__________ ne siano titolari, conclusione che andava semmai

comprovata con l'ausilio dei necessari attestati o estratti bancari. Ma di ciò

non vi è traccia agli atti. E neppure torna utile il verbale dell'udienza 15 settembre

2017 che peraltro sulla questione nulla dice (reclamo, pag. 7; act. III). La reclamante

non può così essere seguita laddove afferma che, trattandosi di beni

appartenenti ai due figli minori, tali risorse sfuggono alla sostanza

computabile in capo ai due coniugi (reclamo, pag. 7).

5.2 Per quanto attiene il valore

di riscatto di fr. 11'991.– della polizza d'assicurazione vita (reclamo, pag.

7), giova d'altra parte rilevare che il relativo contratto è stato stipulato

nella forma di un'assicurazione di previdenza libera (di risparmio a capitalizzazione

vita e decesso) e che il relativo valore di riscatto (quantificabile al 1° agosto

2017 in fr. 12'077.–) è la cifra restituita all'assicurato in caso di annullamento

anticipato (doc. O pag. 5; doc. L pag. 4 segg., 5).

5.3 Fatta astrazione del valore

dell'auto detenuta in leasing (doc. R pag. 2 seg.) e dell'importo di fr. 4'298.–

vincolato quale garanzia d'affitto (doc. O pag. 8), ne consegue una sostanza

mobiliare costituita quantomeno da un capitale di risparmio e non di complessivi

fr. 19'884.– e da un valore di riscatto della polizza di assicurazione vita di fr.

12'077.– (sopra, consid. 5, 5.1 e 5.2), per un totale di fr. 31'961.–. In

assenza di documenti bancari e postali riferiti all'anno 2017 (sotto questo

profilo l'estratto conto postale di agosto 2017 inerente una relazione bancaria

(doc. S) neppure indicata dalla citata dichiarazione d'imposta risulta inutile),

che spettava alla reclamante produrre, tali cifre sono appunto determinati ai

fini della richiesta di gratuito patrocinio. Sicché, nelle circostanze

concrete, anche considerando un margine a titolo di “riserva di soccorso”

(reclamo, pag. 6 e 7) non se ne può desumere che il Pretore sia incorso in un accertamento

manifestamente errato dei fatti laddove ha ritenuto che le parti disponessero di

una “certa” sostanza. Questo esclude anche la conseguente errata

applicazione dell'art. 117 CPC. Infondato il reclamo va così respinto.

6. Obietta la

reclamante che in materia di diritto della famiglia, il comportamento delle

parti non può determinare la probabilità di esito favorevole di una vertenza giudiziaria

(art. 117 lett. b CPC), giacché la causa si era resa necessaria in particolare

a tutela dei minori, in un siffatto contesto la conflittualità tra le parti era

da considerare implicita, le stesse si erano comunque dimostrate ragionevoli a

fronte della transazione provvisoria e l'udienza del 29 settembre era stata

voluta dal Pretore medesimo (reclamo, pag. 8 seg.). L'argomento è però

fuorviante.

6.1 Certo, per il Pretore le

parti avevano contribuito ad amplificare i problemi e le divergenze esistenti e,

in parte almeno, questo loro atteggiamento aveva comportato dei costi

aggiuntivi (decisione impugnata, pag. 2). Ciò non toglie che è a fronte della

sostanza disponibile che, per il momento almeno, egli ha ritenuto proponibile

il richiamo delle parti ad una responsabilità per i costi del procedimento (decisione

impugnata, pag. 1), conclusione che - come appena visto - trova qui conferma. Peraltro

la correlazione tratta dalla reclamante con il presupposto di probabilità di

esito favorevole della causa giusta l'art. 117 lett. b CPC è sprovvista di

qualsiasi pertinenza, visto che sulla questione il Pretore non si è affatto

pronunciato. Anche questo esclude l'ipotesi di un'errata applicazione del

diritto (reclamo, pag. 9). A priori la critica è quindi infondata.

6.2 Si aggiunga, per mero

scrupolo, che il decreto supercautelare 26 settembre 2017 si era imposto perché,

nonostante l'accordo raggiunto il 15 settembre 2017, “sono nuovamente

intervenuti fatti incresciosi che hanno richiesto l'intervento urgente della

Polizia e dei servizi sociali” e “i minori coinvolti sono gravemente

esposti a una situazione del tutto inadeguata” (act. IV pag. 1). Data la necessità

di una nuova udienza per appunto “impostare le misure di protezione che si

impongono”, oltre l'urgenza e l'importanza dei temi in gioco, il

Pretore ha persino disposto “l'obbligo di comparsa per i genitori [...]

assortito della comminatoria penale ex. art. 292” (act. IV pag. 1). Per

finire poi, “richiamati al rispetto dei loro doveri genitoriali” e

avvertiti della possibilità che “potranno intervenire decisioni severe sia

sul piano della custodia, sia sul piano delle ulteriori misure accompagnatorie

necessarie”, i coniugi sono stati appunto citati per il 29 settembre 2017 (act.

IV pag. 2). E su questi fatti la reclamante sembra volutamente soprassedere (reclamo,

pag. 9). Di modo che, seppur in un contesto di legittima e comprensibile animosità,

non si può seriamente rimproverare il Pretore per avere in parte individuato nel

comportamento dei coniugi la causa dei provvedimenti resisi necessari e dei relativi

costi. Ciò perlomeno non configura gli estremi di un accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sicché, anche al riguardo la censura non ha pertinenza.

7. La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall'art.

119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate

in fr. 150.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e

complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo

tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e tenuto anche conto che le contestazioni

sollevate nel gravame coincidono con il parallelo reclamo presentato da CO 1

(inc. n. 13.2017.117/118), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106

cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di

gratuito patrocinio opponendo la richiedente allo Stato e, comunque sia, non

essendo state raccolte osservazioni.

La richiesta di gratuito

patrocinio per questa sede di giudizio va respinta. Il reddito mensile netto

della reclamante le consente di quantomeno sovvenire al proprio fabbisogno

mensile (reclamo, pag. 10), fermo restando poi che il preteso supplemento del

25% non è affatto automatico, ma presuppone l'esistenza di circostanze particolari

che la reclamante nemmeno adduce. Ciò detto, e per i motivi di cui si è detto, a

fronte di una sostanza mobiliare di fr. 31'961.– (sopra, consid. 5.3), non possono

ritenersi adempiuti i presupposti di comprovato stato di indigenza dell'interessata.

Il reclamo, trattato in procedura

sommaria (sopra, consid. 1), viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv.1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 6 novembre 2017 di RE

1 è respinto.

Considerandi

2.

La domanda di

gratuito patrocinio 6 novembre 2017 di RE 1 è respinta.

3.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 150.–, sono poste a carico della reclamante.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 6 novembre 2017 alla controparte):

–;

–.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione

del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause

a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).